CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 2 marzo 2021
Cassazione n. 10386/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/03/2021 della CORTE ASSISE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi e deposita conclusioni e nota spese anche per la P.C. dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi e deposita conclusioni e nota spese an [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi e deposita conclusioni e nota spese. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi e deposita conclusioni e nota spese. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza pronunciata in data 2 marzo 2021 la Corte di assise di appello di Catania ha confermato la sentenza del 21 gennaio 2019 con cui la Corte di assise di Catania aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] colpevoli dei reati loro ascritti di omicidio aggravato di [OSCURATO:PERSONA] (capo A), di detenzione e porto illegali di pistola calibro 7,65 (capo B) e, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], di distruzione e soppressione di cadavere (capo C), fatti commessi in Paternò 1'8 marzo 2015; aveva, inoltre, dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati di evasione, commessi in data 8 e 26 marzo 2015 (capi D ed E), condannandoli, [OSCURATO:PERSONA], alla pena dell'ergastolo, [OSCURATO:PERSONA], alla pena di anni ventiquattro di reclusione e, [OSCURATO:PERSONA], alla pena di anni tre di reclusione, oltre alle pene accessorie per tutti e alle statuizioni civili nei confronti dei primi due. La mattina dell'8 marzo 2015 i carabinieri della stazione di Paternò, ricevuta segnalazione della scomparsa di [OSCURATO:PERSONA], avvalendosi del segnale del sistema GPS installato sull'autovettura in uso al predetto, avevano rinvenuto, bruciata e in un dirupo, l'autovettura in uso al [OSCURATO:PERSONA], con all'interno i resti carbonizzati di un cadavere, risultato poi essere quello del nominato [OSCURATO:PERSONA]. I primi atti di indagine avevano consentito di accertare, da una parte, che la vittima da qualche mese aveva allacciato una relazione sentimentale con [OSCURATO:PERSONA], precedentemente legata a [OSCURATO:PERSONA] e, dall'altra, i movimenti compiuti la sera precedente dall'auto della vittima (registrati dal sistema di localizzazione), la presenza in alcuni dei luoghi frequentati da [OSCURATO:PERSONA] di auto [OSCURATO:PERSONA] intestata a [OSCURATO:PERSONA] (tramite le immagini dei sistemi di videosorveglianza pubblici), e i contatti, con relativa localizzazione, dei soggetti sinora nominati. In particolare, era emerso che tra le ore 1.47 e le ore 2.34 le utenze di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano avuto contatti tra loro e che il traffico telefonico di interesse si era concluso, attorno alle ore 3.30, con una chiamata di [OSCURATO:PERSONA] al fratello Giuseppe. All'accertamento autoptico era risultato che la vittima era stata attinta da un colpo di arma da fuoco all'addome e da due colpi al capo, e, probabilmente, anche da altro colpo al torace; l'esame balistico aveva rivelato che i colpi erano stati sparati dalla medesima arma, calibro 7,65. Tramite le testimonianze assunte veniva accertato che la vittima, dopo la mezzanotte, aveva accompagnato a casa la signora [OSCURATO:PERSONA] e la di lei figlia; in seguito, attorno alle ore 2.30 il [OSCURATO:PERSONA] aveva chiamato la donna, chiedendole se il giorno prima avesse incontrato [OSCURATO:PERSONA] e comunicandole, ottenuta risposta positiva, che la loro relazione doveva considerarsi finita, per poi troncare la comunicazione.Gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano risposto all'esame, rappresentando, in termini tra loro coerenti, che nella serata del 7 marzo 2015 [OSCURATO:PERSONA], all'epoca in regime di arresti domiciliari, aveva incaricato [OSCURATO:PERSONA] di seguire e bloccare il [OSCURATO:PERSONA] onde intimargli di cessare la relazione con la signora Privitera; che [OSCURATO:PERSONA] aveva condotto [OSCURATO:PERSONA] a casa di [OSCURATO:PERSONA] dove la discussione aveva assunto toni accesi; che, quindi, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si erano recati, con l'auto dell'ultimo, a continuare la discussione in zona rurale; che [OSCURATO:PERSONA], pistola alla mano, aveva obbligato [OSCURATO:PERSONA] a telefonare alla signora Privitera per comunicarle la cessazione della loro relazione; che [OSCURATO:PERSONA] era stato ucciso; che [OSCURATO:PERSONA] aveva chiamato il fratello Giuseppe per rientrare a casa; che, infine, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con una tanica di benzina, erano tornati sul posto ed avevano dato fuoco all'auto di [OSCURATO:PERSONA], con il cadavere dentro. In ordine alle circostanze di fatto, relative alla fase esecutiva, rispetto alle quali le dichiarazioni dei due imputati erano divergenti, veniva ritenuta attendibile la versione resa da [OSCURATO:PERSONA], e quindi veniva accertato che era stato [OSCURATO:PERSONA] a ordinare al [OSCURATO:PERSONA] di condurre [OSCURATO:PERSONA] a casa sua; era stato [OSCURATO:PERSONA] a ordinare a [OSCURATO:PERSONA] di accompagnarlo con [OSCURATO:PERSONA] in campagna; l'omicidio non era stato preceduto da alcuna colluttazione tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; tutti i colpi di pistola erano stati sparati da [OSCURATO:PERSONA]; quest'ultimo, infine, aveva organizzato la distruzione dell'auto e del cadavere. La Corte di assise aveva ritenuto insussistente l'aggravante della premeditazione, ascritta al solo [OSCURATO:PERSONA], in quanto la ricostruzione della vicenda "... non consente di ravvisare in capo allo Sciurello la presenza costante, protrattasi lungo un apprezzabile intervallo temporale, della volontà di uccidere [OSCURATO:PERSONA], che è verosimilmente insorta il giorno dell'omicidio, allorquando era in lui maturata l'intenzione di avere un abboccamento personale con la sua vittima, pur con una articolata predisposizione di mezzi idonei a fargli conseguire detto scopo". Il movente del delitto era stato individuato nella pretesa di [OSCURATO:PERSONA] di condizionare le scelte sentimentali della signora Privitera, ed era stata quindi ritenuta sussistente la aggravante del motivo abietto, noto anche al concorrente [OSCURATO:PERSONA]. Con riguardo alla specifica posizione di [OSCURATO:PERSONA], che aveva negato di essere stato consapevole del progetto omicidiario di [OSCURATO:PERSONA], si era ritenuto che il primo, nel momento in cui era stato richiesto da [OSCURATO:PERSONA] di accompagnarlo in auto con il [OSCURATO:PERSONA], fosse consapevole del progetto omicidiario dello Sciurello e, come tale concorrente nel reato di quest'ultimo ai sensi dell'art. 110 cod. pen., non di "reato diverso" ex art. 116 cod. pen.In relazione alla condotta di distruzione e soppressione di cadavere (capo C), pacifica la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], quale organizzatore, e di [OSCURATO:PERSONA], quale esecutore, si era accertato, quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], che questi era stato incaricato da [OSCURATO:PERSONA] di riempire una tanica di benzina e di andare con [OSCURATO:PERSONA] sul posto. La dichiarazione di [OSCURATO:PERSONA], che aveva sostenuto di aver pensato che la benzina servisse per recuperare l'auto di [OSCURATO:PERSONA], era stata ritenuta non credibile, dato che l'auto di [OSCURATO:PERSONA] si trovava parcheggiata fuori dall'abitazione di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito che, giunti sul posto, [OSCURATO:PERSONA], rimasto in auto, gli aveva detto di versare la benzina sull'auto di [OSCURATO:PERSONA] e di appiccare il fuoco. 2. Hanno proposto ricorso per cassazione i difensori di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. Il ricorso del difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha denunciato con il primo motivo, difetto di motivazione del giudizio sull'aggravante dei motivi abietti e futili. Il movente era stato individuato nella gelosia dell'imputato, già sentimentalmente legato alla signora Privitera con la quale la vittima aveva allacciato una relazione. Sul punto, il giudice di appello aveva travisato, per omessa valutazione, alcune prove, e, precisamente le testimonianze di Silvana e [OSCURATO:PERSONA], in ordine alla continuità della relazione tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e l'esame di [OSCURATO:PERSONA], che aveva precisato che [OSCURATO:PERSONA] aveva iniziato ad agitarsi quanto [OSCURATO:PERSONA] lo aveva informato di aver visto il tatuaggio della signora. Tali prove riscontravano che la relazione tra [OSCURATO:PERSONA] e la signora Privitera non si era conclusa definitivamente e che il primo aveva agito in una condizione di alterazione determinata dalla gelosia. Con il secondo motivo viene denunciato il difetto di motivazione del diniego dell'attenuante della provocazione. Era stato accertato che il movente era stato costituito dalla relazione sentimentale allacciata da [OSCURATO:PERSONA] con la signora Privitera, già fidanzata di [OSCURATO:PERSONA]. L'imputato aveva agito d'impeto, sospinto dall'ira scatenatasi quando aveva appreso che [OSCURATO:PERSONA] aveva avuto modo di vedere il tatuaggio all'inguine della signora Privitera. Con il terzo e il quarto motivo viene denunciato il difetto di motivazione del diniego delle attenuanti generiche e delle statuizioni civili. 2.2. Il ricorso presentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha denunciato, con il primo motivo, difetto di motivazione del giudizio di colpevolezza in ordine ai reati di cui ai capi A e B.L'accertamento della consapevolezza, in capo a [OSCURATO:PERSONA], della volontà omicidiaria di [OSCURATO:PERSONA] è motivato in termini contraddittori, in quanto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] era stata esclusa la premeditazione pur ritenendo che l'imputato avesse concorso nella preordinazione, e perplessi, laddove si era ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] non fosse consapevole dell'organizzazione del delitto. [OSCURATO:PERSONA], la circostanza secondo la quale [OSCURATO:PERSONA] si era fatto attendere da [OSCURATO:PERSONA] sotto la casa di [OSCURATO:PERSONA] era incompatibile con la consapevolezza del progetto omicidiario. La condotta successiva all'omicidio non era sintomatica di una piena adesione all'omicidio, dato che [OSCURATO:PERSONA] aveva coinvolto nella distruzione del cadavere il fratello Giuseppe, elemento significativo del fatto che [OSCURATO:PERSONA] temeva la dissociazione di [OSCURATO:PERSONA]. Con il secondo motivo viene denunciata la violazione degli artt. 110 e 116 cod. pen. Era stato ritenuto il concorso nel reato ai sensi dell'art. 110 cod. pen. pur affermandosi che l'omicidio era evento solo prevedibile. Con il terzo motivo viene denunciato difetto di motivazione del giudizio di comparazione tra le circostanze. Era stata negata la prevalenza delle attenuanti generiche sull'aggravante dei motivi abietti o futili, nonostante avesse l'imputato reso piena collaborazione. 2.3. Il ricorso del difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha denunciato, con il primo motivo, la violazione dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. La condanna era stata fondata sulla chiamata in correità operata da [OSCURATO:PERSONA], riscontrata dalle dichiarazioni rese dai coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. La sentenza impugnata, peraltro, non aveva valutato la credibilità del chiamante, nonostante la posizione processuale e le incoerenze del narrato. I coimputati non avevano fornito alcun riscontro individualizzante, in quanto, pur affermando la presenza di [OSCURATO:PERSONA] nel momento in cui era stato appiccato il fuoco all'auto dove si trovava il cadavere, non avevano affermato che Giuseppe ne fosse consapevole, essendo, bensì, convinto che la benzina servisse per far ripartire l'auto. Con il secondo motivo viene denunciato il difetto di motivazione del giudizio di colpevolezza. Solo in via congetturale era stato ritenuto che [OSCURATO:PERSONA], quando aveva comunicato col fratello, l'avesse informato dell'omicidio appena perpetrato. La sentenza aveva travisato il contenuto dell'interrogatorio di [OSCURATO:PERSONA], il quale non aveva affermato che Giuseppe si fosse sorpreso a vederlo sporco di sangue.Con il terzo motivo viene denunciato difetto di motivazione del giudizio sulla sussistenza dell'aggravante del nesso teleologico. Non era stato motivato il giudizio sulla necessaria consapevolezza, in capo a [OSCURATO:PERSONA], della finalità della benzina prelevata. Con il quarto motivo viene denunciato difetto di motivazione del diniego delle attenuanti generiche: 3. Il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] Va dichiarata, per le ragioni di seguito esposte, l'inammissibilità di tutti i ricorsi. Per ordine logico, verranno esaminati, dapprima, i motivi primo e secondo del ricorso [OSCURATO:PERSONA], relativi alla condanna per i capi A e B, quindi, i motivi primo e secondo del ricorso del difensore di [OSCURATO:PERSONA], relativi a circostanze relative al capo A, e i primi tre motivi del ricorso del difensore di [OSCURATO:PERSONA], tutti concernenti il capo C. Infine, si dovranno esaminare i motivi, articolati da tutti i ricorsi, in ordine alle attenuanti generiche, e, da ultimo, il motivo che il ricorso della difesa di [OSCURATO:PERSONA] dedica alle statuizioni civili. 1. Capi A e B: posizione [OSCURATO:PERSONA]. 1.1. Innanzitutto, si deve rilevare che il ricorso, come del resto aveva fatto anche l'atto di appello, non ha proposto specifiche censure in ordine al giudizio di colpevolezza in relazione ai reati di concorso nella detenzione e porto illegali dell'arma comune da sparo. La giurisprudenza ha affermato che vi è concorso di reati fra la detenzione e il porto illegali di arma, a meno che vi sia la prova che l'arma non fosse stata detenuta in un momento precedente al porto in luogo pubblico (Sez. 1, 3 giugno 2010, n. 32697, Rv. 248272; Sez. 1, 9 aprile 2013, n. 18410, Rv. 255687; Sez. 6, 9 luglio 2015, n. 46678, Rv. 265489; Sez. 1, 4 marzo 2021, n. 27343, Rv. 281668), e che, ai fini del giudizio sul concorso di persone nei reati di detenzione e porto illegali di arma, non è sufficiente la mera consapevolezza della detenzione illegale di un'arma da parte di altri, essendo necessario che il soggetto abbia la effettiva disponibilità materiale dell'arma, si trovi, cioè, in una situazione di fatto tale per cui possa, in qualsiasi momento disporne, ovvero abbia consapevolmente contribuito alla detenzione e al porto dell'arma (Sez. 1, 29 settembre 1987, n. 4494, Rv. 178089; Sez. 2, 28 maggio 1991, n. 11126, Rv. 188500). In particolare, con riguardo alla condotta concorsuale, si è precisato che l'adesione ad un'azione criminosa che preveda l'utilizzo di armi comporta anche il concorso nei reati di detenzione e porto, eventualmente sussistenti (Sez. 1, n. 40702 del 21/12/2017, Rv. 274364).La difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha inteso, dunque, fondare le censure relative alla condanna per il capo B su quelle relative al più grave delitto di concorso in omicidio volontario, stante la strumentalità del primo rispetto al secondo. 1.2. Con riguardo al giudizio di responsabilità nel concorso in omicidio volontario, e nei connessi reati inerenti alla violazione della legge sulle armi, le censure' proposte con il primo e secondo motivo vanno esaminate congiuntamente. Da una parte, si censura la motivazione del giudizio che ha ritenuto che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] avesse consapevolmente aderito al progetto omicidiario di [OSCURATO:PERSONA] e, dall'altra, si denuncia la violazione dell'art. 116 cod. pen. per aver il secondo giudice ritenuto, in capo al [OSCURATO:PERSONA], il concorso ai sensi dell'art. 110 cod. pen. pur riconoscendo che l'evento omicidiario era stato, per il medesimo, solo prevedibile. I motivi sono inammissibili. 