CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 settembre 2022
Cassazione n. 37426/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i motivi dedotti dal ricorrente sono affetti da genericità rispetto alla puntuale motivazione della Corte di appello di Torino, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato su tutte le questioni di fatto riproposte in questa sede; ritenuto in particolare in ordine all'accertamento della natura della sostanza stupefacente ed alle intervenute cessioni, che le valutazioni operate dalla Corte di merito si fondano su una lettura logica e coerente di plurime risultanze probatorie (riprese fotografiche dell'attività di spaccio, perquisizioni, sequestri, dichiarazioni rese da testi e dallo stesso imputato), con adeguato vaglio delle prospettazioni difensive, respinte con valutazioni convergenti con quelle del Tribunale, atteso il carattere reiterativo delle doglianze già esaminate dal giudice di primo grado; ritenuto che la riproposizione delle medesime questioni affrontate in modo approfondito con motivazione puntuale, in assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito, non è ammissibile in sede di legittimità, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18.7.2014, Cariolo e altri, Rv. 260608); ritenuto con riferimento al motivo sul trattamento sanzionatorio il difetto di specificità a fronte di una motivazione logica ed adeguata rispetto alle ragioni per le quali non sono state riconosciute le circostanze attenuanti generiche in assenza di elementi favorevoli, non desumibili dalla scelta del rito abbreviato e dalla parziale ammissione degli addebiti limitata ai soli fatti già emersi dall'attività di indagine; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 20 settembre 2022 [OSCURATO:PERSONA] e re estens