CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 6 giugno 2023
Cassazione n. 14172/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Consigliere hapronunciato ORDINANZA sul ricorso n. 14613/2020R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] S. Teresa 2 3 presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA].,elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] S. Costanza 27 presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] eAlberto Bovetti; - controricorrente e ricorrente in c i d e ntale adesiva - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliato in Roma, via L. Lilio 95 presso l o studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lorappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 1722/2019 della [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO di T O RINO , depositata il 24/9/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6/6/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]: Rilevatoche: [OSCURATO:PERSONA], quale titolare di omonima azienda agricola, con ricorso dell’11 novembre 2014 adiva ex articolo 702 bis c.p.c. il Tribunale di Cuneo per ottenerne condanna a risarcirgli danni di [OSCURATO:PERSONA], al quale aveva dato incarico di redigere piano pastorale aziendale per il rinnovo del contratto d’affitto di terreni su cui agiva la sua impresa, adducendo che era sopravvenuta revoca da parte della Regione Piemonte dei benefici legati al Piano di [OSCURATO:PERSONA] che gli erano stati concessi in base al piano pastorale aziendale. Il risarcimento richiesto avrebbe dovuto ammontare in totale ad euro 169.412,02. [OSCURATO:PERSONA] si costituiva, resistendo e ottenendo l’autorizzazione a chiamare la sua compagnia assicuratrice, [OSCURATO:SOCIETA]., la quale si costituiva a sua volta, eccependo l’inoperatività della polizza e per il resto aderendo agli argomenti del Mao. Con ordinanza del 18 luglio 2018 il Tribunale rigettava la domanda attorea. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello, cui resisteva il Mao; si costituiva anche la compagnia assicuratrice, mantenendo la sua posizione.La Corte d’appello di Torino, con sentenza del 24 ottobre 2019, accoglieva il gravame, ritenendo inadempiente il Mao rispetto al contratto stipulato con il Vinai e condannandolo quindi a risarcirgli la somma di euro 50.000 quale danno e a pagargli la somma di euro 12.040 come restituzione del compenso versatogli; dichiarava infine inoperativa la polizza. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso, articolato in undici motivi; la compagnia assicuratrice ha presentato controricorso, includente ricorso incidentale adesivo ai primi nove motivi del ricorso principale; controricorso è stato presentato pure dal Vinai, che vi ha inserito ricorso incidentale di un motivo. Memorie sono state depositate dal Mao e da [OSCURATO:SOCIETA]. Considerato che: 1.1 Il primo motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli articoli 1218, 1223, 1227 e 2697 c.c., nonché difetto di prova del danno evento e del nesso causale. Il giudice d’appello avrebbe violato gli articoli 1218 e 2697 c.c. per cui l’attore deve provare l’evento di danno e il nesso causale materiale tra l’inadempimento e il danno. Nel caso in esame l’evento di danno sarebbe stato il rigetto della domanda del contributo o la sua revoca o il suo annullamento, se accolta. Per il nesso causale, sarebbe stato necessario provare che rigetto o revoca o annullamento sarebbero derivati da difetti del [OSCURATO:PERSONA] redatto dal Mao. Queste prove non sarebbero state date: il Vinai non avrebbe prodotto il rigetto o la revoca o l’annullamento della domanda, e neppure avrebbe provato il presupposto di fatto, cioè le sue domande di contributo alla [OSCURATO:PERSONA] per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA). Pertanto la corte territoriale avrebbe interpretato erroneamente le norme e i principi di diritto attinenti alla responsabilità contrattuale (articoli 1218, 1223 e 1227 c.c.) e la norma di ripartizione dell’onere probatorio (articolo 2697).1.2 Il giudice d’appello non intende contraddire le norme invocate nel