1.2.1. Si deve premettere che è incontestata la ricostruzione della condotta di [OSCURATO:PERSONA] in termini di contributo oggettivo alla realizzazione dell'omicidio: il ricorrente, d'intesa con [OSCURATO:PERSONA], ha condotto [OSCURATO:PERSONA] dal primo, è rimasto presente al confronto che i due hanno avuto a casa di [OSCURATO:PERSONA], ha accolto la richiesta di quest'ultimo di essere presente anche nella fase in cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condotto in zona rurale, sempre tenendo un comportamento di supporto a [OSCURATO:PERSONA]. Quanto alla volontà omicidiaria, le sentenze di merito hanno ritenuto che, quanto a [OSCURATO:PERSONA], fosse sorta nel corso della giornata antecedente il fatto - con un intervallo temporale incompatibile con l'aggravante della premeditazione - mentre, con riguardo a [OSCURATO:PERSONA], fosse sorta, nella forma dell'adesione al proposito del concorrente, nel momento in cui [OSCURATO:PERSONA] aveva deciso di proseguire la discussione con [OSCURATO:PERSONA] fuori dalla sua abitazione e gli aveva chiesto di accompagnarlo. Il ricorso articola, sul punto, censura motivazionale osservando, da una parte, che l'esclusione della premeditazione sarebbe incompatibile con il riconoscimento di un momento di preordinazione nel quale le volontà dei due concorrenti si sarebbero unite e, dall'altra, che l'assunto secondo il quale [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato consapevole, nel momento in cui si univa a [OSCURATO:PERSONA] nel condurre [OSCURATO:PERSONA] in zona rurale, dell'esito omicidiario era smentito dal fatto che lo stesso [OSCURATO:PERSONA], in quel momento, aveva lasciato l'amico [OSCURATO:PERSONA] ad attenderlo fuori dall'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] ed era smentito pure dalla condotta post factum di [OSCURATO:PERSONA] che, nell'operazione di distruzione del cadavere, coinvolge il fratello Giuseppe. Il motivo non si confronta con la specifica motivazione della sentenza impugnata e si risolve nella prospettazione di argomenti di merito. La sentenza di appello, infatti, ha evidenziato, come elementi univocamente significativi della consapevolezza in capo a [OSCURATO:PERSONA] del fatto che [OSCURATO:PERSONA] avesse deciso di eliminare [OSCURATO:PERSONA], che [OSCURATO:PERSONA] era a conoscenza della "forte ed ossessiva gelosia" di [OSCURATO:PERSONA], aveva assistito alla franca ammissione di [OSCURATO:PERSONA] di aver avuto modo di vedere il tatuaggio che la signora Privitera aveva nelle parti intime, era a conoscenza che [OSCURATO:PERSONA], dal carattere violento ed aggressivo, aveva la disponibilità di un'arma da fuoco. A fronte di tale motivazione il primo motivo non articola alcuna censura nei limiti del sindacato motivazionale consentito nel giudizio di legittimità, ma deduce argomenti, in parte, manifestamente infondati e, in parte, a contenuto di merito. L'assunto secondo il quale l'esclusione della premeditazione sarebbe incompatibile con la forma concorsuale della consumazione di un reato è manifestamente infondato, dato che il concorso di persone nel reato non presuppone il previo concerto tra i concorrenti e si può realizzare anche nella fase esecutiva tramite condotte univocamente significative dell'accordo criminoso ed anche nel caso in cui un concorrente non sia consapevole dell'adesione prestata dall'altro (Sez. Un., 22 novembre 2000, Sormani, n. 31/2001, Rv. 218525; Sez. 1, 15 febbraio 2019, n. 28794, Rv. 276820). Il motivo, poi, valorizza i dati fattuali costituiti dalla presenza di Cosentino, fuori dell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], in attesa del rientro di [OSCURATO:PERSONA] e del coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA], da parte di [OSCURATO:PERSONA], per l'operazione finalizzata alla distruzione del cadavere, dati ritenuti significativi, da una parte, della non consapevolezza da parte di [OSCURATO:PERSONA] del progetto omicidiario e, dall'altra, dell'assenza di fiducia in [OSCURATO:PERSONA] da parte di [OSCURATO:PERSONA]. Si tratta di argomenti che attengono al merito, e che dunque non possono essere sottoposti al giudice di legittimità, tenuto unicamente a sottoporre a vaglio la motivazione della sentenza impugnata sotto i profili della effettività, coerenza, congruità logica. 