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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 13019/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 31895/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] del Levante - [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., nella persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, come da mandato in calce al ricorso per cassazione, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e Luigi

V. Damone ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 44. - ricorrente - e Autorità di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], nella persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è ex lege domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12. - controricorrente - avverso la sentenza della Corte d'appello di LECCE, n. 297/2020, pubblicata il 16 marzo 2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 3 marzo 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 16 marzo 2020, la Corte di appello di Lecce ha rigettato l'appello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] del Levante - [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., avverso la sentenza n. 469/16 del 9 marzo 2016 del Tribunale di Brindisi che aveva dichiarato d'ufficio il proprio difetto di giurisdizione a favore del giudice amministrativo.

2. La Corte d'appello ha confermato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, evidenziando che la controversia in esame non aveva contenuto meramente patrimoniale, ma si trattava di una questione che involgeva l'esercizio del potere autoritativo della p.a. con riguardo alla interpretazione della normativa sopravvenuta e, soprattutto, a scelte di determinazione dei canoni demaniali discrezionalmente effettuate; in particolare, la società [OSCURATO:SOCIETA]. aveva contestato l'erroneo esercizio del potere discrezionale - valutativo con riguardo alla scelta dei criteri di determinazione del dovuto per come effettuata dalla p.a., pure domandando «la disapplicazione del decreto presidenziale n. 124 del 22 aprile 2009 e della delibera n. 64 del 19 dicembre 2009 dell'[OSCURATO:PERSONA] di Brindisi e dei conseguenti provvedimenti modificativi dell'ammontare del canone stabiliti negli atti di concessione iniziali» in quanto illegittimi.

3. [OSCURATO:PERSONA] del Levante - [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre in cassazione con atto affidato ad un unico motivo.

4. L'Autorità di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] ha depositato controricorso.

5. Il ricorso è stato assegnato all'adunanza in camera di consiglio non partecipata del giorno 3 marzo 2022 ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ..

6. La società ricorrente ha depositato memoria.[OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo ed unico motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione, in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 1 e 3, cod. proc. civ., dell'art. 133, comma 1, lett. b), c.p.a. per errata pronuncia del difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo.

La ricorrente deduce che la decisione merita di essere riformata, in quanto la Corte di merito ha erroneamente interpretato la domanda della [OSCURATO:SOCIETA] e altrettanto erroneamente qualificato l'agire della P.A..

In particolare, nel caso in esame, la domanda della [OSCURATO:SOCIETA] consisteva in una richiesta meramente patrimoniale, in ordine alla quale non veniva in rilievo alcun potere discrezionale dell'Amministrazione, né vi erano contestazioni sulla qualificazione del rapporto concessorio.

La ricorrente rileva di aver contestato l'ammontare dei canoni richiesti dall'Amministrazione sotto l'esclusivo profilo della non applicabilità della modifica introdotta dalla legge n. 296/2006 e l'[OSCURATO:PERSONA] non godeva di alcun potere discrezionale, dato che la rideterminazione dei canoni rappresentava la mera interpretazione ed applicazione al caso concreto della normativa sopravvenuta e si trattava di una attività che non coinvolgeva profili di discrezionalità, come tale rientrante nella giurisdizione del giudice ordinario. 1.1 Il motivo è fondato. 1.2 Deve rilevarsi, in primo luogo, che la sezione semplice può decidere la questione di giurisdizione che forma esclusivo oggetto del ricorso, ai sensi dell'art. 374, primo comma, cod. proc. civ., ove si tratti di questione di giurisdizione risolta univocamente dalle Sezioni Unite, come è nella specie. 1.3 Le Sezioni Unite della Corte, infatti, anche di recente, hanno statuito che in materia di concessioni amministrative di beni pubblici, le controversie relative a indennità, canoni od altri corrispettivi, involgenti diritti soggettivi a contenuto patrimoniale, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, senza che assuma rilievo la sussistenza di un potere di intervento della P.A. a tutela di interessi generali (Cass., Sez.

U., 17 dicembre 2020, n. 28973; Cass., Sez.

U., 4 settembre 2018, n. 29392). 1.3.1 In particolare, l'art. 133, comma 1, lett. b) del codice del processo amministrativo, approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (al pari del previgente art. 5 della legge n. 1034/1971, come modificato dall'art. 7 della legge n. 205/2000), nell'attribuire alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ogni controversia avente ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, fa espressamente salve quelle aventi ad oggetto «indennità, canoni o altri corrispettivi». 1.3.2 Queste ultime restano soggette al regime generale di riparto della giurisdizione: ricadono perciò in quella ordinaria ogni qualvolta abbiano ad oggetto diritti soggettivi a contenuto patrimoniale, nascenti dal rapporto concessorio, ed in quella del giudice amministrativo qualora coinvolgano l'esercizio di poteri discrezionali inerenti alla determinazione dei canoni, delle indennità o degli altri corrispettivi. 1.4 Orbene, le Sezioni Unite di questa Corte, in applicazione del principio generale sopra richiamato, correlato al petitum sostanziale concretamente desumibile dalla domanda originaria proposta, in un fattispecie in cui si discuteva di canoni riguardanti una concessione demaniale marittima, ha affermato che l'Ente territoriale non aveva adottato un provvedimento autoritativo costituente esercizio di un potere pubblico di natura discrezionale (nemmeno a titolo di «discrezionalità tecnica»), essendosi detto Ente limitato a disporre il ricalcolo del canone annuale per la concessione demaniale marittima in applicazione di una norma di mero aggiornamento quantitativo, quale l'articolo 1, comma 252, della legge n. 296 del 2006, ragion per cui doveva affermarsi l'appartenenza della controversia alla giurisdizione del giudice ordinario (Cass., Sez.

U., 17 dicembre 2020, n. 28973).

In particolare, le Sezioni Unite hanno affermato che: -il citato comma 252 rendeva applicabile anche alle concessioni dei beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale aventi ad oggetto la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto le misure dei canoni previsti dal precedente comma 251 per concessioni rilasciate o rinnovate con finalità turistico-ricreative di aree, pertinenze demaniali marittime e specchi acquei per i quali si applicavano le disposizioni relative alle utilizzazioni del demanio marittimo; -lo stesso comma 252 era stato oggetto della sentenza della Corte costituzionale n. 29 del 2017, la quale aveva dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale in proposito sollevata, osservando che l'articolo 3 del decreto legge n. 400 del 1993, nel testo sostituito dall'articolo 1, comma 251, della legge n. 296 del 2006, prevedeva che il criterio della media dei valori indicati dall'Osservatorio del mercato immobiliare si applicava alle concessioni demaniali marittime comprensive di strutture permanenti costituenti «pertinenze demaniali marittime destinate ad attività commerciali, terziario-direzionali e di produzione di beni e servizi»; -la disposizione in esame faceva espresso riferimento, dunque, ad opere costituenti pertinenze demaniali marittime che già appartenevano allo Stato, appartenenza da determinarsi in funzione della scadenza della concessione, essendo questo il momento in cui il bene realizzato dal concessionario acquistava la qualità demaniale; i criteri di calcolo dei canoni commisurati ai valori di mercato, in quanto riferiti alle opere realizzate sul bene e non solo alla sua superficie, risultavano applicabili, quindi, soltanto a quelle che già appartenevano allo Stato e che già possiedevano la qualità di beni demaniali, con la precisazione che nelle concessioni di opere da realizzare a cura del concessionario, ciò poteva avvenire solo al termine della concessione, e non già nel corso della medesima; viceversa, nelle concessioni che prevedevano la realizzazione di infrastrutture da parte del concessionario, il pagamento del canone riguardava soltanto l'utilizzo del suolo e non anche i manufatti, sui quali medio tempore insisteva la proprietà superficiaria dei concessionari e lo Stato non vantava alcun diritto di proprietà; un'interpretazione costituzionalmente corretta della disposizione in esame imponeva, quindi, la necessità di considerare la natura e le caratteristiche dei beni oggetto di concessione, quali erano all'avvio del rapporto concessorio, nonché delle modifiche successivamente intervenute a cura e spese dell'amministrazione concedente. 1.5 Ciò posto, in ragione del contenuto della domanda introdotta con ricorso ex art. 702 bis cod. proc. civ., trascritto a pag. 7 del ricorso per cassazione, viene in rilievo, nel caso scrutinando, una controversia che ha ad oggetto la domanda di restituzione di somme indebitamente versate a titolo di canone demaniale, in seguito alla loro rideterminazione giusta decreto presidenziale n. 124 del 22 aprile 2009 e della delibera n. 64 del 19 dicembre 2008 dell'[OSCURATO:PERSONA] di Brindisi.

In altri termini, il petitum sostanziale è quanto deve pagare in base alla legge e al titolo la ricorrente, che agisce per ottenere la restituzione di somme a suo dire pagate in eccesso, e si tratta, dunque, della rideterminazione dei canoni concessori, da calcolarsi in applicazione di una cogente disposizione normativa, dovuti per la concessione d'uso di un bene pubblico, che appartengono alla giurisdizione ordinaria, avendo ad oggetto diritti soggettivi a contenuto patrimoniale.

La controversia non involge, infatti, la validità degli atti amministrativi che hanno condotto alla stipula della convenzione, né pone alcuna questione relativa all'esercizio di poteri autoritativi dell'ente in ordine alla determinazione dei canoni od alla debenza del rimborso, con la conseguente giurisdizione del giudice ordinario.

2. All'accoglimento del ricorso conseguono la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio della causa ex art.353 c.p.c., per l'esame del merito, al Tribunale di Brindisi, in diversa composizione, che liquiderà anche le spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata; dichiara la giurisdizione del giudice ordinario e rimette le parti dinanzi al T

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 31895/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] del Levante - [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., nella persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, come da mandato in calce al ricorso per cassazione, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e Luigi V. Damone ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 44. - ricorrente - e Autorità di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], nella persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è ex lege domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12. - controricorrente - avverso la sentenza della Corte d'appello di LECCE, n. 297/2020, pubblicata il 16 marzo 2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 3 marzo 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 16 marzo 2020, la Corte di appello di Lecce ha rigettato l'appello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] del Levante - [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., avverso la sentenza n. 469/16 del 9 marzo 2016 del Tribunale di Brindisi che aveva dichiarato d'ufficio il proprio difetto di giurisdizione a favore del giudice amministrativo. 2. La Corte d'appello ha confermato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, evidenziando che la controversia in esame non aveva contenuto meramente patrimoniale, ma si trattava di una questione che involgeva l'esercizio del potere autoritativo della p.a. con riguardo alla interpretazione della normativa sopravvenuta e, soprattutto, a scelte di determinazione dei canoni demaniali discrezionalmente effettuate; in particolare, la società [OSCURATO:SOCIETA]. aveva contestato l'erroneo esercizio del potere discrezionale - valutativo con riguardo alla scelta dei criteri di determinazione del dovuto per come effettuata dalla p.a., pure domandando «la disapplicazione del decreto presidenziale n. 124 del 22 aprile 2009 e della delibera n. 64 del 19 dicembre 2009 dell'[OSCURATO:PERSONA] di Brindisi e dei conseguenti provvedimenti modificativi dell'ammontare del canone stabiliti negli atti di concessione iniziali» in quanto illegittimi. 3. [OSCURATO:PERSONA] del Levante - [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre in cassazione con atto affidato ad un unico motivo. 4. L'Autorità di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] ha depositato controricorso. 5. Il ricorso è stato assegnato all'adunanza in camera di consiglio non partecipata del giorno 3 marzo 2022 ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.. 6. La società ricorrente ha depositato memoria.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo ed unico motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione, in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 1 e 3, cod. proc. civ., dell'art. 133, comma 1, lett. b), c.p.a. per errata pronuncia del difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo. La ricorrente deduce che la decisione merita di essere riformata, in quanto la Corte di merito ha erroneamente interpretato la domanda della [OSCURATO:SOCIETA] e altrettanto erroneamente qualificato l'agire della P.A.. In particolare, nel caso in esame, la domanda della [OSCURATO:SOCIETA] consisteva in una richiesta meramente patrimoniale, in ordine alla quale non veniva in rilievo alcun potere discrezionale dell'Amministrazione, né vi erano contestazioni sulla qualificazione del rapporto concessorio. La ricorrente rileva di aver contestato l'ammontare dei canoni richiesti dall'Amministrazione sotto l'esclusivo profilo della non applicabilità della modifica introdotta dalla legge n. 296/2006 e l'[OSCURATO:PERSONA] non godeva di alcun potere discrezionale, dato che la rideterminazione dei canoni rappresentava la mera interpretazione ed applicazione al caso concreto della normativa sopravvenuta e si trattava di una attività che non coinvolgeva profili di discrezionalità, come tale rientrante nella giurisdizione del giudice ordinario. 1.1 Il motivo è fondato. 1.2 Deve rilevarsi, in primo luogo, che la sezione semplice può decidere la questione di giurisdizione che forma esclusivo oggetto del ricorso, ai sensi dell'art. 374, primo comma, cod. proc. civ., ove si tratti di questione di giurisdizione risolta univocamente dalle Sezioni Unite, come è nella specie. 1.3 Le Sezioni Unite della Corte, infatti, anche di recente, hanno statuito che in materia di concessioni amministrative di beni pubblici, le controversie relative a indennità, canoni od altri corrispettivi, involgenti diritti soggettivi a contenuto patrimoniale, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, senza che assuma rilievo la sussistenza di un potere di intervento della P.A. a tutela di interessi generali (Cass., Sez. U., 17 dicembre 2020, n. 28973; Cass., Sez. U., 4 settembre 2018, n. 29392). 1.3.1 In particolare, l'art. 133, comma 1, lett. b) del codice del processo amministrativo, approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (al pari del previgente art. 5 della legge n. 1034/1971, come modificato dall'art. 7 della legge n. 205/2000), nell'attribuire alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ogni controversia avente ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, fa espressamente salve quelle aventi ad oggetto «indennità, canoni o altri corrispettivi». 1.3.2 Queste ultime restano soggette al regime generale di riparto della giurisdizione: ricadono perciò in quella ordinaria ogni qualvolta abbiano ad oggetto diritti soggettivi a contenuto patrimoniale, nascenti dal rapporto concessorio, ed in quella del giudice amministrativo qualora coinvolgano l'esercizio di poteri discrezionali inerenti alla determinazione dei canoni, delle indennità o degli altri corrispettivi. 1.4 Orbene, le Sezioni Unite di questa Corte, in applicazione del principio generale sopra richiamato, correlato al petitum sostanziale concretamente desumibile dalla domanda originaria proposta, in un fattispecie in cui si discuteva di canoni riguardanti una concessione demaniale marittima, ha affermato che l'Ente territoriale non aveva adottato un provvedimento autoritativo costituente esercizio di un potere pubblico di natura discrezionale (nemmeno a titolo di «discrezionalità tecnica»), essendosi detto Ente limitato a disporre il ricalcolo del canone annuale per la concessione demaniale marittima in applicazione di una norma di mero aggiornamento quantitativo, quale l'articolo 1, comma 252, della legge n. 296 del 2006, ragion per cui doveva affermarsi l'appartenenza della controversia alla giurisdizione del giudice ordinario (Cass., Sez. U., 17 dicembre 2020, n. 28973). In particolare, le Sezioni Unite hanno affermato che: -il citato comma 252 rendeva applicabile anche alle concessioni dei beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale aventi ad oggetto la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto le misure dei canoni previsti dal precedente comma 251 per concessioni rilasciate o rinnovate con finalità turistico-ricreative di aree, pertinenze demaniali marittime e specchi acquei per i quali si applicavano le disposizioni relative alle utilizzazioni del demanio marittimo; -lo stesso comma 252 era stato oggetto della sentenza della Corte costituzionale n. 29 del 2017, la quale aveva dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale in proposito sollevata, osservando che l'articolo 3 del decreto legge n. 400 del 1993, nel testo sostituito dall'articolo 1, comma 251, della legge n. 296 del 2006, prevedeva che il criterio della media dei valori indicati dall'Osservatorio del mercato immobiliare si applicava alle concessioni demaniali marittime comprensive di strutture permanenti costituenti «pertinenze demaniali marittime destinate ad attività commerciali, terziario-direzionali e di produzione di beni e servizi»; -la disposizione in esame faceva espresso riferimento, dunque, ad opere costituenti pertinenze demaniali marittime che già appartenevano allo Stato, appartenenza da determinarsi in funzione della scadenza della concessione, essendo questo il momento in cui il bene realizzato dal concessionario acquistava la qualità demaniale; i criteri di calcolo dei canoni commisurati ai valori di mercato, in quanto riferiti alle opere realizzate sul bene e non solo alla sua superficie, risultavano applicabili, quindi, soltanto a quelle che già appartenevano allo Stato e che già possiedevano la qualità di beni demaniali, con la precisazione che nelle concessioni di opere da realizzare a cura del concessionario, ciò poteva avvenire solo al termine della concessione, e non già nel corso della medesima; viceversa, nelle concessioni che prevedevano la realizzazione di infrastrutture da parte del concessionario, il pagamento del canone riguardava soltanto l'utilizzo del suolo e non anche i manufatti, sui quali medio tempore insisteva la proprietà superficiaria dei concessionari e lo Stato non vantava alcun diritto di proprietà; un'interpretazione costituzionalmente corretta della disposizione in esame imponeva, quindi, la necessità di considerare la natura e le caratteristiche dei beni oggetto di concessione, quali erano all'avvio del rapporto concessorio, nonché delle modifiche successivamente intervenute a cura e spese dell'amministrazione concedente. 1.5 Ciò posto, in ragione del contenuto della domanda introdotta con ricorso ex art. 702 bis cod. proc. civ., trascritto a pag. 7 del ricorso per cassazione, viene in rilievo, nel caso scrutinando, una controversia che ha ad oggetto la domanda di restituzione di somme indebitamente versate a titolo di canone demaniale, in seguito alla loro rideterminazione giusta decreto presidenziale n. 124 del 22 aprile 2009 e della delibera n. 64 del 19 dicembre 2008 dell'[OSCURATO:PERSONA] di Brindisi. In altri termini, il petitum sostanziale è quanto deve pagare in base alla legge e al titolo la ricorrente, che agisce per ottenere la restituzione di somme a suo dire pagate in eccesso, e si tratta, dunque, della rideterminazione dei canoni concessori, da calcolarsi in applicazione di una cogente disposizione normativa, dovuti per la concessione d'uso di un bene pubblico, che appartengono alla giurisdizione ordinaria, avendo ad oggetto diritti soggettivi a contenuto patrimoniale. La controversia non involge, infatti, la validità degli atti amministrativi che hanno condotto alla stipula della convenzione, né pone alcuna questione relativa all'esercizio di poteri autoritativi dell'ente in ordine alla determinazione dei canoni od alla debenza del rimborso, con la conseguente giurisdizione del giudice ordinario. 2. All'accoglimento del ricorso conseguono la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio della causa ex art.353 c.p.c., per l'esame del merito, al Tribunale di Brindisi, in diversa composizione, che liquiderà anche le spese di questo giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata; dichiara la giurisdizione del giudice ordinario e rimette le parti dinanzi al T
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