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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 13937/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 27 luglio 2021 emessa dal Tribunale di Palermo; visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Palermo, decidendo in sede di rinvio, ha rigettato la richiesta di riesame presentata da [OSCURATO:PERSONA] avverso tre provvedimenti di convalida di sequestro probatorio emessi dal Pubblico ministero presso il Tribunale di Palermo in data 23 novembre 2020. , 2.Propone ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo tre motivi di ricorso.

Con il primo motivo deduce la violazione dell'art. 309, comma 5, cod. proc. pen., da applicarsi ai sensi del comma 7 dell'art. 324 cod. proc. pen., in relazione alla incompleta trasmissione dell'annotazione di [OSCURATO:PERSONA] del 19 maggio 2021, priva degli allegati, nonché alla omessa trasmissione della sentenza di assoluzione di [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui all'art. 497-bis cod. pen. perché il fatto non sussiste.

Ove il Tribunale del riesame fosse stato a conoscenza della motivazione di detta sentenza, avrebbe potuto immediatamente rilevare l'incongruenza tra quanto risultava da tali atti e quanto emerso in dibattimento.

La sentenza di assoluzione afferma, infatti, che "il Fonti è stato trovato in possesso di diversi documenti esteri validi per l'espatrio, sulla cui autenticità nessuno ha sollevato dubbi".

Con il secondo motivo di ricorso deduce il vizio di mancanza o apparenza della motivazione in ordine alla sussistenza del fumus commissi delicti.

Anche alla luce di quanto risultante dalla citata sentenza di assoluzione, emerge che alla data del sequestro non sussisteva il fumus del reato di fabbricazione di documenti di identificazione falsi validi per l'espatrio.

Inoltre, quanto agli elementi acquisiti successivamente al 21 novembre 2020, si deduce l'erroneità del ragionamento svolto dal Tribunale allorché ha ritenuto sussistente il fumus dei reati di cui agli artt. 493- ter e 378 cod. pen. a carico del ricorrente, in relazione ai quali la documentazione prodotta dalla difesa dimostra, invece, il "legittimo e lecito possesso da parte del ricorrente di tutti i beni sequestratigli" .

Sotto altro profilo, si censura, infine, il carattere apparente della motivazione in merito al fumus del reato di favoreggiamento personale, ravvisato sulla base di una versione dei fatti superata dalla sentenza di assoluzione.

Con il terzo motivo di ricorso deduce la violazione del principio di proporzionalità e la mancanza o apparenza della motivazione in merito al sequestro "massivo" dei dispositivi elettronici. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è parzialmente fondato, limitatamente ai beni sequestrati al ricorrente nel corso della perquisizione domiciliare e personale, mentre va dichiarato inammissibile nel resto per carenza di legittimazione ad impugnare del ricorrente.2.

Innanzitutto, è opportuno ricostruire brevemente le circostanze dell'operazione che ha determinato i tre provvedimenti di sequestro cui si riferisce il ricorso ed i successivi provvedimenti adottati in sede di impugnazione cautelare.

I tre sequestri sono stati disposti d'iniziativa della polizia giudiziaria, e poi convalidati dal Pubblico ministero, a seguito dei comportamenti tenuti dal ricorrente e dal Fonti il 21 novembre 2020 quando la [OSCURATO:PERSONA] si presentava presso la loro abitazione per notificare al Fonti un avviso di conclusione indagini emesso dalla Procura di Pesaro.

Nella circostanza, il Tonelli riferiva che il Fonti non era in casa, ma quest'ultimo veniva poco dopo notato dalla polizia giudiziaria, appostatasi nei pressi dell'abitazione, mentre tentava di allontanarsi.

Nel procedere alla perquisizione personale del Fonti, gli operanti rinvenivano nel suo zaino numerosi documenti intestati a cittadini di nazionalità straniera, tutti riportanti la fotografia del Fonti, nonché numerose carte di credito, altri dispositivi connessi a rapporti bancari, lettori di carte di credito Barclays e Gemalto, schede sim, un tablet, due telefoni cellulari e denaro contante. p La perquisizione veniva, pertanto, estesa anche all'abitazione;all'esito cieilaDstid-aié \L - venivano sequestrati numerosi oggetti rinvenuti sia nelle due camere in uso esclusivo rispettivamente al Tonelli (ovvero, un tablet, un computer, un IPOD, una chiavetta USB, un libro contabile e una scatola di cartone) ed al Fonti (ovvero, carte di identità relative a soggetti stranieri, ma riportanti l'effige del Fonti, carte di credito intestate a terzi, un centinaio di fototessere del Fonti) che negli spazi comuni (ovvero, nove targhe straniere, tre timbri a secco, un telefono cellulare, una pen drive e una carta I - di credito intestata ad un terzo).

Infine, all'esito della perquisizione personale del Tonelli veniva sequestrato un telefono cellulare marca Samsung, Galaxy A7 2018.

Va, inoltre, aggiunto che il primo provvedimento di rigetto dell'istanza di riesame presentata da Tonelli è stato annullato con rinvio dalla Seconda sezione di questa Corte con sentenza n. 25029 del 18 maggio 2021.

Si legge nella motivazione di tale sentenza che il Tribunale aveva ritenuto sussistenti sia il fumus dei reati contestati al Tonelli, per aver agevolato la fuga di [OSCURATO:PERSONA] (art. 378 cod. pen.) e per aver concorso con il Fonti nel trasferimento di denaro e beni provenienti dal delitto di contraffazione di documenti validi per l'espatrio (art. 648-bis cod. pen.), sia l'esigenza probatoria.

La Corte di cassazione ha posto a fondamento della decisione di annullamento con rinvio la mancanza della motivazione sulla sussistenza del fumus delicti, in considerazione dell'assenza di una descrizione dei fatti da cui sarebbero scaturite le imputazioni cautelari, ed il carattere apparente della motivazione relativa alle finalità probatorie del sequestro.

In particolare, con riguardo al contestato delitto di riciclaggio, la Corte ha rilevato la mancata individuazione del delitto presupposto e dei beni che costituiscono oggetto della condotta di riciclaggio con la conseguente impossibilità di apprezzare logicamente quale sia il rapporto di pertinenzialità tra le cose in sequestro e la condotta di reato nonché le finalità probatorie del provvedimento.

