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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 novembre 2015

Cassazione n. 21726/2024

Testo disponibile della fonte

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4 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12530/2016 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 4 C/O [OSCURATO:PERSONA], con l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. delle MARCHE-ANCONA n. 365/2015 depositata il 16/11/2015.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/01/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: L'associazione sportiva dilettantistica [OSCURATO:PERSONA], MARINO Tonino - quale legale rappresentante dal 4.10.2010 in poi - e VESPRINI Giulio - quale autore delle violazioni e legale rappresentante dal 2.4.2002 al 4.10.2010 - erano attinti dall'avviso di accertamento n.

TQ5040400232/2012, con il quale la [OSCURATO:PERSONA] di Fermo dell’Agenzia delle entrate, a seguito di p.v.c. redatto e notificato in data 24 febbraio 2011, previo disconoscimento, per mancanza dei requisiti, del regime fiscale agevolato di cui alla l. n. 398 del 1991, determinava, per l’a.i. 2008, un reddito imponibile ai fini dell’IRES pari ad € 36.347,00; un valore della produzione netta ai fini dell’IRAP pari ad € 53.564,00; un maggior imponibile ai fini dell’IVA pari ad € 69.680,00, con conseguente recupero di imposte dirette ed indirette, interessi e sanzioni.

Proponevano i contribuenti ricorso con istanza di reclamo- mediazione.

Con sentenza n. 289/2/13, la CTP di [OSCURATO:PERSONA] accoglieva parzialmente il ricorso, compensando le spese: invero, da un lato, riteneva "evidente la natura commerciale dell'attività realizzata" e "irregolare ed inattendibile" la tenuta della contabilità, con conseguente esclusione del regime agevolato, ma, dall’altro, escludeva la responsabilità solidale del Vesprini sul rilievo "dell'adozione da parte dell'assemblea dei soci della società sportiva ricorrente, in data 22/4/2002, delle disposizioni di cui all'art. 11 co. 6 del D.Lgs. 472/97 e artt. 3, 7, 12 e 17 dello stesso D.Lgs. 472/97".

Proponevano appello in via principale l’Agenzia ed in via incidentale i contribuenti.

Con la sentenza in epigrafe, la CTR delle Marche, accoglieva l’appello incidentale e rigettava il principale, compensando le spese.

Propone ricorso per cassazione l’Agenzia con due motivi.

Resistono i contribuenti con controricorso, altresì formulando richiesta di liquidazione in proprio favore delle spese di tutti e tre i gradi di giudizio.

Considerato che: Con il primo motivo si denuncia nullità della sentenza impugnata per contrasto con l'art. 36 n. 4 D.Lgs. n. 546 del 1992, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.

Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 148 tuir, degli artt. 2697 e 2729 cod civ. e della legge n. 398 del 1991, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.

A fronte di quanto innanzi, deve darsi atto che la sentenza impugnata nel fascicolo in oggetto è risultata essere inserita nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, conv. dalla l. n. 41 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità.

L’inserimento nel predetto elenco documenta di per è la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione.

Pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo deve essere dichiarato estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ.

Ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

P.Q.M.

Dichiara estinto il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
4 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12530/2016 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 4 C/O [OSCURATO:PERSONA], con l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. delle MARCHE-ANCONA n. 365/2015 depositata il 16/11/2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/01/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: L'associazione sportiva dilettantistica [OSCURATO:PERSONA], MARINO Tonino - quale legale rappresentante dal 4.10.2010 in poi - e VESPRINI Giulio - quale autore delle violazioni e legale rappresentante dal 2.4.2002 al 4.10.2010 - erano attinti dall'avviso di accertamento n. TQ5040400232/2012, con il quale la [OSCURATO:PERSONA] di Fermo dell’Agenzia delle entrate, a seguito di p.v.c. redatto e notificato in data 24 febbraio 2011, previo disconoscimento, per mancanza dei requisiti, del regime fiscale agevolato di cui alla l. n. 398 del 1991, determinava, per l’a.i. 2008, un reddito imponibile ai fini dell’IRES pari ad € 36.347,00; un valore della produzione netta ai fini dell’IRAP pari ad € 53.564,00; un maggior imponibile ai fini dell’IVA pari ad € 69.680,00, con conseguente recupero di imposte dirette ed indirette, interessi e sanzioni. Proponevano i contribuenti ricorso con istanza di reclamo- mediazione. Con sentenza n. 289/2/13, la CTP di [OSCURATO:PERSONA] accoglieva parzialmente il ricorso, compensando le spese: invero, da un lato, riteneva "evidente la natura commerciale dell'attività realizzata" e "irregolare ed inattendibile" la tenuta della contabilità, con conseguente esclusione del regime agevolato, ma, dall’altro, escludeva la responsabilità solidale del Vesprini sul rilievo "dell'adozione da parte dell'assemblea dei soci della società sportiva ricorrente, in data 22/4/2002, delle disposizioni di cui all'art. 11 co. 6 del D.Lgs. 472/97 e artt. 3, 7, 12 e 17 dello stesso D.Lgs. 472/97". Proponevano appello in via principale l’Agenzia ed in via incidentale i contribuenti. Con la sentenza in epigrafe, la CTR delle Marche, accoglieva l’appello incidentale e rigettava il principale, compensando le spese. Propone ricorso per cassazione l’Agenzia con due motivi. Resistono i contribuenti con controricorso, altresì formulando richiesta di liquidazione in proprio favore delle spese di tutti e tre i gradi di giudizio. Considerato che: Con il primo motivo si denuncia nullità della sentenza impugnata per contrasto con l'art. 36 n. 4 D.Lgs. n. 546 del 1992, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 148 tuir, degli artt. 2697 e 2729 cod civ. e della legge n. 398 del 1991, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. A fronte di quanto innanzi, deve darsi atto che la sentenza impugnata nel fascicolo in oggetto è risultata essere inserita nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, conv. dalla l. n. 41 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità. L’inserimento nel predetto elenco documenta di per è la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione. Pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo deve essere dichiarato estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ. Ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. P.Q.M. Dichiara estinto il
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