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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 aprile 2026

Cassazione n. 11614/2026

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esa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Comune di [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e ricorrente incidentale-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaLombardia n. 3207/2019 depositata il 22/07/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 8990/2020Numero sezionale 2453/2026Numero di raccolta generale 11614/2026Data pubblicazione 28/04/20261.

Dalla sentenza impugnata risulta che [OSCURATO:SOCIETA]., proprietariadi un edificio industriale nel comune di [OSCURATO:PERSONA], impugnò l’avvisodi accertamento per omesso versamento TARI, relativo all’anno di imposta2017, contestandone la legittimità poiché, in relazione alle superfici dilavorazione e deposito oggetto di tassazione nell’area produttiva i rifiuti,derivanti dalla lavorazione dell’acciaio, non erano assimilabili agli urbanied erano smaltiti in proprio.La C.T.P. respinse il ricorso osservando che la società contribuente nonaveva provato la natura speciale dei rifiuti, non essendo a tal finesufficiente lo smaltimento in proprio.Il giudice di primo grado, inoltre, osservò che la richiesta di detassazionepresentata dalla società, sarebbe stata comunque infondata poiché lacontribuente non aveva contestato il regolamento attuativo del comunesulla scorta del quale erano state determinate le quantità dell’entitàmateriale di scarto prodotto, e, conseguentemente, le aliquote dipagamento.La decisione fu impugnata e l’appello fu parzialmente accolto.Nella ricostruzione operata dalla C.T.R. la società contribuente avevadedotto in appello:1)l’illegittimità dell’avviso perché non era possibile evincere ilfondamento della pretesa;2)la nullità della sentenza per omessa pronuncia sulla impossibilità diassimilare i rifiuti speciali agli urbani atteso che tale assimilazione nonsarebbe nella specie possibile né per gli imballaggi né per i rifiuti ferrosi.3)la illegittimità del regolamento per mancata indicazione dei requisitiquantitativi e perché non conforme alla delibera interministeriale del27.7.1984.Il Comune eccepì la novità del motivo sia in relazione alla questioneafferente gli imballaggi che alla illegittimità del regolamento comunale.Numero registro generale 8990/2020Numero sezionale 2453/2026Numero di raccolta generale 11614/2026Data pubblicazione 28/04/2026Nel dettaglio, il giudice affermò che la disciplina dei rifiuti speciali eraregolata dall’art. 21 del d.lgs. n. 22 del 1997 ed analizzò il contenuto delcomma 2, lett. g), rilevante nella specie.Il giudice di merito richiamò quindi la decisione di questa Corte n.11035/2019 la quale ha affermato che i regolamenti comunali devonoindicare i criteri di assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani sia di ordinequalitativo che di ordine quantitativo poiché la ratio legis deve individuarsisia nella necessità di escludere ogni ipotesi di danno ambientale correlatoalla raccolta e allo smaltimento del rifiuto assimilato sia in quella diassicurare una gestione dei rifiuti urbani da parte dei comuni ispirata aiprincipi di efficienza efficacia ed economicità; è evidente che tali finalitàpossono essere garantite solo per determinare almeno astrattamente laquantità di rifiuto assimilabile conferibile, non essendo ipotizzabile unservizio pubblico di smaltimento o di potenzialità illimitata rispetto a unrifiuto per definizione non uguale a quello urbano, seppure adessoassimilabile perché non pericoloso.Si richiamò, altresì, la giurisprudenza di questa Corte secondo la qualeladdove il regolamento non rispetti uno dei due criteri (quantitativo equalitativo) il giudice è tenuto a disapplicare la delibera comunaleillegittima di adozione in quanto in contrasto con l'articolo 21 comma duelettera g) del d.lgs. n. 22 del 1997 con la conseguenza che troveràapplicazione la pregressa disciplina in tema di rifiuti speciali di cui al d.lgs.n. 507 del 1993 e, in particolare, l'articolo 62, comma 3, che prevede lapossibilità di un'esenzione o riduzione delle superfici tassabili in relazionealla parte in cui si producano rifiuti speciali non assimilati.

Fu analizzato,quindi, il regolamento del Comune di [OSCURATO:PERSONA], in particolarel'articolo 3, evidenziandosi come esso prevedesse che fossero assimilatiagli urbani i rifiuti non pericolosi elencati nell'allegato a sempre che ilrapporto tra quantità globale in chilogrammi di rifiuti e la superficie nonNumero registro generale 8990/2020Numero sezionale 2453/2026Numero di raccolta generale 11614/2026Data pubblicazione 28/04/2026superasse il 200% del valore massimo del corrispondente parametro KD diquelle tabelle inserite nell'allegato 1 punto 44 del d.P.R. n. 158 del 1999.secondo cui avrebbero dovuto essere comunque assimilati agli urbani irifiuti superanti il limite quantitativo precedente laddove il comune avesseapprontato specifiche misure organizzative per la loro gestione e dandonecomunicazione alle utenze che superino detto limite.Si osservò che dal punto di vista qualitativo l'allegato, poi, individuavaquali rifiuti assimilabili metalli ferrosi e non ferrosi le loro leghe nonché gliimballaggi primari.

