CassazionedecretoSezione 6
Cassazione n. 35828/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. R.G. 24951 /202 1 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE subentrata a titolo universale a [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (già [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.), giustadisposizione di cui all’art. 76 del Decreto Legge 25 maggio 2021 n. 73, convertito con modificazioni dalla Legge 23 luglio n. 106, rappresentata e di fesa dall’avv . [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) ed elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL])in via Cipro n. 77; –ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA] - intimata - [OSCURATO:PERSONA]: preavviso di iscrizioneipotecaria Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avv ocatura Generaledello Stato (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) - resi stente - avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del l a Sicilia n.2195/05/21 depositata i n data 05 / 0 3 /20 2 1 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipatadel 1 8 / 10 /202 2 dal [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevatoche: - [OSCURATO:PERSONA] impugnava l’intimazione di pagamento notificataleper Iva riferita agli anni 1986 - 1988; - la CTP accoglieva il ricorso; - appellava tale pronuncia il concessionario della Riscossione; - l a CTR con la pronuncia impugnata rigettava i motivi di appello relativi alla notifica dell’intimazione di pagamento e accoglieva il motivo relativo all’annullamento dell’iscrizione ipotecaria ritenendo che la comunicazione di iscrizione ipotecaria non costituivaoggetto del giudizio , proposto avverso l’intimazione di pagamento, e non era stata autonomamente impugnata ; pertanto, la sentenza di primo grado era sul punto ritenuta dal giudicedell’appello viziata da extra petizione ; - ricorre a questa Corte i l concessionario per la riscossione con atto articolatosu due motivi di ricorso , illustrat i da memoria ; l’Agenzia delleEntrate ha depositato atto di costituzione in vista dell’udienza pubblica;la contribuente è rimasta intimata; Consideratoche: - il primo motivo di ricorso censura la pronuncia impugnata per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2943 c.c. in relazione all’art.8 della L. n. 890 del 1982 e dell’art. 140 c.p.c. per avere la CTR errato nel ritenere non validamente comunicata l’iscrizione ipotecaria per non esser stati effettuati gli adempimenti previsti Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 dall’art.8 citato oltre che dall’art. 140 c.p.c. e quindi non interrotto iltermine prescrizionale; - il motivo è fondato; - costantemente questa Corte ha affermato , quanto agli adempimentiprevisi nel caso di notifica degli atti impositivi e di riscossione a mezzo posta direttamente dall’Amministrazione finanziaria o dal riscossore, che , qualora la notifica della cartella dipagamento sia eseguita, come in questo caso è avvenuto (come riferiscesul punto, specialmente a pag. 3 ultimo periodo, la stessa sentenzaimpugnata) ai sensi dell'art. 26, c . 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto, da parte del concessionario, d i raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinarioe non quelle della legge n. 890 del 1982; - esse costituiscono una forma "semplificata" di notificazione che sì giustifica, come affermato dalla Corte costituzionale nella sentenzan. 175 del 2 018, in relazione alla funzione pubblicistica svoltadall'agente per la riscossione volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimentodella vita finanziaria dello Stato» (Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 288 72 del 12/11/2018, conf. Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanzan. 10037 del 10/04/2019,); - secondo tale orientamento, che il Collegio condivide appieno, «in temadi riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi del l'art. 26, comma 1, del d.P.R.n. 602 del 1973, mediante invio diretto della raccomandata con avviso di ricevimento da parte del concessionario, non è necessariol'invio di una successiva raccomandata informativa in quanto trovano applicazione le norme con cernenti il servizio postaleordinario, peraltro con esclusione dell'art. 1, comma 883, dellaI. n. 145 del 2018, in quanto privo di efficacia retroattiva, e non quelle della I. n. 890 del 1982»).E d'altro canto, come affermatoda Cass. n. 28872 del 12/11/ 2018, sopra citata, la Corte Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4 costituzionale,occupandosi della questione ha dichiarato, con la sentenza n. 175 del 2018, la conformità a Costituzione dell'art. 26,primo comma, del d.P.R. n. 602 del 1973, rilevando che «la semplificazione insita nella noti ficazione diretta», consistente «nella mancanza della relazione di notificazione di cui agli artt.148cod. proc. civ. e 3 legge n. 890 del 1982» e nella «mancata previsione della comunicazione di avvenuta notifica (cosiddetta CAN)»,«anche se [...] compor ta, in quanto eseguita nel rispetto del citato codice postale, uno scostamento rispetto all'ordinario procedimento notificatorio a mezzo del servizio postale ai sensi della legge n. 890 del 1982, non di meno [...] è comunque garantitaal destinatario un'ef fettiva possibilità di conoscenza della cartella di pagamento notificatagli ai sensi dell'art. 26, primo comma,d.P.R. n. 602 del 1973». ha precisato il Giudice delle leggi che, seppure non sia prevista la relata di notifica, nella notificazione "diretta" ai sensi del citato art. 26 «c'è il completamento dell'avviso di ricevimento da parte dell'operatore postale che, in forma sintetica, fornisce la prova dell'avvenuta consegnadel plico al destinatario o al consegnatario legittimato a riceverlo»; - alla luce della decisione sul motivo che precede il secondo motivo, incentratosulla violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2943 c.c. incombinato disposto con gli artt. 50 e 77 del d.P.R. n. 602 del 1973per avere la CTR ritenuto maturato, stante l’invalidità della notifica di cui si è detto, il termine prescrizionale tra la notifica della cartella e la notifica dell’intimazione di pagamento, è assorbito; - conseguentemente, accolto il primo motivo e dichiarato assorbito ilsecondo; la sentenza impugnata è cassata con rinvio al giudice dell’appello per nuovo esame nel rispetto dei principi sopra illustrati; p.q.m. Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5 accoglieil primo motivo; dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnatain relazione al mo