3. Alla stregua della ricostruzione che precede, osserva preliminarmente il Collegio che deve essere rilevata d'ufficio la carenza di legittimazione del Tonelli ad impugnare il sequestro relativo ai beni rinvenuti all'esito della perquisizione personale del Fonti e della perquisizione della camera in uso esclusivo a quest'ultimo.

Ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen. la legittimazione a proporre ricorso per cassazione contro le ordinanze emesse dal tribunale ai sensi degli artt. 322-bis e 324 cod. proc. pen. spetta al pubblico ministero, all'indagato, al suo difensore, alla persona alla quale le cose sono state sequestrate ed a quella che avrebbe diritto alla loro restituzione.

Nella fattispecie in esame, sulla base delle poche informazioni emergenti dal provvedimento impugnato risulta che il Tonelli è indagato per i reati cui agli artt. 378 e 648-bis cod. pen. mentre il Fonti per i reati di cui agli artt. 497 bis, 648 -bis e 493-ter cod. pen.

Allo stato, deve, dunque, ritenersi che, in assenza di una specificazione dell'oggetto delle condotte di riciclaggio e, soprattutto, di una contestazione di concorso tra i due indagati, in relazione ai beni sequestrati esclusivamente al Fonti, il ricorrente non possa rivestire né la qualità di indagato né tantomeno quella di soggetto avente diritto alla loro restituzione (considerato che, quanto ai documenti rinvenuti, sono, comunque, intestati a terze persone).

Pertanto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 325 e 591, comma 1, lett, a), cod. proc. pen., il ricorso va dichiarato inammissibile limitatamente all'impugnazione del provvedimento concernente il sequestro disposto all'esito della perquisizione personale del Fonti e della perquisizione della camera in uso esclusivo a quest'ultimo.

4. Passando all'esame dei motivi di ricorso, che si ribadisce vengono valutati in relazione ai soli beni sequestrati al Tonelli all'esito della perquisizione personale e domiciliare relativa alla camera in uso esclusivo al ricorrente e agli spazi comuni, ritiene il Collegio che il primo motivo di ricorso è infondato.

Va, innanzitutto, premesso che il Tribunale ha reputato non rilevante l'intervenuta assoluzione del Fonti dal reato di cui all'art. 497-bis cod. pen.(contestato in relazione ad uno solo dei documenti sequestrati il 21 novembre 2020, ovvero la carta di identità formalmente intestata al fratello del Fonti) trattandosi di sentenza non irrevocabile, pronunciata con formula dubitativa e che ha, comunque, disposto la confisca della carta di identità cui si riferiva l'imputazione.

In ogni caso, va evidenziato che l'art. 324, comma 3, cod. proc. pen. prescrive l'obbligo di trasmissione al Tribunale dei soli atti su cui si fonda il provvedimento oggetto del riesame, senza alcun rinvio all'art. 309, comma 5, cod. proc. pen. che, con riferimento al riesame delle misure coercitive, prescrive, invece, la trasmissione, oltre che degli atti presentati a norma dell'art. 291, anche di tutti gli elementi sopravvenuti a favore della persona sottoposta alle indagini.

In assenza di un siffatto rinvio normativo, va, dunque, ribadito che in tema di riesame dei provvedimenti di sequestro, il pubblico ministero ha l'obbligo di trasmettere i soli atti posti a sostegno del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 53160 del 11/11/2016, [OSCURATO:PERSONA]. 269497).

5. E', invece, fondato il secondo motivo di ricorso.

Giova, innanzitutto, rammentare che secondo l'ormai consolidato orientamento di questa Corte, condiviso da questo Collegio, il ricorso per cassazione contro le ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez.

U., n. 25932 del 29/5/2008, Ivanov, Rv 239692; Sez. 2, n. 18951 del 14/3/2017, Napoli, Rv. 269656; Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013 Rv. 254893).

Ciò premesso, con riferimento al decreto di sequestro probatorio ed al decreto di convalida di tale sequestro, gli artt. 253, comma 1, e 355, comma 2, cod. proc. pen. prevedono espressamente un onere di motivazione senza specifiche differenziazioni tra corpo del reato e cose pertinenti al reato.

La sussistenza di tale onere indifferenziato di motivazione è stata recentemente ribadita dalla Sezioni Unite con la sentenza n. 36072 del 19/04/2018, Botticelli, Rv. 273548, secondo cui il decreto di sequestro probatorio (così come il decreto di convalida di sequestro), anche ove abbia ad oggetto cose costituenti corpo di reato, deve contenere, a pena di nullità, una specifica motivazione sulla finalità perseguita per l'accertamento dei fatti (con riferimento alle cose pertinenti al reato, tale obbligo di motivazione era stato già in precedenza affermato da Sez.

U., n. 5876 del 28/1/2004, Bevilacqua, Rv.226711).

Si è, infatti, affermato che tale soluzione è l'unica in grado di assicurare un giusto equilibrio tra i motivi di interesse generale ed il sacrifico del diritto del singolo al rispetto dei suoi beni, tutelato dagli artt. 42 Cost. e 1 del Prot. n. 1 addizionale alla CEDU, garantendo che la misura, a fronte delle contestazioni difensive, sia soggetta al permanente controllo di legalità, anche sotto il profilo procedimentale, e di concreta idoneità in ordine all'an e alla sua durata, con particolare riferimento al rapporto di proporzionalità tra il mezzo impiegato - lo spossessamento del bene - ed il fine endoprocessuale perseguito (Sez.

U., Bevilacqua, in motivazione).

L'obbligo di motivazione del decreto di sequestro probatorio deve, dunque, riguardare: a) il fumus commissi delicti; b) le ragioni per le quali la cosa sequestrata sia ad esso "collegata", configurandosi come corpo di reato o cosa pertinente al reato; c) la concreta finalità probatoria perseguita con l'apposizione del vincolo reale. 5.1 Sul "quantum" di motivazione idoneo a far ritenere adempiuto siffatto obbligo, sono stati espressi diversi orientamenti nella giurisprudenza di legittimità.

