CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 30 ottobre 2024
Cassazione n. 09936/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ntato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II Grado del Lazion. 6566/2024 depositata il 30/10/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 9586/2025Numero sezionale 2718/2026Numero di raccolta generale 9936/2026Data pubblicazione 17/04/20261. Dagli atti di causa risulta che, a mezzo dell’atto impositivo impugnato,[OSCURATO:PERSONA] ha accertato, per l’anno 2015, l’IMU dovuta in relazione adalcuni immobili di proprietà dell’Ente ecclesiastico (di seguito anche“l’Ospizio”) siti nel predetto Comune ed ha irrogato sanzione per omessadichiarazione, pari al cento per cento della maggiore imposta accertata inrelazione agli immobili (asseritamente) non dichiarati.Tale atto è stato impugnato ed il giudice di prime cure ha accolto ilricorso.Il Comune ha impugnato la decisione per aver erroneamente riconosciutoil diritto all’esenzione relativamente alle unità immobiliari di cui aiprogressivi nn. 2, 83, 84, 85, 87; nonché per essere sussistente ilpresupposto impositivo relativamente alle unità immobiliari di cui al foglio486, particella 189 e foglio 628, particella 332 osservando che l’enteecclesiastico non avrebbe fornito la prova, sotto il profilo oggettivo, ossiadelle attività in concreto svolte.Il giudice di merito in parziale accoglimento dell’appello del Comune, haconfermato la pretesa fiscale in relazione alle unità immobiliari identificateai nn. 2, 83, 84, 85 e 87 dell’avviso di accertamento (mentre è statoconfermato l’annullamento di quella avente ad oggetto le unità immobiliariidentificate ai nn. 89 e 92, già disposta dai Giudici di prime cure).In particolare, il giudice ha affermato che riguardo alle unità immobiliariadibite ad esclusiva abitazione dei religiosi, per giurisprudenza consolidatanon può applicarsi l’esenzione Imu di cui alla suddetta normativa, “inquanto non è stato dimostrato dall'ente contribuente alcuno svolgimentonegli stessi di attività religiose o di culto (si vedano Cass. n. 10754 del2017 e le sentenze del giudice tributario di appello per il Lazio numeri207, 208 e 209 del 2011).Inoltre, come correttamente osservato dall'appellante, l'esenzione inquestione è prevista per gli immobili iscritti in catasto nelle categorie delNumero registro generale 9586/2025Numero sezionale 2718/2026Numero di raccolta generale 9936/2026Data pubblicazione 17/04/2026gruppo E (già riconosciuti esenti dal Comune di Roma), mentre gliimmobili in contestazione non solo sono accatastati con le categorie B/1,D/1 e D/3, ma non risulta concretamente dimostrato che siano destinatiallo svolgimento esclusivo delle attività istituzionali senza fine di lucro (sivedano in tal senso le sentenze del giudice tributario di appello per il Lazionn. 359 del 2018, 5911 del 2015, 3542 del 2018, 3375 del 2017, 3884 del2020 e 3888 del 2015)”.L’[OSCURATO:PERSONA] propone ricorso affidato a sette motivi.Resiste con controricorso il Comune.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso è denunciata la violazione dell’art. 112c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., per aver il giudice dimerito omesso di pronunciarsi sull’intervenuta illegittimità della sentenzaimpugnata essendosi formato un giudicato esterno favorevole all’Enteecclesiastico ricorrente. In particolare, è passata in giudicato la sentenzadi primo grado n. 8298/2022 emessa fra le stesse parti del presentegiudizio in relazione all’avviso di accertamento TASI, anno 2015, aventead oggetto le medesime unità immobiliari qui in discussione.Il motivo è fondato.La problematica della configurabilità, nel processo tributario,dell'istituto del giudicato esterno e della conseguente efficacia espansivatrova come punto di riferimento la sentenza delle Sezioni Unite, Cass.16.6.2006, n. 13916: nello specifico, la Corte ha affermato che «qualoradue giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapportogiuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata ingiudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridicaovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un puntofondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logicaindispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza,Numero registro generale 9586/2025Numero sezionale 2718/2026Numero di raccolta generale 9936/2026Data pubblicazione 17/04/2026preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anchese il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hannocostituito lo scopo ed il petitum del primo ... tale principio non trovaderoga in caso di situazioni giuridiche di durata, giacché anche in tal casol'oggetto del giudicato è un unico rapporto e non gli effetti verificatisi nelcorso del suo svolgimento, e conseguentemente neppure il riferimento alprincipio dell'autonomia dei periodi d'imposta può consentire un'ulterioredisamina tra le medesime parti della qualificazione giuridica del rapportostesso contenuta in una decisione della commissione tributaria passata ingiudicato» (Cass. S.U., n. 13916/2006).La successiva giurisprudenza della Corte di legittimità si è uniformata allaricordata pronuncia delle Sezioni Unite, riconoscendo che il principio delgiudicato esterno non trova ostacolo, in materia tributaria, nel principiodell'autonomia dei periodi d'imposta, con riguardo, in particolare, a quellestatuizioni che siano relative a qualificazioni giuridiche o ad altri eventualielementi caratterizzati dalla durevolezza nel tempo (cfr. Cass. n. 38950del 2021; Cass. n. 15171 del 2020; Cass. n. 14509 del 2016; Cass. n.4832 del 2015).Si è altresì riconosciuto che tale effetto si esplica non solo rispetto agli attiimpositivi in senso stretto, ma anche in caso di istanza di rimborso, fermo,rispetto a quest'ultima, il limite derivante dal maturare dell'eventualedecadenza o prescrizione, trattandosi di fatti ulteriori di carattere impedivoed estintivo rispetto al diritto al rimborso (Cass. n. 16684 del 2022).Nel processo tributario, il giudicato (art. 2909 c.c.) non esauriscenecessariamente i suoi effetti nel solo giudizio in cui si è formato (si vedaCass., Sez. T., n. 28973/2022): l’accertamento definitivo su un puntofondamentale comune può spiegare efficacia preclusiva in altri giudizi trale stesse parti, anche se relativi a tributi diversi, quando tali tributirisultino fondati sulle medesime circostanze fattuali (es.: qualificazionedell’immobile e della sua destinazione, o, come nella specie, loNumero registro generale 9586/2025Numero sezionale 2718/2026Numero di raccolta generale 9936/2026Data pubblicazione 17/04/2026svolgimento o meno di attività commerciale). Ciò è tanto più evidentequando si tratti di presupposti accertati in relazione al medesimo annod’imposta.Nel caso che ci occupa, la sentenza passata in giudicato della C.T.P. haescluso la debenza della TASI proprio per l’anno 2015, ossia lo stessoanno oggetto del presente giudizio; pertanto, non può che produrre effettoin questo procedimento, avendo accertato lo svolgimento di attività noncommerciale.In conclusione, il motivo è accolto.2. Con la seconda censura, ex art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., sidenuncia la nullità della sentenza impugnata, nella parte in cui i Giudici diappello hanno confermato la legittimità della pretesa fiscale malgrado ilgiudicato esterno favorevole all’Ente ecclesiastico ricorrente, per effettodel passaggio in giudicato della sentenza del 12 luglio 2022, n. 8298emessa in relazione all’avviso di accertamento TASI, anno 2015. Lasentenza è “in parte qua” viziata per violazione dell’art. 2909 c.c. edell’art. 324 c.p.c.Con la terza censura si denuncia la nullità della sentenza impugnata nellaparte in cui è stata confermata la legittimità/fondatezza nel merito dellapretesa fiscale con riguardo agli immobili. La sentenza sarebbe “in partequa” viziata da error in procedendo per violazione dell’art. 115, primocomma, c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., nonchéper “omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggettodi discussione tra le parti”, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5,c.p.c.Con la quarta censura, in subordine, è denunciata la nullità della sentenzaimpugnata per omessa motivazione, essendo stata confermata lalegittimità/fondatezza nel merito della pretesa fiscale con riguardo agliimmobili, in assenza di una qualsiasi statuizione idonea a far percepire lerationes decidendi che hanno escluso la validità delle prove prodotte. LaNumero registro generale 9586/2025Numero sezionale 2718/2026Numero di raccolta generale 9936/2026Data pubblicazione 17/04/2026sentenza è “in parte qua” viziata, in quanto emessa in violazione degliartt. 1, secondo comma, e 36, secondo comma, n. 4, d.lgs. 30 dicembre1992, n. 546, 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., 118 disp. att., e 111,sesto comma, Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 4 e 5,c.p.c.Con la quinta censura è denunciata la nullità della sentenza nella parte incui ha omesso di pronunciarsi sul motivo, di carattere subordinato,afferente alla illegittimità dell’irrogazione delle sanzioni per errore di dirittoe/o sul fatto. La sentenza sarebbe in parte qua viziata per violazionedell’art. 112, c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.Con la sesta censura si denuncia la nullità della sentenza nella parte in cuiha omesso di pronunciarsi sul motivo, di carattere subordinato, afferentealla illegittimità dell’irrogazione della sanzione per tardivo versamento. Lasentenza sarebbe in parte qua viziata per violazione dell’art. 112, c.p.c., inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.Con la settima censura si denuncia la nullità della sentenza nella parte incui ha omesso di pronunciarsi sul motivo, di carattere subordinato,afferente alla illegittimità dell’irrogazione della sanzione per omessadichiarazione. La sentenza sarebbe in parte qua viziata per violazionedell’art. 112, c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.I restanti motivi sono assorbiti dall’accoglimento del primo motivo diricorso.In conclusione, deve accogliersi il primo motivo, assorbiti i restanti,per l’effetto la decisione deve essere cassata e non essendovi ulterioriaccertamenti da effettuare, la causa può essere decisa nel merito conl’accoglimento dell’originario ricorso del contribuente.Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come dadispositivo. P.Q.MNumero registro generale 9586/2025Numero sezionale 2718/2026Numero di raccolta generale 9936/2026Data pubblicazione 17/04/2026La Corte accoglie il primo motivo, assorbiti i restanti, cassa la decisioneimpugnata e, decidendo del merito, accoglie l’originario ricorso delcontribuente.Condanna il controricorrente al pagamento delle spese processuali cheliquida in euro 5.000,00 per il primo grado di giudizio; euro 6.000,00 per ilgrado di appello; euro 7.000,00 per il giudizio di cassazione, oltre 200,00euro per esborsi ed oneri ed accessori di legge.Così deciso in Roma, il 25.3.2026Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]