Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2025
ECLI:EU:C:2025:250
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Edizione provvisoria
CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]
presentate il 3 aprile 2025 (
1
)
Causa C
‑
525/23 [Oti]
(
i
)
OS
contro
[OSCURATO:PERSONA] Főigazgatóság
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Fővárosi Törvényszék (Corte di Budapest-Capitale, Ungheria)]
« Rinvio pregiudiziale – Migrazione – Direttiva (UE) 2016/801 – Condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di volontariato – Diniego di rinnovo di un permesso di soggiorno – Articolo 7, paragrafo 1, lettera e) – “Risorse sufficienti” – Giurisprudenza del supremo organo giurisdizionale nazionale il quale impone che le risorse siano acquisite in modo definitivo e che le dichiarazioni riguardo alla natura delle risorse siano coerenti – Compatibilità di tali requisiti con il diritto dell’Unione»
I.
Introduzione
1.
La presente causa verte sull’interpretazione della direttiva (UE) 2016/801 relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di ricerca, studio, tirocinio, volontariato, programmi di scambio di alunni o progetti educativi, e collocamento alla pari (
2
). Più precisamente, la Fővárosi Törvényszék (Corte di Budapest-Capitale, Ungheria) chiede chiarimenti alla Corte riguardo alla condizione di ingresso e soggiorno, stabilita dall’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), di tale direttiva, secondo cui il cittadino di un paese terzo deve disporre di «risorse sufficienti».
2.
A tal riguardo, la Fővárosi Törvényszék (Corte di Budapest-Capitale) si interroga sulla compatibilità con il diritto dell’Unione di prassi nazionali che impongono, in primo luogo, che siffatte risorse siano acquisite in modo definitivo dall’interessato e, in secondo luogo, che quest’ultimo comprovi in modo coerente la natura di siffatte risorse. Detti interrogativi si pongono nell’ambito di una controversia tra un cittadino di un paese terzo, OS, e l’[OSCURATO:PERSONA] Főigazgatóság (Direzione generale nazionale della polizia degli stranieri, Ungheria; in prosieguo: l’«autorità nazionale in materia di immigrazione»), avente ad oggetto il rigetto di una domanda di rinnovo di un permesso di soggiorno per motivi di volontariato.
3.
Anzitutto, rilevo che la condizione relativa alle «risorse sufficienti» non è, di per sé, sconosciuta alla Corte, dal momento che esiste già una giurisprudenza sul modo in cui essa deve essere interpretata nell’ambito di altri strumenti del diritto dell’Unione in materia di migrazione e di libera circolazione. Tuttavia, la presente causa offre alla Corte l’occasione di interpretare per la prima volta detta condizione nell’ambito dell’applicazione della direttiva 2016/801.
II.
Contesto normativo
A.
Diritto dell’Unione
4.
I considerando 20, 21, 41 e 42 della direttiva 2016/801 così recitano:
«(20) La presente direttiva dovrebbe favorire il conseguimento degli obiettivi del servizio volontario europeo, volti a creare solidarietà, comprensione reciproca e tolleranza tra i giovani e le società in cui vivono, contribuendo nel contempo a rafforzare la coesione sociale e promuovendo la cittadinanza attiva dei giovani. Al fine di garantire l’accesso al servizio volontario europeo in modo coerente in tutta l’Unione, gli [OSCURATO:PERSONA] membri dovrebbero applicare le disposizioni della presente direttiva ai cittadini di paesi terzi che chiedono di partecipare al servizio volontario europeo.
(21) [OSCURATO:PERSONA] membri dovrebbero avere la possibilità di applicare le disposizioni della presente direttiva agli alunni, ai volontari al di fuori del servizio volontario europeo e alle persone collocate alla pari, al fine di agevolarne l’ingresso e il soggiorno e di garantirne i diritti.
(…)
(41) In caso di dubbio sui motivi della domanda di ammissione, gli [OSCURATO:PERSONA] membri dovrebbero poter effettuare i controlli appropriati o esigere prove al fine di valutare caso per caso la ricerca, gli studi, la formazione, l’attività di volontariato, il programma di scambio di alunni, il progetto educativo o il collocamento alla pari che il richiedente intende svolgere e di lottare contro gli abusi e l’uso improprio della procedura stabilita dalla presente direttiva.
(42) Laddove le informazioni fornite siano incomplete, gli [OSCURATO:PERSONA] membri dovrebbero comunicare al richiedente, entro un periodo di tempo congruo, quali informazioni supplementari siano richieste e fissare un termine ragionevole per provvedervi. Se queste non sono fornite entro il termine stabilito, la domanda potrebbe essere respinta».
5.
Ai sensi dell’articolo 1 di tale direttiva, intitolato «Oggetto»:
«La presente direttiva stabilisce:
a) le condizioni di ingresso e soggiorno nel territorio degli [OSCURATO:PERSONA] membri per un periodo superiore a 90 giorni e i diritti di cittadini di paesi terzi nonché, eventualmente, dei loro familiari, per motivi di ricerca, studio, tirocinio o servizio volontario europeo, e laddove gli [OSCURATO:PERSONA] membri lo decidano, per programmi di scambio di alunni o progetti educativi, volontariato in programmi diversi dal servizio volontario europeo o collocamento alla pari;
(…)».
6.
L’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2016/801 così dispone:
«La presente direttiva si applica ai cittadini di paesi terzi che chiedono di essere ammessi o che sono stati ammessi nel territorio di uno Stato membro per motivi di ricerca, studio, tirocinio o volontariato nell’ambito del servizio volontario europeo. [OSCURATO:PERSONA] membri possono altresì decidere di applicare le disposizioni della presente direttiva ai cittadini di paesi terzi che chiedono di essere ammessi ai fini di un programma di scambio di alunni o di un progetto educativo, di volontariato diverso dal servizio volontario europeo o di collocamento alla pari».
7.
L’articolo 5 della medesima direttiva, intitolato «Principi», così recita:
«1. L’ammissione di un cittadino di paese terzo a norma della presente direttiva è subordinata all’esame della documentazione attestante che il cittadino del paese terzo soddisfa:
a) le condizioni generali stabilite all’articolo 7; e
b) le pertinenti condizioni specifiche di cui agli articoli 8, 11, 12, 13, 14 o 16.
2. [OSCURATO:PERSONA] membri possono imporre ai richiedenti di fornire documenti giustificativi di cui al paragrafo 1 in una lingua ufficiale dello Stato membro interessato o in qualsiasi altra lingua ufficiale dell’Unione stabilita da tale Stato membro.
3. Qualora siano soddisfatte tutte le condizioni generali e le pertinenti condizioni specifiche, i cittadini di paesi terzi hanno diritto a un’autorizzazione.
(…)».
8.
L’articolo 7 della direttiva 2016/801, intitolato «Condizioni generali», è così formulato:
«1. Per quanto riguarda l’ingresso di un cittadino di paese terzo ai sensi della presente direttiva, il richiedente deve:
(…)
e) esibire le prove richieste dallo Stato membro interessato per dimostrare che il cittadino di paese terzo disporrà, durante il soggiorno programmato, di risorse sufficienti per provvedere al suo sostentamento senza ricorrere al sistema di previdenza sociale dello Stato membro, e al suo ritorno. La valutazione delle risorse sufficienti si basa su un esame specifico del caso e tiene conto delle risorse che derivano, tra l’altro, da una sovvenzione, una borsa di studio o una borsa di ricerca, un contratto di lavoro valido o un’offerta di lavoro vincolante o un impegno finanziario da parte di un’organizzazione che si occupa di un programma di scambio di alunni, di un ente che ospita tirocinanti, di un programma di volontariato, di una famiglia ospitante o di un’organizzazione che funge da intermediaria nel collocamento alla pari.
