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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 24704/2026

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ri, la qualeha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza del 29 ottobre 2025, il Tribunale di sorveglianza diGenova rigettava la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale e quellasubordinata di semilibertà formulata da XXXXXXXXXXXXX, condannato alla penadi anni 2 e mesi 6 di reclusione per i reati di cui all’art. 572 cod. pen. e 582, 585,576, secondo comma, n. 5, cod. pen.Osservava che «l’assenza della completa revisione critica delle gravicondotte poste in essere dal condannato in ambiente domestico (maltrattamentiin famiglia e lesioni personali in presenza dei figli minori), con conseguentedecadenza dalla potestà genitoriale, non consente di ritenere XXXXXX meritevoledei benefici richiesti, anche tenuto conto dell’assenza di un idoneo riferimentoabitativo in ambiente esterno».2.

Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione la difesa delricorrente articolando due motivi di ricorso ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett.b) ed e), cod. proc. pen. che, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen., siriportano nei limiti strettamente necessari alla motivazione.2.1.

Con il primo motivo, eccepisce violazione di legge per avereil Tribunale ritenuto presupposto indispensabile per la concessione dellamisura alternativa alla detenzione il fatto che egli non abbia mai presocompleta contezza del reato commesso e che non abbia un domicilioidoneo.

Osserva che, avendo rinunciato alla domanda preliminare diaffidamento in prova per mancanza di un domicilio idoneo, per laconcessione della misura gradata della semilibertà non si richiede né unatotale revisione critica né un domicilio idoneo.

Rappresenta che il periododi osservazione intramuraria ha consentito di esprimere pareriampiamente favorevoli, tanto che egli ha beneficiato di tutti i periodi diliberazione anticipata, ha già ottenuto cinque permessi premio, ha seguitoun corso per il sostegno alla genitorialità, ha ottenuto un contratto dilavoro nonché la disponibilità di un ente per lo svolgimento di attività divolontariato.

Osserva che egli, pur non avendo ammesso completamentela condotta criminosa per la quale è stato condannato, tuttavia, haammesso due episodi di lesioni ai danni della moglie.2.2.

Con il secondo motivo, ripropone le medesime censure sottoil profilo del vizio di motivazione per manifesta illogicità, lamentando cheil Tribunale abbia valorizzato solo la parte della relazione dell’osservazioneintramuraria nella quale si evidenzia la parziale ammissione diresponsabilità.3. [OSCURATO:PERSONA] generale ha concluso chiedendo dichiararsiinammissibile il ricorso.

Ha osservato che il tribunale «ha adottato un itermotivazionale completo e affatto illogico nel giudizio comparativo tra lecomplessive risultanze fattuali e comportamentali, dando conto dell’assenza diun processo di revisione critica rispetto alla gravità degli addebiti incompatibilecon una prognosi positiva di risocializzazione richiesta per i benefici in questione»e che non illogica è l’argomentazione relativa all’assenza di domicilio idoneodi reinserimento non attuabili in caso di non reperibilità dell’interessato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Ai fini dell'ammissione alla semilibertà, secondo indirizzoconsolidato nella giurisprudenza di legittimità, «sono richieste due distinteindagini, una concernente i risultati del trattamento individualizzato (...) el'altra relativa all'esistenza delle condizioni che garantiscono un gradualereinserimento del condannato nella società, implicanti la presa dicoscienza, attraverso l'analisi, delle negative esperienze del passato e lariflessione critica proiettata verso il ravvedimento» (Sez. 1, n. 197 del25/10/2023, Rv. 285550 -01; Sez. 1, n. 49 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2021,Rv. 280211 - 01; Sez. 1, n. 843 del 27/02/1993, Domenichini, Rv.193995; Sez. 1, n. 84 del 11/01/1994, Giglio, Rv. 196659; Sez. 1, n.4066 del 05/07/1995, P.G. in proc.

Ortello, Rv. 202414; Sez. 1, n. 20005del 9/4/2014, Bertotti, Rv. 259622).Quanto ai progressi compiuti nel corso del trattamento, occorreverificare non solo la regolarità comportamentale formale dell’interessato,ma che l’evoluzione positiva consista in una concreta manifestazione dellamodifica del proprio atteggiamento rispetto alle condotte illecitecommesse e allo stile di vita adottato nel passato, oltre che nelladimostrazione, da parte del condannato, di avere orientato la propria vitasu modelli compatibili con il vivere civile.

Tale valutazione deve esserecondotta parametrando l’evoluzione del comportamento alla gravità delreato e alla capacità criminale dell’interessato.2.

Nel caso in esame, il Tribunale di sorveglianza, con motivazioneestremamente sintetica, omettendo di indicare le fonti di conoscenza, havalorizzato, in senso negativo, la incompleta revisione critica dellecondotte criminose, senza, tuttavia, illustrare l’evoluzione del percorsonella sua completezza in modo da poterne verificare lo stadio, senzaoperare una valutazione complessiva dei risultati dell’osservazioneintramuraria, sì da illustrare le ragioni per le quali ha ritenuto gli elementipositivi enunciati dal ricorrente come subvalenti rispetto a quelli ritenutiostativi; senza, infine, confrontarsi con la circostanza che il detenuto hagià usufruito di plurimi permessi premio, e, quindi, che si è già realizzatoil percorso di graduale reinserimento.

Manca, inoltre, del tutto, lavalutazione relativa alla possibilità di reinserimento sociale delcondannato, con una analisi volta a delineare la capacità criminaledell’interessato.3.

Quanto alla mancanza di domicilio idoneo, si tratta di argomentonon strettamente pertinente alla misura alternativa richiesta.4.

Le gravi lacune argomentative impongono, pertanto,l’annullamento dell’ordinanza con rinvio al Tribunale di sorveglianza diGenova perché proceda a nuovo giudizio colmando le lacune motivazionalievidenziate.

P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale disorveglianza di Genova.Così è deciso, 01/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ri, la qualeha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 29 ottobre 2025, il Tribunale di sorveglianza diGenova rigettava la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale e quellasubordinata di semilibertà formulata da XXXXXXXXXXXXX, condannato alla penadi anni 2 e mesi 6 di reclusione per i reati di cui all’art. 572 cod. pen. e 582, 585,576, secondo comma, n. 5, cod. pen.Osservava che «l’assenza della completa revisione critica delle gravicondotte poste in essere dal condannato in ambiente domestico (maltrattamentiin famiglia e lesioni personali in presenza dei figli minori), con conseguentedecadenza dalla potestà genitoriale, non consente di ritenere XXXXXX meritevoledei benefici richiesti, anche tenuto conto dell’assenza di un idoneo riferimentoabitativo in ambiente esterno».2. Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione la difesa delricorrente articolando due motivi di ricorso ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett.b) ed e), cod. proc. pen. che, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen., siriportano nei limiti strettamente necessari alla motivazione.2.1. Con il primo motivo, eccepisce violazione di legge per avereil Tribunale ritenuto presupposto indispensabile per la concessione dellamisura alternativa alla detenzione il fatto che egli non abbia mai presocompleta contezza del reato commesso e che non abbia un domicilioidoneo. Osserva che, avendo rinunciato alla domanda preliminare diaffidamento in prova per mancanza di un domicilio idoneo, per laconcessione della misura gradata della semilibertà non si richiede né unatotale revisione critica né un domicilio idoneo. Rappresenta che il periododi osservazione intramuraria ha consentito di esprimere pareriampiamente favorevoli, tanto che egli ha beneficiato di tutti i periodi diliberazione anticipata, ha già ottenuto cinque permessi premio, ha seguitoun corso per il sostegno alla genitorialità, ha ottenuto un contratto dilavoro nonché la disponibilità di un ente per lo svolgimento di attività divolontariato. Osserva che egli, pur non avendo ammesso completamentela condotta criminosa per la quale è stato condannato, tuttavia, haammesso due episodi di lesioni ai danni della moglie.2.2. Con il secondo motivo, ripropone le medesime censure sottoil profilo del vizio di motivazione per manifesta illogicità, lamentando cheil Tribunale abbia valorizzato solo la parte della relazione dell’osservazioneintramuraria nella quale si evidenzia la parziale ammissione diresponsabilità.3. [OSCURATO:PERSONA] generale ha concluso chiedendo dichiararsiinammissibile il ricorso. Ha osservato che il tribunale «ha adottato un itermotivazionale completo e affatto illogico nel giudizio comparativo tra lecomplessive risultanze fattuali e comportamentali, dando conto dell’assenza diun processo di revisione critica rispetto alla gravità degli addebiti incompatibilecon una prognosi positiva di risocializzazione richiesta per i benefici in questione»e che non illogica è l’argomentazione relativa all’assenza di domicilio idoneodi reinserimento non attuabili in caso di non reperibilità dell’interessato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Ai fini dell'ammissione alla semilibertà, secondo indirizzoconsolidato nella giurisprudenza di legittimità, «sono richieste due distinteindagini, una concernente i risultati del trattamento individualizzato (...) el'altra relativa all'esistenza delle condizioni che garantiscono un gradualereinserimento del condannato nella società, implicanti la presa dicoscienza, attraverso l'analisi, delle negative esperienze del passato e lariflessione critica proiettata verso il ravvedimento» (Sez. 1, n. 197 del25/10/2023, Rv. 285550 -01; Sez. 1, n. 49 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2021,Rv. 280211 - 01; Sez. 1, n. 843 del 27/02/1993, Domenichini, Rv.193995; Sez. 1, n. 84 del 11/01/1994, Giglio, Rv. 196659; Sez. 1, n.4066 del 05/07/1995, P.G. in proc. Ortello, Rv. 202414; Sez. 1, n. 20005del 9/4/2014, Bertotti, Rv. 259622).Quanto ai progressi compiuti nel corso del trattamento, occorreverificare non solo la regolarità comportamentale formale dell’interessato,ma che l’evoluzione positiva consista in una concreta manifestazione dellamodifica del proprio atteggiamento rispetto alle condotte illecitecommesse e allo stile di vita adottato nel passato, oltre che nelladimostrazione, da parte del condannato, di avere orientato la propria vitasu modelli compatibili con il vivere civile. Tale valutazione deve esserecondotta parametrando l’evoluzione del comportamento alla gravità delreato e alla capacità criminale dell’interessato.2. Nel caso in esame, il Tribunale di sorveglianza, con motivazioneestremamente sintetica, omettendo di indicare le fonti di conoscenza, havalorizzato, in senso negativo, la incompleta revisione critica dellecondotte criminose, senza, tuttavia, illustrare l’evoluzione del percorsonella sua completezza in modo da poterne verificare lo stadio, senzaoperare una valutazione complessiva dei risultati dell’osservazioneintramuraria, sì da illustrare le ragioni per le quali ha ritenuto gli elementipositivi enunciati dal ricorrente come subvalenti rispetto a quelli ritenutiostativi; senza, infine, confrontarsi con la circostanza che il detenuto hagià usufruito di plurimi permessi premio, e, quindi, che si è già realizzatoil percorso di graduale reinserimento. Manca, inoltre, del tutto, lavalutazione relativa alla possibilità di reinserimento sociale delcondannato, con una analisi volta a delineare la capacità criminaledell’interessato.3. Quanto alla mancanza di domicilio idoneo, si tratta di argomentonon strettamente pertinente alla misura alternativa richiesta.4. Le gravi lacune argomentative impongono, pertanto,l’annullamento dell’ordinanza con rinvio al Tribunale di sorveglianza diGenova perché proceda a nuovo giudizio colmando le lacune motivazionalievidenziate. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale disorveglianza di Genova.Così è deciso, 01/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
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