1.2.2. Il secondo motivo di ricorso denuncia la erronea applicazione dell'art. 110 cod. pen., avendo la Corte distrettuale ritenuto che l'omicidio fosse evento prevedibile per [OSCURATO:PERSONA], assunto che avrebbe dovuto portare all'applicazione dell'attenuante di cui all'art. 116 cod. pen. Il motivo è manifestamente infondato. Le considerazioni svolte al punto 1.2.1. hanno già evidenziato come le sentenze di merito abbiano ritenuto che il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] avesse consapevolmente aderito al progetto omicidiario deliberato da [OSCURATO:PERSONA], assunto che giustifica la qualificazione della condotta concorsuale di [OSCURATO:PERSONA] come dolosa. Esaminando lo specifico motivo di appello, il secondo giudice, dopo aver rilevato che la ricostruzione operata era nel senso della consapevole adesione di [OSCURATO:PERSONA] alla volontà omicidiaria di [OSCURATO:PERSONA], ha argomentato sostenendo che "il [OSCURATO:PERSONA], in ragione di tali sue specifiche conoscenze, poteva e doveva logicamente prevedere che lo Sciurello, nel momento in cui si era recato con lui e il [OSCURATO:PERSONA] nella predetto zona isolata di campagna, aveva intenzione di uccidere quest'ultimo". Il passaggio, censurato dal ricorso, va letto unitamente a quanto ricostruito in fatto dalla sentenza, nel senso di una reale consapevolezza in capo al [OSCURATO:PERSONA] delle intenzioni omicide di [OSCURATO:PERSONA] nel momento in cui aveva deciso di condurre [OSCURATO:PERSONA] in zona rurale e aveva richiesto la presenza di [OSCURATO:PERSONA]. Dunque, laddove la sentenza afferma che "[OSCURATO:PERSONA] poteva e doveva logicamente prevedere ..." significa che "[OSCURATO:PERSONA] aveva previsto", come ritenuto nel resto della motivazione su tale specifico punto. 2. Circostanze capo A. Il ricorso presentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] censura, sotto i profili della violazione di legge e della carenza motivazionale, il riconoscimento dell'aggravante dei motivi abietti e il diniego dell'attenuante della provocazione, con riferimento al capo A. 2.1. Quanto alla circostanza aggravante, è pacifico che il movente che ha spinto [OSCURATO:PERSONA] all'omicidio risiede nella relazione sentimentale con la signora Privitera che sia lo Sciurello che la vittima intrattenevano o volevano intrattenere. La sentenza di appello ha individuato il motivo determinante, ed abietto, nella volontà prevaricatoria di [OSCURATO:PERSONA] deciso ad impedire che la donna avesse una relazione sentimentale con altro uomo, e a punire colui che aveva osato sostituirsi a lui. Si deve premettere che la giurisprudenza da tempo ha colto che la gelosia, consistendo in una alterazione emotiva determinata dalla perdita, o dal timore della perdita, di una relazione affettiva esclusiva, può costituire un motivo a delinquere, che, di per sé, non è necessariamente né futile né abietto, ma lo può essere qualora, in concreto, dia luogo ad una azione così sproporzionata rispetto al fattore scatenante da farlo apparire, in realtà, come un mero pretesto ovvero esprima una volontà di prevaricazione e punizione nei confronti delle persone che hanno fatto sorgere la gelosia, atteggiamento che nel comune sentire è considerato spregevole (Sez. 1, 29 novembre 2012, n. 1489, Rv. 254269; Sez. 5, 21 maggio 2019 n. 44319, Rv. 276962; Sez. 1, 1° ottobre 2019, n. 49673, Rv. 278082). Il primo motivo di ricorso ha dedotto che la sentenza di appello non avrebbe considerato, e quindi travisato, le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], laddove aveva affermato di essersi recata quel giorno a pranzo con lo Sciurello, desideroso di riprendere la relazione sentimentale con lei. Tale dato probatorio, unito a quanto dichiarato da [OSCURATO:PERSONA] sui sentimenti dello Sciurello, sarebbe significativo della permanenza della relazione sentimentale tra lo Sciurello e la signora Privitera. Il proposito omicidiario sarebbe quindi sorto solo per la "tempesta emotiva" suscitata nell'imputato dalla gelosia, tanto più dopo aver appreso che anche il [OSCURATO:PERSONA] aveva visto il tatuaggio della signora Privitera. Il motivo ha contenuto di merito. La difesa contesta la fondatezza della ricostruzione, operata dai giudici del merito, dello stato dei rapporti tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sostenendo che gli elementi probatori indicati, e, in tesi, travisati dal secondo giudice, proverebbero, diversamente da quanto ritenuto, che la relazione sentimentale tra l'imputato e la donna era ancora in essere. Già con l'atto di appello la difesa aveva valorizzato le medesime testimonianze, leggendole congiuntamente per sostenere che la relazione Sciurello-Privitera era caratterizzata da continue crisi e che, anche in quei giorni, [OSCURATO:PERSONA] voleva insistentemente riprenderla. Un contesto nel quale, sosteneva la difesa, "è naturale, nella logica di un rapporto conflittuale caratterizzato da questa gelosia accecante, che succeda questo fatto grave". La sentenza di appello ha rilevato che, in realtà, la signora Privitera aveva chiaramente troncato la relazione con [OSCURATO:PERSONA] e ne aveva intrapresa una con [OSCURATO:PERSONA], nonostante le insistenze di [OSCURATO:PERSONA] affinché tornasse con lui. La denuncia di travisamento della prova è manifestamente infondata, dato che né le affermazioni di [OSCURATO:PERSONA] - in ordine alla discontinuità nel tempo della relazione tra la sorella e lo Sciurello - né la circostanza, riferita da [OSCURATO:PERSONA], che i due quel giorno avessero pranzato insieme provano che, invece, la relazione Privitera-Sciurello fosse ancora in atto. L'argomentazione svolta dal motivo sollecita il collegio ad una diversa ricostruzione dei rapporti personali che avevano costituito lo sfondo dal quale era sorta la volontà omicidiaria, e dunque si muove in una prospettiva propria di un giudizio di merito e quindi non consentita in sede di legittimità. 