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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 25777/2025

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2024 della Corte di appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Auria; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] e il rigetto degli altri ricorsi; uditi i difensori, avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso per l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Arezzo del 26/05/2020, che aveva condannato - tra gli altri - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per i reati loro ascritti, i) dichiarava non doversi procedere nei confronti degli imputati in relazione al reato di cui al capo E), riqualificato l'acquisto "infra-gruppo" di 14 kg. di oro puro nell'ipotesi di cui all'art. 648 cod. pen. ed in relazione ai reati di cui agli artt. 1 e 4 legge n. 7 del 2000, perché estinti per prescrizione, li) revocava la confisca limitatamente a tale quantitativo di oro e iii) rideterminava la pena in relazione al reato di cui all'art. 648-bis di cui al capo E), iiii) confermando nel resto la sentenza impugnata.

2. Gli imputati, a mezzo dei difensori, hanno interposto un comune ricorso per cassazione.

2.1. Con il primo motivo deducono la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 8 e 9 cod. proc. pen.

Rilevano che la Corte territoriale ha errato nel respingere l'eccezione di incompetenza territoriale, già avanzata nell'udienza preliminare e nel giudizio di primo grado; che, invero, modificata l'imputazione e venuta meno la connessione tra il reato associativo di cui al capo A) e le ipotesi di riciclaggio di cui al capo E), la competenza per quest'ultimo reato andava individuata nel Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 8, comma 1, cod. proc. pen. ovvero secondo il criterio suppletivo di cui all'art. 9 cod. proc. pen., tenuto conto che il primo atto della condotta tipica del riciclaggio, sebbene ne integrasse un solo segmento, si era realizzato in Marcianise presso la sede del Tarì della Italiana Preziosi s.r.I., ove era avvenuta la prima cessione di metallo prezioso, verosimilmente argento, tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; che tutti i giudici di merito, cui la questione è stata posta, hanno ritenuto che allo stato degli atti, nella fase predibattimentale, sulla base della sola lettura del capo di imputazione e dei verbali dell'udienza preliminare depositati dal Pubblico Ministero, in assenza dell'accordo tra le parti sul punto, in considerazione dell'opposizione del Pubblico Ministero, non fosse possibile affermare con certezza che la prima condotta consumativa del riciclaggio contestato fosse quella individuata dalla difesa nella cessione di metallo prezioso tra il Ronconi ed il Bianchi; che, tuttavia, hanno omesso di confrontarsi con il dato documentale rappresentato dalla copia del brogliaccio delle conversazioni intercettate, che, in quanto atto di indagine contenuto nell'informativa depositata nel fascicolo del Pubblico Ministero, non avrebbe potuto essere neutralizzato dalla mera opposizione del rappresentante della [OSCURATO:PERSONA]; che, dunque, la Corte territoriale non ha dato conto del perché l'atto prodotto dalla difesa, estrapolato dal fascicolo del Pubblico Ministero, non fosse idoneo a dimostrare il luogo in cui era stato commesso il primo atto consumativo del riciclaggio contestato, ai fini della determinazione della competenza territoriale.

Evidenziano, altresì, che la difesa aveva invocato, in subordine, l'applicazione del criterio residuale di cui all'art. 9 cod. proc. pen., specie in considerazione del fatto che i coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], concorrenti nel riciclaggio di cui al capo E) e [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] odierni ricorrenti, avevano optato per il rito abbreviato, essendo stata riqualificata la loro condotta nel reato di ricettazione, su richiesta dello stesso Pubblico Ministero; che la Corte di appello ha, invece, richiamato il principio della perpetuatio jurisdictionis per respingere l'istanza difensiva, ritenendo ininfluenti sulla competenza per territorio i successivi eventi istruttori o decisori; che, in tal modo, ha omesso di confrontarsi con la circostanza che la sola lettura del capo di imputazione avrebbe consentito di comprendere che i due coimputati, risultando essere meri acquirenti di metalli preziosi, avrebbero dovuto rispondere di ricettazione e non di riciclaggio; che, dunque, non vi erano ostacoli per l'applicazione del criterio residuale di cui all'art. 9 cod. proc. pen. per determinare il giudice territorialmente competente a conoscere della vicenda per cui si procede.

2.2. Con il secondo motivo eccepiscono la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 110 e 648-bis cod. pen., nonché omessa motivazione.

Osservano che la Corte di merito ha dato per certa la provenienza illecita del metallo prezioso trattato, omettendo di indicare gli elementi di prova che potessero consentire di individuare, quantomeno nella sua tipologia, il reato presupposto del riciclaggio e che la trasformazione del metallo prezioso - operazione di per sé del tutto legittima - fosse destinata ad occultarne la provenienza illecita; che, invero, al più, nel caso di specie, può ravvisarsi una vendita "in nero" - tenuto conto della irregolarità dei documenti contabili idonei a giustificare fisicamente il trasferimento del bene - finalizzata ad eludere il versamento delle imposte dovute, violazione per cui è prevista unicamente una sanzione amministrativa; che, del resto, già la sentenza di primo grado dà atto dell'assenza di prova sia del reato presupposto, che di quello contestato, laddove si limita a far riferimento ad elementi fortemente indicativi della provenienza delittuosa del metallo acquistato dagli imputati, che sono invece sintomatici di una vendita "in nero"; che il teste di polizia giudiziaria escusso in dibattimento ha specificato che non sono stati effettuati accertamenti in ordine ai canali di provenienza del metallo prezioso successivamente commercializzato dagli odierni ricorrenti; che i giudici di appello sono incorsi anche in un travisamento per omessa valutazione di un elemento di prova decisivo, con riferimento alla valutazione della capienza di oro sufficiente a giustificare la cessione in favore del Valeriani, avendo ritenuto che la polizia giudiziaria avesse attestato che la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. aveva solo formalmente oro in giacenza; che, invece, dal verbale del 07/08/2012 risulta che la predetta società risultava avere contabilmente la disponibilità in carico del quantitativo di oro puro oggetto della cessione in favore della società del Valeriani, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.