(…)».
9.
L’articolo 20, paragrafo 1, della stessa direttiva, intitolato «Motivi di rifiuto», così recita:
«1. [OSCURATO:PERSONA] membri rifiutano una domanda se:
a) non sussistono le condizioni generali di cui all’articolo 7 o i requisiti specifici applicabili di cui agli articoli 8, 11, 12, 13, 14 o 16;
b) i documenti presentati sono stati ottenuti in maniera fraudolenta, ovvero sono stati falsificati, o manomessi;
c) lo Stato membro interessato consente l’ammissione unicamente tramite un ente ospitante approvato e l’ente ospitante non lo è».
B.
Diritto nazionale
10.
L’articolo 2, lettera d), della a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény (legge n. II del 2007 sull’ingresso e il soggiorno dei cittadini di paesi terzi; in prosieguo: la «legge n. II del 2007»), nella sua versione applicabile al procedimento principale, indica quali parenti sono considerati «membri della famiglia» dei cittadini di paesi terzi. Ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, lettera f), di tale legge, i cittadini di un paese terzo possono soggiornare nel territorio dell’Ungheria per un periodo superiore a 90 giorni all’interno di un periodo di 180 giorni solo se, per tutta la durata del soggiorno, dispongono di risorse sufficienti per provvedere alle spese di vitto e alloggio, comprese quelle del viaggio di ritorno.
11.
L’articolo 29, paragrafo 5, della a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet (decreto governativo n. 114/2007, del 24 maggio, recante approvazione del regolamento di applicazione della legge n. II del 2007; in prosieguo: il «decreto governativo n. 114/2007») stabilisce, in sostanza, che si considera che un cittadino di un paese terzo dispone di risorse sufficienti per il suo soggiorno in Ungheria se egli stesso o un «membro della sua famiglia» è in grado di provvedere alle relative spese di vitto e alloggio, del viaggio di ritorno e, se necessario, per cure mediche con i redditi o i beni legittimamente acquisiti e di cui dispone. L’articolo 29, paragrafo 6, di tale decreto governativo elenca le modalità per comprovare l’esistenza dei mezzi di sostentamento.
III.
Fatti, procedimento dinanzi alla Corte e questioni pregiudiziali
12.
Il ricorrente nel procedimento principale, OS, è un cittadino di un paese terzo. Egli era titolare di un permesso di soggiorno per studiare in Ungheria, che era valido fino al 30 giugno 2020.
13.
Il 5 giugno 2020 il ricorrente ha presentato una domanda di rinnovo del permesso di soggiorno al fine di svolgere attività di volontariato per la [OSCURATO:PERSONA] (Associazione per i diritti umani [OSCURATO:PERSONA]; in prosieguo: l’«Associazione») in Ungheria. Il medesimo ha indicato che, durante il periodo di volontariato, egli intendeva provvedere al proprio sostentamento con l’aiuto di suo zio, cittadino britannico. Inoltre, lo stesso ha allegato il suo contratto con l’Associazione, l’estratto conto bancario a lui intestato con i movimenti di sei mesi, l’impegno finanziario da parte dello zio e i documenti giustificativi dei redditi di quest’ultimo.
14.
L’autorità regionale competente in materia di immigrazione ha respinto la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno e ha deciso di espellere il ricorrente dal territorio dell’Unione europea. Tale autorità ha affermato che, poiché lo zio di OS non poteva essere considerato un «membro della sua famiglia», ai sensi dell’articolo 2, lettera d), della legge n. II del 2007, lo stesso non poteva provvedere al sostentamento del ricorrente in Ungheria e, pertanto, i documenti giustificativi allegati alla domanda non potevano essere presi in considerazione ai sensi dell’articolo 29, paragrafi 5 e 6, del decreto governativo n. 114/2007.
15.
Il ricorrente ha impugnato tale decisione dinanzi all’autorità nazionale in materia di immigrazione. Egli ha affermato di aver concluso un contratto di prestito con suo zio e ha allegato una dichiarazione con la quale quest’ultimo si impegnava a mettere a sua disposizione un determinato importo per tutta la durata del volontariato mediante, in particolare, bonifici bancari. Tuttavia, anche l’autorità nazionale in materia di immigrazione ha ritenuto che lo zio del ricorrente non fosse un «membro della sua famiglia» e, pertanto, non potesse provvedere al suo sostentamento in Ungheria.
16.
OS ha presentato un ricorso giurisdizionale amministrativo avverso detta decisione dinanzi alla Fővárosi Törvényszék (Corte di Budapest-Capitale). Dinanzi a detto giudice, egli ha sottolineato che lo zio avrebbe potuto aiutarlo finanziariamente non a titolo di prestito, bensì di donazione. Inoltre, lo stesso ha sostenuto che l’autorità nazionale in materia di immigrazione aveva agito in modo illegittimo decidendo di non tener conto delle risorse messe a disposizione dallo zio del ricorrente per il solo motivo che lo stesso non era un «membro della sua famiglia» in base al diritto nazionale.
17.
Nella sua sentenza, la Fővárosi Törvényszék (Corte di Budapest-Capitale) ha aderito alla posizione del ricorrente sull’aspetto di cui trattasi. Essa ha quindi annullato le decisioni delle autorità regionale e nazionale in materia di immigrazione e ha ordinato all’autorità regionale in materia di immigrazione di avviare un nuovo procedimento.
18.
Tuttavia, detta sentenza è stata annullata dalla [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema, Ungheria). Tale giudice ha ritenuto che, per soddisfare la condizione relativa alle «risorse sufficienti» prevista all’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2016/801, come recepita nell’ordinamento nazionale, il cittadino di un paese terzo deve dimostrare di aver acquisito le risorse pertinenti o da un «membro della sua famiglia», ai sensi dell’articolo 2, lettera d), della legge n. II del 2007, o come reddito e/o bene patrimoniale propri, vale a dire in modo definitivo , e con la possibilità di disporne come risorse proprie senza limiti. Inoltre, è necessario che le dichiarazioni rese a tal riguardo dal ricorrente siano coerenti. Alla luce di tali elementi, la [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema) ha ordinato alla Fővárosi Törvényszék (Corte di Budapest-Capitale) di avviare un nuovo procedimento.
19.
