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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 00768/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. 6330/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA].\LoNI che, unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] \TIRRASTRO, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 236/2020 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 01/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] DELL'UTRI; Ric. 2021 n. 6330 sez.

M3 - ud. 01-12-2021 -2- Rilevato che, con sentenza resa in data 30/11/2020 (n. 236/2020), la Corte d'ap- pello di Trento, in accoglimento dell'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], e in riforma della decisione di primo grado, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore dello Stech, del:e somme allo stesso dovute a titolo di indennità per la perdita dell'a iviarrento commerciale ex art. 34 legge n. 392/78; a fondamento della decisione assun:a, la corte territoriale ha rile- vato come il rapporto di locazione cor,-,rnerciaie intercorso tra le parti fosse cessato su impulso e per volontà del locatore, avendo quest'ul- timo provveduto a comunicare alla cont(opwte la disdetta di tale con- tratto allo scopo di disporne negoziai.-ne,-::e, c.•ovenao ritenersi, a tal fine, del tutto irrilevante il successivo accordo intercorso tra le parti sul differimento della riconsegna i-con avendo i contraenti, con tale patto, inteso revocare gli effetti cella osdetta del iocatore, bensì unicamente di sospenderne l'eff:cacia a fine di consentire al con- duttore il reperimento, medio tempore, ci una sistemazione logistica alternativa per la continuazione della p -opha avverso la sentenza d'appello, Lino propone ricorso per cas- sazione sulla base di un unico motivo c.'impugnazione; [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso; a seguito della fissazione della carr,era o consLglio, La causa è stata trattenuta in decisione all'odierna aci... -,ar,za oamerale, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c.; [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria; considerato che, con l'unico motivo di impugnazione propos:Io, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt.1362 e 1363 c.c. (in relazione all'art. 363 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente interp.-e-,13,:.: contenuto dell'accordo concluso dalle parti successivamente a ,a corriur,Lcazione cella disdetta Adunanza del 1° dicembre 2021 - R.& n, 6330/2022 - :or YE--cc del contratto da parte del locatore, avendo attribuito, a tale patto, uni- camente la virtù di sospendere l'efficacia di tale disdetta, in contrasto con l'inequivoco tenore del testo di tale accordo, viceversa diretto a provocare la 'revoca' della precedente c:scetta ce ocatore e a consen- tire la prosecuzione del rapporto, success,vamente interrotto per vo- lontà del conduttore, con il conseg....,,,-Ae ier meno del diritto di quest'ultimo alla percezione delifindeirita ;:er la perdita dell'avvia- mento commerciale, infondatamente questa sede; il motivo è inammissibile; osserva il Collegio come, seconoc i, consc:;uato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, l'interpreaziwìe cegii atti negoziali deve ritenersi indefettibilmente riservata al giuciice di merito ed è censura- bile in sede di legittimità unicamente ne, consenizi dal testo dell'art. 360, n. 5, c.p.c., ovvero ne, o: vioazionecei canoni di ermeneutica contrattuale, ai sensi e pe,- g., di cui ali'art. 360, n. 3, c.p.c.; in tale ultimo caso, peraltro, la vioazore uenunc.tata chiede d'es- sere necessariamente dedotta con la s •Deca .ndicazione, nel ricorso per cassazione, del modo in cui il ragionamento del giudice di merito si sia discostato dai suddetti canoni, trac,uuenu3s, air_ime-.nti, la ricostru- zione del contenuto della volontà una me.ra proposta reinterpretativa in dissenso rispetto ai'interp. --s:azione censurata; ope- razione, come tale, inammissibile in ,egittirr,:ta (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 17427 del 18/11/2003, nel caso di specie, l'odierno riccr-e -i-te. e..r.-. -tatc aci affermare, in modo sostanzialmente apodittico, il p.esc tracirne.tc, da parte del giudice d'appello, della comune intenze oee parti (ai sensi dell'art.1362 c.c.), nonché la scorrettezza de., complessiva at- tribuita ai termini dell'atto negoziale 2."-L .1355 c.c.), orientando tuttavia l'argomentazione critica rivo_ cún..:ronti del'interpreta- zione della corte territoriale, non g,à, eoo. ."=L:',"-eo a prcspettazione di Adunanza del 1° dicembre 2021 - R.G. n. 6330/2021 - =-:- Dei'''Jcr un'obiettiva e inaccettabile contrarietà, a duello comune, del senso at- tribuito ai testi e ai comportamenti negoza»i interpretati, o della ma- croscopica irrazionalità o intima contraddittorietà dell'interpretazione complessiva dell'atto, bensì attravers3indicazione.' dei aspetti della ritenuta non condivisi bilità della letturL c..riticata, rispetto a quella ritenuta preferibile, in tal rnodJ t:a,aildaindo i lin-Ai propri del vizio della violazione di legge (ex ar-J.. n. 3, c.p.c.) attraverso la sollecitazione della corte di legittirpAà di una non con- sentita valutazione di merito; sul punto, è appena il caso di re'ra ccn-ie la corte territoriale abbia proceduto alla lettura e aillinte.i-p:e.:aiione deiie dichiarazioni ne- goziali in esame nel pieno rispetto dei canoni o; ermeneutica fissati dal legislatore, non ricorrendo ad aiduna aJtitbJziorie ai signicati estranei al comune contenuto semantico celle ne. ,,ingendosi a una ri- costruzione del significato compiessc -e:: atto negozia!e in termini di palese irrazionalità o intima contradc.,:tdi-icta, 3,er tale \iia giungendo alla ricognizione di un contenuto rieg3L.a.:, sd-iticienterne:ite congruo, rispetto al testo interpretato, e dei tut:c sc-E.v.-c. 3a residue incertezze, sì da sfuggire integralmente aile ccie le oe..-.sui-e a.,ienza•te dal ricor- rente in questa sede di legittimità; sulla base di tali premesse, dev'es3re .ertanto forma:mente atte- stata l'inammissibiiità del ricorso, ceri co.-.seguente condanna del ri- corrente al rimborso, in favore di conti-carte, dele spese del presente giudizio, secondo la liquidazione di cu. dev'essere attestata la sussistenzz.- t. es._:;:posti processuali per il versamento, da parte de ricorrente importo a titolo di contributo unificato pari a c.iueiio, ove 3 ricorso, a norma del comma 1 -quater, dell'art. 13 c:ei Adunanza del 1° dicembre 2021 - R.G. n. 6330/2C21 - . [OSCURATO:PERSONA] inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rim- borso, in favore del controricorrente, spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 2.500,00, oitl-e alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi 2.':)0,00, e agli accessori come per legge.

Dichiara la sussistenza dei pr-3-.5cs-:. p.-ocessua: versa- mento, da parte del ricorrente, deli'ulte:lor-E-1 ..m,porto a titolo di contri- buto unificato pari a quello, ove dOvt3 , 1-.)er ricorso, a norma del comma 1-quater, dell'art. 13 del p.r 113/ 2_ùC2.

Così deciso in Roma, neAa camera ccgb deka Sesta Sezione Civile - 3, della Corte Suprema di Cas:__c.-- --Le cel 2021.

L kr tsidente Ac.'exe Amendola ojw4 DEPOSIT

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. 6330/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA].\LoNI che, unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] \TIRRASTRO, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 236/2020 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 01/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] DELL'UTRI; Ric. 2021 n. 6330 sez. M3 - ud. 01-12-2021 -2- Rilevato che, con sentenza resa in data 30/11/2020 (n. 236/2020), la Corte d'ap- pello di Trento, in accoglimento dell'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], e in riforma della decisione di primo grado, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore dello Stech, del:e somme allo stesso dovute a titolo di indennità per la perdita dell'a iviarrento commerciale ex art. 34 legge n. 392/78; a fondamento della decisione assun:a, la corte territoriale ha rile- vato come il rapporto di locazione cor,-,rnerciaie intercorso tra le parti fosse cessato su impulso e per volontà del locatore, avendo quest'ul- timo provveduto a comunicare alla cont(opwte la disdetta di tale con- tratto allo scopo di disporne negoziai.-ne,-::e, c.•ovenao ritenersi, a tal fine, del tutto irrilevante il successivo accordo intercorso tra le parti sul differimento della riconsegna i-con avendo i contraenti, con tale patto, inteso revocare gli effetti cella osdetta del iocatore, bensì unicamente di sospenderne l'eff:cacia a fine di consentire al con- duttore il reperimento, medio tempore, ci una sistemazione logistica alternativa per la continuazione della p -opha avverso la sentenza d'appello, Lino propone ricorso per cas- sazione sulla base di un unico motivo c.'impugnazione; [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso; a seguito della fissazione della carr,era o consLglio, La causa è stata trattenuta in decisione all'odierna aci... -,ar,za oamerale, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c.; [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria; considerato che, con l'unico motivo di impugnazione propos:Io, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt.1362 e 1363 c.c. (in relazione all'art. 363 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente interp.-e-,13,:.: contenuto dell'accordo concluso dalle parti successivamente a ,a corriur,Lcazione cella disdetta Adunanza del 1° dicembre 2021 - R.& n, 6330/2022 - :or YE--cc del contratto da parte del locatore, avendo attribuito, a tale patto, uni- camente la virtù di sospendere l'efficacia di tale disdetta, in contrasto con l'inequivoco tenore del testo di tale accordo, viceversa diretto a provocare la 'revoca' della precedente c:scetta ce ocatore e a consen- tire la prosecuzione del rapporto, success,vamente interrotto per vo- lontà del conduttore, con il conseg....,,,-Ae ier meno del diritto di quest'ultimo alla percezione delifindeirita ;:er la perdita dell'avvia- mento commerciale, infondatamente questa sede; il motivo è inammissibile; osserva il Collegio come, seconoc i, consc:;uato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, l'interpreaziwìe cegii atti negoziali deve ritenersi indefettibilmente riservata al giuciice di merito ed è censura- bile in sede di legittimità unicamente ne, consenizi dal testo dell'art. 360, n. 5, c.p.c., ovvero ne, o: vioazionecei canoni di ermeneutica contrattuale, ai sensi e pe,- g., di cui ali'art. 360, n. 3, c.p.c.; in tale ultimo caso, peraltro, la vioazore uenunc.tata chiede d'es- sere necessariamente dedotta con la s •Deca .ndicazione, nel ricorso per cassazione, del modo in cui il ragionamento del giudice di merito si sia discostato dai suddetti canoni, trac,uuenu3s, air_ime-.nti, la ricostru- zione del contenuto della volontà una me.ra proposta reinterpretativa in dissenso rispetto ai'interp. --s:azione censurata; ope- razione, come tale, inammissibile in ,egittirr,:ta (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 17427 del 18/11/2003, nel caso di specie, l'odierno riccr-e -i-te. e..r.-. -tatc aci affermare, in modo sostanzialmente apodittico, il p.esc tracirne.tc, da parte del giudice d'appello, della comune intenze oee parti (ai sensi dell'art.1362 c.c.), nonché la scorrettezza de., complessiva at- tribuita ai termini dell'atto negoziale 2."-L .1355 c.c.), orientando tuttavia l'argomentazione critica rivo_ cún..:ronti del'interpreta- zione della corte territoriale, non g,à, eoo. ."=L:',"-eo a prcspettazione di Adunanza del 1° dicembre 2021 - R.G. n. 6330/2021 - =-:- Dei'''Jcr un'obiettiva e inaccettabile contrarietà, a duello comune, del senso at- tribuito ai testi e ai comportamenti negoza»i interpretati, o della ma- croscopica irrazionalità o intima contraddittorietà dell'interpretazione complessiva dell'atto, bensì attravers3indicazione.' dei aspetti della ritenuta non condivisi bilità della letturL c..riticata, rispetto a quella ritenuta preferibile, in tal rnodJ t:a,aildaindo i lin-Ai propri del vizio della violazione di legge (ex ar-J.. n. 3, c.p.c.) attraverso la sollecitazione della corte di legittirpAà di una non con- sentita valutazione di merito; sul punto, è appena il caso di re'ra ccn-ie la corte territoriale abbia proceduto alla lettura e aillinte.i-p:e.:aiione deiie dichiarazioni ne- goziali in esame nel pieno rispetto dei canoni o; ermeneutica fissati dal legislatore, non ricorrendo ad aiduna aJtitbJziorie ai signicati estranei al comune contenuto semantico celle ne. ,,ingendosi a una ri- costruzione del significato compiessc -e:: atto negozia!e in termini di palese irrazionalità o intima contradc.,:tdi-icta, 3,er tale \iia giungendo alla ricognizione di un contenuto rieg3L.a.:, sd-iticienterne:ite congruo, rispetto al testo interpretato, e dei tut:c sc-E.v.-c. 3a residue incertezze, sì da sfuggire integralmente aile ccie le oe..-.sui-e a.,ienza•te dal ricor- rente in questa sede di legittimità; sulla base di tali premesse, dev'es3re .ertanto forma:mente atte- stata l'inammissibiiità del ricorso, ceri co.-.seguente condanna del ri- corrente al rimborso, in favore di conti-carte, dele spese del presente giudizio, secondo la liquidazione di cu. dev'essere attestata la sussistenzz.- t. es._:;:posti processuali per il versamento, da parte de ricorrente importo a titolo di contributo unificato pari a c.iueiio, ove 3 ricorso, a norma del comma 1 -quater, dell'art. 13 c:ei Adunanza del 1° dicembre 2021 - R.G. n. 6330/2C21 - . [OSCURATO:PERSONA] inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rim- borso, in favore del controricorrente, spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 2.500,00, oitl-e alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi 2.':)0,00, e agli accessori come per legge. Dichiara la sussistenza dei pr-3-.5cs-:. p.-ocessua: versa- mento, da parte del ricorrente, deli'ulte:lor-E-1 ..m,porto a titolo di contri- buto unificato pari a quello, ove dOvt3 , 1-.)er ricorso, a norma del comma 1-quater, dell'art. 13 del p.r 113/ 2_ùC2. Così deciso in Roma, neAa camera ccgb deka Sesta Sezione Civile - 3, della Corte Suprema di Cas:__c.-- --Le cel 2021. L kr tsidente Ac.'exe Amendola ojw4 DEPOSIT
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