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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 18191/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Vista l'ordinanza indicata in epigrafe, che ha rigettato l'istanza di applicazione della continuazione in sede esecutiva proposta ex art. 671 cod. proc. pen. da Emanuele PASSERO per la ritenuta carenza di elementi indicativi della sussistenza dell'invocata identità del disegno criminoso tra i diversi reati giudicati con le due sentenze elencate, aventi ad oggetto: la prima, i reati di cui agli artt. 73, comma 1, e 74 d.P.R. n. 309/90, commessi dal 2013 con condotta perdurante; la seconda, i reati di cui agli artt. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90, 612 cod. pen., 10 e 12

I. n. 497/1974, commessi tra marzo e maggio del 2015; considerato, in particolare: - che il giudice adito ha stimato ostative alla sussistenza di una deliberazione unitaria le differenti modalità di azione e la diversa natura degli episodi delittuosi, i primi commessi dal ricorrente in qualità di fornitore di droghe pesanti all'interno del sodalizio criminale e gli altri riconducibili, invece, ad un'autonoma attività di spaccio di droghe leggere; - che, in ogni caso, ad avviso della Corte d'appello, i reati in oggetto denotavano un'abitualità criminosa e costituivano espressione di un progetto di vita criminale, essendo arduo ipotizzare che al momento della partecipazione all'associazione criminosa il ricorrente avesse già programmato di mettersi in proprio, di lì a due anni, operando in autonomia nel mercato dello spaccio; esaminato il ricorso, con cui si denunciano vizio di motivazione e violazione di legge, censurandosi il provvedimento impugnato laddove, limitando erroneamente al solo anno 2013 l'operatività della condotta associativa, avrebbe omesso di considerare la contiguità temporale della commissione dei reati ed avrebbe indebitamente ricondotto gli stessi ad un'abitualità criminosa, senza tener conto del cambiamento dello stile di vita operato dal ricorrente a seguito del rientro a casa dei figli; ritenuta l'inammissibilità dell'impugnazione, in quanto proposta per motivi costituiti da mere doglianze in punto di fatto e, pertanto, non consentiti dalla legge in sede di legittimità; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Vista l'ordinanza indicata in epigrafe, che ha rigettato l'istanza di applicazione della continuazione in sede esecutiva proposta ex art. 671 cod. proc. pen. da Emanuele PASSERO per la ritenuta carenza di elementi indicativi della sussistenza dell'invocata identità del disegno criminoso tra i diversi reati giudicati con le due sentenze elencate, aventi ad oggetto: la prima, i reati di cui agli artt. 73, comma 1, e 74 d.P.R. n. 309/90, commessi dal 2013 con condotta perdurante; la seconda, i reati di cui agli artt. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90, 612 cod. pen., 10 e 12 I. n. 497/1974, commessi tra marzo e maggio del 2015; considerato, in particolare: - che il giudice adito ha stimato ostative alla sussistenza di una deliberazione unitaria le differenti modalità di azione e la diversa natura degli episodi delittuosi, i primi commessi dal ricorrente in qualità di fornitore di droghe pesanti all'interno del sodalizio criminale e gli altri riconducibili, invece, ad un'autonoma attività di spaccio di droghe leggere; - che, in ogni caso, ad avviso della Corte d'appello, i reati in oggetto denotavano un'abitualità criminosa e costituivano espressione di un progetto di vita criminale, essendo arduo ipotizzare che al momento della partecipazione all'associazione criminosa il ricorrente avesse già programmato di mettersi in proprio, di lì a due anni, operando in autonomia nel mercato dello spaccio; esaminato il ricorso, con cui si denunciano vizio di motivazione e violazione di legge, censurandosi il provvedimento impugnato laddove, limitando erroneamente al solo anno 2013 l'operatività della condotta associativa, avrebbe omesso di considerare la contiguità temporale della commissione dei reati ed avrebbe indebitamente ricondotto gli stessi ad un'abitualità criminosa, senza tener conto del cambiamento dello stile di vita operato dal ricorrente a seguito del rientro a casa dei figli; ritenuta l'inammissibilità dell'impugnazione, in quanto proposta per motivi costituiti da mere doglianze in punto di fatto e, pertanto, non consentiti dalla legge in sede di legittimità; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma
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