2.3. Con il terzo motivo lamentano la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 110 e 648-bis cod. pen., nonché travisamento per omessa motivazione.

Rappresentano che entrambi i giudici di merito hanno omesso di indicare gli elementi di prova che consentono di affermare che il metallo, oggetto delle singole transazioni, fosse stato preventivamente manipolato e trasformato, al fine di occultarne la presunta (perché non provata) illecita provenienza; che, in particolare, con riferimento all'elemento soggettivo non hanno indicato gli elementi da cui desumere che, non solo l'oro ed il metallo in sequestro fossero di provenienza illecita, ma che i ricorrenti ne fossero consapevoli, tanto da ostacolarne l'accertamento attraverso la successiva manipolazione e trasformazione; che, analogamente, quanto all'elemento oggettivo del reato, non hanno indicato gli elementi di prova che consentano di affermare che il metallo prezioso fosse stato preventivamente manipolato e trasformato.

2.4. Con il quarto motivo si dolgono della violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 110 e 648-bis cod. pen., con riferimento alla omessa motivazione in ordine alle specifiche doglianze difensive.

Evidenziano che la difesa aveva specificamente contestato l'interpretazione data alle conversazioni intercettate e la valutazione parziale delle dichiarazioni del coimputato [OSCURATO:PERSONA], avendo considerato solo l'ammissione di responsabilità, trascurando quella parte in cui aveva offerto spiegazioni idonee a legittimare le condotte ascritte agli odierni ricorrenti, in relazione alle oggettive difficoltà di fornire nella immediatezza informazioni precise sulla provenienza dell'oro sequestrato; che la Corte territoriale si limitava ad assumere l'infondatezza dei rilievi difensivi alla luce delle risultanze del verbale redatto dalla Guardia di Finanza il 18/09/2012, relativo alla giacenza solo formale dell'oro nei depositi della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., di fatto ignorando sia le articolate doglianze difensive, che l'intero contenuto di detto verbale, da cui si evince che le irregolarità riscontrate erano relative ai documenti di trasporto, per cui al più avrebbero potuto integrare illeciti fiscali; che, anche con riferimento alla denunciata distinzione irrituale in quattro categorie delle ipotesi di riciclaggio di cui al capo E), operata dal Tribunale, che si era tradotta in una diversa qualificazione giuridica di alcune delle condotte contestate, pur a fronte di un solo reato addebitato, la Corte territoriale non si è confrontata con le doglianze difensive, limitandosi a condividere le argomentazioni del primo giudice.

2.5. Con il quinto motivo si deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 110 e 648-bis cod. pen., con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA].

Rileva la difesa che quest'ultima non compare nelle intercettazioni agli atti, per cui non è dato sapere quale contributo causale abbia fornito alla realizzazione del reato di riciclaggio; che, dunque, la sentenza è silente sul punto.

2.6. Con il sesto motivo eccepiscono la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione all'art. 648 -quater cod. pen.

Osservano che la Corte territoriale ha errato nel disporre la confisca con riferimento a tutto il metallo oggetto del riciclaggio, invece che limitarla alla sola parte costituente il prodotto o il profitto del reato, errore reiterato nel disporre, nel caso di mancato rinvenimento di tali beni, la confisca per equivalente; che la stessa giurisprudenza di legittimità ritiene che la confisca di valore, avendo natura sanzionatoria, non può essere applicata per un valore superiore al profitto del reato, travalicando in caso contrario il confine della pena illegale; che, invero, una cosa è il prodotto, il profitto o il prezzo del reato ed altra cosa è il bene riciclato. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili.

1.1. Il primo motivo, relativo alla competenza territoriale, non è consentito, perché reitera pedissequamente le doglianze proposte con i motivi di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale, che ha correttamente escluso che, nel caso di specie, dalla lettura del capo di imputazione - che è l'unico parametro cui far riferimento per la determinazione della competenza territoriale - si potesse affermare con certezza che il primo segmento della condotta del riciclaggio contestato sub E) fosse stato posto in essere in Marcianise, come ritiene la difesa, tenuto conto che tale circostanza era stata fermamente contestata dal Pubblico Ministero e che non vi erano elementi ulteriori di valutazione; che tanto trova conferma nel dato per cui il riciclaggio in discorso risulta contestato come consumato attraverso numerosi e progressivi segmenti di condotta, posti in essere da plurimi soggetti, concorrenti ai sensi dell'art. 110 cod. pen., che hanno apportato il loro contributo in tempi e luoghi diversi del territorio nazionale, nonché attraverso plurime operazioni, che hanno coinvolto diverse persone in qualità di acquirenti e venditori del metallo prezioso, in un arco temporale di circa otto mesi; che nemmeno potesse trovare applicazione il criterio suppletivo di cui all'art. 9, comma 2, cod. proc. pen., invocato dalla difesa, in quanto risultavano coimputati, quali concorrenti nel reato di cui al capo E), [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] a quello degli odierni ricorrenti; che la competenza, Th determinata a seguito dell'esercizio dell'azione penale, non potesse essere condizionata dalla successiva separazione delle posizioni processuali dei coimputati, definite con rito alterativo, che aveva portato alla condanna del Migliori e del Valeriani per il reato di cui all'art. 648 cod. pen., nonostante la richiesta di condanna per il Valeriani fosse stata per il delitto di riciclaggio (a differenza di quanto ha affermato la difesa).

Dunque, i giudici di merito hanno fatto corretta applicazione del principio, più volte affermato da questa Corte di legittimità, secondo il quale le valutazioni in punto di competenza per territorio vanno effettuate allo stato degli atti, tenuto conto della collocazione delle relative questioni nell'ambito della fase degli atti preliminari al dibattimento (ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 21, comma 2 e 491, comma 1, cod. proc. pen.), che preclude qualsiasi previa istruzione o allegazione di prove a sostegno della proposta eccezione (Sez. 2, n. 22053 del 18/04/2023, Romano, in motivazione; Sez. 4, n. 27252 del 23/09/2020, S., Rv. 279537 - 01).