Secondo una prima opzione ermeneutica, cui sembrerebbe aderire anche il Tribunale del riesame, tale onere di motivazione deve essere modulato in relazione alla progressione processuale, cosicché nella fase iniziale delle indagini è sufficiente la sola indicazione delle norme di legge che si assumono violate, della data e del luogo del fatto e delle finalità investigative per le quali il vincolo è disposto (Sez. 2, n. 41360 del 1679/2015, Pettinari, Rv. 265273; Sez. 2, n. 2787 del 3/12/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265776).

Altro orientamento, invece, richiamando il principio affermato dalle Sezioni Unite Primavera sulla legittimità della motivazione per relationem, (Sez.

U., n. 17 del 21/6/2000, Rv. 216664), ritiene soddisfatto l'onere di motivazione anche nell'ipotesi in cui il decreto di sequestro contenga l'indicazione del titolo di reato per cui si procede, richiamando atti della polizia giudiziaria (Sez. 2, n. 27859 del 30/04/2019, e Chianese, Rv. 276727) che possono anchgallegati al provvedimento (Sez. 6, n. 28051 del 27/04/2004 Antinolfi, Rv. 229595).

Altro orientamento, ritiene, invece, che non sia sufficiente la mera indicazione degli articoli di legge che si assumono violati.

Nell'ottica di un contemperamento tra la fluidità propria della fase iniziale delle indagini con le esigenze di tutela del diritto di difesa, si afferma, infatti, che la motivazione del decreto di sequestro probatorio deve contenere, a pena di nullità, la descrizione della condotta ipotizzata a carico dell'indagato, la sua riconduzione ad una fattispecie incriminatrice, la natura dei beni da vincolare e la loro relazione con tale ipotesi criminosa (Sez. 6, n. 37639 del 13/3/2019, Bufano, Rv. 277061; Sez. 3, n. 3604 del 16/1/2019, Spinelli, Rv. 275688; Sez. 6, n. 56733 del 12/9/2018, Macis, Rv. 274781).

Nell'ambito di tale orientamento, taluni arresti hanno inoltre, sostenuto che l'obbligo di motivazione che deve sorreggere, a pena di nullità, il decreto di sequestro probatorio deve essere modulato da parte del pubblico ministero in relazione al fatto ipotizzato, al tipo di illecito cui in concreto il fatto è ricondotto, alla relazione che le cose presentano con il reato, nonché alla natura del bene che si intende sequestrare (Sez. 6, n. 56733 del 12/09/2018, Macis, Rv. 274781; Sez. 5, n. 13594 del 27/02/2015, Gattuso, Rv. 262898). [OSCURATO:PERSONA] intende dare continuità a tale ultimo orientamento.

Va, dunque, ribadito che il decreto di sequestro probatorio deve essere necessariamente sorretto da idonea motivazione che non si deve limitare ad indicare le disposizioni di legge violate, ma, compatibilmente con la fase processuale e la natura dell'indagine, deve contenere una concisa descrizione: a) della condotta criminosa ipotizzata a carico dell'indagato con l'indicazione delle sue coordinate spazio temporali; b) della natura dei beni da vincolare; c) della loro relazione con tale ipotesi criminosa.

Solo attraverso la descrizione della condotta criminosa, infatti, è possibile una verifica sia del nesso di pertinenza probatoria tra questa e la res che della ragione giustificatrice del vincolo imposto, evitando che il mezzo di ricerca della prova venga indebitamente utilizzato per finalità meramente esplorative non consentite dalla legge.

A tal fine non può ritenersi sufficiente il mero generico richiamo nel decreto di sequestro di specifici atti di polizia giudiziaria da cui sarebbero desumibili i connotati specifici della condotta al cui accertamento è strumentale il mezzo di ricerca della prova.

Secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite, infatti, la motivazione "per relationem" di un provvedimento giudiziale è da considerare legittima quando: 1) faccia riferimento, recettizio o di semplice rinvio, a un legittimo atto del procedimento, la cui motivazione risulti congrua rispetto all'esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione; 2) fornisca la dimostrazione che il giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e le abbia meditate e ritenute coerenti con la sua decisione; 3) l'atto di riferimento, quando non venga allegato o trascritto nel provvedimento da motivare, sia conosciuto dall'interessato o almeno ostensibile, quanto meno al momento in cui si renda attuale l'esercizio della facoltà di valutazione, di critica ed, eventualmente, di gravame e, conseguentemente, di controllo dell'organo della valutazione o dell'impugnazione. (Sez.

U., n. 17 del 21/6/2000, Primavera, Rv. 216664).Ai fini della legittimità del decreto di sequestro probatorio motivato "per relationem" occorre, dunque, che emerga una valutazione critica dell'atto o degli atti cui rinvia, non potendosi lo stesso limitare a una mera perifrasi del contenuto delle norme che disciplinano tale mezzo di ricerca della prova.

E', inoltre, necessario che vengano pienamente soddisfatte le garanzie difensive e che, dunque, l'interessato sia posto in condizione di conoscere, unitamente al decreto, anche il contenuto dell'atto che ne integra il contenuto in modo da poter esercitare compiutamente il proprio diritto di critica.

A tal fine, rileva il Collegio che, qualora tale atto non venga consegnato unitamente al decreto di sequestro, ai sensi dell'art. 253, comma 4, cod. proc. pen., non può ritenersi sufficiente garanzia del diritto di difesa la sua ostensione successiva alla presentazione della richiesta di riesame (art. 324, comma 6, cod. proc. pen.).

In tal caso, infatti, l'interessato sarebbe costretto ad una sorta di impugnazione al buio del provvedimento, consumando, così, inutilmente il termine di dieci giorni previsto per la presentazione della richiesta di riesame, mentre avrebbe a disposizione il ristretto termine previsto fino alla celebrazione dell'udienza per l'esame dell'atto o degli atti di polizia giudiziaria richiamati e per la formulazione dei motivi di doglianza (si veda, al riguardo, Sez. 2, n. 55199 del 29/5/2018, Salcini, Rv. 274252 che, in applicazione del principio affermato dalle Sezioni Unite Primavera, ha ritenuto viziata la motivazione con cui il giudice del riesame aveva confermato il decreto di perquisizione e sequestro del pubblico ministero al quale non era allegata la "nota" della Guardia di Finanza, della quale la difesa aveva cognizione solo al momento del giudizio di riesame). 5.2 Tale connotazione dell'onere di motivazione del decreto di sequestro probatorio assume rilievo ai fini del controllo della proporzionalità ed adeguatezza della misura adottata rispetto alla finalità perseguite dall'Autorità inquirente.

Secondo un diffuso orientamento della giurisprudenza di legittimità, i principi di "adeguatezza", "proporzionalità" e "gradualità" previsti dall'art. 275 cod. proc. pen. come criteri di scelta di misure cautelari personali, devono costituire oggetto di valutazione preventiva anche ai fini dell'applicazione delle misure cautelari reali, al fine di evitare un'esasperata compressione del diritto di proprietà e di libertà di iniziativa economica (Sez. 2, n. 29687 del 28/5/2019, Frontino, Rv. 276979 ;Sez. 3, n. 21271 del 7/5/2014, Konovalov, RV. 261509; Sez. 5, n. 8382 del 16/1/2013, Caruso, RV. 254712).

Siffatte considerazioni sono state estese dalle Sezioni Unite Botticelli anche al sequestro probatorio.

La Corte ha, infatti, ritenuto che la ragione posta a fondamento di un tale principio (essenzialmente rapportabile alla necessità di evitare limitazioni che non siano strettamente conseguenti alla finalità istituzionalmente perseguita dalla misura) debba valere indipendentemente dalla finalità - impeditiva o probatoria - perseguita con il sequestro, essendo strettamente collegato all'elemento, comune a tutte le ipotesi, della componente invasiva nell'altrui sfera personale attinente al diritto di disporre liberamente dei beni altrui. 5.3 Nel caso in cui il decreto di sequestro probatorio non si conformi a tale onere motivazionale, deve, inoltre, escludersi che il tribunale del riesame, a fronte dell'omessa individuazione nel decreto delle esigenze probatorie e della persistente inerzia del pubblico ministero anche nel contraddittorio camerale, possa integrare la carenza di motivazione individuando, di propria iniziativa, le specifiche finalità del sequestro, trattandosi di prerogativa esclusiva del pubblico ministero quale titolare del potere di condurre le indagini preliminari e di assumere le determinazioni sull'esercizio dell'azione penale (Sez. 2, n. 49536 del 22/11/2019, Vallese, Rv. 277989).

Inoltre, Sez. 4, n. 54827 del 19/9/2017, Gigante, Rv. 271579, ha chiarito che in caso di radicale mancanza della motivazione, in ordine alla necessaria sussistenza della concreta finalità probatoria perseguita, del decreto di sequestro di cose qualificate come corpo di reato, che, sebbene non integrato sul punto dal pubblico ministero neppure all'udienza di riesame, sia stato confermato dall'ordinanza emessa all'esito di questa procedura, la Corte di cassazione deve pronunziare sentenza di annullamento senza rinvio di entrambi i provvedimenti. 5.4 Ritornando alla fattispecie in esame, ritiene il Collegio che né il decreto di sequestro probatorio né l'ordinanza impugnata abbiano fatto buon governo dei principi sopra esposti.

Risulta, infatti, dalla stessa ordinanza impugnata che nei decreti di convalida apposti in calce al verbale di sequestro, il Pubblico ministero si è limitato a richiamare le norme di legge relative ai reati per cui si procede a carico del Tonelli, la natura alternativa, quale corpo di reato o cose pertinenti al reato, dei beni sequestrati e l'esigenza probatoria di procedere, quanto ai beni sequestrati all'esito della perquisizione domiciliare, a verifiche circa l'autenticità ed eventuale uso non autorizzato degli strumenti di pagamento e delle targhe automobilistiche, procedendo a copia forense dei dispositivi, e, quanto ai beni sequestrati all'esito della perquisizione personale del Tonelli, ad accertamento tecnico mediante la realizzazione di copia forense necessaria per la prosecuzione delle indagini.

Nonostante siffatto vuoto motivazionale dei decreti di convalida e l'assenza di ulteriori integrazioni da parte del Pubblico ministero nel corso dell'udienza camerale e nel contraddittorio delle parti, l'ordinanza impugnata ha, comunque, confermato la legittimità dei sequestri sulla base di una apodittica valutazione della sussistenza del fumus dei reati ascritti, che ha tentato parzialmente di descrivere, così sconfinando dal proprio perimetro cognitivo e decisionale, con riferimento alla sola condotta di favoreggiamento, e senza, tuttavia, alcun elemento che consenta di apprezzare la correlazione dei beni in sequestro con i reati per cui si procede a carico del Tonelli nonché la sussistenza delle relative esigenze probatorie.

In ogni caso, anche a voler considerare legittima l'iniziativa "surrogatoria" del Tribunale nella descrizione della condotta di favoreggiamento personale, nell'ordinanza impugnata manca qualsiasi descrizione della condotta di riciclaggio, del reato presupposto e dei beni cui la stessa dovrebbe riferirsi (lacuna già rilevata dalla sentenza rescindente ed oggetto dell'accertamento demandato alla fase di rinvio).

Ritiene il Collegio che, così, facendo, l'ordinanza impugnata abbia offerto una motivazione meramente apparente in ordine alla legittimità dei sequestri probatori in quanto del tutto avulsa da ogni riferimento agli atti di indagine svolti e, soprattutto, fondata su argomentazioni generiche e di carattere apodittico.

L'assenza di una sia pur sommaria descrizione delle condotte ascritte al ricorrente finisce, dunque, per conferire al mezzo di ricerca della prova una natura meramente esplorativa, impedendo, peraltro, di valutare la sussistenza di un legame tra i beni in sequestro ed i reati per cui si procede e la loro funzionalità all'accertamento dei fatti oggetto di indagine.

6. L'accoglimento del secondo motivo di ricorso ha un valore assorbente rispetto all'esame del terzo motivo.

7. Alla luce delle considerazioni sopra esposte, va disposto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, limitatamente ai beni sequestrati al Tonelli all'esito della perquisizione domiciliare e personale, nonché del decreto di sequestro di tali beni di cui va disposta la restituzione all'avente diritto, inclusa la copia forense.

Nel resto, il ricorso va dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata, limitatamente ai beni sequestrati al Tonelli nel corso della perquisizione domiciliare e personale, inclusa la copia forense, nonché il decreto di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 27 luglio 2021 emessa dal Tribunale di Palermo; visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Palermo, decidendo in sede di rinvio, ha rigettato la richiesta di riesame presentata da [OSCURATO:PERSONA] avverso tre provvedimenti di convalida di sequestro probatorio emessi dal Pubblico ministero presso il Tribunale di Palermo in data 23 novembre 2020. , 2.Propone ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo tre motivi di ricorso. Con il primo motivo deduce la violazione dell'art. 309, comma 5, cod. proc. pen., da applicarsi ai sensi del comma 7 dell'art. 324 cod. proc. pen., in relazione alla incompleta trasmissione dell'annotazione di [OSCURATO:PERSONA] del 19 maggio 2021, priva degli allegati, nonché alla omessa trasmissione della sentenza di assoluzione di [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui all'art. 497-bis cod. pen. perché il fatto non sussiste. Ove il Tribunale del riesame fosse stato a conoscenza della motivazione di detta sentenza, avrebbe potuto immediatamente rilevare l'incongruenza tra quanto risultava da tali atti e quanto emerso in dibattimento. La sentenza di assoluzione afferma, infatti, che "il Fonti è stato trovato in possesso di diversi documenti esteri validi per l'espatrio, sulla cui autenticità nessuno ha sollevato dubbi". Con il secondo motivo di ricorso deduce il vizio di mancanza o apparenza della motivazione in ordine alla sussistenza del fumus commissi delicti. Anche alla luce di quanto risultante dalla citata sentenza di assoluzione, emerge che alla data del sequestro non sussisteva il fumus del reato di fabbricazione di documenti di identificazione falsi validi per l'espatrio. Inoltre, quanto agli elementi acquisiti successivamente al 21 novembre 2020, si deduce l'erroneità del ragionamento svolto dal Tribunale allorché ha ritenuto sussistente il fumus dei reati di cui agli artt. 493- ter e 378 cod. pen. a carico del ricorrente, in relazione ai quali la documentazione prodotta dalla difesa dimostra, invece, il "legittimo e lecito possesso da parte del ricorrente di tutti i beni sequestratigli" . Sotto altro profilo, si censura, infine, il carattere apparente della motivazione in merito al fumus del reato di favoreggiamento personale, ravvisato sulla base di una versione dei fatti superata dalla sentenza di assoluzione. Con il terzo motivo di ricorso deduce la violazione del principio di proporzionalità e la mancanza o apparenza della motivazione in merito al sequestro "massivo" dei dispositivi elettronici. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è parzialmente fondato, limitatamente ai beni sequestrati al ricorrente nel corso della perquisizione domiciliare e personale, mentre va dichiarato inammissibile nel resto per carenza di legittimazione ad impugnare del ricorrente.2. Innanzitutto, è opportuno ricostruire brevemente le circostanze dell'operazione che ha determinato i tre provvedimenti di sequestro cui si riferisce il ricorso ed i successivi provvedimenti adottati in sede di impugnazione cautelare. I tre sequestri sono stati disposti d'iniziativa della polizia giudiziaria, e poi convalidati dal Pubblico ministero, a seguito dei comportamenti tenuti dal ricorrente e dal Fonti il 21 novembre 2020 quando la [OSCURATO:PERSONA] si presentava presso la loro abitazione per notificare al Fonti un avviso di conclusione indagini emesso dalla Procura di Pesaro. Nella circostanza, il Tonelli riferiva che il Fonti non era in casa, ma quest'ultimo veniva poco dopo notato dalla polizia giudiziaria, appostatasi nei pressi dell'abitazione, mentre tentava di allontanarsi. Nel procedere alla perquisizione personale del Fonti, gli operanti rinvenivano nel suo zaino numerosi documenti intestati a cittadini di nazionalità straniera, tutti riportanti la fotografia del Fonti, nonché numerose carte di credito, altri dispositivi connessi a rapporti bancari, lettori di carte di credito Barclays e Gemalto, schede sim, un tablet, due telefoni cellulari e denaro contante. p La perquisizione veniva, pertanto, estesa anche all'abitazione;all'esito cieilaDstid-aié \L - venivano sequestrati numerosi oggetti rinvenuti sia nelle due camere in uso esclusivo rispettivamente al Tonelli (ovvero, un tablet, un computer, un IPOD, una chiavetta USB, un libro contabile e una scatola di cartone) ed al Fonti (ovvero, carte di identità relative a soggetti stranieri, ma riportanti l'effige del Fonti, carte di credito intestate a terzi, un centinaio di fototessere del Fonti) che negli spazi comuni (ovvero, nove targhe straniere, tre timbri a secco, un telefono cellulare, una pen drive e una carta I - di credito intestata ad un terzo). Infine, all'esito della perquisizione personale del Tonelli veniva sequestrato un telefono cellulare marca Samsung, Galaxy A7 2018. Va, inoltre, aggiunto che il primo provvedimento di rigetto dell'istanza di riesame presentata da Tonelli è stato annullato con rinvio dalla Seconda sezione di questa Corte con sentenza n. 25029 del 18 maggio 2021. Si legge nella motivazione di tale sentenza che il Tribunale aveva ritenuto sussistenti sia il fumus dei reati contestati al Tonelli, per aver agevolato la fuga di [OSCURATO:PERSONA] (art. 378 cod. pen.) e per aver concorso con il Fonti nel trasferimento di denaro e beni provenienti dal delitto di contraffazione di documenti validi per l'espatrio (art. 648-bis cod. pen.), sia l'esigenza probatoria. La Corte di cassazione ha posto a fondamento della decisione di annullamento con rinvio la mancanza della motivazione sulla sussistenza del fumus delicti, in considerazione dell'assenza di una descrizione dei fatti da cui sarebbero scaturite le imputazioni cautelari, ed il carattere apparente della motivazione relativa alle finalità probatorie del sequestro. In particolare, con riguardo al contestato delitto di riciclaggio, la Corte ha rilevato la mancata individuazione del delitto presupposto e dei beni che costituiscono oggetto della condotta di riciclaggio con la conseguente impossibilità di apprezzare logicamente quale sia il rapporto di pertinenzialità tra le cose in sequestro e la condotta di reato nonché le finalità probatorie del provvedimento. 