Nell’ambito di detto nuovo procedimento Fővárosi Törvényszék (Corte di Budapest-Capitale), nutrendo dubbi quanto alla compatibilità con il diritto dell’Unione dei criteri enunciati dalla [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema) nella sua decisione, ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se sia conforme al margine di discrezionalità riconosciuto agli [OSCURATO:PERSONA] membri dall’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), della [direttiva 2016/801], tenuto conto degli obiettivi di cui ai considerando 2 e 41 e agli articoli 1, lettera a), e 4, paragrafo 1, della stessa, la prassi di uno Stato membro che, al fine di considerare che un richiedente cittadino di un paese terzo che intende svolgere attività di volontariato dispone di mezzi di sostentamento – oltre alla prova che il suo parente, che non è considerato membro della famiglia, è in grado di fornire e fornisce, utilizzando i propri redditi legittimamente acquisiti e mediante il regolare trasferimento delle somme necessarie per provvedere al sostentamento, redditi sufficienti per il sostentamento del richiedente e per il suo ritorno –, prevede come requisito aggiuntivo che detto richiedente indichi con precisione se la somma ricevuta costituisca reddito o bene patrimoniale e, inoltre, che fornisca la prova documentale del titolo giuridico con cui ha acquisito tale reddito o tale bene, nonché della illimitata e definitiva disponibilità di tale somma o bene.
2) Se, tenuto conto del principio del primato del diritto dell’Unione, dell’equo trattamento di cui all’articolo 79 TFUE, della libertà di soggiorno sancita dall’articolo 45 della Carta [dei diritti fondamentali dell’Unione europea; in prosieguo: la «Carta»], nonché del diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale sanciti dall’articolo 47 della Carta e dai considerando 54 e 61 della [direttiva 2016/801], in particolare del principio della certezza del diritto, sulla risposta alla prima questione pregiudiziale incida il fatto che la normativa nazionale afferente in generale ai permessi di soggiorno non contiene i requisiti indicati nella prima questione pregiudiziale, cosicché detti requisiti non sono stati stabiliti dal legislatore, bensì dal supremo organo giurisdizionale dello Stato membro nella sua attività di applicazione del diritto con valore di precedente.
3) Nella misura in cui, al fine di stabilire che il richiedente dispone di mezzi di sostentamento, siano necessarie anche una dichiarazione e prove documentali relative ai requisiti summenzionati, come previsti dalla giurisprudenza nazionale, se l’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), [della direttiva 2016/801] debba essere interpretato, alla luce del requisito dell’equo trattamento di cui all’articolo 79 TFUE, dei diritti a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale sanciti dall’articolo 47 della Carta, del requisito della certezza del diritto di cui al considerando 2 [della direttiva 2016/801] e di quanto enunciato ai considerando 41 e 42 [della stessa] a titolo di garanzie procedurali, nel senso che la prassi di uno Stato membro è conforme alle disposizioni della normativa solo se l’invito rivolto al richiedente di indicare e comprovare in modo coerente e concreto i requisiti aggiuntivi ritenuti necessari è accompagnato da un avviso delle conseguenze giuridiche, e che la domanda di permesso di soggiorno può essere respinta a causa della mancata prova dei requisiti previsti dalla giurisprudenza solo se i diritti dell’interessato sono stati rispettati e le garanzie procedurali sono state osservate».
20.
La domanda di pronuncia pregiudiziale, del 26 giugno 2023, è stata depositata presso la cancelleria della Corte il 14 agosto 2023. Il governo ungherese e la Commissione europea hanno presentato osservazioni scritte ed erano rappresentati all’udienza tenutasi il 20 novembre 2024.
IV.
Analisi
21.
La direttiva 2016/801, che stabilisce le condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi, si basa sul fondamento logico per cui «[l’]immigrazione in provenienza da paesi terzi apporta personale altamente qualificato» e il ruolo di tali persone «nell’alimentare una risorsa cruciale dell’Unione, il capitale umano, è fondamentale in quanto permettono una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva» (
3
). Come nel caso di varie altre direttive che disciplinano la migrazione o la libera circolazione nell’Unione (
4
), una delle condizioni in parola è che la persona interessata disponga di risorse sufficienti per provvedere al proprio sostentamento e al suo viaggio di ritorno e non rappresenti un onere finanziario per il sistema di previdenza sociale dello Stato membro in cui soggiorna. Tuttavia, mentre in alcuni degli altri strumenti di cui trattasi il requisito delle «risorse sufficienti» è accompagnato da altre condizioni, cosicché le risorse devono non solo essere sufficienti, ma anche stabili e regolari (
5
), ciò non avviene nell’ambito della direttiva 2016/801. Infatti, l’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), di quest’ultima esige soltanto che le risorse siano «sufficienti» (
6
).
22.
In tale contesto, le questioni poste dal giudice del rinvio traggono origine dal fatto che il ricorrente nel procedimento principale, un cittadino di un paese terzo che chiede un permesso di soggiorno per motivi di volontariato, ha reso dichiarazioni contraddittorie quanto alla natura delle risorse destinate al suo sostentamento durante il suo soggiorno in Ungheria. Dapprima egli ha sostenuto che tali risorse erano state messe a sua disposizione da suo zio sulla base di un contratto di prestito, mentre n seguito ha dichiarato che esse gli erano state, in realtà, donate dallo zio. [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema) ha indicato a detto giudice che un permesso di soggiorno non può essere concesso in una situazione del genere. Infatti, la [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema) ritiene, in primo luogo, che le risorse presentate dal richiedente un permesso di soggiorno ai sensi della direttiva 2016/801 debbano essere state fornite da un «membro della sua famiglia», come definito dall’ordinamento nazionale (il che non avviene nel caso dello zio di OS), o essere state acquisite dal richiedente come reddito o bene patrimoniale proprio, vale a dire definitivamente (ciò significa, nell’interpretazione del giudice del rinvio, che le risorse devono essere state acquisite a titolo di donazione e non di prestito, se ricevute da un terzo che, come lo zio di OS, non può essere qualificato come «membro della sua famiglia») e con la possibilità di disporne come risorse proprie, senza limiti. In secondo luogo, il richiedente deve comprovare in modo coerente la natura di siffatte risorse (in prosieguo, congiuntamente: i «requisiti di cui trattasi»).
23.
In particolare, con le questioni prima e terza, la Fővárosi Törvényszék (Corte di Budapest-Capitale) si interroga, in sostanza, sulla compatibilità di tali requisiti con il diritto dell’Unione. Detto giudice rileva che, a suo avviso, agli [OSCURATO:PERSONA] membri non è consentito integrare il contenuto dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2016/801 con condizioni aggiuntive. Inoltre, dal momento che è stato dimostrato, nel caso di specie, che lo zio di OS è un soggetto solvibile e percepisce legittimamente il proprio reddito, è discutibile se sia rilevante che OS riceva i fondi dallo zio a titolo di prestito o a titolo di donazione e che li abbia acquisiti definitivamente o meno.
24.
Nelle sezioni che seguono, inizierò con l’affrontare gli argomenti dedotti dal governo ungherese riguardo alla ricevibilità delle questioni pregiudiziali (A), prima di esaminare gli aspetti menzionati al precedente punto (B). Risponderò poi alla seconda questione, che verte sul fatto che i requisiti di cui trattasi non sono stati imposti dalla normativa nazionale relativa ai permessi di soggiorno, bensì dalla giurisprudenza del supremo organo giurisdizionale dello Stato membro interessato (C).
A.
Ricevibilità
25.
Il governo ungherese sostiene che le questioni pregiudiziali, vertenti sull’interpretazione della direttiva 2016/801, sono irricevibili poiché la controversia di cui trattasi nel procedimento principale non rientra nell’ambito di applicazione della direttiva in parola.
26.