Ebbene, rispetto all'articolato tessuto motivazionale della sentenza impugnata, che non presenta i vizi dedotti, il motivo si limita a reiterare sterilmente le stesse doglianze già avanzate con l'appello, misurandosi solo in apparenza la decisione della Corte territoriale.

Come reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 6, n. 23014 del 29/4/2021, B., Rv. 281521 - 01; Sez. 3, n. 50750 del 15/6/2016, Dantese, Rv. 268385 - 01; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849 - 01; Sez. 4, n. 34270 del 3/7/2007, Scicchitano, Rv. 236945 - 01).

1.2. Anche il secondo, il terzo ed il quarto motivo di ricorso - che, per essere tutti relativi alla configurabilità del reato di riciclaggio, possono essere trattati congiuntamente - reiterano le medesime doglianze proposte con l'atto di appello, in relazione alla ritenuta insussistenza del reato presupposto e, dunque, del riciclaggio, rispetto al quale sarebbero altresì carenti entrambi gli elementi costitutivi del reato, quello oggettivo e quello soggettivo.

Si osserva in proposito che entrambi i giudici di merito hanno dato ampiamente conto dell'illecita provenienza del metallo, poi trasformato dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., anche con l'aiuto di [OSCURATO:PERSONA]Avino e ceduto alla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] di Chiana, amministrata dal Valeriani, evidenziando che il metallo prezioso era stato acquistato attraverso canali illeciti non tracciati, specialmente per il tramite del banco "compro oro" sito in Napoli al [OSCURATO:PERSONA] e facente capo alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.; che di tanto si aveva una prima evidenza già a partire dal 05/05/2012, quando veniva intercettata una conversazione tra [OSCURATO:PERSONA] ed il D'Avino, in cui il primo avvisava il secondo che, dopo aver fuso 10 kg. di rottame di oro, glielo avrebbe consegnato per l'affinazione: tale circostanza è stata confermata anche dal Ronconi nel corso del giudizio di primo grado; che ulteriori quantitativi non tracciati di oro da trasformare, nella misura di 1,7 kg. e di 5 kg., entravano nella disponibilità della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] e 20/06/2012; che le fatture prodotte dalla difesa nel tentativo di giustificare la legittima provenienza di tali quantitativi di oro erano inconferenti rispetto alle operazioni di trasformazione risultanti dalle conversazioni intercettate; che dal sopralluogo effettuato in data 18/09/2012 presso la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. emergeva che prima del 07/08/2012, data della cessione degli oltre 14 kg. di oro al Valeriani, la società cedente dal punto di vista documentale aveva oro in giacenza sufficiente per la cessione effettuata; che, tuttavia, tale giacenza doveva ritenersi del tutto fittizia, in quanto era il risultato della febbrile attività di falsificazione della documentazione di trasporto del metallo prezioso verso la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. di 4.5 kg. di oro puro proveniente dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e di 7,647 kg. di oro puro provenienti dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., apparentemente avvenuto in data 06/08/2012, cioè appena il giorno prima della cessione al Valeriani (di siffatta attività la sentenza impugnata tratta diffusamente alle pagine da 65 a 73, ricostruendone minuziosamente tutti i vari passaggi); che, dunque, i ricorrenti di cui si discute avevano fatto figurare in giacenza nei depositi della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. oro di provenienza lecita che nella realtà non c'era.

Dato conto della provenienza illecita del metallo prezioso, la Corte territoriale ne ha poi ricostruito le attività di trasformazione, concretizzatesi nella fusione dell'oro e nel successivo affinamento e, infine, nella cessione dell'oro puro in tal modo ottenuto sotto forma di lamine e lingotti, privi però del prescritto marchio di identificazione.

Del resto, risulta dagli atti che la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non possiede lo status di assegnatario del marchio, necessario per porre in essere l'attività di commercio all'ingrosso di metalli preziosi allo stato di materia. prima (banco metalli), per cui non poteva né acquistare, né cedere la materia prima sequestrata il 07/08/2012.

Quanto, poi, alla doglianza relativa alla mancata motivazione in ordine ai rilievi difensivi, con particolare riferimento all'esame delle dichiarazioni del Ronconi ed all'interpretazione delle conversazioni intercettate, si osserva che, in tema di motivazione della sentenza, è necessario che il giudice indichi le emergenze processuali determinanti per la formazione del proprio convincimento, sì da consentire l'individuazione dell'iter logico-giuridico che ha condotto alla soluzione adottata, essendo irrilevante il silenzio su una specifica deduzione prospettata dalla parte, ove essa sia disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, atteso che non è necessaria l'esplicita confutazione delle specifiche tesi difensive disattese, ma è sufficiente una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione implicita di tale deduzione, senza lasciare spazio ad una valida alternativa (Sez. 3, n. 3239 del 04/10/2022, dep. 2023, T., Rv. 284061 - 01).

Nel caso di specie, la ricostruzione della vicenda che qui occupa, operata dai giudici di merito, risulta completa, lasciando agevolmente comprendere le ragioni per cui gli elementi evidenziati dalla difesa siano stati ritenuti nninusvalenti rispetto al resto delle emergenze processuali.

In particolare, la Corte territoriale ha valorizzato la fittizietà della documentazione attestante la formale giacenza dell'oro nel deposito della società venditrice e l'assoluta inconferenza dell'altra documentazione contabile prodotta, nonché la circostanza che l'irregolarità dei documenti di trasporto era funzionale a creare l'apparente giacenza di metallo prezioso preesistente alla cessione al Valeriani, camuffandone la provenienza illecita.

Quanto, poi, alla contestata divisione in quattro categorie delle ipotesi di riciclaggio sub E), i giudici di merito hanno considerato i diversi quantitativi di oro oggetto delle singole transazioni quale elemento distintivo su cui hanno fondato le loro determinazioni.

A fronte dei dati evidenziati, risultano pienamente configurati gli elementi oggettivo e soggettivo del reato di riciclaggio contestato: quanto al primo, l'attività di trasformazione posta in essere, sviluppatasi in più fasi, che ha consentito di trasformare rottami d'oro in lingotti e lamine d'oro puro, costituisce all'evidenza una operazione atta ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del metallo prezioso; quanto al secondo, emerge dagli atti la piena consapevolezza degli imputati della provenienza illecita della materia trattata, come si desume dal contenuto inequivoco dei dialoghi intercettati e la volontà di trasformarla per occultarne la provenienza.

Ebbene, rispetto alla trama motivazionale del provvedimento impugnato, che si sviluppa in maniera piana, esaustiva e convincente, tutti i motivi reiterano pedissequamente le stesse doglianze già avanzate con l'appello, senza argomentare criticamente in ordine ad eventuali illogicità del percorso argomentativo seguito nel provvedimento impugnato, per cui, sotto questo aspetto, sono anche aspecifici, atteso che solo in apparenza si confrontano con la sentenza di secondo grado, ignorandone taluni snodi decisivi.

1.3. Il sesto motivo è manifestamente infondato.

Ed invero, i giudici di merito hanno confiscato il prodotto del riciclaggio, vale a dire tutto il metallo prezioso che gli odierni ricorrenti hanno trasformato occultandone la provenienza illecita.

Dunque, trattasi di confisca diretta e non per equivalente.

In proposito, il Collegio intende dare continuità a quell'orientamento secondo il quale, in tema di confisca ex art. 648-quater cod. pen., è suscettibile di ablazione non solo il profitto del reato, ma anche il prodotto di esso, prevedendo la normativa sovranazionale la necessità di sottrarre alla criminalità i risultati dell'attività illecita, che non si esauriscono nei soli vantaggi derivati, in via diretta o mediata, dai delitti presupposti, ma comprendono anche quanto forma oggetto delle successive fasi di reinvestimento o trasformazione degli anzidetti proventi (Sez. 2, n. 4753 del 29/01/2025, [OSCURATO:PERSONA], in motivazione; Sez. 2, n. 18184 del 28/02/2024, B., Rv. 286323 - 01; Sez. 2, n. 10218 del 23/01/2024, Meliota, Rv. 286131 - 01); con l'ulteriore precisazione che devono qualificarsi come prodotto del reato di riciclaggio non solo i beni oggetto di trasformazione per effetto della condotta illecita, che, in quanto tali, presentano caratteristiche identificative alterate, modificate o manipolate, ma anche i beni e i valori che, pur non avendo subito modificazioni materiali, risultano diversamente attribuiti in termini di titolarità ed ai fini delle regole di circolazione, per effetto di operazioni negoziali (Sez. 2, n. 18184 del 28/02/2024, B., Rv. 286323 - 02).

Tale conclusione è in linea con la giurisprudenza comunitaria e con la genesi dell'art. 648-quater cod. pen., che affonda le radici nella normativa convenzionale e eurounitaria, la quale individua nelle misure ablatorie e di definitiva sottrazione dei proventi delle forme più gravi di criminalità uno strumento imprescindibile per prevenire dette manifestazioni delittuose.

In particolare, il «quadro delle norme sovranazionali indica in modo espresso la necessità che la sottrazione alla criminalità dei risultati dell'attività delittuosa, specie ove attuata mediante strumenti di "ripulitura", sia resa effettiva attraverso l'adozione delle misure di ablazione patrimoniale che devono avere ad oggetto non solo i vantaggi economici derivati, in via diretta o mediata, dai reati posti a monte rispetto all'attività di riciclaggio lato sensu, ma anche tutto ciò che formi oggetto della fasi successive di reinvestimento o trasformazione dei proventi della pregressa attività delittuosa.

In ragione di questa specifica direttiva legislativa sovranazionale, l'oggetto della confisca prevista in relazione ai delitti di riciclaggio, reimpiego ed autoriciclaggio dall'art. 648 quater cod. pen. deve essere interpretato come riferito ad un concetto più ampio rispetto a quello tradizionalmente ricevuto nella nostra tradizione giuridica, per assicurarne le finalità» (Sez. 2, n. 18184/2024 cit.).

Orbene, lo «strumento interpretativo per assicurare coerenza tra la disciplina interna e i parametri europei va individuato nel comprendere il risultato dell'attività riciclatoria alla luce della nozione di "prodotto" dei reati previsti dagli artt. 648 bis, 648 ter, 648 ter.l. cod. pen.», nei termini sopra specificati (Sez. 2, n. 18184/2024 cit.).

Nel caso di specie, il metallo prezioso sottoposto a vincolo reale rappresenta il prodotto del reato di cui al capo E), per cui è stato legittimamente confiscato.

2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato nei limiti che seguono.

2.1. Il primo motivo non è consentito per le ragioni espresse al punto

1.1. del "Considerato in diritto", cui integralmente si rinvia.

2.2. Coglie nel segno il quinto motivo.

Ed invero, a fronte delle puntuali doglianze difensive in relazione al contributo causale fornito dalla ricorrente alla realizzazione del riciclaggio in contestazione, la Corte territoriale si è limitata ad affermare che [OSCURATO:PERSONA] ha rivestito nella presente vicenda un ruolo marginale, non avendo alcun potere decisionale, senza indicare le specifiche condotte criminose di cui si sarebbe resa protagonista, al di là del ruolo formale di amministratore unico della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] impone, dunque, l'annullamento della sentenza in parte qua, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Firenze per nuovo esame.

2.3. La decisività del quinto motivo rende assorbiti i restanti da lei proposti.

3. All'inammissibilità dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei predetti al pagamento delle spese del procedimento, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata.