3. Alla stregua della ricostruzione che precede, osserva preliminarmente il Collegio che deve essere rilevata d'ufficio la carenza di legittimazione del Tonelli ad impugnare il sequestro relativo ai beni rinvenuti all'esito della perquisizione personale del Fonti e della perquisizione della camera in uso esclusivo a quest'ultimo. Ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen. la legittimazione a proporre ricorso per cassazione contro le ordinanze emesse dal tribunale ai sensi degli artt. 322-bis e 324 cod. proc. pen. spetta al pubblico ministero, all'indagato, al suo difensore, alla persona alla quale le cose sono state sequestrate ed a quella che avrebbe diritto alla loro restituzione. Nella fattispecie in esame, sulla base delle poche informazioni emergenti dal provvedimento impugnato risulta che il Tonelli è indagato per i reati cui agli artt. 378 e 648-bis cod. pen. mentre il Fonti per i reati di cui agli artt. 497 bis, 648 -bis e 493-ter cod. pen. Allo stato, deve, dunque, ritenersi che, in assenza di una specificazione dell'oggetto delle condotte di riciclaggio e, soprattutto, di una contestazione di concorso tra i due indagati, in relazione ai beni sequestrati esclusivamente al Fonti, il ricorrente non possa rivestire né la qualità di indagato né tantomeno quella di soggetto avente diritto alla loro restituzione (considerato che, quanto ai documenti rinvenuti, sono, comunque, intestati a terze persone). Pertanto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 325 e 591, comma 1, lett, a), cod. proc. pen., il ricorso va dichiarato inammissibile limitatamente all'impugnazione del provvedimento concernente il sequestro disposto all'esito della perquisizione personale del Fonti e della perquisizione della camera in uso esclusivo a quest'ultimo. 4. Passando all'esame dei motivi di ricorso, che si ribadisce vengono valutati in relazione ai soli beni sequestrati al Tonelli all'esito della perquisizione personale e domiciliare relativa alla camera in uso esclusivo al ricorrente e agli spazi comuni, ritiene il Collegio che il primo motivo di ricorso è infondato. Va, innanzitutto, premesso che il Tribunale ha reputato non rilevante l'intervenuta assoluzione del Fonti dal reato di cui all'art. 497-bis cod. pen.(contestato in relazione ad uno solo dei documenti sequestrati il 21 novembre 2020, ovvero la carta di identità formalmente intestata al fratello del Fonti) trattandosi di sentenza non irrevocabile, pronunciata con formula dubitativa e che ha, comunque, disposto la confisca della carta di identità cui si riferiva l'imputazione. In ogni caso, va evidenziato che l'art. 324, comma 3, cod. proc. pen. prescrive l'obbligo di trasmissione al Tribunale dei soli atti su cui si fonda il provvedimento oggetto del riesame, senza alcun rinvio all'art. 309, comma 5, cod. proc. pen. che, con riferimento al riesame delle misure coercitive, prescrive, invece, la trasmissione, oltre che degli atti presentati a norma dell'art. 291, anche di tutti gli elementi sopravvenuti a favore della persona sottoposta alle indagini. In assenza di un siffatto rinvio normativo, va, dunque, ribadito che in tema di riesame dei provvedimenti di sequestro, il pubblico ministero ha l'obbligo di trasmettere i soli atti posti a sostegno del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 53160 del 11/11/2016, [OSCURATO:PERSONA]. 269497). 5. E', invece, fondato il secondo motivo di ricorso. Giova, innanzitutto, rammentare che secondo l'ormai consolidato orientamento di questa Corte, condiviso da questo Collegio, il ricorso per cassazione contro le ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U., n. 25932 del 29/5/2008, Ivanov, Rv 239692; Sez. 2, n. 18951 del 14/3/2017, Napoli, Rv. 269656; Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013 Rv. 254893). Ciò premesso, con riferimento al decreto di sequestro probatorio ed al decreto di convalida di tale sequestro, gli artt. 253, comma 1, e 355, comma 2, cod. proc. pen. prevedono espressamente un onere di motivazione senza specifiche differenziazioni tra corpo del reato e cose pertinenti al reato. La sussistenza di tale onere indifferenziato di motivazione è stata recentemente ribadita dalla Sezioni Unite con la sentenza n. 36072 del 19/04/2018, Botticelli, Rv. 273548, secondo cui il decreto di sequestro probatorio (così come il decreto di convalida di sequestro), anche ove abbia ad oggetto cose costituenti corpo di reato, deve contenere, a pena di nullità, una specifica motivazione sulla finalità perseguita per l'accertamento dei fatti (con riferimento alle cose pertinenti al reato, tale obbligo di motivazione era stato già in precedenza affermato da Sez. U., n. 5876 del 28/1/2004, Bevilacqua, Rv.226711). Si è, infatti, affermato che tale soluzione è l'unica in grado di assicurare un giusto equilibrio tra i motivi di interesse generale ed il sacrifico del diritto del singolo al rispetto dei suoi beni, tutelato dagli artt. 42 Cost. e 1 del Prot. n. 1 addizionale alla CEDU, garantendo che la misura, a fronte delle contestazioni difensive, sia soggetta al permanente controllo di legalità, anche sotto il profilo procedimentale, e di concreta idoneità in ordine all'an e alla sua durata, con particolare riferimento al rapporto di proporzionalità tra il mezzo impiegato - lo spossessamento del bene - ed il fine endoprocessuale perseguito (Sez. U., Bevilacqua, in motivazione). L'obbligo di motivazione del decreto di sequestro probatorio deve, dunque, riguardare: a) il fumus commissi delicti; b) le ragioni per le quali la cosa sequestrata sia ad esso "collegata", configurandosi come corpo di reato o cosa pertinente al reato; c) la concreta finalità probatoria perseguita con l'apposizione del vincolo reale. 