2.2. L'atto di appello aveva chiesto il riconoscimento dell'attenuante della provocazione sul rilievo che l'azione omicidiaria era stata determinata dallo stato d'ira insorto nello Sciurello alla scoperta "... della relazione sentimentale intercorsa tra la vittima e la donna amata, scatenando nello stesso una forte gelosia ed un obnubilamento che lo ha portato a compiere l'insano gesto". Il "fatto ingiusto" veniva dalla difesa individuato "... nella condotta del Pappa/ardo per avere intrapreso una relazione con la Privitera - con la quale, come detto, l'imputato aveva avuto un lungo e tormentato rapporto sentimentale, peraltro non ritenuto dallo stesso definitivamente chiuso". Sul punto, la sentenza di appello ha rilevato che la condotta della vittima non era "ingiusta" "atteso che [OSCURATO:PERSONA] aveva semplicemente intrapreso una relazione sentimentale con una donna che aveva interrotto il suo precedente rapporto con lo Sciurello"; si aggiungeva che, anche valutando il contesto "in relazione a parametri psicologici soggettivi dell'imputato", la reazione dell'imputato appariva così sproporzionata da rivelare come essa, in realtà, era stata determinata da un sentimento di odio e di spirito punitivo "nei confronti della vittima in ragione di un abnorme stimolo possessivo verso la donna considerata di sua esclusiva proprietà". Il secondo motivo di ricorso ripropone l'assunto secondo il quale l'omicidio era stato compiuto in uno stato d'ira determinato dalla condotta, qualificabile come fatto ingiusto, del [OSCURATO:PERSONA], che aveva intrapreso una relazione con la Privitera, "tenendo così un comportamento inquadrabile, secondo i dettami del [OSCURATO:PERSONA], nella contrarietà a regole di carattere morale" Il motivo è manifestamente infondato. Va premesso che, se la sussistenza o meno di uno stato d'ira va valutato secondo il sentire del soggetto attivo del reato, il requisito dell'ingiustizia del fatto altrui va valutato in termini oggettivi, e non secondo le personali convinzioni del reo, e con riferimento alle regole che la società civile si è data nel momento storico nel quale il reato è stato commesso. Da questo punto di vista, la giurisprudenza, che è chiamata a riconoscere le regole sociali e non a darle, ha rilevato che, se la qualificazione della infedeltà coniugale ha avuto nel corso degli anni una evoluzione che riflette il passaggio da una concezione del matrimonio come vincolo giuridico a quella del matrimonio come forma di un legame sentimentale, certamente non è mai stata considerata come ingiusta la condotta di chi intraprende una relazione affettiva con una persona che in passato aveva già avuto altra relazione (Sez. 5, 3 marzo 2021, n. 23031, Rv. 281377). In particolare, il rilievo dato dalla prospettazione difensiva al consenso alla nuova relazione che spetterebbe al partner abbandonato è del tutto estraneo al comune sentire e alle regole di convivenza comunemente riconosciute, laddove ha assunto rilievo, piuttosto, la valorizzazione della libertà di ciascuna persona, senza distinzione di genere, nelle scelte che riguardano le relazioni personali. 3. Capo C) 3.1. Il secondo giudice, cui l'atto di appello aveva devoluto la cognizione sulla attendibilità del chiamante in correità [OSCURATO:PERSONA] e sulla sussistenza di riscontri esterni all'accusa, ha osservato, da una parte, che il racconto del [OSCURATO:PERSONA] era stato in larga parte confermato dai coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e, in particolare, con riguardo alla circostanza secondo la quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si erano recati, con una tanica di benzina, sul luogo dove era stata abbandonata l'auto all'interno della quale si trovava il cadavere del [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] aveva cosparso l'auto di benzina dandovi fuoco, e, dall'altra, che l'assunto, sostenuto dai fratelli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], secondo il quale il secondo era convinto che la benzina fosse destinata a consentire il recupero dell'auto di [OSCURATO:PERSONA] rimasta "a secco", era inverosimile dato che [OSCURATO:PERSONA] aveva recuperato il fratello in aperta campagna, di notte, e l'aveva trovato insanguinato, i due fratelli, poi, avevano avuto un colloquio riservato, e, infine, l'auto di [OSCURATO:PERSONA] si trovava proprio fuori dall'abitazione di [OSCURATO:PERSONA]. La difesa di [OSCURATO:PERSONA], con i motivi primo e secondo, ha denunciato la carenza motivazionale del giudizio di colpevolezza in relazione al capo C, sia per l'inosservanza della regola probatoria dettata dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. sia per la assenza di motivazione dell'accertamento secondo il quale [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato incaricato dal fratello [OSCURATO:PERSONA] di distruggere il cadavere sia, infine, per il travisamento delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] laddove aveva riferito la reazione del fratello quando era andato a recuperarlo.Il motivo è manifestamente infondato. Il giudizio di colpevolezza è stato fondato sulla chiamata di correo operata da [OSCURATO:PERSONA] - che aveva, in particolare, riferito, che, una volta giunti sul