A tal riguardo, detto governo deduce due argomenti. In primo luogo, esso rileva che, nella sua domanda, OS non ha indicato che stava chiedendo un permesso di soggiorno per motivi di «volontariato» ai sensi della direttiva 2016/801; egli ha, invece, presentato la sua domanda ad «altri fini» (come previsto dal diritto nazionale), i quali non rientrano nell’ambito di applicazione della medesima direttiva (
7
). In secondo luogo, il medesimo governo afferma che, anche se si dovesse effettivamente ritenere che OS abbia presentato la sua domanda di permesso di soggiorno per motivi di «volontariato», egli non rientrerebbe comunque nell’ambito di applicazione di tale direttiva. A tal riguardo, il governo ungherese osserva che l’Ungheria si è avvalsa della possibilità, prevista all’articolo 1, lettera a), e all’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2016/801, letti alla luce del considerando 21 della stessa, di applicare le disposizioni dello strumento in parola non solo ai cittadini di paesi terzi che intendono partecipare al servizio volontario europeo, ma anche a quelli che, come il ricorrente, mirano a svolgere altre attività di volontariato. Tuttavia, in una situazione del genere, è necessario che l’organizzazione responsabile del programma di volontariato di cui trattasi possa essere qualificata come «ente ospitante» ai sensi dell’articolo 3, punto 14, della direttiva 2016/801. Ciò non si verifica, tuttavia, nel caso dell’Associazione.
27.
A mio avviso, gli argomenti dedotti dal governo ungherese possono essere facilmente respinti.
28.
In primo luogo, in risposta al secondo argomento avanzato da tale governo, rilevo che la locuzione «ente ospitante», come definita all’articolo 3, punto 14, della direttiva 2016/801, non figura all’articolo 2 della medesima direttiva, intitolato «Ambito di applicazione». Tuttavia, essa è utilizzata nell’articolo 14 della stessa, che elenca le condizioni specifiche per l’ingresso e il soggiorno dei volontari.
29.
A differenza del governo ungherese, deduco che stabilire se l’organizzazione responsabile del programma di volontariato di cui trattasi possa essere qualificata come «ente ospitante» è pertanto rilevante per valutare se le condizioni in parola siano soddisfatte e non ai fini della questione preliminare se un richiedente rientri nell’ambito di applicazione di tale strumento.
30.
In secondo luogo, ricordo che, secondo una consolidata giurisprudenza, nell’ambito della cooperazione tra quest’ultima e i giudici nazionali istituita dall’articolo 267 TFUE, la Corte è, in via di principio, tenuta a statuire se le questioni sollevate vertono sull’interpretazione del diritto dell’Unione e se tali questioni godono di una presunzione di rilevanza. Il rifiuto della Corte di pronunciarsi su di esse è possibile solo qualora risulti manifestamente che l’interpretazione richiesta del diritto dell’Unione non ha alcuna relazione con la realtà o con l’oggetto del procedimento principale, quando il problema è di natura ipotetica oppure quando la Corte non dispone degli elementi di fatto o di diritto necessari per fornire una soluzione utile alle questioni che le sono sottoposte (
8
).
31.
Nessuna delle ipotesi in parola ricorre nel caso di specie.
32.
In particolare, non mi sembra che l’interpretazione richiesta, che riguarda la condizione relativa alle «risorse sufficienti» di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2016/801, non abbia alcuna relazione con la realtà o con l’oggetto del procedimento principale.
33.
Infatti, indipendentemente dalla categoria specifica nell’ambito della quale OS ha presentato la sua domanda di permesso di soggiorno (che si tratti di «volontariato» o di «altri fini»), le autorità competenti in materia di immigrazione e i giudici nazionali hanno ritenuto, in ogni caso, che detta domanda fosse stata presentata per motivi di «volontariato» e l’hanno analizzata sotto il prisma, in particolare, delle condizioni generali elencate all’articolo 7 della direttiva 2016/801, tra cui quella relativa alle «risorse sufficienti» [articolo 7, paragrafo 1, lettera e)].
34.
Inoltre, in udienza, il governo ungherese ha riconosciuto che il fatto che l’Associazione non potesse essere considerata un «ente ospitante», ai sensi dell’articolo 3, punto 14, della direttiva 2016/801, non era la ragione per cui la domanda di permesso di soggiorno di OS era stata respinta, giacché le decisioni delle autorità regionali e nazionali competenti in materia di immigrazione erano fondate esclusivamente sul fatto che lo stesso non aveva dimostrato di disporre di «risorse sufficienti», ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), della stessa direttiva.
35.
Ne consegue che la soluzione della controversia oggetto del procedimento principale dipende dall’interpretazione di tale condizione e che le questioni sollevate sono ricevibili.
B.
Valutazione relativa alla compatibilità (questioni prima e terza)
36.
Come ho già spiegato ai precedenti paragrafi 22 e 22, nella sua domanda di pronuncia pregiudiziale il giudice del rinvio chiede se, per dimostrare che il richiedente dispone di «risorse sufficienti» ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2016/801, sia sufficiente che la persona che si assume la responsabilità di fornire tali risorse (nella fattispecie, lo zio del ricorrente) comprovi la sua capacità di fornirle e dichiari che esse sono destinate a provvedere al sostentamento del richiedente durante il suo soggiorno e al suo ritorno.
37.
Per contro, a parere del giudice del rinvio, la [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema) ritiene che, se le risorse provengono da un terzo che non è un «membro della sua famiglia» in base all’ordinamento nazionale (come nel caso dello zio di OS), il richiedente debba dimostrare di aver effettivamente acquisito tali risorse come reddito o patrimonio proprio, vale a dire
definitivamente
(a titolo di donazione e non come prestito), e di poterne disporre come risorse proprie senza limiti.
38.
Con la prima questione, il giudice del rinvio esprime dubbi quanto alla compatibilità del requisito in parola con gli obiettivi di detta direttiva (come emergono dai considerando 2 e 41 nonché dall’articolo 4, paragrafo 1, della stessa).
39.
La terza questione, a sua volta, trae origine dalla constatazione della [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema) secondo la quale, nel procedimento principale, OS non ha comprovato
in modo coerente
la natura delle risorse a sua disposizione, in particolare il titolo con cui esse sono state acquisite e il loro carattere definitivo. Il giudice del rinvio chiede, ancora una volta, se detto requisito sia conforme al diritto dell’Unione (in particolare all’articolo 79 TFUE (
9
), all’articolo 47 della Carta (
10
) nonché ai considerando 2, 41 e 42 della direttiva 2016/801), dato che, nel corso del procedimento amministrativo, OS non è stato informato del fatto che la sua domanda di permesso di soggiorno poteva essere respinta qualora le sue dichiarazioni a tal riguardo non fossero state coerenti.
40.
Nelle sezioni che seguono, esaminerò in successione ciascuno dei temi in parola.
1.
Requisito dell’acquisizione definitiva delle risorse
41.
La direttiva 2016/801 non definisce la nozione di «risorse sufficienti». L’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), della stessa si limita a menzionare che, al fine di stabilire se un soggetto richiedente un permesso di soggiorno disponga di «risorse sufficienti», siffatte risorse includono quelle che «derivano, tra l’altro, da una sovvenzione, una borsa di studio o una borsa di ricerca, un contratto di lavoro valido o un’offerta di lavoro vincolante o un impegno finanziario da parte di un’organizzazione che si occupa di un programma di scambio di alunni, di un ente che ospita tirocinanti, di un programma di volontariato, di una famiglia ospitante o di un’organizzazione che funge da intermediaria nel collocamento alla pari». Inoltre, l’articolo 7, paragrafo 3, di tale direttiva dispone che «[g]li [OSCURATO:PERSONA] membri possono indicare un importo di riferimento che ritengono costituisca “risorse sufficienti”». Le disposizioni di cui trattasi chiariscono inoltre che la valutazione delle risorse sufficienti «si basa su un esame specifico del caso».
42.
Ad oggi, solo due sentenze della Corte hanno riguardato l’interpretazione della direttiva 2016/801 e nessuna di esse riguardava specificamente la nozione di «risorse sufficienti» o altri requisiti sostanziali previsti da detta direttiva (
11
). Tuttavia, la Corte ha precisato, in relazione alla direttiva 2004/114/CE (
12
), che si applicava prima dell’entrata in vigore della direttiva 2016/801, che gli [OSCURATO:PERSONA] membri sono tenuti, in sostanza, a rilasciare un permesso di soggiorno per uno dei motivi ivi elencati al richiedente che soddisfi i requisiti generali e specifici previsti dalla direttiva 2004/114, giacché detti requisiti sono tassativi (
13
).
43.
Mi è chiaro che lo stesso vale per la direttiva 2016/801, poiché il suo articolo 5, paragrafo 3, dispone che «[q]ualora siano soddisfatte tutte le condizioni generali e le pertinenti condizioni specifiche, i cittadini di paesi terzi
hanno diritto
a un’autorizzazione» (
14
). Ne consegue che le «condizioni generali» elencate all’articolo 7 di tale direttiva, compresa quella relativa alle «risorse sufficienti», hanno carattere tassativo e, pertanto, non possono essere integrate da altre condizioni generali.
44.
Ciò detto, ritengo che la nozione di «risorse sufficienti» abbia una duplice dimensione. Infatti, la circostanza che il richiedente disponga di risorse sufficienti dipende, in primo luogo, dall’entità di tali risorse (che devono essere sufficienti per il sostentamento di detto soggetto e per il suo ritorno) e, in secondo luogo, dal periodo di tempo in cui dette risorse sono a sua disposizione (giacché deve dimostrare che «disporrà,
durante il soggiorno programmato
, di risorse sufficienti per provvedere al suo sostentamento, senza ricorrere al sistema di previdenza sociale dello Stato membro, e al suo ritorno») (
15
).
45.
A tal riguardo, ricordo che la Corte ha già dichiarato, per quanto riguarda altri strumenti del diritto dell’Unione in materia di migrazione, che alle autorità competenti degli [OSCURATO:PERSONA] membri non è preclusa la possibilità di esaminare se la condizione delle «risorse sufficienti» sia soddisfatta valutando se tali risorse saranno mantenute
anche oltre la data di presentazione della domanda
(
16
). A mio avviso, lo stesso vale nell’ambito dell’applicazione della direttiva 2016/801. Occorre effettuare una valutazione in prospettiva volta a stabilire se la persona interessata sarà in grado di provvedere al proprio sostentamento
per tutta la durata del soggiorno
. Infatti, per fare un esempio estremo (che non corrisponde ai fatti del procedimento principale), se un cittadino di un paese terzo chiede un permesso di soggiorno sulla base della direttiva 2016/801, sostenendo di disporre di «risorse sufficienti», mentre in realtà è tenuto a rimborsare l’importo corrispondente immediatamente dopo il suo arrivo, lo stesso soddisfa la condizione di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), di tale direttiva? Non penso.
46.
Una siffatta valutazione in prospettiva è, a mio avviso, tanto più necessaria, risultando dall’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2016/801 che la condizione relativa alle «risorse sufficienti» è essenziale per garantire che i cittadini di paesi terzi ai quali è rilasciato un permesso di soggiorno per uno dei motivi elencati in tale direttiva possano provvedere al proprio sostentamento, durante tutto il loro soggiorno, senza ricorrere alla previdenza sociale degli [OSCURATO:PERSONA] membri (
17
) e che talune categorie di richiedenti, quali i volontari non retribuiti (
18
), che possono chiedere un permesso di soggiorno ai sensi di detta direttiva, non percepiscano alcun guadagno durante il loro soggiorno.
47.
Tuttavia, non condivido la posizione della [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema) secondo cui le risorse devono necessariamente essere state
acquisite definitivamente
dal cittadino di un paese terzo che chiede un permesso di soggiorno in base a detta direttiva. L’imposizione di tale requisito andrebbe, a mio avviso, ben al di là della formulazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2016/801 e degli obiettivi dello strumento in parola. Infatti, ciò significherebbe, in sostanza, (come suggerisce il giudice del rinvio nella sua domanda di pronuncia pregiudiziale) che una siffatta persona potrebbe vedersi negare un permesso di soggiorno per il solo fatto di dover eventualmente rimborsare la somma di denaro che le è stata prestata da un’altra persona per provvedere al suo sostentamento e al suo viaggio di ritorno, anche se fosse tenuta a farlo solamente
dopo
la fine del suo soggiorno.
48.
A tal riguardo, ricordo che, come ho indicato al paragrafo 21 delle presenti conclusioni, la direttiva 2016/801 mira a favorire e a facilitare la migrazione dei cittadini di paesi terzi per motivi di ricerca, studio, tirocinio, volontariato, programmi di scambio di alunni o progetti educativi e collocamento alla pari. Il considerando 6 di detta direttiva indica che essa mira a «favorire i contatti interpersonali e la mobilità» e il considerando 7 della stessa afferma che la migrazione in base alla direttiva in esame «costituisce una forma di arricchimento reciproco per quanti migrano, per lo Stato d’origine e per lo Stato membro interessato, rafforzando nel contempo i legami culturali e arricchendo la diversità culturale». Il considerando 8 della direttiva 2016/801 precisa, a sua volta, che tale strumento dovrebbe favorire l’Unione «nella competizione mondiale per i talenti», mentre il considerando 21 della stessa fa riferimento all’obiettivo di «agevolar[e]» l’ingresso e il soggiorno dei volontari. A mio avviso, i considerando in parola confermano che la finalità di tale direttiva non è quella di creare ostacoli all’ottenimento di un permesso di soggiorno per le categorie di cittadini di paesi terzi che rientrano nel suo ambito di applicazione, ma soltanto di garantire il rispetto di talune condizioni tassative, la più importante delle quali è che le persone di cui trattasi dispongano delle risorse necessarie per non diventare un onere per lo Stato membro che le ospita.
49.
Ricordo che, contrariamente a taluni altri strumenti del diritto dell’Unione in materia di migrazione, vale a dire la direttiva 2003/109 e la direttiva 2003/86, che riguardano soggiorni più lunghi, il legislatore dell’Unione non ha ritenuto necessario, all’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2016/801, esigere che le risorse siano «stabili» o «regolari», oltre ad essere «sufficienti». Di conseguenza, non comprendo come gli [OSCURATO:PERSONA] membri possano imporre a una persona richiedente un permesso di soggiorno ai sensi di tale direttiva di comprovare in termini assoluti (vale a dire al di là della durata effettiva del suo soggiorno programmato), la stabilità o la regolarità – e ancor meno la natura definitiva – delle risorse di cui beneficia (
19
). Infatti, se l’obiettivo del legislatore dell’Unione fosse stata l’applicazione di condizioni diverse dal carattere «sufficiente» delle risorse, lo avrebbe espressamente indicato, come è avvenuto in tali altre direttive.
50.
In ogni caso, anche nell’ambito dell’applicazione di detti altri strumenti, il richiedente non deve aver acquisito le relative risorse in modo definitivo. Infatti, la Corte ha dichiarato, ad esempio, per quanto riguarda la direttiva 2003/86 (in materia di ricongiungimento familiare), che è sufficiente una valutazione in prospettiva della
probabilità
che il soggiornante mantenga oppure no le risorse stabili, regolari e sufficienti (
20
).
51.
Da tali elementi discende, a mio avviso, che la concessione di un permesso di soggiorno ai sensi della direttiva 2016/801 non può essere negata per il solo motivo che le risorse di cui dispone il richiedente non sono state acquisite definitivamente (per esempio, in quanto oggetto di un prestito).
52.
Prima di concludere la presente sezione, desidero formulare due ulteriori osservazioni.
53.
In primo luogo, concordo con il governo ungherese sul fatto che, mentre le condizioni generali elencate all’articolo 7 della direttiva 2016/801 sono tassative, i tipi di risorse elencati all’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), della stessa, al fine di verificare se la condizione relativa alle «risorse sufficienti» sia soddisfatta, non lo sono. Concordo anche sul fatto che, per determinare se detta condizione sia soddisfatta, gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono certamente esigere che i richiedenti indichino la natura delle risorse di cui sostengono di disporre o come le hanno acquisite. Infatti, come hanno indicato all’udienza sia il governo ungherese sia la Commissione, e come conferma il considerando 41 di detto strumento, gli [OSCURATO:PERSONA] membri sono autorizzati ad «effettuare i controlli appropriati o esigere prove al fine di valutare caso per caso la ricerca, gli studi, la formazione, l’attività di volontariato, il programma di scambio di alunni, il progetto educativo o il collocamento alla pari che il richiedente intende svolgere e di lottare contro gli abusi e l’uso improprio della procedura stabilita [da detta] direttiva» (
21
). Inoltre, la Corte ha già dichiarato, in altri contesti, che la natura delle risorse può costituire un elemento pertinente per stabilire se la condizione delle «risorse sufficienti» sia soddisfatta (
22
).
54.
Tuttavia, a mio avviso, il margine di discrezionalità di cui dispongono gli [OSCURATO:PERSONA] membri a tal riguardo non può essere invocato per elaborare requisiti che vadano al di là delle mere norme in materia di prova e, di fatto, aggiungere condizioni sostanziali a quelle già tassativamente previste all’articolo 7 della direttiva 2016/801 (ad esempio, subordinando la concessione di un permesso di soggiorno all’acquisizione definitiva delle risorse). A tale proposito, non si deve dimenticare che l’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2016/801 si limita a esigere che il richiedente dimostri che «disporrà,
durante il soggiorno programmato
, di risorse sufficienti per provvedere al suo sostentamento senza ricorrere al sistema di previdenza sociale dello Stato membro, e al suo ritorno» (
23
). Come la Commissione ha spiegato all’udienza, gli elementi di prova presentati da un richiedente devono essere analizzati
unicamente
in relazione alle condizioni tassative stabilite nella direttiva 2016/801.
55.
In secondo luogo, rilevo che un requisito come quello imposto, nel caso di specie, dalla [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema) è effettivamente costituito da vari elementi. Infatti, tale giudice esige, in sostanza, che le risorse provenienti da un terzo che non sia un «membro della sua famiglia» in base al diritto nazionale non solo siano acquisite con una modalità specifica (definitivamente, vale a dire a titolo di donazione e non come prestito) da detta persona, ma che esse siano altresì illimitatamente a disposizione del richiedente, di modo che esse facciano effettivamente parte del suo «patrimonio o reddito».
56.
In concreto, nel caso di specie, ciò significa che lo zio di OS non può provvedere da sé, direttamente, al sostentamento di OS. Quest’ultimo dovrebbe dimostrare che il denaro sarebbe trasferito dallo zio a lui e diventerebbe effettivamente suo prima di essere utilizzato per coprire le spese per il suo sostentamento. Un siffatto requisito osta, in pratica, a che siano prese in considerazione risorse provenienti da terzi che non sono «membri della sua famiglia», come definiti dal diritto nazionale.
57.
A tal riguardo, ricordo che, per quanto concerne altri strumenti (vale a dire la direttiva 2003/109 sui soggiornanti di lungo periodo e la direttiva 2003/86 relativa al ricongiungimento familiare), la Corte ha stabilito che la nozione di «risorse» di cui a tali strumenti non riguarda unicamente le «risorse proprie» del richiedente, ma può anche comprendere le risorse messe a disposizione di tale richiedente da un terzo (
24
). Inoltre, essa ha dichiarato che «un’interpretazione della condizione relativa al carattere sufficiente delle risorse nel senso che l’interessato dovrebbe autonomamente disporre di tali risorse» aggiungerebbe un requisito attinente alla provenienza delle risorse che non è necessario al raggiungimento dell’obiettivo perseguito, cioè la protezione delle finanze pubbliche degli [OSCURATO:PERSONA] membri (
25
).
58.
Lo stesso vale, a mio avviso, per quanto riguarda la direttiva 2016/801. Imporre a un richiedente il requisito che le risorse ricevute da un terzo (che non sia un «membro della sua famiglia») siano a disposizione del richiedente senza limiti, di modo che esse facciano effettivamente parte del suo reddito o patrimonio, non è né richiesto da tale direttiva (che elenca in modo tassativo le condizioni sostanziali che devono essere soddisfatte), né necessario per raggiungere gli obiettivi della stessa. Infatti, come ha dichiarato la Corte, «[l]a perdita di risorse sufficienti, siano esse personali o provenienti da un terzo, è sempre un rischio latente» (
26
).
2.
Requisito di coerenza delle dichiarazioni sulla natura delle risorse
59.
La terza questione riguarda il requisito imposto dalla [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema), secondo cui le dichiarazioni rese da un cittadino di un paese terzo che chiede un permesso di soggiorno ai sensi della direttiva 2016/801 devono essere
coerenti
quanto alla natura delle risorse di cui lo stesso dispone, in particolare relativamente al modo in cui sono state acquisite e al loro carattere definitivo; in caso contrario, la sua domanda potrebbe essere respinta. Il giudice del rinvio chiede se tale requisito sia compatibile con il diritto dell’Unione e, in particolare, con l’articolo 79 TFUE, l’articolo 47 della Carta nonché con i considerando 2, 41 e 42 della direttiva 2016/801.
60.
A tal riguardo, inizierò ricordando che, come ho indicato al paragrafo 54 delle presenti conclusioni, gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono «effettuare i controlli appropriati o esigere prove» al fine, in particolare, di «lottare contro gli abusi e l’uso improprio della procedura stabilita [da tale] direttiva». Inoltre, l’articolo 7 della direttiva 2016/801 indica chiaramente che spetta al
richiedente
un permesso di soggiorno ai sensi di tale direttiva fornire le prove necessarie a sostegno della sua domanda. In altre parole, le autorità nazionali non sono tenute a procedere a controlli che eccedano gli elementi di prova addotti dal richiedente.