P. Q. M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2024 della Corte di appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Auria; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] e il rigetto degli altri ricorsi; uditi i difensori, avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso per l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Arezzo del 26/05/2020, che aveva condannato - tra gli altri - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per i reati loro ascritti, i) dichiarava non doversi procedere nei confronti degli imputati in relazione al reato di cui al capo E), riqualificato l'acquisto "infra-gruppo" di 14 kg. di oro puro nell'ipotesi di cui all'art. 648 cod. pen. ed in relazione ai reati di cui agli artt. 1 e 4 legge n. 7 del 2000, perché estinti per prescrizione, li) revocava la confisca limitatamente a tale quantitativo di oro e iii) rideterminava la pena in relazione al reato di cui all'art. 648-bis di cui al capo E), iiii) confermando nel resto la sentenza impugnata. 2. Gli imputati, a mezzo dei difensori, hanno interposto un comune ricorso per cassazione. 2.1. Con il primo motivo deducono la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 8 e 9 cod. proc. pen. Rilevano che la Corte territoriale ha errato nel respingere l'eccezione di incompetenza territoriale, già avanzata nell'udienza preliminare e nel giudizio di primo grado; che, invero, modificata l'imputazione e venuta meno la connessione tra il reato associativo di cui al capo A) e le ipotesi di riciclaggio di cui al capo E), la competenza per quest'ultimo reato andava individuata nel Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 8, comma 1, cod. proc. pen. ovvero secondo il criterio suppletivo di cui all'art. 9 cod. proc. pen., tenuto conto che il primo atto della condotta tipica del riciclaggio, sebbene ne integrasse un solo segmento, si era realizzato in Marcianise presso la sede del Tarì della Italiana Preziosi s.r.I., ove era avvenuta la prima cessione di metallo prezioso, verosimilmente argento, tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; che tutti i giudici di merito, cui la questione è stata posta, hanno ritenuto che allo stato degli atti, nella fase predibattimentale, sulla base della sola lettura del capo di imputazione e dei verbali dell'udienza preliminare depositati dal Pubblico Ministero, in assenza dell'accordo tra le parti sul punto, in considerazione dell'opposizione del Pubblico Ministero, non fosse possibile affermare con certezza che la prima condotta consumativa del riciclaggio contestato fosse quella individuata dalla difesa nella cessione di metallo prezioso tra il Ronconi ed il Bianchi; che, tuttavia, hanno omesso di confrontarsi con il dato documentale rappresentato dalla copia del brogliaccio delle conversazioni intercettate, che, in quanto atto di indagine contenuto nell'informativa depositata nel fascicolo del Pubblico Ministero, non avrebbe potuto essere neutralizzato dalla mera opposizione del rappresentante della [OSCURATO:PERSONA]; che, dunque, la Corte territoriale non ha dato conto del perché l'atto prodotto dalla difesa, estrapolato dal fascicolo del Pubblico Ministero, non fosse idoneo a dimostrare il luogo in cui era stato commesso il primo atto consumativo del riciclaggio contestato, ai fini della determinazione della competenza territoriale. Evidenziano, altresì, che la difesa aveva invocato, in subordine, l'applicazione del criterio residuale di cui all'art. 9 cod. proc. pen., specie in considerazione del fatto che i coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], concorrenti nel riciclaggio di cui al capo E) e [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] odierni ricorrenti, avevano optato per il rito abbreviato, essendo stata riqualificata la loro condotta nel reato di ricettazione, su richiesta dello stesso Pubblico Ministero; che la Corte di appello ha, invece, richiamato il principio della perpetuatio jurisdictionis per respingere l'istanza difensiva, ritenendo ininfluenti sulla competenza per territorio i successivi eventi istruttori o decisori; che, in tal modo, ha omesso di confrontarsi con la circostanza che la sola lettura del capo di imputazione avrebbe consentito di comprendere che i due coimputati, risultando essere meri acquirenti di metalli preziosi, avrebbero dovuto rispondere di ricettazione e non di riciclaggio; che, dunque, non vi erano ostacoli per l'applicazione del criterio residuale di cui all'art. 9 cod. proc. pen. per determinare il giudice territorialmente competente a conoscere della vicenda per cui si procede. 2.2. Con il secondo motivo eccepiscono la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 110 e 648-bis cod. pen., nonché omessa motivazione. Osservano che la Corte di merito ha dato per certa la provenienza illecita del metallo prezioso trattato, omettendo di indicare gli elementi di prova che potessero consentire di individuare, quantomeno nella sua tipologia, il reato presupposto del riciclaggio e che la trasformazione del metallo prezioso - operazione di per sé del tutto legittima - fosse destinata ad occultarne la provenienza illecita; che, invero, al più, nel caso di specie, può ravvisarsi una vendita "in nero" - tenuto conto della irregolarità dei documenti contabili idonei a giustificare fisicamente il trasferimento del bene - finalizzata ad eludere il versamento delle imposte dovute, violazione per cui è prevista unicamente una sanzione amministrativa; che, del resto, già la sentenza di primo grado dà atto dell'assenza di prova sia del reato presupposto, che di quello contestato, laddove si limita a far riferimento ad elementi fortemente indicativi della provenienza delittuosa del metallo acquistato dagli imputati, che sono invece sintomatici di una vendita "in nero"; che il teste di polizia giudiziaria escusso in dibattimento ha specificato che non sono stati effettuati accertamenti in ordine ai canali di provenienza del metallo prezioso successivamente commercializzato dagli odierni ricorrenti; che i giudici di appello sono incorsi anche in un travisamento per omessa valutazione di un elemento di prova decisivo, con riferimento alla valutazione della capienza di oro sufficiente a giustificare la cessione in favore del Valeriani, avendo ritenuto che la polizia giudiziaria avesse attestato che la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. aveva solo formalmente oro in giacenza; che, invece, dal verbale del 07/08/2012 risulta che la predetta società risultava avere contabilmente la disponibilità in carico del quantitativo di oro puro oggetto della cessione in favore della società del Valeriani, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. 2.3. Con il terzo motivo lamentano la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 110 e 648-bis cod. pen., nonché travisamento per omessa motivazione. Rappresentano che entrambi i giudici di merito hanno omesso di indicare gli elementi di prova che consentono di affermare che il metallo, oggetto delle singole transazioni, fosse stato preventivamente manipolato e trasformato, al fine di occultarne la presunta (perché non provata) illecita provenienza; che, in particolare, con riferimento all'elemento soggettivo non hanno indicato gli elementi da cui desumere che, non solo l'oro ed il metallo in sequestro fossero di provenienza illecita, ma che i ricorrenti ne fossero consapevoli, tanto da ostacolarne l'accertamento attraverso la successiva manipolazione e trasformazione; che, analogamente, quanto all'elemento oggettivo del reato, non hanno indicato gli elementi di prova che consentano di affermare che il metallo prezioso fosse stato preventivamente manipolato e trasformato. 2.4. Con il quarto motivo si dolgono della violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 110 e 648-bis cod. pen., con riferimento alla omessa motivazione in ordine alle specifiche doglianze difensive. Evidenziano che la difesa aveva specificamente contestato l'interpretazione data alle conversazioni intercettate e la valutazione parziale delle dichiarazioni del coimputato [OSCURATO:PERSONA], avendo considerato solo l'ammissione di responsabilità, trascurando quella parte in cui aveva offerto spiegazioni idonee a legittimare le condotte ascritte agli odierni ricorrenti, in relazione alle oggettive difficoltà di fornire nella immediatezza informazioni precise sulla provenienza dell'oro sequestrato; che la Corte territoriale si limitava ad assumere l'infondatezza dei rilievi difensivi alla luce delle risultanze del verbale redatto dalla Guardia di Finanza il 18/09/2012, relativo alla giacenza solo formale dell'oro nei depositi della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., di fatto ignorando sia le articolate doglianze difensive, che l'intero contenuto di detto verbale, da cui si evince che le irregolarità riscontrate erano relative ai documenti di trasporto, per cui al più avrebbero potuto integrare illeciti fiscali; che, anche con riferimento alla denunciata distinzione irrituale in quattro categorie delle ipotesi di riciclaggio di cui al capo E), operata dal Tribunale, che si era tradotta in una diversa qualificazione giuridica di alcune delle condotte contestate, pur a fronte di un solo reato addebitato, la Corte territoriale non si è confrontata con le doglianze difensive, limitandosi a condividere le argomentazioni del primo giudice. 2.5. Con il quinto motivo si deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 110 e 648-bis cod. pen., con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA]. Rileva la difesa che quest'ultima non compare nelle intercettazioni agli atti, per cui non è dato sapere quale contributo causale abbia fornito alla realizzazione del reato di riciclaggio; che, dunque, la sentenza è silente sul punto. 2.6. Con il sesto motivo eccepiscono la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione all'art. 648 -quater cod. pen. Osservano che la Corte territoriale ha errato nel disporre la confisca con riferimento a tutto il metallo oggetto del riciclaggio, invece che limitarla alla sola parte costituente il prodotto o il profitto del reato, errore reiterato nel disporre, nel caso di mancato rinvenimento di tali beni, la confisca per equivalente; che la stessa giurisprudenza di legittimità ritiene che la confisca di valore, avendo natura sanzionatoria, non può essere applicata per un valore superiore al profitto del reato, travalicando in caso contrario il confine della pena illegale; che, invero, una cosa è il prodotto, il profitto o il prezzo del reato ed altra cosa è il bene riciclato. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili. 1.1. Il primo motivo, relativo alla competenza territoriale, non è consentito, perché reitera pedissequamente le doglianze proposte con i motivi di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale, che ha correttamente escluso che, nel caso di specie, dalla lettura del capo di imputazione - che è l'unico parametro cui far riferimento per la determinazione della competenza territoriale - si potesse affermare con certezza che il primo segmento della condotta del riciclaggio contestato sub E) fosse stato posto in essere in Marcianise, come ritiene la difesa, tenuto conto che tale circostanza era stata fermamente contestata dal Pubblico Ministero e che non vi erano elementi ulteriori di valutazione; che tanto trova conferma nel dato per cui il riciclaggio in discorso risulta contestato come consumato attraverso numerosi e progressivi segmenti di condotta, posti in essere da plurimi soggetti, concorrenti ai sensi dell'art. 110 cod. pen., che hanno apportato il loro contributo in tempi e luoghi diversi del territorio nazionale, nonché attraverso plurime operazioni, che hanno coinvolto diverse persone in qualità di acquirenti e venditori del metallo prezioso, in un arco temporale di circa otto mesi; che nemmeno potesse trovare applicazione il criterio suppletivo di cui all'art. 9, comma 2, cod. proc. pen., invocato dalla difesa, in quanto risultavano coimputati, quali concorrenti nel reato di cui al capo E), [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] a quello degli odierni ricorrenti; che la competenza, Th determinata a seguito dell'esercizio dell'azione penale, non potesse essere condizionata dalla successiva separazione delle posizioni processuali dei coimputati, definite con rito alterativo, che aveva portato alla condanna del Migliori e del Valeriani per il reato di cui all'art. 648 cod. pen., nonostante la richiesta di condanna per il Valeriani fosse stata per il delitto di riciclaggio (a differenza di quanto ha affermato la difesa). Dunque, i giudici di merito hanno fatto corretta applicazione del principio, più volte affermato da questa Corte di legittimità, secondo il quale le valutazioni in punto di competenza per territorio vanno effettuate allo stato degli atti, tenuto conto della collocazione delle relative questioni nell'ambito della fase degli atti preliminari al dibattimento (ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 21, comma 2 e 491, comma 1, cod. proc. pen.), che preclude qualsiasi previa istruzione o allegazione di prove a sostegno della proposta eccezione (Sez. 2, n. 22053 del 18/04/2023, Romano, in motivazione; Sez. 4, n. 27252 del 23/09/2020, S., Rv. 279537 - 01). Ebbene, rispetto all'articolato tessuto motivazionale della sentenza impugnata, che non presenta i vizi dedotti, il motivo si limita a reiterare sterilmente le stesse doglianze già avanzate con l'appello, misurandosi solo in apparenza la decisione della Corte territoriale. Come reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 6, n. 23014 del 29/4/2021, B., Rv. 281521 - 01; Sez. 3, n. 50750 del 15/6/2016, Dantese, Rv. 268385 - 01; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849 - 01; Sez. 4, n. 34270 del 3/7/2007, Scicchitano, Rv. 236945 - 01). 1.2. Anche il secondo, il terzo ed il quarto motivo di ricorso - che, per essere tutti relativi alla configurabilità del reato di riciclaggio, possono essere trattati congiuntamente - reiterano le medesime doglianze proposte con l'atto di appello, in relazione alla ritenuta insussistenza del reato presupposto e, dunque, del riciclaggio, rispetto al quale sarebbero altresì carenti entrambi gli elementi costitutivi del reato, quello oggettivo e quello soggettivo. Si osserva in proposito che entrambi i giudici di merito hanno dato ampiamente conto dell'illecita provenienza del metallo, poi trasformato dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., anche con l'aiuto di [OSCURATO:PERSONA]Avino e ceduto alla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] di Chiana, amministrata dal Valeriani, evidenziando che il metallo prezioso era stato acquistato attraverso canali illeciti non tracciati, specialmente per il tramite del banco "compro oro" sito in Napoli al [OSCURATO:PERSONA] e facente capo alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.; che di tanto si aveva una prima evidenza già a partire dal 05/05/2012, quando veniva intercettata una conversazione tra [OSCURATO:PERSONA] ed il D'Avino, in cui il primo avvisava il secondo che, dopo aver fuso 10 kg. di rottame di oro, glielo avrebbe consegnato per l'affinazione: tale circostanza è stata confermata anche dal Ronconi nel corso del giudizio di primo grado; che ulteriori quantitativi non tracciati di oro da trasformare, nella misura di 1,7 kg. e di 5 kg., entravano nella disponibilità della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] e 20/06/2012; che le fatture prodotte dalla difesa nel tentativo di giustificare la legittima provenienza di tali quantitativi di oro erano inconferenti rispetto alle operazioni di trasformazione risultanti dalle conversazioni intercettate; che dal sopralluogo effettuato in data 18/09/2012 presso la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. emergeva che prima del 07/08/2012, data della cessione degli oltre 14 kg. di oro al Valeriani, la società cedente dal punto di vista documentale aveva oro in giacenza sufficiente per la cessione effettuata; che, tuttavia, tale giacenza doveva ritenersi del tutto fittizia, in quanto era il risultato della febbrile attività di falsificazione della documentazione di trasporto del metallo prezioso verso la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. di 4.5 kg. di oro puro proveniente dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e di 7,647 kg. di oro puro provenienti dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., apparentemente avvenuto in data 06/08/2012, cioè appena il giorno prima della cessione al Valeriani (di siffatta attività la sentenza impugnata tratta diffusamente alle pagine da 65 a 73, ricostruendone minuziosamente tutti i vari passaggi); che, dunque, i ricorrenti di cui si discute avevano fatto figurare in giacenza nei depositi della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. oro di provenienza lecita che nella realtà non c'era. Dato conto della provenienza illecita del metallo prezioso, la Corte territoriale ne ha poi ricostruito le attività di trasformazione, concretizzatesi nella fusione dell'oro e nel successivo affinamento e, infine, nella cessione dell'oro puro in tal modo ottenuto sotto forma di lamine e lingotti, privi però del prescritto marchio di identificazione. Del resto, risulta dagli atti che la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non possiede lo status di assegnatario del marchio, necessario per porre in essere l'attività di commercio all'ingrosso di metalli preziosi allo stato di materia. prima (banco metalli), per cui non poteva né acquistare, né cedere la materia prima sequestrata il 07/08/2012. Quanto, poi, alla doglianza relativa alla mancata motivazione in ordine ai rilievi difensivi, con particolare riferimento all'esame delle dichiarazioni del Ronconi ed all'interpretazione delle conversazioni intercettate, si osserva che, in tema di motivazione della sentenza, è necessario che il giudice indichi le emergenze processuali determinanti per la formazione del proprio convincimento, sì da consentire l'individuazione dell'iter logico-giuridico che ha condotto alla soluzione adottata, essendo irrilevante il silenzio su una specifica deduzione prospettata dalla parte, ove essa sia disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, atteso che non è necessaria l'esplicita confutazione delle specifiche tesi difensive disattese, ma è sufficiente una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione implicita di tale deduzione, senza lasciare spazio ad una valida alternativa (Sez. 3, n. 3239 del 04/10/2022, dep. 2023, T., Rv. 284061 - 01). Nel caso di specie, la ricostruzione della vicenda che qui occupa, operata dai giudici di merito, risulta completa, lasciando agevolmente comprendere le ragioni per cui gli elementi evidenziati dalla difesa siano stati ritenuti nninusvalenti rispetto al resto delle emergenze processuali. In particolare, la Corte territoriale ha valorizzato la fittizietà della documentazione attestante la formale giacenza dell'oro nel deposito della società venditrice e l'assoluta inconferenza dell'altra documentazione contabile prodotta, nonché la circostanza che l'irregolarità dei documenti di trasporto era funzionale a creare