posto, [OSCURATO:PERSONA] gli aveva detto di versare la benzina sull'auto nel dirupo e di dare fuoco -, dichiarante ritenuto attendibile anche con riguardo all'intera ricostruzione del fatto, accusa riscontrata dalle conferme, provenienti dai coimputati, in ordine all'oggettivo coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nell'operazione di distruzione del cadavere, e dall'argomento logico secondo il quale [OSCURATO:PERSONA], specificamente incaricato dal fratello di tornare sul luogo con una tanica di benzina, doveva essere stato necessariamente informato della reale motivazione dell'incarico richiesto. La giurisprudenza ha precisato che, in tema di riscontri a conferma dell'accusa proveniente da soggetto coimputato, non vi è alcuna limitazione quanto alla natura del dato probatorio, che quindi può essere costituito da altra chiamata in reità o correità, anche de relato, in testimonianze, o in elementi indiziari, bensì in relazione alla fonte, che deve essere diversa ed autonoma rispetto alla fonte probatoria da riscontrare, e al contenuto, che deve riguardare l'accusa specifica e quindi il coinvolgimento dello stesso soggetto nel medesimo fatto. La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione della norma processuale in esame, dato che ha valorizzato a riscontro dell'accusa proveniente da [OSCURATO:PERSONA] il dato probatorio a carattere indiziario che è desumibile dalle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Costoro, infatti, hanno descritto il contesto nel quale [OSCURATO:PERSONA] si è trovato a intervenire in termini che, di per sé, provano la consapevole partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] alla distruzione del cadavere. Le sentenze hanno osservato che l'oggettiva partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] all'opera di distruzione del cadavere - desumibile dall'aver egli accompagnato sul posto [OSCURATO:PERSONA] con il bidone di benzina - valutata nel contesto costituito dal recupero in tempo di notte del fratello [OSCURATO:PERSONA], persona che si trovava agli arresti domiciliari, in zona rurale, è compatibile unicamente con una esatta informazione a [OSCURATO:PERSONA] della finalità dell'ulteriore intervento che gli veniva richiesto - tornare nella zona rurale con la tanica di benzina -, tanto più che l'ipotesi alternativa prospettata dai dichiaranti - recuperare l'auto di [OSCURATO:PERSONA] rimasta senza carburante - era insostenibile essendo l'auto di [OSCURATO:PERSONA] parcheggiata fuori dall'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] u rei lo. Il travisamento, genericamente denunciato dal ricorrente senza indicare gli specifici passaggi dichiarativi travisati, non ha comunque rilievo, in quanto il dato fattuale che rileva nella valutazione indiziaria è il contesto dell'intervento di [OSCURATO:PERSONA], un contesto che esigeva da parte di [OSCURATO:PERSONA] una franca spiegazione al fratello Giuseppe di quanto avvenuto e di quanto era necessario compiere. 3.2. Con il terzo motivo il ricorso denuncia il difetto di motivazione dell'aggravante del nesso teleologico.La doglianza è collegata all'assunto secondo il quale [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe stato informato che la benzina era destinata a bruciare l'auto e il cadavere, e non a far ripartire l'auto di [OSCURATO:PERSONA]. Il motivo, che si fonda su una ricostruzione in fatto alternativa rispetto all'accertamento compiuto e congruamente motivato, è comunque non consentito riguardando circostanza aggravante che non era stata impugnata con l'atto di appello. 4. Trattamento sanzionatorio. Tutti i ricorsi hanno denunciato il difetto di motivazione in ordine alle attenuanti generiche, negate agli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e ritenute solo equivalenti alle aggravanti per quanto riguarda l'imputato [OSCURATO:PERSONA]. 4.1. Quanto a [OSCURATO:PERSONA], il terzo motivo di ricorso denuncia che il secondo giudice non avrebbe considerato, quali elementi idonei a giustificare l'invocato benefico, il comportamento processuale collaborativo, anche in relazione al recupero dell'arma utilizzata, e le manifestazioni di pentimento manifestate anche ai prossimi congiunti della vittima. Il motivo ha contenuto di merito. Il secondo giudice ha specificamente esaminato il relativo motivo di appello, giustificando il diniego delle attenuanti generiche sulla base della gravità dei fatti e della capacità a delinquere dell'imputato desumibile dai plurimi precedenti penali, alcuni dei quali relativi a reati contro l'incolumità delle persone. La sentenza ha esaminato i dati valorizzati con l'atto di appello, laddove si era valorizzato la costante partecipazione alle udienze, l'ammissione della propria responsabilità, e il positivo profilo soggettivo. In particolare, la condotta processuale non è stata ritenuta così significativa, osservando che la versione dei fatti data era, in relazione alla fase esecutiva, funzionale ad "alleggerire" le proprie responsabilità, mentre il profilo soggettivo è stato ritenuto decisamente negativo, sia per la condotta ante atta sia per il ruolo avuto nel fatto. Il ricorso, dunque, ripropone argomenti già indicati ed esaminati dal secondo giudice, sollecitando una revisione del merito della decisione assunta, prospettiva non consentita in sede di legittimità. 4.2. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto il riconoscimento delle attenuanti generiche sul rilievo del comportamento processuale, avendo l'imputato reso dichiarazioni nel merito dell'accusa. Il secondo giudice ha rilevato che l'imputato aveva rilasciato dichiarazioni funzionali alla propria posizione processuali, senza alcuna manifestazione di resipiscenza perla condotta criminosa posta in essere dopo un reato così grave compiuto da terzi.Con il quarto motivo di ricorso la difesa ha nuovamente valorizzato il contributo dichiarativo dato dall'imputato, rimanendo così nella medesima prospettiva di merito assunta con l'atto di appello, ma non consentita nel giudizio di legittimità. 4.3. La difesa di [OSCURATO:PERSONA], cui il primo giudice aveva riconosciuto le attenuanti generiche ritenute equivalenti alle circostanze aggravanti, aveva, con l'atto di appello, chiesto il giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche, in considerazione del carattere fondamentale del contributo dichiarativo dato dall'imputato. La sentenza di appello ha respinto il motivo, ritenendo adeguato il giudizio di equivalenza a fronte dell'obiettiva gravità dei fatti. Con il terzo motivo di ricorso la difesa ha rilevato che l'imputato, con le sue dichiarazioni, aveva consentito l'accertamento di fatti che non sarebbero stati chiariti, ed aveva francamente ammesso le proprie responsabilità, anche con riguardo alla condotta di distruzione del cadavere. Il motivo ha contenuto di merito. A fronte di una motivazione che ha tenuto conto, anche nel giudizio di comparazione tra le circostanze, degli indici di cui all'art. 133 cod. pen., giungendo alla conclusione secondo la quale gli aspetti relativi alla gravità dei fatti giustificavano un giudizio di equivalenza tra l'aggravante dei motivi abietti e le attenuanti generiche, la difesa ha riproposto il diverso assunto, secondo il quale l'importanza della collaborazione resa avrebbe giustificato una valutazione di prevalenza delle attenuanti generiche. Si tratta di una deduzione che attiene al merito della decisione, e dunque si pone al di fuori del perimetro entro il quale è consentito nel giudizio di legittimità il sindacato motivazionale. 5. Statuizioni civili. Il primo giudice aveva pronunciato condanna risarcitoria generica nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed aveva posto a carico degli stessi il pagamento di una provvisionale in favore dei prossimi congiunti di [OSCURATO:PERSONA] che si erano costituiti parte civile. Con l'atto di appello il difensore di [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto la revoca delle statuizioni civili e, comunque, la sospensione della provvisoria esecutività della provvisionale. La sentenza di appello, rilevato che nel corso del giudizio era stata già respinta l'istanza di sospensiva, ha confermato le statuizioni civili. Con il quarto motivo il ricorso presentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] denuncia il difetto di motivazione in ordine alle statuizioni civili e all'apposizione della clausola di provvisoria esecutività della provvisionale. Il motivo non è consentito. Quanto alla condanna risarcitoria generica, l'atto di appello aveva formulato la richiesta di revoca come statuizione accessoria all'assoluzione nel merito che veniva chiesta. Con riguardo alla condanna per i capi A e B la difesa del ricorrente non ha impugnato, con ricorso per cassazione, l'affermazione di penale responsabilità. Ne segue che la generica doglianza proposta non è consentita. Quanto alla clausola di esecutività della condanna al pagamento della provvisionale, essa è operativa ex lege, ai sensi dell'art. 540, comma 2, cod. proc. pen. Si deve infine rilevare che "non è impugnabile con ricorso per cassazione la statuizione pronunciata in sede penale e relativa alla concessione e quantificazione di una provvisionale, trattandosi di decisione di natura discrezionale, meramente delibativa e non necessariamente motivata, per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinata ad essere travolta dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento" (Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, Rv. 277773). 6. Va dunque dichiarata la inammissibilità dei ricorsi, cui consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche al versamento, ciascuno, di una somma a favore della Cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in euro tremila. I ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono tenuti alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che liquida come indicato in dispositivo, e dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ammesse al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di assise di appello di Catania con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, disponendo il pagamento in favore dello Stato. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, i ricorrenti alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che liquida in complessivi euro 3.510,00 per ciascuna, oltre accessori di legge; condanna, inoltre, i ricorrenti alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel prese