motivo. Si veda a pagina 9 della sentenza: “[OSCURATO:PERSONA] agiva … per il risarcimento del danno da inadempimento contrattuale e ha pertanto il solo onere di provare la fonte negoziale dell’obbligazione del professionista, di allegare l’inadempimento del Mao e di provarne le conseguenze dannose”. Successivamente nella sentenza si invoca S.U. 13533/2001 (certamente applicabile nel caso di specie). Provare poi le conseguenze dannosesignifica provare il nesso causale tra l’inadempimento e i danni. Le domande di contributo erano già state riconosciute parzialmente dallo stesso Maoquando si era costituito (si veda a pagina 4 della sentenza, sub 2); e non risulta comunque che il Mao abbia contestato specificamente larevoca lamentat a da controparte, perché nel motivo non riporta come si è difeso al riguardo e nella premessa è totalmente generico -si veda a pagina 4 del ricorso, ove si espone che il Mao “contestava le pretese … sia in punto di ‘an’ sia in punto di ‘quantum’ ” -. La sussistenza di prove è poi questione di fatto, di diritto essendo soltanto il riparto dell’onere probatorio, che, come si è detto, è stato correttamente richiamato dal giudice d’appello. Ad abundantiam, si rileva pure che il giudice d’appello ha comunque specificamente motivato sul nesso tra la revoca e l’inadempimento a pagina 12 della sentenza: “La ragione della revoca è … espressamente individuata dalla stessa ARPEA esclusivamente nel riscontro della mancata validità e attendibilità del [OSCURATO:PERSONA] aziendale … e i rilievi mossi alla concreta gestione del pascolo sono premessi dalla assorbente considerazione che l’azienda non ha potuto condurre la propria attività sulla base di un [OSCURATO:PERSONA] valido …”. Parimenti, il giudice d’appello ha adeguatamente motivato sul quantumrisarcitorio (si veda a pagina 14 della sentenza). Il motivo dunque risulta privo di consistenza. 2.1Il secondo motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c., nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli articoli 115, 116, 163, terzo comma, nn. 4 e 5 c.p.c., difetto di allegazione dei fatti oggetto della domanda e insussistenza di atto di revoca. Il ricorso di primo grado della controparte non avrebbe allegato l’evento di danno e il nesso causale; se ne riporta qui a pagina 6 un passo per dimostrare la sua limitatezza, così pervenendo ad affermare che il giudice d’appello avrebbe violato gli articoli 115 e 116 c.p.c. 2.2 Il motivo è palesemente inammissibile, in quanto si fonda soltanto su una breve estrapolazione dal ricorso introduttivo di controparte, e quindi non è affatto sufficiente per sostenere quanto adduce. 3.1Il terzo motivo denuncia, in riferimento all’articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli articoli 1218, 1223, 1226, 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c., nonché difetto di prova documentale della prestazione del professionista. Controparte avrebbe dovuto provare il contratto di prestazione d’opera stipulato con il Mao, e poi le prestazioni di quest’ultimo: pertanto avrebbe dovuto produrre il piano pastorale da lui redatto. Ne avrebbe prodotto uno, pur firmato dal Mao, privo però di attestazione di deposito che permetta di ritenere che sia quello de quo; e comunque “in base alla CTU” sarebbe risultato “diverso” da quello allegato alla domanda di aiuto ad ARPEA. Il difetto di produzione documentale condurrebbe alla violazione degli articoli 1218 e 2697 c.c. 3.2 Per dimostrare un inadempimento contrattuale non è prevista una prova legale, il che significa non essere necessaria una produzione documentale come invece prospetta il motivo. Inoltre per comprenderli non si devono decontestualizzare gl i elementi motivazionali adottati dal giudice d’appello (il motivo riporta che nella sentenza impugnata, a pagina 10 s., si fa riferimento alla non corrispondenza tra il documento prodotto in causa e quello depositato per la richiesta di contributi regionali). La corte territoriale offre una motivazione ben più ampia sull’inadempimento e sulle conseguenze dannose di questo. Il motivo è pertanto privo di consistenza come il precedente. 4.1Il quarto motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c., nullità della sentenza per violazione degli articoli 115, 116, 167,183, 214 e 215 c.p.c. per la ritenuta tardività della contestazione del [OSCURATO:PERSONA]; denuncia altresì, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione dell’articolo 2697 c.c. sull’onere di contestazione del documento prodotto. A pagina 10 della sentenza la corte territoriale dichiara che la non corrispondenza tra il piano prodotto in causa e quello depositato per la richiesta ad ARPEA avrebbe dovuto essere tempestivamente contestata dal Mao. Il motivo argomenta contrariamente a tale asserto. 4.2 A tacer d’altro, ciò non incide sulla decisione del giudice d’appello, che si sviluppa, poi, in realtà nelle pagine 11-13. Il motivo pertanto è privo di interesse e dunque inammissibile. 5.1 Il quinto motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli articoli 132, secondo comma, n.4 c.p.c. e 111 Cost. per difetto e assenza di motivazione e comunque contrasto irriducibile tra affermazioni e valutazioni inconciliabili riguardanti il danno derivante dalla domanda unica di pagamento, prima escluso e poi riconosciuto nella misura di euro 50.000. 5.2 Oltre a scendere anche direttamente al fatto, riportando il contenuto di documenti (si vedano le pagine 17-18 del ricorso), il motivo confonde i danni da invalidità della domanda unica di pagamento - che effettivamente il giudice d’appello nega di risarcire, a pagina 14 della sentenza -dai danni per le misure revocate -di cui, sempre a pagina 14, il giudice d’appello dà atto che era stata presentata domanda risarcitoria di euro 94.530, riconoscendo poi –sub 11.2.4 -una somma di soltanto euro 50.000. Il motivo è dunque infondato.6.1Il sesto motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, nn. 3 e 4 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli articoli 115, 116c.p.c. e 2697 c.c., nonché, ex articolo 360, primo comma, n.3c.p.c., violazione degli articoli 1218, 1223 e 1226 c.c. in ordine alla prova del danno di euro 50.000. La comunicazione via e - mail di cui il giudice d’appello si avvale come prova avrebbe potuto essere soltanto un indizio, perché proveniente da un terzo e diretta a un terzo, se non confermata con una testimonianza(Cass. 24976/2017; Cass. 4310/2018); nonostante ciò la corte territoriale l’avrebbe recepita non come elemento di prova, bensì come piena prova. 6.2 Va rilevato che laprova presuntiva può fondarsi anche su un solo elemento noto, purché grave e preciso, il requisito della concordanza essendo dettato soltanto per l’ipotesi incui, nel caso concreto, ne emerga più di uno (Cass. sez. 5, ord. 28 aprile 2021 n. 11162; Cass. sez. 1, ord. 26 settembre 2018 n. 23153; Cass. sez. 5, 15 gennaio 2014 n. 656; Cass. sez. 5, 29 luglio 2009 n. 17574; Cass. sez. 1, 11 settembre 2007 n. 19088;Cass. sez. 5, 9 agosto 2002 n. 12060; Cass. sez. 2, 4 maggio 1999 n. 4406; Cass. sez. 3, 3 febbraio 1999 n. 914). Nel caso in esame, comunque, si fa riferimento ad un conteggio del Centro di [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] (Caa-Cia), che non risulta, né nel motivo, né nella premessa, né tantomeno nella sentenza impugnata, sia stato specificamente contestato dal Mao. Tenendo in conto altresì il generale principio del libero convincimento del giudice, non emerge alcuna violazione di legge commessa nell’accertamento de quo, la necessità di conferma testimoniale (pur dichiarata, per distinguere in realtà la prova dall’indizio, in alcuni arresti, cioè quelli invocati nel motivo: Cass. sez. 2, ord. 23 ottobre 2017 n. 24976 -“Le dichiarazioni scritte, provenienti da terzi estranei alla lite su fatti rilevanti, non possono esplicare efficacia probatoria nel giudizio se non siano convalidate attraverso la testimonianza ammessa ed assunta nei modi di legge ma possono unicamente assumere valore d'indizio, l'utilizzazione del quale costituisce non già un obbligo del giudice del merito, bensì una facoltà, il cui mancato esercizio non può formare oggetto di utile censura in sede di legittimità, sia sotto il profilo della violazione dell'art. 115 c.p.c., sia sotto quello dell'omesso esame su punto decisivo della controversia”, massima conformata a Cass. sez. 2, 12 ottobre 1962 n. 2948 - e Cass. sez. 2, 22 febbraio 2018 n. 4310, in motivazione) non trovando appunto riscontro normativo (e come si è appena visto neppure giurisprudenziale, non essendone stato negato il valore indiziario) quale limite del libero convincimento nel caso in esame che ha ben potuto sostenersi, appunto, pure sul difetto di contestazione. E l’assenza di specifiche contestazioni dei calcoli di Caa-Cia è proprio l’implicita ma logica base dell’utilizzo che ne effettua il giudice d’appello (pagine 14-15 della sentenza), il quale giunge poi a qualificare l’importo “dato reale”. La censura, pertanto, non mostra fondatezza. 7.1 I l settimo motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli articoli 115 e 116 c.p.c. per violazione dell’articolo 132, secondo comma, n.4 c.p.c. in ragione di difetto motivazionale sul danno riconosciuto per euro 50.000. Viene ancora criticato l’accertamento del giudice d’appello in ordine al quantum del danno che avrebbe subito ilVinai, ritenendo il ricorrente assenti “elementi certi e inoppugnabili dai quali derivare la somma di € 50.000,00”. Si argomenta al riguardo “sulla comunicazione e.mail 4.4.2013 (prodotta quale doc.2), di cui si riporta uno stralcio, definendola arrecante di “affermazioni lacunose e incerte, di non chiara intelligibilità, svolte in termini meramente probabilistici, e in palese contrasto con i dati di causa”, e opponendovi cheil Vinai, nel ricorso introduttivo della causa, non avrebbe mai indicato di aver percepito somme né di averle dovuto poi restituire “come invece riporta la e.mail”. Di qui la violazione degli articoli 115 e 116 c.p.c. da parte della corte territoriale, cui si affiancherebbe una motivazione apparente. 7.2 Il motivo offre sine dubio una sostanza direttamente fattuale, che tenta di schermare con i riferimenti agli articoli 115 e 116 c.p.c., ancor più che all’articolo 132 c.p.c. Peraltro (v. ricorso, pagina 23) il fondamento della critica appunto di merito risiederebbe nel contenuto posto dal Vinai nel ricorso introduttivo della causa - il suo ricorso dell’11 novembre 2014 - , in ordine al quale, però, a proposito della percezione di somme e della loro restituzione, il motivo non presenta autosufficienza, limitandosi a richiamare tale ricorso introduttivo come “doc.1”; né tale autosufficienza può attingersi dalla premessa (“Fatto e svolgimento del processo”) offerta nel presente ricorso d’impugnazione, alle pagine 3-5. La censura risulta, dunque, inammissibile; meramente ad abundantiam, pertanto, si osserva che la motivazione, per quanto concisa, sussiste, tenuti in conto pure gli esiti del precedente motivo. 8.1L’ottavo motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c., nullità della sentenza per violazione dell’articolo 112 c.p.c. nonché ultrapetizionenella condanna a corrispondere la somma di euro 50.000 per la domanda unica di pagamento. 8.2 Si tratta, ictu oculi, di una riproposizione del quinto motivo, a cui pertanto si rimanda per dimostrarne l’inconsistenza. 9.1Il nono motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli articoli 1218, 1223, 1453, 2033 e 2034 c.c., nonché violazione dell’articolo 112 c.p.c. in ordine alla condanna a restituire la somma di euro 12.040 per l’accertamento di inadempimento, non essendo stata però chiesta risoluzione del contratto con il professionista. Si richiama, a pagina 25 del ricorso, una linea giurisprudenziale di questa Suprema Corte che inibisce l’accertamento di inadempimentoe la conseguente restituzione di quanto percepitonel caso in cui non vi sia anche la domanda di risoluzione del contratto(tra gli arresti massimati p. es. Cass. sez. 2, 24 marzo 2014 n. 6886: “Nel contratto d'opera intellettuale, qualora il committente non abbia chiesto la risoluzione per inadempimento, ma solo il risarcimento dei danni, il professionista mantiene il diritto al corrispettivo della prestazione eseguita, in quanto la domanda risarcitoria non presuppone lo scioglimento del contratto e le ragioni del committente trovano in essa adeguata tutela.”; e cfr. pureCass. sez. 2, ord. 6 dicembre 2017 n. 29218).9.2 L’impostazione più recente, tuttavia, non è conforme: seguendo precedenti che già avevano assunto la linea che si contrappone a quella invocata dal ricorrente (come Cass. sez. 3, 24 novembre 2010 n. 23820; sull’autonomia dell’azione relativa esclusivamente all’adempimento cfr. pure Cass. sez. 3, ord.10 dicembre 2019 n. 32126),Cass. sez. 1, 12 giugno 2020 n. 11348, in modo del tutto condivisibile,riconosce espressamente che la domanda di risarcimento dei danni da inadempimento contrattuale non deve essere necessariamente correlata a quella di risoluzione del contratto (a prestazioni corrispettive) in quanto l’articolo 1453 c.c., facendo salvo “in ogni caso” il risarcimento del danno, evidenzia l’autonomia dell’azione risarcitoria rispetto a quella risolutoria. A questa corretta interpretazione dell’effettivo dictumnormativo questo collegio intende dare conferma, onde il motivo risulta infondato. 10.1 Il decimo motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli articoli 1917 c.c., 43 c.p., 1362, 1370 c.c., 1 e 3 del contratto di assicurazione per l’esclusione della garanzia assicurativa. Il giudice d’appello ha ritenuto non involontaria la condotta del Mao; questa però potrebbe essere anche colposa, e non solo dolosa, e nel caso in cui sia colposa è coperta dalla polizza. 10.2 Unipolsaiaveva eccepito che la sua polizza non copriva atti dol osi. Qui la sentenza, in realtà, nella sua complessiva argomentazione motivazionale giunge, ai fini di dirimere l’applicazione o meno della polizza, a qualificare dolosa la condotta del Mao (v. pagine 15-16), e si tratta evidentemente di una valutazione fattuale. Il motivo patisce dunque inammissibilità. 11.1L’undicesimo motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli articoli 132, secondo comma, n.4 c.p.c. e 111 Cost. per difetto motivazionale sul diniego della garanzia assicurativa, nonché, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli articoli 2728, 2697 c.c., 115, 116 c.p.c., 530, 652 e 654 c.p.p. La Corte d’appello afferma che la sentenza di assoluzione ex articolo 530, secondo comma, c.p. non è stata idonea per escludere il dolo. Il ricorrente argomenta che comunque avrebbe potuto valere, se non come prova legale, ai sensi degli articoli 652 e/o 654 c.p.p., almeno come elemento di forte presunzione a favore del Mao. 11.2 La prospettazione di ricavare dalla sentenza penale elementi probatori favorevoli all’assenza del dolo significa, palesemente, offrire una valutazione alternativa degli esiti del compendio probatorio, e dunque censurare direttamente in punto di fatto, il che rende inammissibile anche questo motivo. Ad abundantiam, poi, si rileva che la motivazione sulla sussistenza del dolo, come già evidenziato a proposito del precedente motivo, risulta congrua. Il ricorso principale – ai cui p rimi nove motivi aderisce l’incidentale della compagnia assicuratrice, come già si è detto –va dunque rigettato. 12.1Il ricorso incidentale del Vinai presenta un unico motivo, in riferimento all’articolo 360, primo comma, nn.3 e 5 c.p.c. denunciante violazione e falsa applicazione degli articoli 115, 116 c.p.c., 1176, 1218, 1223, 1226, 2033, 2034 e 2236 c.c. in ordine alla quantificazione del risarcimento del danno. Viene censurata la motivazione della sentenza per quanto concerne le voci di danno che nonsono state riconosciute provate dal giudice d’appello. 12.2 Il motivo è palesemente una critica direttamente fattuale, che propone un esito alternativo del compendio probatorio. Ciò conduce all’inammissibilità. 13. Conseguentemente, per le reciprocità appena evidenziate, le spese processualivanno compensate in tutti i rapporti processuali. Seguendo l'insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte deiricorrenti – principale e incidentali -, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. Rigetta il ricorso principale e il relativo ricorso incidentale adesivo e dichiara inammissibilel’ulteriore ricorso incidentale compensando le spese processuali . Ai sensi dell'artico