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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 14 aprile 2026

Cassazione n. 26215/2026

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re l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Firenze, decidendo suistanza proposta, ex art. 309 cod. proc. pen., nell’interesse di XXXXXXXXXXXX,ha confermato il provvedimento con cui il giudice delle indagini preliminari diLucca applicava al medesimo la misura della custodia cautelare in carcere inrelazione ai reati di rapina e di maltrattamenti nei confronti della convivente.2.

Avverso l’ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione l’indagato, per iltramite del proprio difensore, affidando le proprie censure ai motivi di seguitoenunciati nei limiti richiesti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1.

Con i motivi primo e secondo, si duole di violazione di legge e vizio dimotivazione, anche sub specie di travisamento del quadro indiziario.

Laricorrenza della gravità indiziaria sarebbe stata affermata, infatti, a dispetto dellafallacia dei riscontri esterni (segnatamente, il referto di pronto soccorso,l’assenza della prova di bonifici destinati all’indagato) alle dichiarazioni dellavittima e della presenza della remissione di querela, nonché della ripristinataconvivenza con l’indagato, circostanze, queste ultime, chiaramente indicative delfatto che la persona offesa non versasse in uno stato di ansia o paura.

Sicontesta, inoltre, la mancata valutazione delle incongruenze caratterizzanti ilnarrato della vittima.2.2 Col terzo motivo, si deduceviolazione di legge e vizio di motivazione inrelazione alle ritenute esigenze cautelari.

Si lamenta, in particolare, la mancataconsiderazione di misure cautelari meno afflittive e più proporzionate rispetto aicriteri indicati nell’art. 275 del codice di rito, adeguate comunque a fronteggiareil pericolo di reiterazione del reato di maltrattamenti.2.3 Col quarto motivo, si eccepisce vizio di motivazione, per non avere ilTribunale replicato alle specifiche doglianze proposte con istanza di riesame econ la memoria depositata all’udienza del 14 aprile 2026.

Riprendendo censuregià esposte retro, sub motivo 2), il ricorrente insiste sulla mancataconsiderazione 1) della remissione di querela, 2) dei colloqui in carcere richiestidalla persona offesa, 3) sull’erronea valutazione del referto medico, 4)dell’assenza di screenshot.

Si osserva, inoltre, che l’ordinanza sarebbe generica eimprecisa, là dove fa riferimento a precedenti denunce, senza considerare che ilprocedimento de quo è l’unico iscritto a carico dell’indagato.

La motivazionesarebbe, infine, del tutto omessa in relazione al profilo delle mancate denunce daparte di terzi asseritamente minacciati dall’indagato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile, per le ragioni di seguito illustrate.2.

I motivi primo e secondo ‒ congiuntamente esaminabili in quantologicamente collegati ‒ sono aspecifici.

Prima di esporre le ragioni della mancataspecificità dei motivi in esame, gioverà ribadire il consolidato principio di diritto(posto già da Sez.

U, n. 11 del 22/3/2000, Audino, Rv. 215828; v. anche Sez. 4,n. 26992 del 29/5/2013, Tiana, Rv. 255460), al quale questa Corte intende darecontinuità, secondo cui «in tema di misure cautelari personali, il ricorso percassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesamein ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice dilegittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad essoineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioniaddotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto chegovernano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quellecensure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nellaprospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dalgiudice di merito» (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 – 01).Alla luce di tale principio, non può non rilevarsi come i motivi in esame nontengano in alcun conto le corrette argomentazioni con cui il Collegio del riesameha disatteso le eccezioni vertenti sull’asserito travisamento del quadro indiziario.Sul piano più generale, si osserva come, in più punti dell’avversata ordinanza,venga sottolineato lo stato di particolare vulnerabilità della persona offesa,vittima di violenza domestica; una tipica espressione di tale situazione è stataravvisata, dal Tribunale, proprio nella disponibilità della vittima a ripristinare irapporti, anche di convivenza, con l’indagato, e a rimettere, di volta, in volta, lequerele.

Tale premessa si rende necessaria, in quanto, sia nella valutazione dellagravità indiziaria sia in quella relativa alle esigenze cautelari, questa circostanzaha influito sul giudizio espresso dal Tribunale del riesame, indirizzandolo versol’esigenza di confermare la misura cautelare della custodia in carcere,segnatamente in vista del pericolo, attuale e concreto, di reiterazione dei reatiprovvisoriamente ascritti.2.1 Su un piano più particolare di analisi, il Tribunale ha chiarito come irilievi critici della difesa circa la mancata congruenza del referto di prontosoccorso rispetto alle dichiarazioni della persona offesa ‒ rilievi che continuano apercorrere intere pagine del ricorso in esame: v. p. 4, 6 e 7 – siano del tuttofuori fuoco, vertendo la provvisoria imputazione sul reato di rapina e non suquello di lesione personale.Sicché le mancate ecchimosi o lesioni ‒ che, in tesi difensiva, starebbero adimostrare l’inattendibilità tanto del narrato della vittima quanto del testeXXXXXXXXXXX– si rivelano essere del tutto fuori fuoco, in quanto deficitarie diun effettivo confronto con la motivazione, correttamente incentrata sulladimostrazione della rapina avvenuta con violenza alla persona.

