CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 gennaio 2026
Cassazione n. 06431/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (cui 01I1NDR) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/06/2025 della Corte d'appello di Brescia dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado in ordine al reato di furto aggravato, con recidiva qualificata; Considerato che l'unico motivo di ricorso - con il quale il ricorrente si duole dell'erronea applicazione della legge in relazione alla determinazione della pena, discostatasi dal minimo edittale - è inammissibile in quanto caratterizzato da censure del tutto generiche, inerenti al trattamento punitivo, a fronte di una congrua motivazione fornita dalla Corte di appello con riferimento all'abilità delinquenziale dell'imputato, al valore non modesto della refurtiva, nonché ai numerosi precedenti penali. Ciò quando, secondo la giurisprudenza di legittimità, nemmeno è necessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudice nel caso, quale quello qui in rilievo, in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale che deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo (Sez. 3 - , Sentenza n. 29968 del 22/02/2019, Rv. 276288 - 01. Cfr. anche Sez. 2, Sentenza n. 36104 del 27/04/2017, Rv. 271243 - 01) Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 14/01/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] M