61.
A mio avviso, dalle predette disposizioni discende che, al fine di lottare contro gli abusi e l’uso improprio della procedura stabilita dalla direttiva 2016/801, le autorità nazionali sono legittimate a ricercare elementi che potrebbero rivelare l’esistenza di un siffatto abuso o uso improprio. Tra tali elementi potrebbe rientrare il fatto che il richiedente abbia reso dichiarazioni incoerenti dinanzi alle autorità nazionali competenti, anche se tale circostanza può non essere necessariamente sufficiente, di per sé, a dimostrare l’esistenza di un abuso o di un uso improprio.
62.
Al contempo, e nonostante il fatto che, come ho affermato al paragrafo 60 delle presenti conclusioni, spetta al richiedente fornire le prove necessarie a sostegno della propria domanda, dall’articolo 34, paragrafo 3, della direttiva 2016/801, letto alla luce del considerando 42 della stessa, si evince che, qualora le informazioni fornite siano incomplete, lo Stato membro interessato ne deve informare il richiedente e dare a quest’ultimo una congrua possibilità di fornirle. L’articolo 35 di detto strumento dispone, al paragrafo 1, che «[g]li [OSCURATO:PERSONA] membri provvedono affinché siano facilmente accessibili ai richiedenti le informazioni su tutti i documenti giustificativi richiesti per una domanda e le informazioni sulle condizioni di ingresso e soggiorno, compresi i diritti, gli obblighi e le garanzie procedurali dei cittadini di paesi terzi che rientrano nell’ambito di applicazione [di tale] direttiva e, se del caso, dei loro familiari». Inoltre, l’articolo 20, paragrafo 4, della direttiva 2016/801 stabilisce che «qualsiasi decisione di rifiutare una domanda tiene conto delle circostanze specifiche del caso e rispetta il principio di proporzionalità».
63.
A mio avviso, da tali diverse disposizioni risulta che, a meno che non sussistano prove di abusi o uso improprio della procedura prevista dallo strumento di cui trattasi, la circostanza che un richiedente abbia reso dichiarazioni incoerenti deve essere considerata dalle autorità nazionali competenti come un indizio dell’incompletezza delle informazioni contenute nel fascicolo del richiedente e, pertanto, nel senso che ciò fa sorgere l’obbligo, previsto all’articolo 34, paragrafo 3, della direttiva 2016/801, di informare il richiedente dell’incoerenza e di dare a quest’ultimo una congrua possibilità di chiarire la sua situazione. Decidere di rigettare la domanda senza offrire una siffatta possibilità non rispetterebbe, a mio avviso, il principio di proporzionalità e, pertanto, violerebbe l’articolo 20, paragrafo 4, della medesima direttiva.
64.
Condivido altresì la posizione del giudice del rinvio secondo cui qualora, al momento della presentazione della sua domanda o prima di essa, il richiedente non fosse informato del fatto che un’eventuale incoerenza nelle sue dichiarazioni riguardo alla natura delle risorse a sua disposizione, in particolare relativamente al modo in cui esse sono state acquisite e al loro carattere definitivo, potrebbe condurre al rigetto della sua domanda, rigettare la sua domanda su tale base senza dargli la possibilità di chiarire la sua situazione non solo viola l’articolo 35 della direttiva 2016/801, ma anche i principi di certezza del diritto e di trasparenza, menzionati al considerando 2 di tale direttiva. Infatti, la domanda sarebbe respinta per un motivo non espressamente previsto dalla direttiva 2016/801 e di cui il richiedente non sarebbe a conoscenza.
65.
Ne consegue che un requisito come quello imposto dalla [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema), che subordina l’accoglimento di una domanda di permesso di soggiorno ai sensi della direttiva 2016/801 al fatto che il richiedente abbia reso dichiarazioni coerenti riguardo a tali elementi, è incompatibile con il diritto dell’Unione.
C.
Rilevanza del fatto che i requisiti di cui trattasi sono stati stabiliti dal supremo organo giurisdizionale nazionale nella sua giurisprudenza e non dalla normativa nazionale relativa ai permessi di soggiorno (seconda questione)
66.
Devo ancora dissipare i dubbi del giudice del rinvio riguardo alla questione se il fatto che i requisiti di cui trattasi siano stati stabiliti dal supremo organo giurisdizionale nazionale, la [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema), nella sua giurisprudenza, e non invece nella normativa nazionale relativa ai permessi di soggiorno, incida sulla loro compatibilità con il diritto dell’Unione.
67.
A mio avviso, poiché dalla sezione precedente risulta chiaramente che detti requisiti sono, di per sé, incompatibili con il diritto dell’Unione, non sarà necessario che la Corte esamini detto aspetto nella sua sentenza. In ogni caso, ricordo che, secondo una costante giurisprudenza della Corte, anche se la trasposizione di una direttiva nel diritto nazionale non esige necessariamente una riproduzione formale e letterale delle sue disposizioni in una norma di legge espressa e specifica, e può trovare realizzazione in un contesto normativo generale, è tuttavia necessario che quest’ultimo sia sufficientemente chiaro e preciso da consentire ai beneficiari di conoscere la pienezza dei loro diritti e farli valere, eventualmente, dinanzi ai giudici nazionali (
27
). In passato, la Corte ha già dichiarato che i requisiti stabiliti esclusivamente nella giurisprudenza degli organi giurisdizionali nazionali (e non invece nella legislazione nazionale) potrebbero non soddisfare la soglia in parola (
28
).
68.
Per quanto riguarda il fatto che, nel caso di specie, i requisiti sono stati fissati nella giurisprudenza di un organo giurisdizionale, la [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema), che rappresenta il supremo organo giurisdizionale nazionale, ricordo che il principio del primato del diritto dell’Unione sancisce la preminenza del diritto dell’Unione sul diritto degli [OSCURATO:PERSONA] membri. In forza di detto principio, il fatto che uno Stato membro invochi disposizioni di diritto nazionale, quand’anche di rango costituzionale, non può pregiudicare l’unità e l’efficacia del diritto dell’Unione (
29
).
69.
Di conseguenza, concordo con la Commissione sul fatto che la circostanza che una determinata norma nazionale sia stata stabilita dal supremo organo giurisdizionale di uno Stato membro non può incidere sulla valutazione della sua compatibilità con il diritto dell’Unione. Infatti, la genesi della norma o del requisito nazionale di cui trattasi è del tutto irrilevante ai fini di tale valutazione. Pertanto, nel caso di specie, il fatto che i requisiti di cui trattasi siano stati imposti dalla [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema) non può incidere sulla risposta della Corte alla prima e alla terza questione.
V.
Conclusione
70.
Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, propongo alla Corte di rispondere alle questioni pregiudiziali sollevate dalla Fővárosi Törvényszék (Corte di Budapest-Capitale, Ungheria) come segue:
L’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), della direttiva (UE) 2016/801 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di ricerca, studio, tirocinio, volontariato, programmi di scambio di alunni o progetti educativi, e collocamento alla pari
deve essere interpretato nel senso che la nozione di «risorse sufficienti» non consente agli [OSCURATO:PERSONA] membri di introdurre un requisito che subordini la concessione di un permesso di soggiorno ai sensi di tale direttiva al fatto che le risorse provenienti da un terzo che non è un «membro della sua famiglia», in base al diritto nazionale, debbano essere state acquisite definitivamente dal richiedente, vale a dire a titolo di donazione e non come prestito, nonché con la possibilità di disporne illimitatamente come risorse proprie, di modo che esse facciano effettivamente parte del suo proprio reddito o patrimonio. Detta disposizione non consente neppure agli [OSCURATO:PERSONA] membri di negare la concessione di un permesso di soggiorno ai sensi di tale direttiva per il solo motivo che le dichiarazioni rese dal richiedente riguardo alla natura delle risorse di cui dispone, in particolare relativamente al modo in cui esse sono state acquisite e al loro carattere definitivo, non sono state coerenti durante tutta la procedura, senza che gli sia data la possibilità di chiarire tali elementi o senza informarlo che la sua domanda poteva essere respinta su tale fondamento. A tal riguardo, il fatto che tali requisiti siano imposti dal supremo organo giurisdizionale nazionale non è rilevante.
1
Lingua originale: l’inglese.
i
Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti in causa.
2
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016 (GU 2016, L 132, pag. 21).
3
V. considerando 3 di tale direttiva.
4
V. articolo 7, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare (GU 2003, L 251, pag. 12), articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo (GU 2004, L 16, pag. 44), e articolo 7, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli [OSCURATO:PERSONA] membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU 2004, L 158, pag. 77).
5
V. articolo 7, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2003/86 e articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2003/109.
6
Lo stesso vale per l’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2004/38, in base a cui ciascun cittadino dell’Unione ha il diritto di soggiornare nel territorio di un altro Stato membro, a condizione di disporre, «per se stesso e per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti, affinché non divenga un onere a carico dell’assistenza sociale dello Stato membro ospitante durante il periodo di soggiorno, e di un’assicurazione malattia che copra tutti i rischi nello Stato membro ospitante».
7
Infatti, la direttiva 2016/801 si applica solo alla migrazione per motivi di ricerca, studio, tirocinio, volontariato, programmi di scambio di alunni o progetti educativi e collocamento alla pari.
8
V., in tal senso, sentenza del 4 marzo 2021, Migrationsverket (C‑193/19, EU:C:2021:168, punti 25 e 26).
9
L’articolo 79, paragrafo 1, TFUE dispone che «[l’]Unione sviluppa una politica comune dell’immigrazione intesa ad assicurare, in ogni fase, la gestione efficace dei flussi migratori, l’equo trattamento dei cittadini dei paesi terzi regolarmente soggiornanti negli [OSCURATO:PERSONA] membri e la prevenzione e il contrasto rafforzato dell’immigrazione illegale e della tratta degli esseri umani».
10
Il secondo paragrafo dell’articolo 47 della Carta tutela il diritto a un giudice imparziale.
11
V. sentenze del 10 marzo 2021, [OSCURATO:PERSONA] w N. (C‑949/19, EU:C:2021:186), e del 29 luglio 2024, Perle (C‑14/23, EU:C:2024:647).
12
Direttiva del Consiglio, del 13 dicembre 2004, relativa alle condizioni di ammissione dei cittadini di paesi terzi per motivi di studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito o volontariato (GU 2004, L 375, pag. 12).
13
V. sentenza del 10 settembre 2014, [OSCURATO:PERSONA] (C‑491/13, EU:C:2014:2187, punto 31).
14
Il corsivo è mio. Aggiungo che il considerando 2 di tale strumento indica che esso mira a «garantire trasparenza e certezza giuridica maggiori e [ad] offrire un quadro giuridico coerente per le diverse categorie di cittadini di paesi terzi che giungono nell’Unione».
15
Articolo 7, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2016/801; il corsivo è mio.
16
V. sentenza del 21 aprile 2016, Khachab (C‑558/14, EU:C:2016:285, punto 31).
17
Aggiungo che il Consiglio dell’Unione europea ha indicato di aver aggiunto la locuzione «senza ricorrere al sistema di previdenza sociale dello Stato membro» all’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2016/801 al fine di allineare detta disposizione alle corrispondenti disposizioni della direttiva 2014/66/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi nell’ambito di trasferimenti intrasocietari (GU 2014, L 157, pag. 1), e della direttiva 2014/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di impiego in qualità di lavoratori stagionali (GU 2014, L 94, pag. 375) [v. «Motivazione del Consiglio: Posizione (UE) n. 9/2016 del Consiglio in prima lettura in vista dell’adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di ricerca, studio, tirocinio, volontariato, programmi di scambio di alunni o progetti educativi, e collocamento alla pari» (GU 2016, C 170, pag. 40)].
18
Per contro, talune altre categorie rientranti nella direttiva 2016/801, come le persone collocate alla pari, possono avere il diritto di ricevere denaro per le piccole spese durante il loro soggiorno (v. articolo 16, paragrafo 6, di tale direttiva: «[OSCURATO:PERSONA] membri possono fissare una somma minima di denaro che la persona collocata alla pari riceverà per le piccole spese»).
19
Aggiungo che, per i soggiorni di breve durata come quelli ricadenti nell’ambito di applicazione della direttiva 2016/801, vi è in ogni caso una minore necessità che le risorse siano acquisite definitivamente rispetto a quanto avviene nel contesto di altri strumenti, dato che il periodo durante il quale il richiedente potrebbe costituire un onere per i sistemi di previdenza sociale degli [OSCURATO:PERSONA] membri è più limitato.
20
V. sentenza del 21 aprile 2016, Khachab (C‑558/14, EU:C:2016:285, punti 46 e 48).
21
[OSCURATO:PERSONA] membri potrebbero, a tal riguardo, esaminare se le risorse messe a disposizione da un terzo possano terminare a discrezione del terzo interessato.
22
V. sentenza del 3 ottobre 2019, X (Soggiornanti di lungo periodo – Risorse stabili, regolari e sufficienti) (C‑302/18, EU:C:2019:830, punto 43). V., altresì, conclusioni dell’avvocato generale [OSCURATO:PERSONA] nella causa X (Soggiornanti di lungo periodo – Risorse stabili, regolari e sufficienti) (C‑302/18, EU:C:2019:469, paragrafo 70).
23
Il corsivo è mio.
24
V. sentenza del 3 ottobre 2019, X (Soggiornanti di lungo periodo – Risorse stabili, regolari e sufficienti) (C‑302/18, EU:C:2019:830, punto 44).
25
V. sentenza del 16 luglio 2015, Singh e a. (C‑218/14, EU:C:2015:476, punto 75).
26
V. sentenza del 23 marzo 2006, Commissione/Belgio (C‑408/03, EU:C:2006:192, punto 47).
27
V. sentenza del 28 gennaio 2010, Commissione/Irlanda (C‑456/08, EU:C:2010:46, punto 65 e giurisprudenza citata).
28
Ibidem (punti 64 e 65). V., altresì, sentenza del 1º luglio 2004, Commissione/Francia (C‑311/03, EU:C:2004:405, punti 5 e 6).
29
V., in tal senso, sentenza dell’11 gennaio 2024, [OSCURATO:PERSONA] (C‑537/22, EU:C:2024:6, punto 23 e giurisprudenza citata).