5.1 Sul "quantum" di motivazione idoneo a far ritenere adempiuto siffatto obbligo, sono stati espressi diversi orientamenti nella giurisprudenza di legittimità. Secondo una prima opzione ermeneutica, cui sembrerebbe aderire anche il Tribunale del riesame, tale onere di motivazione deve essere modulato in relazione alla progressione processuale, cosicché nella fase iniziale delle indagini è sufficiente la sola indicazione delle norme di legge che si assumono violate, della data e del luogo del fatto e delle finalità investigative per le quali il vincolo è disposto (Sez. 2, n. 41360 del 1679/2015, Pettinari, Rv. 265273; Sez. 2, n. 2787 del 3/12/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265776). Altro orientamento, invece, richiamando il principio affermato dalle Sezioni Unite Primavera sulla legittimità della motivazione per relationem, (Sez. U., n. 17 del 21/6/2000, Rv. 216664), ritiene soddisfatto l'onere di motivazione anche nell'ipotesi in cui il decreto di sequestro contenga l'indicazione del titolo di reato per cui si procede, richiamando atti della polizia giudiziaria (Sez. 2, n. 27859 del 30/04/2019, e Chianese, Rv. 276727) che possono anchgallegati al provvedimento (Sez. 6, n. 28051 del 27/04/2004 Antinolfi, Rv. 229595). Altro orientamento, ritiene, invece, che non sia sufficiente la mera indicazione degli articoli di legge che si assumono violati. Nell'ottica di un contemperamento tra la fluidità propria della fase iniziale delle indagini con le esigenze di tutela del diritto di difesa, si afferma, infatti, che la motivazione del decreto di sequestro probatorio deve contenere, a pena di nullità, la descrizione della condotta ipotizzata a carico dell'indagato, la sua riconduzione ad una fattispecie incriminatrice, la natura dei beni da vincolare e la loro relazione con tale ipotesi criminosa (Sez. 6, n. 37639 del 13/3/2019, Bufano, Rv. 277061; Sez. 3, n. 3604 del 16/1/2019, Spinelli, Rv. 275688; Sez. 6, n. 56733 del 12/9/2018, Macis, Rv. 274781). Nell'ambito di tale orientamento, taluni arresti hanno inoltre, sostenuto che l'obbligo di motivazione che deve sorreggere, a pena di nullità, il decreto di sequestro probatorio deve essere modulato da parte del pubblico ministero in relazione al fatto ipotizzato, al tipo di illecito cui in concreto il fatto è ricondotto, alla relazione che le cose presentano con il reato, nonché alla natura del bene che si intende sequestrare (Sez. 6, n. 56733 del 12/09/2018, Macis, Rv. 274781; Sez. 5, n. 13594 del 27/02/2015, Gattuso, Rv. 262898). [OSCURATO:PERSONA] intende dare continuità a tale ultimo orientamento. Va, dunque, ribadito che il decreto di sequestro probatorio deve essere necessariamente sorretto da idonea motivazione che non si deve limitare ad indicare le disposizioni di legge violate, ma, compatibilmente con la fase processuale e la natura dell'indagine, deve contenere una concisa descrizione: a) della condotta criminosa ipotizzata a carico dell'indagato con l'indicazione delle sue coordinate spazio temporali; b) della natura dei beni da vincolare; c) della loro relazione con tale ipotesi criminosa. Solo attraverso la descrizione della condotta criminosa, infatti, è possibile una verifica sia del nesso di pertinenza probatoria tra questa e la res che della ragione giustificatrice del vincolo imposto, evitando che il mezzo di ricerca della prova venga indebitamente utilizzato per finalità meramente esplorative non consentite dalla legge. A tal fine non può ritenersi sufficiente il mero generico richiamo nel decreto di sequestro di specifici atti di polizia giudiziaria da cui sarebbero desumibili i connotati specifici della condotta al cui accertamento è strumentale il mezzo di ricerca della prova. Secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite, infatti, la motivazione "per relationem" di un provvedimento giudiziale è da considerare legittima quando: 1) faccia riferimento, recettizio o di semplice rinvio, a un legittimo atto del procedimento, la cui motivazione risulti congrua rispetto all'esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione; 2) fornisca la dimostrazione che il giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e le abbia meditate e ritenute coerenti con la sua decisione; 3) l'atto di riferimento, quando non venga allegato o trascritto nel provvedimento da motivare, sia conosciuto dall'interessato o almeno ostensibile, quanto meno al momento in cui si renda attuale l'esercizio della facoltà di valutazione, di critica ed, eventualmente, di gravame e, conseguentemente, di controllo dell'organo della valutazione o dell'impugnazione. (Sez. U., n. 17 del 21/6/2000, Primavera, Rv. 216664).Ai fini della legittimità del decreto di sequestro probatorio motivato "per relationem" occorre, dunque, che emerga una valutazione critica dell'atto o degli atti cui rinvia, non potendosi lo stesso limitare a una mera perifrasi del contenuto delle norme che disciplinano tale mezzo di ricerca della prova. E', inoltre, necessario che vengano pienamente soddisfatte le garanzie difensive e che, dunque, l'interessato sia posto in condizione di conoscere, unitamente al decreto, anche il contenuto dell'atto che ne integra il contenuto in modo da poter esercitare compiutamente il proprio diritto di critica. A tal fine, rileva il Collegio che, qualora tale atto non venga consegnato unitamente al decreto di sequestro, ai sensi dell'art. 253, comma 4, cod. proc. pen., non può ritenersi sufficiente garanzia del diritto di difesa la sua ostensione successiva alla presentazione della richiesta di riesame (art. 324, comma 6, cod. proc. pen.). In tal caso, infatti, l'interessato sarebbe costretto ad una sorta di impugnazione al buio del provvedimento, consumando, così, inutilmente il termine di dieci giorni previsto per la presentazione della richiesta di riesame, mentre avrebbe a disposizione il ristretto termine previsto fino alla celebrazione dell'udienza per l'esame dell'atto o degli atti di polizia giudiziaria richiamati e per la formulazione dei motivi di doglianza (si veda, al riguardo, Sez. 2, n. 55199 del 29/5/2018, Salcini, Rv. 274252 che, in applicazione del principio affermato dalle Sezioni Unite Primavera, ha ritenuto viziata la motivazione con cui il giudice del riesame aveva confermato il decreto di perquisizione e sequestro del pubblico ministero al quale non era allegata la "nota" della Guardia di Finanza, della quale la difesa aveva cognizione solo al momento del giudizio di riesame). 