La gravitàindiziaria circa la sussistenza di tale reato è stata adeguatamente illustrata inmotivazione, per il tramite 1) delle dichiarazioni della persona offesa (valutate,come si tornerà a evidenziare infra, sub 3, in conformità con i criteri indicati daSez.

U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'arte, Rv. 253214 - 01); 2) di quelle delteste XXXXXXXXXXX(al quale, peraltro ‒ come chiarito dal Tribunale ‒, la vittimaconfidava l’episodio della rapina); 3) delle condizioni (mano fasciata e dolorante,per lo strappo con cui il portafoglio veniva sottratto) in cui la persona offesaveniva trovata dagli operanti di polizia giudiziaria.Del pari, adeguatamente disattese sono le eccezioni tese a valorizzare laripresa della convivenza e la remissione di querela, avendo il Tribunaleinquadrato tali condotte ‒ con razionale apprezzamento, ancorato allaconcretezza del caso in esame (cfr. Sez. 6, n. 4913 del 08/01/2025, P., Rv.287599 – 01) ‒ nello schema tipico di soggezione psicologica, che soventecaratterizza le vittime di violenza domestica.

Pertanto, anche la parte motivarelativa alla gravità indiziaria del delitto, provvisoriamente ascritto, dimaltrattamenti risulta sufficientemente argomentata ‒ in coerenza col limite,proprio del procedimento cautelare, in cui è sufficiente un elevato grado diprobabilità di colpevolezza ‒ e non scalfita dalle generiche critiche difensive.3.

Il terzo motivo è aspecifico, oltre che reiterativo di censure efficacementedisattese in motivazione, dove, a supporto delle specifiche esigenze cautelarievidenziate, sono state logicamente valorizzate non soltanto minacce e pressioniprovenienti dall’ambiente di riferimento dell’indagato, ma il dato della remissionedella querela, che il Tribunale ha ritenuto essere un elemento potenzialmente ingrado di inquinare il quadro probatorio.

La valutazione, logicamenteargomentata, non può essere sindacata da questa Corte, come preteso dalricorrente, che si limita a lamentare la mancata prova delle pressioni esterneesercitate sulla vittima, senza tuttavia considerare quanto osservato dal Collegiodel riesame circa le dichiarazioni della persona offesa, ritenute, di per sé,ordinanza).A tal riguardo, non può che rimarcarsi il puntuale rispetto riservato dalTribunale ai principi giurisprudenziali in tema di regole dettate dall'art. 192,comma terzo, cod. proc. pen. («che non si applicano alle dichiarazioni dellapersona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole afondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previaverifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva deldichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in talcaso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte ledichiarazioni di qualsiasi testimone»: Sez.

U, Bell'arte, Rv. 253214 – 01, cit.).Quanto alle censure che tentano di contrastare la parte motiva sul pericolodi fuga, se ne deve registrare la radicale aspecificità, avendo il Tribunale chiaritoche l’indagato veniva sorpreso all’atto di partire, senza peraltro specificare perquale destinazione.

Infine, il rischio di reiterazione dei reati è statocorrettamente agganciato ai criteri di concretezza e attualità, richiesti dallenorme processuali, oltre che dalla giurisprudenza di questa Corte, avendo ilTribunale evidenziato l’allarmante escalation delle condotte aggressive nell’arcodi un intero anno, rese ancor più incisive dalla particolare vulnerabilità mostratadalla vittima.4.

Il quarto motivo è aspecifico, oltre che reiterativo di censureadeguatamente disattese in motivazione.

Per buona parte del motivo in esame,la difesa reitera doglianze già sollevate nei primi due motivi di ricorso e,segnatamente, le notazioni in tema di valutazione del referto medico, nonché leosservazioni circa il significato della remissione di querela, già analizzate sub 2.1di questo “considerato in diritto”.Gli ulteriori argomenti spesi nel motivo risultano radicalmente inadeguati ascalfire la motivazione: la circostanza che terzi (come la madre della personaoffesa, nonché il datore di lavoro della stessa), minacciati dall’indagato, nonabbiano ritenuto di sporgere denuncia è del tutto ininfluente, avendo il Tribunale,con motivazione adeguata, ritenuto le dichiarazioni di quei terzi alla stregua divalidi elementi di riscontro al narrato della persona offesa.

A tal riguardo, deveribadirsi il principio ‒ valido nel giudizio di merito e, a maggior ragione, in quellocautelare, per quanto già precisato supra, sub 2 ‒ secondo cui l’indaginesull’attendibilità dei testimoni, salvo il controllo di congruità e logicità dellamotivazione, così come il giudizio sulla rilevanza ed attendibilità delle fonti diprova rimane devoluto insindacabilmente ai giudici di merito e la scelta che essicompiono, per giungere al proprio libero convincimento, con riguardo allaprevalenza accordata ad alcuni elementi probatori, piuttosto che ad altri, ovveroalla fondatezza od attendibilità degli assunti difensivi, quando non sia fatta conaffermazioni apodittiche od illogiche, si sottrae al controllo di legittimità dellaCorte Suprema (così Sez. 2, n.51192 del 2019, M., Rv. 278368, in motivazione).Quanto alle osservazioni circa le autorizzazioni, richieste dalla vittima, aicolloqui in carcere col l’indagato ‒ comportamento, in tesi difensiva,incompatibile con lo stato di soggezione della persona offesa ‒ si ribadiscequanto già sottolineato retro, sub 2.1 di questo “considerato in diritto”, aproposito della congruità della motivazione, che, con argomentazioni affattoesenti dalle dedotte censure, ha fatto leva sullo schema tipico di soggezionepsicologica, che sovente caratterizza le vittime di violenza domestica e checonduce le medesime a ripensamenti ovvero a riavvicinarsi al soggetto violento.La lamentata assenza di “screenshot” costituisce, infine, un ulteriore profilodeprivato di ogni pregio, alla luce di quanto già osservato a proposito dellavalutazione delle dichiarazioni della vittima, operata dal Tribunale nel pienorispetto dei criteri indicati da Sez.

U, Bell'arte, Rv. 253214 – 01, cit.5.

Per le ragioni illustrate, il Collegio ritiene che il ricorso vada dichiaratoinammissibile.

Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché -ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilitàdell'impugnazione (cfr.

Corte cost., n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delleammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equodeterminare in euro

3.000. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così è deciso, 10/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDANIELA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Firenze, decidendo suistanza proposta, ex art. 309 cod. proc. pen., nell’interesse di XXXXXXXXXXXX,ha confermato il provvedimento con cui il giudice delle indagini preliminari diLucca applicava al medesimo la misura della custodia cautelare in carcere inrelazione ai reati di rapina e di maltrattamenti nei confronti della convivente.2. Avverso l’ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione l’indagato, per iltramite del proprio difensore, affidando le proprie censure ai motivi di seguitoenunciati nei limiti richiesti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con i motivi primo e secondo, si duole di violazione di legge e vizio dimotivazione, anche sub specie di travisamento del quadro indiziario. Laricorrenza della gravità indiziaria sarebbe stata affermata, infatti, a dispetto dellafallacia dei riscontri esterni (segnatamente, il referto di pronto soccorso,l’assenza della prova di bonifici destinati all’indagato) alle dichiarazioni dellavittima e della presenza della remissione di querela, nonché della ripristinataconvivenza con l’indagato, circostanze, queste ultime, chiaramente indicative delfatto che la persona offesa non versasse in uno stato di ansia o paura. Sicontesta, inoltre, la mancata valutazione delle incongruenze caratterizzanti ilnarrato della vittima.2.2 Col terzo motivo, si deduceviolazione di legge e vizio di motivazione inrelazione alle ritenute esigenze cautelari. Si lamenta, in particolare, la mancataconsiderazione di misure cautelari meno afflittive e più proporzionate rispetto aicriteri indicati nell’art. 275 del codice di rito, adeguate comunque a fronteggiareil pericolo di reiterazione del reato di maltrattamenti.2.3 Col quarto motivo, si eccepisce vizio di motivazione, per non avere ilTribunale replicato alle specifiche doglianze proposte con istanza di riesame econ la memoria depositata all’udienza del 14 aprile 2026. Riprendendo censuregià esposte retro, sub motivo 2), il ricorrente insiste sulla mancataconsiderazione 1) della remissione di querela, 2) dei colloqui in carcere richiestidalla persona offesa, 3) sull’erronea valutazione del referto medico, 4)dell’assenza di screenshot. Si osserva, inoltre, che l’ordinanza sarebbe generica eimprecisa, là dove fa riferimento a precedenti denunce, senza considerare che ilprocedimento de quo è l’unico iscritto a carico dell’indagato. La motivazionesarebbe, infine, del tutto omessa in relazione al profilo delle mancate denunce daparte di terzi asseritamente minacciati dall’indagato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile, per le ragioni di seguito illustrate.2. I motivi primo e secondo ‒ congiuntamente esaminabili in quantologicamente collegati ‒ sono aspecifici. Prima di esporre le ragioni della mancataspecificità dei motivi in esame, gioverà ribadire il consolidato principio di diritto(posto già da Sez. U, n. 11 del 22/3/2000, Audino, Rv. 215828; v. anche Sez. 4,n. 26992 del 29/5/2013, Tiana, Rv. 255460), al quale questa Corte intende darecontinuità, secondo cui «in tema di misure cautelari personali, il ricorso percassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesamein ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice dilegittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad essoineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioniaddotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto chegovernano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quellecensure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nellaprospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dalgiudice di merito» (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 – 01).Alla luce di tale principio, non può non rilevarsi come i motivi in esame nontengano in alcun conto le corrette argomentazioni con cui il Collegio del riesameha disatteso le eccezioni vertenti sull’asserito travisamento del quadro indiziario.Sul piano più generale, si osserva come, in più punti dell’avversata ordinanza,venga sottolineato lo stato di particolare vulnerabilità della persona offesa,vittima di violenza domestica; una tipica espressione di tale situazione è stataravvisata, dal Tribunale, proprio nella disponibilità della vittima a ripristinare irapporti, anche di convivenza, con l’indagato, e a rimettere, di volta, in volta, lequerele. Tale premessa si rende necessaria, in quanto, sia nella valutazione dellagravità indiziaria sia in quella relativa alle esigenze cautelari, questa circostanzaha influito sul giudizio espresso dal Tribunale del riesame, indirizzandolo versol’esigenza di confermare la misura cautelare della custodia in carcere,segnatamente in vista del pericolo, attuale e concreto, di reiterazione dei reatiprovvisoriamente ascritti.2.1 Su un piano più particolare di analisi, il Tribunale ha chiarito come irilievi critici della difesa circa la mancata congruenza del referto di prontosoccorso rispetto alle dichiarazioni della persona offesa ‒ rilievi che continuano apercorrere intere pagine del ricorso in esame: v. p. 4, 6 e 7 – siano del tuttofuori fuoco, vertendo la provvisoria imputazione sul reato di rapina e non suquello di lesione personale.Sicché le mancate ecchimosi o lesioni ‒ che, in tesi difensiva, starebbero adimostrare l’inattendibilità tanto del narrato della vittima quanto del testeXXXXXXXXXXX– si rivelano essere del tutto fuori fuoco, in quanto deficitarie diun effettivo confronto con la motivazione, correttamente incentrata sulladimostrazione della rapina avvenuta con violenza alla persona. La gravitàindiziaria circa la sussistenza di tale reato è stata adeguatamente illustrata inmotivazione, per il tramite 1) delle dichiarazioni della persona offesa (valutate,come si tornerà a evidenziare infra, sub 3, in conformità con i criteri indicati daSez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'arte, Rv. 253214 - 01); 2) di quelle delteste XXXXXXXXXXX(al quale, peraltro ‒ come chiarito dal Tribunale ‒, la vittimaconfidava l’episodio della rapina); 3) delle condizioni (mano fasciata e dolorante,per lo strappo con cui il portafoglio veniva sottratto) in cui la persona offesaveniva trovata dagli operanti di polizia giudiziaria.Del pari, adeguatamente disattese sono le eccezioni tese a valorizzare laripresa della convivenza e la remissione di querela, avendo il Tribunaleinquadrato tali condotte ‒ con razionale apprezzamento, ancorato allaconcretezza del caso in esame (cfr. Sez. 6, n. 4913 del 08/01/2025, P., Rv.287599 – 01) ‒ nello schema tipico di soggezione psicologica, che soventecaratterizza le vittime di violenza domestica. Pertanto, anche la parte motivarelativa alla gravità indiziaria del delitto, provvisoriamente ascritto, dimaltrattamenti risulta sufficientemente argomentata ‒ in coerenza col limite,proprio del procedimento cautelare, in cui è sufficiente un elevato grado diprobabilità di colpevolezza ‒ e non scalfita dalle generiche critiche difensive.3. Il terzo motivo è aspecifico, oltre che reiterativo di censure efficacementedisattese in motivazione, dove, a supporto delle specifiche esigenze cautelarievidenziate, sono state logicamente valorizzate non soltanto minacce e pressioniprovenienti dall’ambiente di riferimento dell’indagato, ma il dato della remissionedella querela, che il Tribunale ha ritenuto essere un elemento potenzialmente ingrado di inquinare il quadro probatorio. La valutazione, logicamenteargomentata, non può essere sindacata da questa Corte, come preteso dalricorrente, che si limita a lamentare la mancata prova delle pressioni esterneesercitate sulla vittima, senza tuttavia considerare quanto osservato dal Collegiodel riesame circa le dichiarazioni della persona offesa, ritenute, di per sé,ordinanza).A tal riguardo, non può che rimarcarsi il puntuale rispetto riservato dalTribunale ai principi giurisprudenziali in tema di regole dettate dall'art. 192,comma terzo, cod. proc. pen. («che non si applicano alle dichiarazioni dellapersona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole afondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previaverifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva deldichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in talcaso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte ledichiarazioni di qualsiasi testimone»: Sez. U, Bell'arte, Rv. 253214 – 01, cit.).Quanto alle censure che tentano di contrastare la parte motiva sul pericolodi fuga, se ne deve registrare la radicale aspecificità, avendo il Tribunale chiaritoche l’indagato veniva sorpreso all’atto di partire, senza peraltro specificare perquale destinazione. Infine, il rischio di reiterazione dei reati è statocorrettamente agganciato ai criteri di concretezza e attualità, richiesti dallenorme processuali, oltre che dalla giurisprudenza di questa Corte, avendo ilTribunale evidenziato l’allarmante escalation delle condotte aggressive nell’arcodi un intero anno, rese ancor più incisive dalla particolare vulnerabilità mostratadalla vittima.4. Il quarto motivo è aspecifico, oltre che reiterativo di censureadeguatamente disattese in motivazione. Per buona parte del motivo in esame,la difesa reitera doglianze già sollevate nei primi due motivi di ricorso e,segnatamente, le notazioni in tema di valutazione del referto medico, nonché leosservazioni circa il significato della remissione di querela, già analizzate sub 2.1di questo “considerato in diritto”.Gli ulteriori argomenti spesi nel motivo risultano radicalmente inadeguati ascalfire la motivazione: la circostanza che terzi (come la madre della personaoffesa, nonché il datore di lavoro della stessa), minacciati dall’indagato, nonabbiano ritenuto di sporgere denuncia è del tutto ininfluente, avendo il Tribunale,con motivazione adeguata, ritenuto le dichiarazioni di quei terzi alla stregua divalidi elementi di riscontro al narrato della persona offesa. A tal riguardo, deveribadirsi il principio ‒ valido nel giudizio di merito e, a maggior ragione, in quellocautelare, per quanto già precisato supra, sub 2 ‒ secondo cui l’indaginesull’attendibilità dei testimoni, salvo il controllo di congruità e logicità dellamotivazione, così come il giudizio sulla rilevanza ed attendibilità delle fonti diprova rimane devoluto insindacabilmente ai giudici di merito e la scelta che essicompiono, per giungere al proprio libero convincimento, con riguardo allaprevalenza accordata ad alcuni elementi probatori, piuttosto che ad altri, ovveroalla fondatezza od attendibilità degli assunti difensivi, quando non sia fatta conaffermazioni apodittiche od illogiche, si sottrae al controllo di legittimità dellaCorte Suprema (così Sez. 2, n.51192 del 2019, M., Rv. 278368, in motivazione).Quanto alle osservazioni circa le autorizzazioni, richieste dalla vittima, aicolloqui in carcere col l’indagato ‒ comportamento, in tesi difensiva,incompatibile con lo stato di soggezione della persona offesa ‒ si ribadiscequanto già sottolineato retro, sub 2.1 di questo “considerato in diritto”, aproposito della congruità della motivazione, che, con argomentazioni affattoesenti dalle dedotte censure, ha fatto leva sullo schema tipico di soggezionepsicologica, che sovente caratterizza le vittime di violenza domestica e checonduce le medesime a ripensamenti ovvero a riavvicinarsi al soggetto violento.La lamentata assenza di “screenshot” costituisce, infine, un ulteriore profilodeprivato di ogni pregio, alla luce di quanto già osservato a proposito dellavalutazione delle dichiarazioni della vittima, operata dal Tribunale nel pienorispetto dei criteri indicati da Sez. U, Bell'arte, Rv. 253214 – 01, cit.5. Per le ragioni illustrate, il Collegio ritiene che il ricorso vada dichiaratoinammissibile. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché -ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilitàdell'impugnazione (cfr. Corte cost., n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delleammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equodeterminare in euro 3.000. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così è deciso, 10/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDANIELA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
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