l'apparente giacenza di metallo prezioso preesistente alla cessione al Valeriani, camuffandone la provenienza illecita. Quanto, poi, alla contestata divisione in quattro categorie delle ipotesi di riciclaggio sub E), i giudici di merito hanno considerato i diversi quantitativi di oro oggetto delle singole transazioni quale elemento distintivo su cui hanno fondato le loro determinazioni. A fronte dei dati evidenziati, risultano pienamente configurati gli elementi oggettivo e soggettivo del reato di riciclaggio contestato: quanto al primo, l'attività di trasformazione posta in essere, sviluppatasi in più fasi, che ha consentito di trasformare rottami d'oro in lingotti e lamine d'oro puro, costituisce all'evidenza una operazione atta ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del metallo prezioso; quanto al secondo, emerge dagli atti la piena consapevolezza degli imputati della provenienza illecita della materia trattata, come si desume dal contenuto inequivoco dei dialoghi intercettati e la volontà di trasformarla per occultarne la provenienza. Ebbene, rispetto alla trama motivazionale del provvedimento impugnato, che si sviluppa in maniera piana, esaustiva e convincente, tutti i motivi reiterano pedissequamente le stesse doglianze già avanzate con l'appello, senza argomentare criticamente in ordine ad eventuali illogicità del percorso argomentativo seguito nel provvedimento impugnato, per cui, sotto questo aspetto, sono anche aspecifici, atteso che solo in apparenza si confrontano con la sentenza di secondo grado, ignorandone taluni snodi decisivi. 1.3. Il sesto motivo è manifestamente infondato. Ed invero, i giudici di merito hanno confiscato il prodotto del riciclaggio, vale a dire tutto il metallo prezioso che gli odierni ricorrenti hanno trasformato occultandone la provenienza illecita. Dunque, trattasi di confisca diretta e non per equivalente. In proposito, il Collegio intende dare continuità a quell'orientamento secondo il quale, in tema di confisca ex art. 648-quater cod. pen., è suscettibile di ablazione non solo il profitto del reato, ma anche il prodotto di esso, prevedendo la normativa sovranazionale la necessità di sottrarre alla criminalità i risultati dell'attività illecita, che non si esauriscono nei soli vantaggi derivati, in via diretta o mediata, dai delitti presupposti, ma comprendono anche quanto forma oggetto delle successive fasi di reinvestimento o trasformazione degli anzidetti proventi (Sez. 2, n. 4753 del 29/01/2025, [OSCURATO:PERSONA], in motivazione; Sez. 2, n. 18184 del 28/02/2024, B., Rv. 286323 - 01; Sez. 2, n. 10218 del 23/01/2024, Meliota, Rv. 286131 - 01); con l'ulteriore precisazione che devono qualificarsi come prodotto del reato di riciclaggio non solo i beni oggetto di trasformazione per effetto della condotta illecita, che, in quanto tali, presentano caratteristiche identificative alterate, modificate o manipolate, ma anche i beni e i valori che, pur non avendo subito modificazioni materiali, risultano diversamente attribuiti in termini di titolarità ed ai fini delle regole di circolazione, per effetto di operazioni negoziali (Sez. 2, n. 18184 del 28/02/2024, B., Rv. 286323 - 02). Tale conclusione è in linea con la giurisprudenza comunitaria e con la genesi dell'art. 648-quater cod. pen., che affonda le radici nella normativa convenzionale e eurounitaria, la quale individua nelle misure ablatorie e di definitiva sottrazione dei proventi delle forme più gravi di criminalità uno strumento imprescindibile per prevenire dette manifestazioni delittuose. In particolare, il «quadro delle norme sovranazionali indica in modo espresso la necessità che la sottrazione alla criminalità dei risultati dell'attività delittuosa, specie ove attuata mediante strumenti di "ripulitura", sia resa effettiva attraverso l'adozione delle misure di ablazione patrimoniale che devono avere ad oggetto non solo i vantaggi economici derivati, in via diretta o mediata, dai reati posti a monte rispetto all'attività di riciclaggio lato sensu, ma anche tutto ciò che formi oggetto della fasi successive di reinvestimento o trasformazione dei proventi della pregressa attività delittuosa. In ragione di questa specifica direttiva legislativa sovranazionale, l'oggetto della confisca prevista in relazione ai delitti di riciclaggio, reimpiego ed autoriciclaggio dall'art. 648 quater cod. pen. deve essere interpretato come riferito ad un concetto più ampio rispetto a quello tradizionalmente ricevuto nella nostra tradizione giuridica, per assicurarne le finalità» (Sez. 2, n. 18184/2024 cit.). Orbene, lo «strumento interpretativo per assicurare coerenza tra la disciplina interna e i parametri europei va individuato nel comprendere il risultato dell'attività riciclatoria alla luce della nozione di "prodotto" dei reati previsti dagli artt. 648 bis, 648 ter, 648 ter.l. cod. pen.», nei termini sopra specificati (Sez. 2, n. 18184/2024 cit.). Nel caso di specie, il metallo prezioso sottoposto a vincolo reale rappresenta il prodotto del reato di cui al capo E), per cui è stato legittimamente confiscato. 2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato nei limiti che seguono. 2.1. Il primo motivo non è consentito per le ragioni espresse al punto 1.1. del "Considerato in diritto", cui integralmente si rinvia. 2.2. Coglie nel segno il quinto motivo. Ed invero, a fronte delle puntuali doglianze difensive in relazione al contributo causale fornito dalla ricorrente alla realizzazione del riciclaggio in contestazione, la Corte territoriale si è limitata ad affermare che [OSCURATO:PERSONA] ha rivestito nella presente vicenda un ruolo marginale, non avendo alcun potere decisionale, senza indicare le specifiche condotte criminose di cui si sarebbe resa protagonista, al di là del ruolo formale di amministratore unico della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] impone, dunque, l'annullamento della sentenza in parte qua, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Firenze per nuovo esame. 2.3. La decisività del quinto motivo rende assorbiti i restanti da lei proposti. 3. All'inammissibilità dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei predetti al pagamento delle spese del procedimento, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata. P. Q. M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Co
Sentenza Cassazione n. 25777/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris