CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 28793/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto, a mezzo del difensore, da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile, nelle conformi sentenze di merito, del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 - così riqualificata l'originaria imputazione - per avere detenuto sostanza stupefacente del tipo cocaina (grammi 1,3382) in concorso con altro imputato. Rilevato che, a motivi di ricorso, la difesa lamenta quanto segue. I) Contraddittorietà della motivazione nella parte in cui si è inteso sostenere che [OSCURATO:PERSONA] fosse, contrariamente a quanto dichiarato in sede di udienza di convalida, consapevole di partecipare alla cessione, pur essendo emerso, per stessa ammissione dell'acquirente finale ([OSCURATO:PERSONA]), che questi non avesse mai visto in precedenza [OSCURATO:PERSONA], avendo sempre avuto contatti con il solo [OSCURATO:PERSONA]. II) Violazione degli artt. 62-bis e 133 cod. pen.; illogicità della motivazione nel parte in cui è stata rigettata la richiesta di applicazione delle circostanze attenuanti generiche. Ritenuto che, in caso di c.d. "doppia conforme" affermazione di responsabilità, in base a giurisprudenza pacifica di questa Suprema Corte, la sentenza di primo grado e quella di appello formano un tutto organico ed inscindibile, una sola entità logico-giuridica, alla quale occorre fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, integrandosi vicendevolmente (Sez. 1, 22/11/1993, dep. 4/2/1994, n. 1309, Albergamo, Riv. 197250; Sez. 3, 14/2/1994, n. 4700, Scauri, Riv. 197497; Sez. 2, 2/3/1994, n. 5112, Palazzotto, Riv. 198487; Sez. 2 del 13/11/1997, n. 11220, Ambrosino, Riv. 209145; Sez. 6, 20/11/2003, n. 224079). Considerato che le sentenze di merito sono assistite da conferente apparato argomentativo a sostegno dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, profilo contestato dalla difesa con il primo motivo di ricorso. Considerato che le deduzioni difensive, dietro l'apparente prospettazione del vizio di legittimità, concernendo in realtà la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello, che ha fornito, unitamente al primo giudice, una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale. Nella specie, i giudici di merito hanno posto in rilievo come il ricorrente, il quale si trovava nella vettura unitamente a [OSCURATO:PERSONA], fu visto dagli operanti passare a quest'ultimo il pacchetto di sigarette contenente lo stupefacente ceduto al consumatore [OSCURATO:PERSONA]; hanno poi evidenziato come la presenza di [OSCURATO:PERSONA] nella vettura di [OSCURATO:PERSONA] all'atto della cessione della droga non potesse essere considerata casuale, essendo l'incontro con il consumatore avvenuto previo appuntamento telefonico tra [OSCURATO:PERSONA] e l'acquirente, di talché hanno logicamente ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] avesse consapevolmente preso parte alla cessione programmata. Ritenuto che il profilo riguardante la determinazione della pena in concreto irrogata è sostenuto da congrua motivazione, avendo la Corte di merito posto in evidenza l'entità della condotta serbata dall'imputato, in considerazione della natura della sostanza ceduta e della sua negativa personalità, onde è d'uopo ritenere inammissibile il motivo in ragione del pacifico orientamento in base al quale nel giudizio di cassazione non sono proponibili censure volte a sollecitare una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione, come nel caso in esame, non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142).Considerato, quanto alla mancata concessione delle attenuanti generiche, che la Corte di merito ha egualmente offerto idonea motivazione, rimarcando la negativa personalità dell'imputato, gravato da plurimi precedenti penali, la mancanza di resipiscenza, la complessiva gravità del fatto in ragione della qualità della sostanza stupefacente ceduta. Considerato che, ai fini della concessione del beneficio invocato, non è richiesto che il giudice di merito consideri tutti gli elementi contenuti nell'art. 133 cod. pen., dovendo ritenersi sufficiente il richiamo soltanto ad uno o ad alcuno di essi (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549 - 02:"Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente"). Considerato che l'esclusione della contestata recidiva non è incompatibile con il diniego delle attenuanti generiche (cfr. Sez. 6, n. 38780 del 17/06/2014, Morabito, Rv. 260460:"L'esistenza di precedenti penali specifici può rilevare ai fini del diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche e dei benefici di legge anche quando il giudice, sulla base di una valutazione complessiva del fatto oggetto del giudizio e della personalità dell'imputato, esclude che la reiterazione delle condotte denoti la presenza di uno spessore criminologico tale da giustificare l'applicazione della recidiva"). Rilevato che l'inammissibilità del ricorso per cassazione, conseguente alla manifesta infondatezza dei motivi, non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità, a norma dell'art. 129, cod. proc. pen., ivi compreso l'eventuale decorso del termine di prescrizione intervenuto dopo la sentenza di appello e prima del giudizio in cassazione (così Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, Rv. 217266). Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del