5.2 Tale connotazione dell'onere di motivazione del decreto di sequestro probatorio assume rilievo ai fini del controllo della proporzionalità ed adeguatezza della misura adottata rispetto alla finalità perseguite dall'Autorità inquirente. Secondo un diffuso orientamento della giurisprudenza di legittimità, i principi di "adeguatezza", "proporzionalità" e "gradualità" previsti dall'art. 275 cod. proc. pen. come criteri di scelta di misure cautelari personali, devono costituire oggetto di valutazione preventiva anche ai fini dell'applicazione delle misure cautelari reali, al fine di evitare un'esasperata compressione del diritto di proprietà e di libertà di iniziativa economica (Sez. 2, n. 29687 del 28/5/2019, Frontino, Rv. 276979 ;Sez. 3, n. 21271 del 7/5/2014, Konovalov, RV. 261509; Sez. 5, n. 8382 del 16/1/2013, Caruso, RV. 254712). Siffatte considerazioni sono state estese dalle Sezioni Unite Botticelli anche al sequestro probatorio. La Corte ha, infatti, ritenuto che la ragione posta a fondamento di un tale principio (essenzialmente rapportabile alla necessità di evitare limitazioni che non siano strettamente conseguenti alla finalità istituzionalmente perseguita dalla misura) debba valere indipendentemente dalla finalità - impeditiva o probatoria - perseguita con il sequestro, essendo strettamente collegato all'elemento, comune a tutte le ipotesi, della componente invasiva nell'altrui sfera personale attinente al diritto di disporre liberamente dei beni altrui. 5.3 Nel caso in cui il decreto di sequestro probatorio non si conformi a tale onere motivazionale, deve, inoltre, escludersi che il tribunale del riesame, a fronte dell'omessa individuazione nel decreto delle esigenze probatorie e della persistente inerzia del pubblico ministero anche nel contraddittorio camerale, possa integrare la carenza di motivazione individuando, di propria iniziativa, le specifiche finalità del sequestro, trattandosi di prerogativa esclusiva del pubblico ministero quale titolare del potere di condurre le indagini preliminari e di assumere le determinazioni sull'esercizio dell'azione penale (Sez. 2, n. 49536 del 22/11/2019, Vallese, Rv. 277989). Inoltre, Sez. 4, n. 54827 del 19/9/2017, Gigante, Rv. 271579, ha chiarito che in caso di radicale mancanza della motivazione, in ordine alla necessaria sussistenza della concreta finalità probatoria perseguita, del decreto di sequestro di cose qualificate come corpo di reato, che, sebbene non integrato sul punto dal pubblico ministero neppure all'udienza di riesame, sia stato confermato dall'ordinanza emessa all'esito di questa procedura, la Corte di cassazione deve pronunziare sentenza di annullamento senza rinvio di entrambi i provvedimenti. 5.4 Ritornando alla fattispecie in esame, ritiene il Collegio che né il decreto di sequestro probatorio né l'ordinanza impugnata abbiano fatto buon governo dei principi sopra esposti. Risulta, infatti, dalla stessa ordinanza impugnata che nei decreti di convalida apposti in calce al verbale di sequestro, il Pubblico ministero si è limitato a richiamare le norme di legge relative ai reati per cui si procede a carico del Tonelli, la natura alternativa, quale corpo di reato o cose pertinenti al reato, dei beni sequestrati e l'esigenza probatoria di procedere, quanto ai beni sequestrati all'esito della perquisizione domiciliare, a verifiche circa l'autenticità ed eventuale uso non autorizzato degli strumenti di pagamento e delle targhe automobilistiche, procedendo a copia forense dei dispositivi, e, quanto ai beni sequestrati all'esito della perquisizione personale del Tonelli, ad accertamento tecnico mediante la realizzazione di copia forense necessaria per la prosecuzione delle indagini. Nonostante siffatto vuoto motivazionale dei decreti di convalida e l'assenza di ulteriori integrazioni da parte del Pubblico ministero nel corso dell'udienza camerale e nel contraddittorio delle parti, l'ordinanza impugnata ha, comunque, confermato la legittimità dei sequestri sulla base di una apodittica valutazione della sussistenza del fumus dei reati ascritti, che ha tentato parzialmente di descrivere, così sconfinando dal proprio perimetro cognitivo e decisionale, con riferimento alla sola condotta di favoreggiamento, e senza, tuttavia, alcun elemento che consenta di apprezzare la correlazione dei beni in sequestro con i reati per cui si procede a carico del Tonelli nonché la sussistenza delle relative esigenze probatorie. In ogni caso, anche a voler considerare legittima l'iniziativa "surrogatoria" del Tribunale nella descrizione della condotta di favoreggiamento personale, nell'ordinanza impugnata manca qualsiasi descrizione della condotta di riciclaggio, del reato presupposto e dei beni cui la stessa dovrebbe riferirsi (lacuna già rilevata dalla sentenza rescindente ed oggetto dell'accertamento demandato alla fase di rinvio). Ritiene il Collegio che, così, facendo, l'ordinanza impugnata abbia offerto una motivazione meramente apparente in ordine alla legittimità dei sequestri probatori in quanto del tutto avulsa da ogni riferimento agli atti di indagine svolti e, soprattutto, fondata su argomentazioni generiche e di carattere apodittico. L'assenza di una sia pur sommaria descrizione delle condotte ascritte al ricorrente finisce, dunque, per conferire al mezzo di ricerca della prova una natura meramente esplorativa, impedendo, peraltro, di valutare la sussistenza di un legame tra i beni in sequestro ed i reati per cui si procede e la loro funzionalità all'accertamento dei fatti oggetto di indagine. 6. L'accoglimento del secondo motivo di ricorso ha un valore assorbente rispetto all'esame del terzo motivo. 7. Alla luce delle considerazioni sopra esposte, va disposto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, limitatamente ai beni sequestrati al Tonelli all'esito della perquisizione domiciliare e personale, nonché del decreto di sequestro di tali beni di cui va disposta la restituzione all'avente diritto, inclusa la copia forense. Nel resto, il ricorso va dichiarato inammissibile. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata, limitatamente ai beni sequestrati al Tonelli nel corso della perquisizione domiciliare e personale, inclusa la copia forense, nonché il decreto di
Sentenza Cassazione n. 13937/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris