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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 28 luglio 2025

Cassazione n. 21707/2025

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PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONESEZIONE LAVOROComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Relatore [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] Ud.[OSCURATO:DATA_NASCITA] ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22925/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende unitamente Numero registro generale 22925/2023 Numero sezionale 2884/2025 Numero di raccolta generale 21707/2025 Data pubblicazione 28/07/2025 all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n. 271/2023 depositata il 22/05/2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/06/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: Trenitalia impugnava la sentenza in epigrafe ed i lavoratori resistevano con controricorso.

Veniva quindi notificata alle parti proposta di definizione anticipata della controversia con il rigetto dello stesso.

Trenitalia dapprima faceva istanza di decisione; successivamente rinunciava agli atti del giudizio, prendendo atto della conformità della proposta all’orientamento che si era consolidato in sede di legittimità.

I lavoratori prendevano atto della rinuncia ed insistevano per la condanna alle spese di lite, con distrazione. [OSCURATO:PERSONA], all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento. [OSCURATO:PERSONA]: Deve dichiararsi estinto il giudizio all’esito della rinuncia agli atti del ricorrente.

Sussiste la responsabilità per le spese della rinunciante, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, in ragione delle precedenti decisioni di questa Corte su controversie analoghe, che hanno visto la soccombenza della rinunciante; le spese, liquidate come da dispositivo, devono essere distratte.

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio.

Numero registro generale 22925/2023 Numero sezionale 2884/2025 Numero di raccolta generale 21707/2025 Data pubblicazione 28/07/2025 Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 3.800 per compensi professionali ed euro 200 per esborsi, oltre a spese generali al 15% ed accessori come per legge, con distrazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 giugno 2025. [OSCURATO:PERSONA] registro generale 22925/2023 Numero sezionale 2884/2025 Numero di raccolta generale 21707/2025 Data pubblicazione 28/07/2025

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONESEZIONE LAVOROComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Relatore [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] Ud.[OSCURATO:DATA_NASCITA] ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22925/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende unitamente Numero registro generale 22925/2023 Numero sezionale 2884/2025 Numero di raccolta generale 21707/2025 Data pubblicazione 28/07/2025 all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n. 271/2023 depositata il 22/05/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/06/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: Trenitalia impugnava la sentenza in epigrafe ed i lavoratori resistevano con controricorso. Veniva quindi notificata alle parti proposta di definizione anticipata della controversia con il rigetto dello stesso. Trenitalia dapprima faceva istanza di decisione; successivamente rinunciava agli atti del giudizio, prendendo atto della conformità della proposta all’orientamento che si era consolidato in sede di legittimità. I lavoratori prendevano atto della rinuncia ed insistevano per la condanna alle spese di lite, con distrazione. [OSCURATO:PERSONA], all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento. [OSCURATO:PERSONA]: Deve dichiararsi estinto il giudizio all’esito della rinuncia agli atti del ricorrente. Sussiste la responsabilità per le spese della rinunciante, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, in ragione delle precedenti decisioni di questa Corte su controversie analoghe, che hanno visto la soccombenza della rinunciante; le spese, liquidate come da dispositivo, devono essere distratte. P.Q.M Dichiara estinto il giudizio. Numero registro generale 22925/2023 Numero sezionale 2884/2025 Numero di raccolta generale 21707/2025 Data pubblicazione 28/07/2025 Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 3.800 per compensi professionali ed euro 200 per esborsi, oltre a spese generali al 15% ed accessori come per legge, con distrazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 giugno 2025. [OSCURATO:PERSONA] registro generale 22925/2023 Numero sezionale 2884/2025 Numero di raccolta generale 21707/2025 Data pubblicazione 28/07/2025