CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 dicembre 2023
Cassazione n. 51109/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 25135/2023 Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Catania ha confermato la sentenza del Tribunale di Catania di condanna per il reato di cui all'art. 582, 585 cod. pen. in relazione all'art. 577, comma 1, n. 4 e 61 n. 5 cod. pen.; Rilevato che il motivo unico del ricorso - con cui il ricorrente denunzia violazione di legge in relazione alla sopravvenienza della procedibilità a querela del reato di cui all'art. 582 cod. pen.- è manifestamente infondato perché è stata riconosciuta la circostanza aggravante dei futili motivi di cui all'art. 577 comma 1 n. 4 cod. pen., che determina ancora oggi la procedibilità d'ufficio del delitto di lesioni personali (cfr. art. 582, comma 2 in relazione all'art. 585, comma 1, cod. pen.); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2023.