Ma il regolamento comunale era rispettoso del dettatonormativo solo in parte ossia laddove determinava i limiti qualitativimentre l'indicazione quantitativa di cui al citato comma 2 dell’art. 3estremamente generica e pertanto in parte qua il regolamento venivadisapplicato.

Si aggiunse che non fosse contestato tra le parti ilsuperamento dei limiti quantitativi indicati dal citato art. 3, comma 1, delregolamento comunale e sicché il comune avrebbe potuto richiedere ilpagamento della tassa nei limiti della suddetta quantità con esclusionedegli imballaggi terziari non contemplati nel citato allegato.

Per tali ragionil’appello fu parzialmente accolto con onere per il Comune di determinarel'entità della Tari nei limiti indicati.Avverso la predetta decisione, la società contribuente ha proposto ricorsoaffidato a cinque motivi.

Il Comune si è costituito con controricorso ed haproposto ricorso incidentale affidato a quattro censure.In prossimità dell’udienza le parti hanno depositato memorie illustrative.All’esito dell’udienza in camera di consiglio del 13-03-2026 la Corte hariservato il deposito dell’ordinanza.MOTIVI DELLA DECISIONENumero registro generale 8990/2020Numero sezionale 2453/2026Numero di raccolta generale 11614/2026Data pubblicazione 28/04/20261.

Per il principio della ragione più liquida è opportuno muovere dal ricorsoincidentale ed in particolare dalla prima e dalla terza censura che possonoessere trattate insieme.Con la prima censura il Comune di [OSCURATO:PERSONA] denuncia laviolazione e falsa applicazione, ex art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c.,dell’art. 7, comma 5, e dell’art. 57 del d.lgs. n. 546 del 1992, nonchénullità della sentenza per vizio di extrapetizione di cui all’ art. 112 c.p.c.Il ricorrente incidentale evidenzia che il giudice di merito haparzialmente disapplicato il regolamento accogliendo un’eccezioneestranea agli originari motivi di impugnazione e sollevata solo in sede diappello.3.

Con la terza censura si denuncia la violazione dell’art. 57 del d.lgs. n.546 del 1992 e dell’art. 112 c.p.c., ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. peraver escluso dalla tassazione degli imballaggi terziari in accoglimento diuna doglianza sollevata solo in sede di appello.1.2.

I motivi sono fondati.Com’è noto, il potere del giudice tributario di disapplicare tutti gli attiamministrativi illegittimi costituenti presupposto per l'imposizione, e nonsoltanto quelli a contenuto normativo o generale, come disposto dall'art.7, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, costituisce espressionedi un principio generale dell'ordinamento, contenuto nell'art. 5 della legge20 marzo 1865, n. 2248, allegato E, anche prima dell'espressoriconoscimento, operato dall'art. 12, comma 2, della legge 28 dicembre2001, n. 448, con l'introduzione del nuovo testo dell'art. 2 del d.lgs. n.546 del 1992, di un generale potere di decidere "incidenter tantum" suquestioni attribuite alla competenza di altre giurisdizioni (Cass. n.5929/2007; Cass. n. 25935/2024).Ne consegue che detto potere può essere esercitato anche d’ufficio,tuttavia ciò è possibile purché gli atti in questione siano stati investiti daiNumero registro generale 8990/2020Numero sezionale 2453/2026Numero di raccolta generale 11614/2026Data pubblicazione 28/04/2026motivi di impugnazione dedotti dal contribuente in relazione all'attoimpositivo impugnato (Cass. n.12545/2016).Nel caso di specie il ricorrente in primo grado aveva dedottol’illegittimità della pretesa per non essere correttamente motivato l’avvisodi accertamento, l’illegittimità della pretesa impositiva per la parte riferitaalle superfici di lavorazione e deposito poiché nell’area produttiva i rifiutiderivanti dalla lavorazione dell’acciaio sarebbero stati speciali e smaltiti inproprio.In appello invece il ricorrente nel formulare l’eccezione de quo, hamutato sostanzialmente la causa petendi osservando che i rifiuti prodottinon potevano essere assimilati agli urbani per svariate ragioni, tra le qualiquella, nuova, secondo cui i requisiti quantitativi e qualitativi previsti dalregolamento erano in parte generici ed in parte in contrasto con ladelibera interministeriale del 27 luglio 1984; sicché il regolamento eraillegittimo ed avrebbe dovuto essere disapplicato.Così facendo il ricorrente principale ha proposto una nuova questioneed il giudice di merito si è pronunciato su un’eccezione nuova, cheavrebbe richiesto la valutazione da parte del giudice di primo grado, cosìviolandosi l’art. 57.Allo stesso modo il giudice di merito ha pronunciato in relazione allanon debenza del tributo in relazione agli imballaggi terziari che, tuttavia,non erano stati considerati nell’ambito delle doglianze formulate al giudicedi primo grado.2.

Con la seconda censura è denunciata la violazione dell’art. 21 deld.lgs. n. 22 del 1997 e del decreto interministeriale del 27.7.1984, nonchédell’art. 1, comma 649 della l. n. 147 del 2013.La sentenza sarebbe errata poiché il regolamento era conforme allalegge anche in relazione ai parametri quantitativi.Con la quarta censura si denuncia la violazione e falsa applicazionedell’art. 1, comma 649 della l. n. 147 del 2013 non avendo laNumero registro generale 8990/2020Numero sezionale 2453/2026Numero di raccolta generale 11614/2026Data pubblicazione 28/04/2026contribuente, comunque, dimostrato la produzione di rifiuti di imballaggioterziario.I motivi sono assorbiti dall’accoglimento della prima e della terzacensura.3.

Può ora trattarsi il ricorso principale.3.1.

Con il primo motivo del ricorso principale è denunciata laviolazione e falsa applicazione, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3c.p.c. del d.lgs. n. 22 del 1997 e mancata applicazione dell’art. 264,comma 1, lett. i, del d.lgs. n. 152 del 2006.Si osserva che quest’ultima disposizione ha abrogato il d.lgs. n. 22 del1997 che pertanto non avrebbe potuto trovare applicazione nellafattispecie in esame.E’ stato accolto il primo motivo del Comune di [OSCURATO:PERSONA], ciòcomporta il rigetto della presente censura atteso che essa riguarda glieffetti della disapplicazione del regolamento, illegittimamente disposta dalgiudice di secondo grado.Peraltro, la censura è estremamente generica.

Il motivo di ricorsodeve infatti contenere l’indicazione delle norme violate, l’esame del lorocontenuto precettivo e il raffronto con le affermazioni in diritto dellasentenza impugnata, non potendosi demandare alla Corte una ricercaesplorativa della norma violata (S.U. n. 23745/2020).Deve, inoltre, rilevarsi che i principi contenuti nel d.lgs. n. 22 del1997, pur a fronte della sua abrogazione, conservano rilevanzasistematica e interpretativa in relazione alla TARI, in quanto espressivi dinorme di riforma economico‑sociale e trasfusi nella successiva disciplinadel servizio di gestione dei rifiuti e del relativo finanziamento.

Inparticolare, i principi di pubblico interesse del servizio, di coperturaintegrale dei costi e di responsabilizzazione dei produttori di rifiutiinformano la struttura e la funzione della TARI, quale tributo destinato alNumero registro generale 8990/2020Numero sezionale 2453/2026Numero di raccolta generale 11614/2026Data pubblicazione 28/04/2026finanziamento del servizio secondo una logica ambientale e nonmeramente fiscale.Allo stesso modo i principi in tema di presupposto impositivo edesclusione delle superfici produttive di rifiuti speciali, già elaborati conriferimento all’art. 62 d.lgs. 507 del 1993, sono applicabili anche allaTARI, in quanto compatibili con l’art. 1, commi 641 e 649, legge n. 147del 2013.Nella specie, infatti, il giudice di merito muove proprio dalla disciplinadi cui all’art. 21 del d.lgs. n. 22 del 1997 giungendo così da un lato aribadire la sussistenza del potere regolamentare in materia del comune edella rilevanza della delibera interministeriale del 1984.4.Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma1, n. 3 c.p.c. la violazione e mancata applicazione degli artt. 184, comma3, 195, comma 2, 221, comma 4, del d.lgs. n. 162 del 2006 nonchéviolazione e mancata applicazione della delibera del comitatointerministeriale dei rifiuti del luglio 1984.La sentenza impugnata ha ritenuto che l’assimilazione dei rifiuti specialinon pericolosi, prodotti da [OSCURATO:SOCIETA], agli urbani, sarebbe legittimama ciò, in tesi, si porrebbe in contrasto con le norme innanzi indicate.Nel dettaglio, l’art. 184, comma 3, lett. c) del d.lgs. n. 152/2006qualifica i rifiuti da lavorazioni industriali mentre l’art. 195, comma 2, lett.e) del precitato d.lgs. attribuisce allo stato il compito di determinare icriteri per assimilare i rifiuti speciali a quelli urbani sulla base di un d.m.che non è stato mai approvato.

Pertanto, trova applicazione la delibera delcomitato interministeriale rifiuti del 27/7/1984 che al punto

1.1. nonconsidererebbe gli scarti di lavorazione industriale dell’acciaio assimilabiliai rifiuti urbani.

Pertanto, i rifiuti controversi non sarebbero assimilabiliagli urbani.Il motivo è infondato.Numero registro generale 8990/2020Numero sezionale 2453/2026Numero di raccolta generale 11614/2026Data pubblicazione 28/04/2026Il giudice di merito ha applicato il regolamento del Comune di ColognoMonzese e nel far questo, premessa la sussistenza del potereregolamentare dell’ente, ha esaminato il contenuto del detto atto ed haconcluso per la corretta assimilazione al dettato normativo, ed all’invocatadelibera interministeriale, con riferimento ai limiti qualitativi (avendoprevisto all’allegato A, quali rifiuti assimilabili, i metalli ferrosi e le loroleghe nonché gli imballaggi primari).Premessa la sussistenza del potere regolamentare del comune sullaquestione che viene qui in rilievo, viene in considerazione l’invocatadelibera interministeriale, la quale prevede che i rifiuti assimilabili:….”Abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiutiurbani o, comunque, siano costituiti da manufatti e materiali simili a quellielencati nel seguito a titolo esemplificativo” ed individua, sempre a titoloesemplificativo i “manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro,spugna di ferro e simili”.E’ dunque la stessa delibera invocata dal ricorrente a non contenereun’indicazione tassativa dei materiali (si ricordano le espressioni innanziriportate, “manufatti di ferro e…simili” e “a titolo esemplificativo”) sicchél’invocata violazione di legge è infondata.3.Con il terzo motivo di ricorso si denuncia, in relazione all’art. 360comma 1 n. 3. c.p.c., la violazione degli artt. 62, comma 3, 188, comma1bis, 198 comma 2, lett. g) e 195 comma 2 lett. e del d.lgs. n. 152 del2006 nonché la violazione dell’art. 1, comma 649 della legge n. 147 del2013.Il motivo, invero, è incentrato sulla ritenuta applicabilità, allafattispecie in esame, dell’art. 188 comma 1 bis del d.lgs. n. 152 del 2006ma tale censura, dall’esame della sentenza e dal contenuto del ricorso,non risulta essere stata formulata al giudice di merito.I motivi del ricorso per cassazione devono infatti investire a pena diinammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidereNumero registro generale 8990/2020Numero sezionale 2453/2026Numero di raccolta generale 11614/2026Data pubblicazione 28/04/2026del giudizio d'appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sededi legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattatinella fase di merito, tranne che non si tratti di questioni rilevabili d'ufficio.Il ricorrente, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novitàdella censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione dellaquestione avanti al giudice del merito, ma anche di indicare in quale attodel precedente giudizio lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte dicassazione di controllare la veridicità di tale asserzione, prima diesaminarne il merito (Cass. n. 22069/2015).Il motivo è, pertanto, inammissibile per novità della questione.4.

Con il quarto motivo si denuncia la mancata applicazione dell’art. 1,comma 649 della legge n. 147 del 2013 e la violazione e falsa applicazionedell’art. 62 innanzi citato.Essendo stata soppressa la TARSU, non avrebbe potuto applicarsi ilpredetto art. 62 ma avrebbe dovuto applicarsi l’art. 1, comma 649, della l.n. 147 del 2013.La doglianza è infondata.Come già rilevato rispetto alle ulteriori censure avanzate dalla societàcontribuente, è stato accolto il primo motivo del ricorso incidentale.

Ilmotivo di ricorso qui in rilievo muove proprio dalle conseguenze delladisapplicazione del regolamento, invocando l’applicazione dell’art. 1,comma 649 del 2013, in luogo dell’art. 62, comma 3, del d.lgs. n. 507 del1993 e presupponendo di essere al cospetto di rifiuti speciali nonassimilati agli urbani.

Conseguenze elise dall’accoglimento del ricorsoincidentale.5.

Con il quinto motivo è denunciata la violazione e falsa applicazionedell’art. 6, comma 2, e all. 1 tab.

A, del d.P.R. n. 158 del 1999, ex art.360, comma 1, n. 3 c.p.c.I rifiuti non sarebbero in sostanza assimilabili anche per carenza delrequisito quantitativo.Numero registro generale 8990/2020Numero sezionale 2453/2026Numero di raccolta generale 11614/2026Data pubblicazione 28/04/2026Il motivo, alla pari, della terza censura, è inammissibile per novitàdella questione.

Valgono in questa sede le osservazioni di cui al paragrafoIn conclusione, devono accogliersi la prima e la terza censura delricorso incidentale, assorbita la seconda e la quarta oltre che il ricorsoprincipale, respinto il ricorso principale e, per l’effetto, la decisione deveessere cassata con rinvio alla Corte di Giustizia tributaria di secondo gradodella Lombardia, in diversa composizione, anche per la quantificazionedelle spese del presente giudizio.Ai sensi dell’art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, sussistono ipresupposti processuali per il versamento, a carico del ricorrenteprincipale, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari aquello per il ricorso ex art. 13, co. 1, se dovuto.

P.Q.MAccoglie il primo motivo ed il terzo motivo del ricorso incidentale,assorbiti il secondo ed il quarto; rigetta il ricorso principale cassa ladecisione impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia tributaria dellaLombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio dilegittimità.Ai sensi dell’art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, sussistono ipresupposti processuali per il versamento, a carico del ricorrenteprincipale, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari aquello per il ricorso ex art. 13, co. 1, se dovuto.Così deciso in Roma, il 13.3.2026Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
esa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Comune di [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e ricorrente incidentale-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaLombardia n. 3207/2019 depositata il 22/07/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 8990/2020Numero sezionale 2453/2026Numero di raccolta generale 11614/2026Data pubblicazione 28/04/20261. Dalla sentenza impugnata risulta che [OSCURATO:SOCIETA]., proprietariadi un edificio industriale nel comune di [OSCURATO:PERSONA], impugnò l’avvisodi accertamento per omesso versamento TARI, relativo all’anno di imposta2017, contestandone la legittimità poiché, in relazione alle superfici dilavorazione e deposito oggetto di tassazione nell’area produttiva i rifiuti,derivanti dalla lavorazione dell’acciaio, non erano assimilabili agli urbanied erano smaltiti in proprio.La C.T.P. respinse il ricorso osservando che la società contribuente nonaveva provato la natura speciale dei rifiuti, non essendo a tal finesufficiente lo smaltimento in proprio.Il giudice di primo grado, inoltre, osservò che la richiesta di detassazionepresentata dalla società, sarebbe stata comunque infondata poiché lacontribuente non aveva contestato il regolamento attuativo del comunesulla scorta del quale erano state determinate le quantità dell’entitàmateriale di scarto prodotto, e, conseguentemente, le aliquote dipagamento.La decisione fu impugnata e l’appello fu parzialmente accolto.Nella ricostruzione operata dalla C.T.R. la società contribuente avevadedotto in appello:1)l’illegittimità dell’avviso perché non era possibile evincere ilfondamento della pretesa;2)la nullità della sentenza per omessa pronuncia sulla impossibilità diassimilare i rifiuti speciali agli urbani atteso che tale assimilazione nonsarebbe nella specie possibile né per gli imballaggi né per i rifiuti ferrosi.3)la illegittimità del regolamento per mancata indicazione dei requisitiquantitativi e perché non conforme alla delibera interministeriale del27.7.1984.Il Comune eccepì la novità del motivo sia in relazione alla questioneafferente gli imballaggi che alla illegittimità del regolamento comunale.Numero registro generale 8990/2020Numero sezionale 2453/2026Numero di raccolta generale 11614/2026Data pubblicazione 28/04/2026Nel dettaglio, il giudice affermò che la disciplina dei rifiuti speciali eraregolata dall’art. 21 del d.lgs. n. 22 del 1997 ed analizzò il contenuto delcomma 2, lett. g), rilevante nella specie.Il giudice di merito richiamò quindi la decisione di questa Corte n.11035/2019 la quale ha affermato che i regolamenti comunali devonoindicare i criteri di assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani sia di ordinequalitativo che di ordine quantitativo poiché la ratio legis deve individuarsisia nella necessità di escludere ogni ipotesi di danno ambientale correlatoalla raccolta e allo smaltimento del rifiuto assimilato sia in quella diassicurare una gestione dei rifiuti urbani da parte dei comuni ispirata aiprincipi di efficienza efficacia ed economicità; è evidente che tali finalitàpossono essere garantite solo per determinare almeno astrattamente laquantità di rifiuto assimilabile conferibile, non essendo ipotizzabile unservizio pubblico di smaltimento o di potenzialità illimitata rispetto a unrifiuto per definizione non uguale a quello urbano, seppure adessoassimilabile perché non pericoloso.Si richiamò, altresì, la giurisprudenza di questa Corte secondo la qualeladdove il regolamento non rispetti uno dei due criteri (quantitativo equalitativo) il giudice è tenuto a disapplicare la delibera comunaleillegittima di adozione in quanto in contrasto con l'articolo 21 comma duelettera g) del d.lgs. n. 22 del 1997 con la conseguenza che troveràapplicazione la pregressa disciplina in tema di rifiuti speciali di cui al d.lgs.n. 507 del 1993 e, in particolare, l'articolo 62, comma 3, che prevede lapossibilità di un'esenzione o riduzione delle superfici tassabili in relazionealla parte in cui si producano rifiuti speciali non assimilati. Fu analizzato,quindi, il regolamento del Comune di [OSCURATO:PERSONA], in particolarel'articolo 3, evidenziandosi come esso prevedesse che fossero assimilatiagli urbani i rifiuti non pericolosi elencati nell'allegato a sempre che ilrapporto tra quantità globale in chilogrammi di rifiuti e la superficie nonNumero registro generale 8990/2020Numero sezionale 2453/2026Numero di raccolta generale 11614/2026Data pubblicazione 28/04/2026superasse il 200% del valore massimo del corrispondente parametro KD diquelle tabelle inserite nell'allegato 1 punto 44 del d.P.R. n. 158 del 1999.secondo cui avrebbero dovuto essere comunque assimilati agli urbani irifiuti superanti il limite quantitativo precedente laddove il comune avesseapprontato specifiche misure organizzative per la loro gestione e dandonecomunicazione alle utenze che superino detto limite.Si osservò che dal punto di vista qualitativo l'allegato, poi, individuavaquali rifiuti assimilabili metalli ferrosi e non ferrosi le loro leghe nonché gliimballaggi primari. Ma il regolamento comunale era rispettoso del dettatonormativo solo in parte ossia laddove determinava i limiti qualitativimentre l'indicazione quantitativa di cui al citato comma 2 dell’art. 3estremamente generica e pertanto in parte qua il regolamento venivadisapplicato. Si aggiunse che non fosse contestato tra le parti ilsuperamento dei limiti quantitativi indicati dal citato art. 3, comma 1, delregolamento comunale e sicché il comune avrebbe potuto richiedere ilpagamento della tassa nei limiti della suddetta quantità con esclusionedegli imballaggi terziari non contemplati nel citato allegato. Per tali ragionil’appello fu parzialmente accolto con onere per il Comune di determinarel'entità della Tari nei limiti indicati.Avverso la predetta decisione, la società contribuente ha proposto ricorsoaffidato a cinque motivi. Il Comune si è costituito con controricorso ed haproposto ricorso incidentale affidato a quattro censure.In prossimità dell’udienza le parti hanno depositato memorie illustrative.All’esito dell’udienza in camera di consiglio del 13-03-2026 la Corte hariservato il deposito dell’ordinanza.MOTIVI DELLA DECISIONENumero registro generale 8990/2020Numero sezionale 2453/2026Numero di raccolta generale 11614/2026Data pubblicazione 28/04/20261. Per il principio della ragione più liquida è opportuno muovere dal ricorsoincidentale ed in particolare dalla prima e dalla terza censura che possonoessere trattate insieme.Con la prima censura il Comune di [OSCURATO:PERSONA] denuncia laviolazione e falsa applicazione, ex art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c.,dell’art. 7, comma 5, e dell’art. 57 del d.lgs. n. 546 del 1992, nonchénullità della sentenza per vizio di extrapetizione di cui all’ art. 112 c.p.c.Il ricorrente incidentale evidenzia che il giudice di merito haparzialmente disapplicato il regolamento accogliendo un’eccezioneestranea agli originari motivi di impugnazione e sollevata solo in sede diappello.3. Con la terza censura si denuncia la violazione dell’art. 57 del d.lgs. n.546 del 1992 e dell’art. 112 c.p.c., ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. peraver escluso dalla tassazione degli imballaggi terziari in accoglimento diuna doglianza sollevata solo in sede di appello.1.2. I motivi sono fondati.Com’è noto, il potere del giudice tributario di disapplicare tutti gli attiamministrativi illegittimi costituenti presupposto per l'imposizione, e nonsoltanto quelli a contenuto normativo o generale, come disposto dall'art.7, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, costituisce espressionedi un principio generale dell'ordinamento, contenuto nell'art. 5 della legge20 marzo 1865, n. 2248, allegato E, anche prima dell'espressoriconoscimento, operato dall'art. 12, comma 2, della legge 28 dicembre2001, n. 448, con l'introduzione del nuovo testo dell'art. 2 del d.lgs. n.546 del 1992, di un generale potere di decidere "incidenter tantum" suquestioni attribuite alla competenza di altre giurisdizioni (Cass. n.5929/2007; Cass. n. 25935/2024).Ne consegue che detto potere può essere esercitato anche d’ufficio,tuttavia ciò è possibile purché gli atti in questione siano stati investiti daiNumero registro generale 8990/2020Numero sezionale 2453/2026Numero di raccolta generale 11614/2026Data pubblicazione 28/04/2026motivi di impugnazione dedotti dal contribuente in relazione all'attoimpositivo impugnato (Cass. n.12545/2016).Nel caso di specie il ricorrente in primo grado aveva dedottol’illegittimità della pretesa per non essere correttamente motivato l’avvisodi accertamento, l’illegittimità della pretesa impositiva per la parte riferitaalle superfici di lavorazione e deposito poiché nell’area produttiva i rifiutiderivanti dalla lavorazione dell’acciaio sarebbero stati speciali e smaltiti inproprio.In appello invece il ricorrente nel formulare l’eccezione de quo, hamutato sostanzialmente la causa petendi osservando che i rifiuti prodottinon potevano essere assimilati agli urbani per svariate ragioni, tra le qualiquella, nuova, secondo cui i requisiti quantitativi e qualitativi previsti dalregolamento erano in parte generici ed in parte in contrasto con ladelibera interministeriale del 27 luglio 1984; sicché il regolamento eraillegittimo ed avrebbe dovuto essere disapplicato.Così facendo il ricorrente principale ha proposto una nuova questioneed il giudice di merito si è pronunciato su un’eccezione nuova, cheavrebbe richiesto la valutazione da parte del giudice di primo grado, cosìviolandosi l’art. 57.Allo stesso modo il giudice di merito ha pronunciato in relazione allanon debenza del tributo in relazione agli imballaggi terziari che, tuttavia,non erano stati considerati nell’ambito delle doglianze formulate al giudicedi primo grado.2. Con la seconda censura è denunciata la violazione dell’art. 21 deld.lgs. n. 22 del 1997 e del decreto interministeriale del 27.7.1984, nonchédell’art. 1, comma 649 della l. n. 147 del 2013.La sentenza sarebbe errata poiché il regolamento era conforme allalegge anche in relazione ai parametri quantitativi.Con la quarta censura si denuncia la violazione e falsa applicazionedell’art. 1, comma 649 della l. n. 147 del 2013 non avendo laNumero registro generale 8990/2020Numero sezionale 2453/2026Numero di raccolta generale 11614/2026Data pubblicazione 28/04/2026contribuente, comunque, dimostrato la produzione di rifiuti di imballaggioterziario.I motivi sono assorbiti dall’accoglimento della prima e della terzacensura.3. Può ora trattarsi il ricorso principale.3.1. Con il primo motivo del ricorso principale è denunciata laviolazione e falsa applicazione, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3c.p.c. del d.lgs. n. 22 del 1997 e mancata applicazione dell’art. 264,comma 1, lett. i, del d.lgs. n. 152 del 2006.Si osserva che quest’ultima disposizione ha abrogato il d.lgs. n. 22 del1997 che pertanto non avrebbe potuto trovare applicazione nellafattispecie in esame.E’ stato accolto il primo motivo del Comune di [OSCURATO:PERSONA], ciòcomporta il rigetto della presente censura atteso che essa riguarda glieffetti della disapplicazione del regolamento, illegittimamente disposta dalgiudice di secondo grado.Peraltro, la censura è estremamente generica. Il motivo di ricorsodeve infatti contenere l’indicazione delle norme violate, l’esame del lorocontenuto precettivo e il raffronto con le affermazioni in diritto dellasentenza impugnata, non potendosi demandare alla Corte una ricercaesplorativa della norma violata (S.U. n. 23745/2020).Deve, inoltre, rilevarsi che i principi contenuti nel d.lgs. n. 22 del1997, pur a fronte della sua abrogazione, conservano rilevanzasistematica e interpretativa in relazione alla TARI, in quanto espressivi dinorme di riforma economico‑sociale e trasfusi nella successiva disciplinadel servizio di gestione dei rifiuti e del relativo finanziamento. Inparticolare, i principi di pubblico interesse del servizio, di coperturaintegrale dei costi e di responsabilizzazione dei produttori di rifiutiinformano la struttura e la funzione della TARI, quale tributo destinato alNumero registro generale 8990/2020Numero sezionale 2453/2026Numero di raccolta generale 11614/2026Data pubblicazione 28/04/2026finanziamento del servizio secondo una logica ambientale e nonmeramente fiscale.Allo stesso modo i principi in tema di presupposto impositivo edesclusione delle superfici produttive di rifiuti speciali, già elaborati conriferimento all’art. 62 d.lgs. 507 del 1993, sono applicabili anche allaTARI, in quanto compatibili con l’art. 1, commi 641 e 649, legge n. 147del 2013.Nella specie, infatti, il giudice di merito muove proprio dalla disciplinadi cui all’art. 21 del d.lgs. n. 22 del 1997 giungendo così da un lato aribadire la sussistenza del potere regolamentare in materia del comune edella rilevanza della delibera interministeriale del 1984.4.Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma1, n. 3 c.p.c. la violazione e mancata applicazione degli artt. 184, comma3, 195, comma 2, 221, comma 4, del d.lgs. n. 162 del 2006 nonchéviolazione e mancata applicazione della delibera del comitatointerministeriale dei rifiuti del luglio 1984.La sentenza impugnata ha ritenuto che l’assimilazione dei rifiuti specialinon pericolosi, prodotti da [OSCURATO:SOCIETA], agli urbani, sarebbe legittimama ciò, in tesi, si porrebbe in contrasto con le norme innanzi indicate.Nel dettaglio, l’art. 184, comma 3, lett. c) del d.lgs. n. 152/2006qualifica i rifiuti da lavorazioni industriali mentre l’art. 195, comma 2, lett.e) del precitato d.lgs. attribuisce allo stato il compito di determinare icriteri per assimilare i rifiuti speciali a quelli urbani sulla base di un d.m.che non è stato mai approvato. Pertanto, trova applicazione la delibera delcomitato interministeriale rifiuti del 27/7/1984 che al punto 1.1. nonconsidererebbe gli scarti di lavorazione industriale dell’acciaio assimilabiliai rifiuti urbani. Pertanto, i rifiuti controversi non sarebbero assimilabiliagli urbani.Il motivo è infondato.Numero registro generale 8990/2020Numero sezionale 2453/2026Numero di raccolta generale 11614/2026Data pubblicazione 28/04/2026Il giudice di merito ha applicato il regolamento del Comune di ColognoMonzese e nel far questo, premessa la sussistenza del potereregolamentare dell’ente, ha esaminato il contenuto del detto atto ed haconcluso per la corretta assimilazione al dettato normativo, ed all’invocatadelibera interministeriale, con riferimento ai limiti qualitativi (avendoprevisto all’allegato A, quali rifiuti assimilabili, i metalli ferrosi e le loroleghe nonché gli imballaggi primari).Premessa la sussistenza del potere regolamentare del comune sullaquestione che viene qui in rilievo, viene in considerazione l’invocatadelibera interministeriale, la quale prevede che i rifiuti assimilabili:….”Abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiutiurbani o, comunque, siano costituiti da manufatti e materiali simili a quellielencati nel seguito a titolo esemplificativo” ed individua, sempre a titoloesemplificativo i “manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro,spugna di ferro e simili”.E’ dunque la stessa delibera invocata dal ricorrente a non contenereun’indicazione tassativa dei materiali (si ricordano le espressioni innanziriportate, “manufatti di ferro e…simili” e “a titolo esemplificativo”) sicchél’invocata violazione di legge è infondata.3.Con il terzo motivo di ricorso si denuncia, in relazione all’art. 360comma 1 n. 3. c.p.c., la violazione degli artt. 62, comma 3, 188, comma1bis, 198 comma 2, lett. g) e 195 comma 2 lett. e del d.lgs. n. 152 del2006 nonché la violazione dell’art. 1, comma 649 della legge n. 147 del2013.Il motivo, invero, è incentrato sulla ritenuta applicabilità, allafattispecie in esame, dell’art. 188 comma 1 bis del d.lgs. n. 152 del 2006ma tale censura, dall’esame della sentenza e dal contenuto del ricorso,non risulta essere stata formulata al giudice di merito.I motivi del ricorso per cassazione devono infatti investire a pena diinammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidereNumero registro generale 8990/2020Numero sezionale 2453/2026Numero di raccolta generale 11614/2026Data pubblicazione 28/04/2026del giudizio d'appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sededi legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattatinella fase di merito, tranne che non si tratti di questioni rilevabili d'ufficio.Il ricorrente, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novitàdella censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione dellaquestione avanti al giudice del merito, ma anche di indicare in quale attodel precedente giudizio lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte dicassazione di controllare la veridicità di tale asserzione, prima diesaminarne il merito (Cass. n. 22069/2015).Il motivo è, pertanto, inammissibile per novità della questione.4. Con il quarto motivo si denuncia la mancata applicazione dell’art. 1,comma 649 della legge n. 147 del 2013 e la violazione e falsa applicazionedell’art. 62 innanzi citato.Essendo stata soppressa la TARSU, non avrebbe potuto applicarsi ilpredetto art. 62 ma avrebbe dovuto applicarsi l’art. 1, comma 649, della l.n. 147 del 2013.La doglianza è infondata.Come già rilevato rispetto alle ulteriori censure avanzate dalla societàcontribuente, è stato accolto il primo motivo del ricorso incidentale. Ilmotivo di ricorso qui in rilievo muove proprio dalle conseguenze delladisapplicazione del regolamento, invocando l’applicazione dell’art. 1,comma 649 del 2013, in luogo dell’art. 62, comma 3, del d.lgs. n. 507 del1993 e presupponendo di essere al cospetto di rifiuti speciali nonassimilati agli urbani. Conseguenze elise dall’accoglimento del ricorsoincidentale.5. Con il quinto motivo è denunciata la violazione e falsa applicazionedell’art. 6, comma 2, e all. 1 tab. A, del d.P.R. n. 158 del 1999, ex art.360, comma 1, n. 3 c.p.c.I rifiuti non sarebbero in sostanza assimilabili anche per carenza delrequisito quantitativo.Numero registro generale 8990/2020Numero sezionale 2453/2026Numero di raccolta generale 11614/2026Data pubblicazione 28/04/2026Il motivo, alla pari, della terza censura, è inammissibile per novitàdella questione. Valgono in questa sede le osservazioni di cui al paragrafoIn conclusione, devono accogliersi la prima e la terza censura delricorso incidentale, assorbita la seconda e la quarta oltre che il ricorsoprincipale, respinto il ricorso principale e, per l’effetto, la decisione deveessere cassata con rinvio alla Corte di Giustizia tributaria di secondo gradodella Lombardia, in diversa composizione, anche per la quantificazionedelle spese del presente giudizio.Ai sensi dell’art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, sussistono ipresupposti processuali per il versamento, a carico del ricorrenteprincipale, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari aquello per il ricorso ex art. 13, co. 1, se dovuto. P.Q.MAccoglie il primo motivo ed il terzo motivo del ricorso incidentale,assorbiti il secondo ed il quarto; rigetta il ricorso principale cassa ladecisione impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia tributaria dellaLombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio dilegittimità.Ai sensi dell’art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, sussistono ipresupposti processuali per il versamento, a carico del ricorrenteprincipale, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari aquello per il ricorso ex art. 13, co. 1, se dovuto.Così deciso in Roma, il 13.3.2026Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 11614/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris