CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 3 luglio 2026
Cassazione n. 22661/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ella, [OSCURATO:PERSONA], CartaCarlo, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], d'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], VergariGianfranco, domiciliati ex lege presso l’indirizzo di posta elettronicadell’[OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende-ricorrenti-[OSCURATO:PERSONA], d'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati ex legepresso l’indirizzo di posta elettronica dell’[OSCURATO:PERSONA], che lirappresenta e difende-ricorrenti-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente delConsiglio p.t., Ministero dell'Economia e Delle Finanze, MinisteroDell’Istruzione, Dell Università e Della Ricerca, Ministero Della Salute, indei Ministri p.t., domiciliati ex lege presso l’indirizzo di posta elettronicadell’Avvocatura Generale Dello Stato, che li rappresenta e difende opelegis-controricorrenti-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n.375/2025 depositatail 21/01/2025Numero registro generale 15235/2025Numero sezionale 471/2026Numero di raccolta generale 22661/2026Data pubblicazione 03/07/2026Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che le parti ricorrentiabbiano chiesto la decisione dei ricorsi;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ i ricorsi devono intendersi rinunciati e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna le parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro2.000,00 per compensi, quanto ai ricorrenti difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], e ineuro 10.000,00 per compensi, quanto ai ricorrenti difesi dall’avv.Tortorella oltre alle spese eventualmente prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 18/06/2026Il PresidenteLina Rubino