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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 41281/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/10/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi e per genericità, articolato in fatto.

Sulla responsabilità la sentenza rileva come la ricorrente è stata fermata dalla P.G. in possesso di stecche di sigarette confezionate - sigillate -.

Conseguentemente il retao configurabile è quello dell'imputazione.

In modo generico la ricorrente contesta la natura del tabacco sequestrato, senza fornire elementi concreti.

La sentenza impugnata, poi, adeguatamente motiva senza contraddizioni e senza manifeste illogicità, rilevando come le circostanze attenuanti generiche non possono essere riconosciute e la mancata fuga non costituisce elemento idoneo per le circostanze ex art. 62 bis cod. pen.; la fuga avrebbe integrato un altro reato.

Si tratta di una evidente valutazione di merito insindacabile in sede di legittimità.

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/10/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi e per genericità, articolato in fatto. Sulla responsabilità la sentenza rileva come la ricorrente è stata fermata dalla P.G. in possesso di stecche di sigarette confezionate - sigillate -. Conseguentemente il retao configurabile è quello dell'imputazione. In modo generico la ricorrente contesta la natura del tabacco sequestrato, senza fornire elementi concreti. La sentenza impugnata, poi, adeguatamente motiva senza contraddizioni e senza manifeste illogicità, rilevando come le circostanze attenuanti generiche non possono essere riconosciute e la mancata fuga non costituisce elemento idoneo per le circostanze ex art. 62 bis cod. pen.; la fuga avrebbe integrato un altro reato. Si tratta di una evidente valutazione di merito insindacabile in sede di legittimità. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 41281/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris