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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 16 giugno 2022

Cassazione n. 19472/2022

Testo disponibile della fonte

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9232/2021 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, Piazza dei Martiri di Belfiore n. 4. -RICORRENTE- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco p.t., rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto Roma, Via del Tempio di Giove n. 21. -CONTRORICORRENTE- e AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del Direttore p.t.. -INTIMATA- avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 14116/2020, pubblicata in data 15.10.2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 27.5.2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA].

F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 9232/2021 Numero sezionale 5727/2022

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello avverso la sentenza del Numero di raccolta generale 19472/2022Data pubblicazione 16/06/2022 giudice di pace di Roma, con cui era stata respinta l’opposizione avverso una cartella di pagamento volta alla riscossione di sanzioni pecuniarie per violazioni del codice della strada, con condanna dell’opponente al pagamento delle spese processuali in favore dell’Agenzia delle Entrate Riscossione e di [OSCURATO:PERSONA].

L’Amicone aveva impugnato la decisione limitatamente alla condanna al pagamento delle spese anche in favore dell’amministrazione comunale, che riteneva non dovute, e il Tribunale, rilevato che il Comune si era costituito in primo grado a mezzo di un proprio funzionario senza depositare la nota descrittiva degli esborsi, ha riformato la pronuncia, ponendo a carico della sola Agenzia delle entrate le spese di primo grado e compensando quelle di appello in ragione della reciproca soccombenza.

Per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso affidato ad un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato controricorso.

L’Agenzia delle entrate riscossione non ha svolto difese.

Su proposta del relatore, secondo cui il ricorso poteva essere definito ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375, comma primo, n. 5 c.p.c., il Presidente ha fissato l’adunanza in camera di consiglio.

1. L’unico motivo di ricorso deduce la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., sostenendo che, avendo il Tribunale accolto integralmente l’appello, non poteva disporre la compensazione delle spese, che andavano regolate secondo il principio di soccombenza, posto inoltre che, contrariamente a quanto sostenuto in sentenza, l’appellante non aveva sollevato alcuna contestazione quanto alla astratta possibilità di disporre il pagamento delle spese in favore di [OSCURATO:PERSONA].

Il motivo è inammissibile.

F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 9232/2021 Numero sezionale 5727/2022 Il giudice di secondo grado, interpretando il contenuto delle difese Numero di raccolta generale 19472/2022Data pubblicazione 16/06/2022 dell’appellante, ha evidenziato che – come conferma anche l’esame degli atti (cfr. appello, pagg. 2 e 3) - l’appellante non si era limitato a contestare la quantificazione delle spese, ma aveva posto in discussione l’erroneità della pronuncia per aspetti diversi dalle modalità di costituzione in giudizio del Comune mediante un funzionario delegato, con doglianza respinta in appello.

L’impugnazione era stata dunque accolta solo parzialmente e comunque il ricorrente, pur vittorioso in secondo grado, aveva visto respingere nel merito l’opposizione dal giudice di pace, dovendosi valutare la soccombenza non per gradi, ma tenendo conto dell’esito finale della causa, in base al quale non era – dunque - possibile porre dette spese a carico dell’amministrazione risultata vincitrice.

Il criterio della soccombenza, al fine di attribuire l'onere delle spese processuali, non si fraziona a seconda dell'esito delle varie fasi del giudizio, ma va riferito unitariamente all'esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi definitivamente soccombente abbia conseguito un esito ad essa favorevole (Cass. 13356/2021; Cass. 9785/2022).

Dato il descritto esito della causa, non è sindacabile la scelta del giudice di compensare le spese: il controllo di legittimità sulle pronunzie dei giudici del merito è diretto solamente ad evitare che possa risultare violato il principio secondo cui esse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, essendo del tutto discrezionale la valutazione di totale o parziale compensa- zione per giusti motivi.

Il ricorso è pertanto inammissibile, con aggravio delle spese liquidate in dispositivo.

Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 9232/2021 Numero sezionale 5727/2022 unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1Numero di raccolta generale 19472/2022Data pubblicazione 16/06/2022- bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di [OSCURATO:PERSONA], liquidate in € 200,00 per esborsi, ed € 1000,00 per compensi, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali, in misura del 15%.

Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile, sottosezione seconda, della Suprema Corte di Cassazione, in data 27.5.2022.

IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9232/2021 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, Piazza dei Martiri di Belfiore n. 4. -RICORRENTE- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco p.t., rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto Roma, Via del Tempio di Giove n. 21. -CONTRORICORRENTE- e AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del Direttore p.t.. -INTIMATA- avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 14116/2020, pubblicata in data 15.10.2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 27.5.2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]. F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 9232/2021 Numero sezionale 5727/2022 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello avverso la sentenza del Numero di raccolta generale 19472/2022Data pubblicazione 16/06/2022 giudice di pace di Roma, con cui era stata respinta l’opposizione avverso una cartella di pagamento volta alla riscossione di sanzioni pecuniarie per violazioni del codice della strada, con condanna dell’opponente al pagamento delle spese processuali in favore dell’Agenzia delle Entrate Riscossione e di [OSCURATO:PERSONA]. L’Amicone aveva impugnato la decisione limitatamente alla condanna al pagamento delle spese anche in favore dell’amministrazione comunale, che riteneva non dovute, e il Tribunale, rilevato che il Comune si era costituito in primo grado a mezzo di un proprio funzionario senza depositare la nota descrittiva degli esborsi, ha riformato la pronuncia, ponendo a carico della sola Agenzia delle entrate le spese di primo grado e compensando quelle di appello in ragione della reciproca soccombenza. Per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso affidato ad un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato controricorso. L’Agenzia delle entrate riscossione non ha svolto difese. Su proposta del relatore, secondo cui il ricorso poteva essere definito ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375, comma primo, n. 5 c.p.c., il Presidente ha fissato l’adunanza in camera di consiglio. 1. L’unico motivo di ricorso deduce la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., sostenendo che, avendo il Tribunale accolto integralmente l’appello, non poteva disporre la compensazione delle spese, che andavano regolate secondo il principio di soccombenza, posto inoltre che, contrariamente a quanto sostenuto in sentenza, l’appellante non aveva sollevato alcuna contestazione quanto alla astratta possibilità di disporre il pagamento delle spese in favore di [OSCURATO:PERSONA]. Il motivo è inammissibile. F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 9232/2021 Numero sezionale 5727/2022 Il giudice di secondo grado, interpretando il contenuto delle difese Numero di raccolta generale 19472/2022Data pubblicazione 16/06/2022 dell’appellante, ha evidenziato che – come conferma anche l’esame degli atti (cfr. appello, pagg. 2 e 3) - l’appellante non si era limitato a contestare la quantificazione delle spese, ma aveva posto in discussione l’erroneità della pronuncia per aspetti diversi dalle modalità di costituzione in giudizio del Comune mediante un funzionario delegato, con doglianza respinta in appello. L’impugnazione era stata dunque accolta solo parzialmente e comunque il ricorrente, pur vittorioso in secondo grado, aveva visto respingere nel merito l’opposizione dal giudice di pace, dovendosi valutare la soccombenza non per gradi, ma tenendo conto dell’esito finale della causa, in base al quale non era – dunque - possibile porre dette spese a carico dell’amministrazione risultata vincitrice. Il criterio della soccombenza, al fine di attribuire l'onere delle spese processuali, non si fraziona a seconda dell'esito delle varie fasi del giudizio, ma va riferito unitariamente all'esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi definitivamente soccombente abbia conseguito un esito ad essa favorevole (Cass. 13356/2021; Cass. 9785/2022). Dato il descritto esito della causa, non è sindacabile la scelta del giudice di compensare le spese: il controllo di legittimità sulle pronunzie dei giudici del merito è diretto solamente ad evitare che possa risultare violato il principio secondo cui esse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, essendo del tutto discrezionale la valutazione di totale o parziale compensa- zione per giusti motivi. Il ricorso è pertanto inammissibile, con aggravio delle spese liquidate in dispositivo. Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 9232/2021 Numero sezionale 5727/2022 unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1Numero di raccolta generale 19472/2022Data pubblicazione 16/06/2022- bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di [OSCURATO:PERSONA], liquidate in € 200,00 per esborsi, ed € 1000,00 per compensi, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali, in misura del 15%. Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile, sottosezione seconda, della Suprema Corte di Cassazione, in data 27.5.2022. IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E
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