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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 8 maggio 2026

Cassazione n. 13304/2026

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ricorrente incidentale -[OSCURATO:PERSONA] PIERI, rappresentato e difeso dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] d’Orta eGianpiero Zingari- ricorrente incidentale e controricorrente incidentale -Paolo OBERTI e [OSCURATO:PERSONA] CERRAI, entrambi rappresentati edifesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], il primo anche dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Toscano- ricorrenti incidentali e controricorrenti incidentali -[OSCURATO:PERSONA] ROCCA, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ricorrente incidentale e controricorrente incidentale -controComune di Milano, rappresentato e difeso dagli avv. [OSCURATO:PERSONA]Mandarano, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]- controricorrente principale e incidentale; ricorrente incidentale -e nei confronti diErnst [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] controricorrente principale e incidentale -nonché diNumero registro generale 2740/2019Numero sezionale 1154/2026Numero di raccolta generale 13304/2026Data pubblicazione 08/05/2026Pietro MANDIROLA, Stefano COPPA, Fabio SALINA, Assicuratori deiLloyd’s Polizze n. 1739736 e n. 1823652, Gigliola RAVELLI, DanielaZUCCOLI, Cristina ZUCCOLI, Giacomo ZUCCOLI FrancescoBALDANZI, Michele SPARACINO, Antonio BARDESCHI, RosarioCACOPARDO, Vittorio BELLOTTI, Corrado POZZI, Zurich InsurancePlc e [OSCURATO:PERSONA]- intimati -avverso la sentenza della Corte d’Appello di Milano n. 4277/2018 depositatail 28.9.2018;udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Il fallimento di [OSCURATO:SOCIETA]. propose, ai sensi dell’art. 146 legge fall.,azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, dei sindaci, deldirettore generale e della società di revisione succedutisi nel corso degli anninella gestione e nel controllo dell’impresa successivamente fallita.Instauratosi il contraddittorio, l’azione venne ceduta al Comune diMilano, quale proponente il concordato fallimentare omologato di ZincarS.r.l.Il Tribunale di Milano respinse tutte le domande, con sentenza chevenne impugnata davanti alla Corte d’Appello del capoluogo lombardo, laquale confermò il rigetto, compensando le spese di entrambi i gradi, mentreil tribunale aveva regolato le spese secondo soccombenza.Contro la sentenza della corte territoriale ha proposto un primo ricorsoper cassazione [OSCURATO:PERSONA], già presidente del consigliod’amministrazione, dolendosi della compensazione delle spese.Il Comune di Milano si è difeso con controricorso, contenente anche duemotivi di ricorso incidentale, chiedendo la cassazione della sentenza «nellaparte in cui accolla interamente al Comune i danni subiti dallo stesso …Numero registro generale 2740/2019Numero sezionale 1154/2026Numero di raccolta generale 13304/2026Data pubblicazione 08/05/2026senza considerare il contributo causale pro quota apportato dalla condottadi [OSCURATO:PERSONA]».Quest’ultimo si è difeso a sua volta con controricorso.Ha depositato controricorso anche la società di revisione Ernst YoungS.p.A.Contro la sentenza della Corte d’Appello di Milano hanno presentato treautonomi e successivi ricorsi: [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] econsiglio d’amministrazione di [OSCURATO:SOCIETA].

I ricorsi sono stati riuniti alprimo, come ricorsi incidentali.Contro ciascuno di questi ricorsi il Comune di Milano si è difesodepositando altrettanti controricorsi con ricorsi incidentali analoghi a quellosvolto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].I ricorrenti si sono a loro volta difesi con controricorso.[OSCURATO:PERSONA] S.p.A. si è difesa con tre ulteriori controricorsi.Nel termine di legge anteriore alla data fissata per la trattazione incamera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c., il Comune di Milanoha depositato due memorie illustrative e una memoria ciascuno hannodepositato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA](quest’ultimo con un nuovo difensore, che si è affiancato al precedente, masolo per la sua posizione, non anche per quella del consorte FedericoGiuseppe Ferrai).RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Devono essere esaminati con priorità i ricorsi incidentali proposti dalComune di Milano, in quanto sono gli unici volti a censurare la sentenzaimpugnata nel merito (rigetto della domanda di condanna al risarcimentodanni) e quindi, ove accolti, essi assorbirebbero gli altri ricorsi, tutti direttisoltanto contro la regolazione delle spese di lite.Occorre subito prendere atto di una peculiarità dei ricorsi incidentali delComune di Milano, ovverosia la circostanza che essi sono indirizzati ciascunoNumero registro generale 2740/2019Numero sezionale 1154/2026Numero di raccolta generale 13304/2026Data pubblicazione 08/05/2026esclusivamente nei confronti dei singoli ricorrenti antagonisti; nel senso cheviene chiesta ogni volta la cassazione della sentenza «nella parte in cui»non è stato considerato «il contributo causale pro quota» di quello specificocontraddittore che ha presentato a sua volta ricorso per cassazione: primaVincenzo Giudice e poi, nell’ordine, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eDa ciò consegue, non solo che non è stata impugnata la sentenza dirigetto della domanda di risarcimento dei danni diretta contro tutti gli altriconvenuti, che non hanno proposto ricorso per cassazione, ma anche che,per il principio dell’unità e non frazionabilità dell’impugnazione (sul quale v.Cass. n. 19745/2018 e gli ulteriori precedenti ivi citati), sono inammissibilitutti i ricorsi incidentali proposti dal Comune di Milano, eccetto il primo,svolto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

Infatti, il Comune risulta, nellasentenza impugnata, totalmente e ugualmente soccombente nei confrontidi tutti i convenuti in primo grado, sicché il suo interesse a impugnare ladecisione nel merito non è sorto dalle impugnazioni delle controparti,limitate alla regolazione delle spese di lite (per la deroga al principio di nonfrazionabilità dell’impugnazione, nel caso di soccombenza limitata ad alcunicapi della sentenza, v.

Cass. n. 8499/2025).

Il Comune aveva pertantofacoltà di proporre ricorso incidentale, ai sensi degli artt. 333 e 334 c.p.c.,ma era tenuto a formulare in quell’unico contesto tutte le censure cheintendeva proporre contro la sentenza impugnata in via principale da unodei suoi contraddittori.Poiché tale potere di impugnazione è stato consumato con la richiestadi cassare la sentenza «nella parte in cui accolla interamente al Comune idanni … senza considerare il contributo causale pro quota apportato dallacondotta di [OSCURATO:PERSONA]», sono inammissibili le ulteriori impugnazionicontenute nei controricorsi depositati in risposta ai ricorsi successivi deglialtri antagonisti.Numero registro generale 2740/2019Numero sezionale 1154/2026Numero di raccolta generale 13304/2026Data pubblicazione 08/05/20262.

I due motivi di ricorso incidentale proposti dal Comune di Milano neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA] sono così rubricati: a) «manifesta illogicità econtraddittorietà della motivazione, anche sotto il profilo dell’omesso esamedi fatti e circostanze decisive per il giudizio che sono stati oggetto didiscussione tra le parti (art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.)»; b) «violazione efalsa applicazione di norme degli artt. 2043 c.c., 1227 c.c. e 41 c.p., degliartt. 2380-bis e 2476 c.c., nonché degli artt. 1223 e 2056 c.c. (art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c.)».2.1.

Il primo motivo è inammissibile, perché consiste in una criticadell’accertamento del fatto compiuto dal giudice del merito, il quale haescluso la sussistenza di un danno al patrimonio della società e ha ritenutoche il Comune di Milano, quale socio di maggioranza e pressoché unicocommittente di [OSCURATO:SOCIETA]., avrebbe potuto evitare il pregiudizio da luisubito «usando l’ordinaria diligenza» (art. 1227, comma 2, c.c.).Il Comune riporta diffusamente nel ricorso le contestazioni mosse aiconvenuti nell’atto d’appello e nelle memorie e nella comparsa conclusionaledi primo grado, ma non indica specifici fatti cui sia riferibile la censura di«omesso esame».

Anzi, si contesta alla corte d’appello di avere «omessototalmente di valutare l’apporto decisivo che [OSCURATO:PERSONA] pro quota haconferito nella causazione dell’evento con la sua condotta».

È dunqueesplicito il riferimento della censura al giudizio espresso dal giudice delmerito sul nesso causale e non all’omesso esame di singoli e specifici fattistorici allegati a sostegno della domanda.2.2.

Non si discosta da tale schema neppure il secondo motivo, seppureformulato in termini di violazione di norme di diritto.Infatti, il Comune di Milano non nega, sul piano normativo, la possibilitàche il comportamento negligente del danneggiato possa escludere laresponsabilità del danneggiante, ma sostiene che ciò non sarebbe avvenutoin concreto, residuando una parte del danno che esso non avrebbe potutoNumero registro generale 2740/2019Numero sezionale 1154/2026Numero di raccolta generale 13304/2026Data pubblicazione 08/05/2026evitare con l’ordinaria diligenza e che resterebbe, quindi, a carico (tra glialtri e per quel che qui interessa) di [OSCURATO:PERSONA].Si tratta, pertanto e ancora una volta, di una critica all’accertamento delfatto, il che rende anche questo motivo, e con esso l’intero ricorsoincidentale, inammissibile.3.

Il ricorso principale di [OSCURATO:PERSONA] e quelli incidentali di GiovanniNicola Rocca, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] essere esaminati congiuntamente, perché sono tutti rivolti controla decisione della corte d’appello in punto spese di lite.

In particolare, tuttie quattro i ricorsi denunciano la «violazione e falsa applicazione degli artt.91 e 92 c.p.c.»La Corte d’Appello di Milano ha compensato interamente le spese dientrambi i gradi merito sulla base della seguente testuale motivazione: «Lanatura della lite, la qualità delle parti, l’obiettivo disordine che hacaratterizzato lo svolgimento dell’attività sociale e le poste dei vari bilancidi esercizio approvati negli anni dal 2001 al 2007 – purtuttavia certificatidalla società di revisione –, la accertata responsabilità in sede penale dialcuni amministratori, le considerazioni sopra espresse in ordine alleresponsabilità in capo al Comune di Milano nella veste di creditore socialee, non da ultimo, la riforma dell’impugnata sentenza sul pianomotivazionale, conducono la Corte a ritenere opportuna la compensazionedelle spese processuali per entrambi i gradi del giudizio».La deroga alla regola della soccombenza (art. 91, comma 1, c.p.c.)viene censurata dal ricorrente principale e dai ricorrenti incidentaliinnanzitutto perché decisa dalla corte territoriale per dichiarate ragioni diopportunità, mentre l’art. 92, comma 2, c.p.c. (nel testo ripristinato aseguito della sentenza della Corte costituzionale n. 77/2018) richiede, a talfine, la presenza di «gravi ed eccezionali ragioni».In secondo luogo, i ricorrenti censurano l’indistinta valutazione, neiconfronti di tutti i convenuti-appellati dei vari motivi di opportunità elencatiNumero registro generale 2740/2019Numero sezionale 1154/2026Numero di raccolta generale 13304/2026Data pubblicazione 08/05/2026nella motivazione della sentenza, facendo notare che almeno alcuni nonsono riferibili alla loro specifica posizione nella vicenda.3.1.

I ricorsi sono fondati, sia perché, in ossequio al dato normativo, lacorte d’appello avrebbe dovuto specificare se e quali dei fattori diopportunità elencati fossero eventualmente qualificabili in termini di «gravied eccezionali ragioni»; sia perché, a fronte delle differenziate posizioni deinumerosi soggetti convenuti in giudizio (basti pensare alla diversacronologia dei ruoli rispettivamente ricoperti e al coinvolgimento o meno inimputazioni penali), sarebbe stata necessaria una giustificazione analiticadella compensazione integrale, prima di imporla indistintamente a tutte leparti vittoriose.Risulta poi vistosamente illogico che, tra le ragioni della compensazione,vengano menzionate «le considerazioni … espresse in ordine alleresponsabilità in capo al Comune di Milano», le quali – essendo il Comunela parte soccombente beneficiata dalla compensazione – avrebbero dovutoessere semmai valutate a favore della scelta di applicare il principiogenerale della soccombenza.4.

In definitiva, accolti il ricorso principale di [OSCURATO:PERSONA] e i ricorsiincidentali di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],e [OSCURATO:PERSONA] e dichiarati inammissibili i ricorsi incidentali delComune di Milano, la sentenza della corte territoriale deve essere cassatalimitatamente alla decisione sulle spese di lite, con rinvio alla stessa Corted’Appello di Milano, perché decida, in diversa composizione, anche sullespese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte:accoglie il ricorso principale di [OSCURATO:PERSONA] e i ricorsi incidentaliproposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],e [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 2740/2019Numero sezionale 1154/2026Numero di raccolta generale 13304/2026Data pubblicazione 08/05/2026dichiara inammissibili i ricorsi incidentali proposti dal Comune diMilano;cassa la sentenza impugnata limitatamente alla decisione sulle spesedi lite e rinvia alla Corte d’Appello di Milano, per decidere, in diversacomposizione, anche sulle spese del giudizio di legittimità;dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del2002, che sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello previsto per i ricorsi incidentalidel Comune di Milano a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, sedovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA].Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ricorrente incidentale -[OSCURATO:PERSONA] PIERI, rappresentato e difeso dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] d’Orta eGianpiero Zingari- ricorrente incidentale e controricorrente incidentale -Paolo OBERTI e [OSCURATO:PERSONA] CERRAI, entrambi rappresentati edifesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], il primo anche dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Toscano- ricorrenti incidentali e controricorrenti incidentali -[OSCURATO:PERSONA] ROCCA, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ricorrente incidentale e controricorrente incidentale -controComune di Milano, rappresentato e difeso dagli avv. [OSCURATO:PERSONA]Mandarano, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]- controricorrente principale e incidentale; ricorrente incidentale -e nei confronti diErnst [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] controricorrente principale e incidentale -nonché diNumero registro generale 2740/2019Numero sezionale 1154/2026Numero di raccolta generale 13304/2026Data pubblicazione 08/05/2026Pietro MANDIROLA, Stefano COPPA, Fabio SALINA, Assicuratori deiLloyd’s Polizze n. 1739736 e n. 1823652, Gigliola RAVELLI, DanielaZUCCOLI, Cristina ZUCCOLI, Giacomo ZUCCOLI FrancescoBALDANZI, Michele SPARACINO, Antonio BARDESCHI, RosarioCACOPARDO, Vittorio BELLOTTI, Corrado POZZI, Zurich InsurancePlc e [OSCURATO:PERSONA]- intimati -avverso la sentenza della Corte d’Appello di Milano n. 4277/2018 depositatail 28.9.2018;udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Il fallimento di [OSCURATO:SOCIETA]. propose, ai sensi dell’art. 146 legge fall.,azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, dei sindaci, deldirettore generale e della società di revisione succedutisi nel corso degli anninella gestione e nel controllo dell’impresa successivamente fallita.Instauratosi il contraddittorio, l’azione venne ceduta al Comune diMilano, quale proponente il concordato fallimentare omologato di ZincarS.r.l.Il Tribunale di Milano respinse tutte le domande, con sentenza chevenne impugnata davanti alla Corte d’Appello del capoluogo lombardo, laquale confermò il rigetto, compensando le spese di entrambi i gradi, mentreil tribunale aveva regolato le spese secondo soccombenza.Contro la sentenza della corte territoriale ha proposto un primo ricorsoper cassazione [OSCURATO:PERSONA], già presidente del consigliod’amministrazione, dolendosi della compensazione delle spese.Il Comune di Milano si è difeso con controricorso, contenente anche duemotivi di ricorso incidentale, chiedendo la cassazione della sentenza «nellaparte in cui accolla interamente al Comune i danni subiti dallo stesso …Numero registro generale 2740/2019Numero sezionale 1154/2026Numero di raccolta generale 13304/2026Data pubblicazione 08/05/2026senza considerare il contributo causale pro quota apportato dalla condottadi [OSCURATO:PERSONA]».Quest’ultimo si è difeso a sua volta con controricorso.Ha depositato controricorso anche la società di revisione Ernst YoungS.p.A.Contro la sentenza della Corte d’Appello di Milano hanno presentato treautonomi e successivi ricorsi: [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] econsiglio d’amministrazione di [OSCURATO:SOCIETA]. I ricorsi sono stati riuniti alprimo, come ricorsi incidentali.Contro ciascuno di questi ricorsi il Comune di Milano si è difesodepositando altrettanti controricorsi con ricorsi incidentali analoghi a quellosvolto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].I ricorrenti si sono a loro volta difesi con controricorso.[OSCURATO:PERSONA] S.p.A. si è difesa con tre ulteriori controricorsi.Nel termine di legge anteriore alla data fissata per la trattazione incamera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c., il Comune di Milanoha depositato due memorie illustrative e una memoria ciascuno hannodepositato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA](quest’ultimo con un nuovo difensore, che si è affiancato al precedente, masolo per la sua posizione, non anche per quella del consorte FedericoGiuseppe Ferrai).RAGIONI DELLA DECISIONE1. Devono essere esaminati con priorità i ricorsi incidentali proposti dalComune di Milano, in quanto sono gli unici volti a censurare la sentenzaimpugnata nel merito (rigetto della domanda di condanna al risarcimentodanni) e quindi, ove accolti, essi assorbirebbero gli altri ricorsi, tutti direttisoltanto contro la regolazione delle spese di lite.Occorre subito prendere atto di una peculiarità dei ricorsi incidentali delComune di Milano, ovverosia la circostanza che essi sono indirizzati ciascunoNumero registro generale 2740/2019Numero sezionale 1154/2026Numero di raccolta generale 13304/2026Data pubblicazione 08/05/2026esclusivamente nei confronti dei singoli ricorrenti antagonisti; nel senso cheviene chiesta ogni volta la cassazione della sentenza «nella parte in cui»non è stato considerato «il contributo causale pro quota» di quello specificocontraddittore che ha presentato a sua volta ricorso per cassazione: primaVincenzo Giudice e poi, nell’ordine, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eDa ciò consegue, non solo che non è stata impugnata la sentenza dirigetto della domanda di risarcimento dei danni diretta contro tutti gli altriconvenuti, che non hanno proposto ricorso per cassazione, ma anche che,per il principio dell’unità e non frazionabilità dell’impugnazione (sul quale v.Cass. n. 19745/2018 e gli ulteriori precedenti ivi citati), sono inammissibilitutti i ricorsi incidentali proposti dal Comune di Milano, eccetto il primo,svolto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Infatti, il Comune risulta, nellasentenza impugnata, totalmente e ugualmente soccombente nei confrontidi tutti i convenuti in primo grado, sicché il suo interesse a impugnare ladecisione nel merito non è sorto dalle impugnazioni delle controparti,limitate alla regolazione delle spese di lite (per la deroga al principio di nonfrazionabilità dell’impugnazione, nel caso di soccombenza limitata ad alcunicapi della sentenza, v. Cass. n. 8499/2025). Il Comune aveva pertantofacoltà di proporre ricorso incidentale, ai sensi degli artt. 333 e 334 c.p.c.,ma era tenuto a formulare in quell’unico contesto tutte le censure cheintendeva proporre contro la sentenza impugnata in via principale da unodei suoi contraddittori.Poiché tale potere di impugnazione è stato consumato con la richiestadi cassare la sentenza «nella parte in cui accolla interamente al Comune idanni … senza considerare il contributo causale pro quota apportato dallacondotta di [OSCURATO:PERSONA]», sono inammissibili le ulteriori impugnazionicontenute nei controricorsi depositati in risposta ai ricorsi successivi deglialtri antagonisti.Numero registro generale 2740/2019Numero sezionale 1154/2026Numero di raccolta generale 13304/2026Data pubblicazione 08/05/20262. I due motivi di ricorso incidentale proposti dal Comune di Milano neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA] sono così rubricati: a) «manifesta illogicità econtraddittorietà della motivazione, anche sotto il profilo dell’omesso esamedi fatti e circostanze decisive per il giudizio che sono stati oggetto didiscussione tra le parti (art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.)»; b) «violazione efalsa applicazione di norme degli artt. 2043 c.c., 1227 c.c. e 41 c.p., degliartt. 2380-bis e 2476 c.c., nonché degli artt. 1223 e 2056 c.c. (art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c.)».2.1. Il primo motivo è inammissibile, perché consiste in una criticadell’accertamento del fatto compiuto dal giudice del merito, il quale haescluso la sussistenza di un danno al patrimonio della società e ha ritenutoche il Comune di Milano, quale socio di maggioranza e pressoché unicocommittente di [OSCURATO:SOCIETA]., avrebbe potuto evitare il pregiudizio da luisubito «usando l’ordinaria diligenza» (art. 1227, comma 2, c.c.).Il Comune riporta diffusamente nel ricorso le contestazioni mosse aiconvenuti nell’atto d’appello e nelle memorie e nella comparsa conclusionaledi primo grado, ma non indica specifici fatti cui sia riferibile la censura di«omesso esame». Anzi, si contesta alla corte d’appello di avere «omessototalmente di valutare l’apporto decisivo che [OSCURATO:PERSONA] pro quota haconferito nella causazione dell’evento con la sua condotta». È dunqueesplicito il riferimento della censura al giudizio espresso dal giudice delmerito sul nesso causale e non all’omesso esame di singoli e specifici fattistorici allegati a sostegno della domanda.2.2. Non si discosta da tale schema neppure il secondo motivo, seppureformulato in termini di violazione di norme di diritto.Infatti, il Comune di Milano non nega, sul piano normativo, la possibilitàche il comportamento negligente del danneggiato possa escludere laresponsabilità del danneggiante, ma sostiene che ciò non sarebbe avvenutoin concreto, residuando una parte del danno che esso non avrebbe potutoNumero registro generale 2740/2019Numero sezionale 1154/2026Numero di raccolta generale 13304/2026Data pubblicazione 08/05/2026evitare con l’ordinaria diligenza e che resterebbe, quindi, a carico (tra glialtri e per quel che qui interessa) di [OSCURATO:PERSONA].Si tratta, pertanto e ancora una volta, di una critica all’accertamento delfatto, il che rende anche questo motivo, e con esso l’intero ricorsoincidentale, inammissibile.3. Il ricorso principale di [OSCURATO:PERSONA] e quelli incidentali di GiovanniNicola Rocca, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] essere esaminati congiuntamente, perché sono tutti rivolti controla decisione della corte d’appello in punto spese di lite. In particolare, tuttie quattro i ricorsi denunciano la «violazione e falsa applicazione degli artt.91 e 92 c.p.c.»La Corte d’Appello di Milano ha compensato interamente le spese dientrambi i gradi merito sulla base della seguente testuale motivazione: «Lanatura della lite, la qualità delle parti, l’obiettivo disordine che hacaratterizzato lo svolgimento dell’attività sociale e le poste dei vari bilancidi esercizio approvati negli anni dal 2001 al 2007 – purtuttavia certificatidalla società di revisione –, la accertata responsabilità in sede penale dialcuni amministratori, le considerazioni sopra espresse in ordine alleresponsabilità in capo al Comune di Milano nella veste di creditore socialee, non da ultimo, la riforma dell’impugnata sentenza sul pianomotivazionale, conducono la Corte a ritenere opportuna la compensazionedelle spese processuali per entrambi i gradi del giudizio».La deroga alla regola della soccombenza (art. 91, comma 1, c.p.c.)viene censurata dal ricorrente principale e dai ricorrenti incidentaliinnanzitutto perché decisa dalla corte territoriale per dichiarate ragioni diopportunità, mentre l’art. 92, comma 2, c.p.c. (nel testo ripristinato aseguito della sentenza della Corte costituzionale n. 77/2018) richiede, a talfine, la presenza di «gravi ed eccezionali ragioni».In secondo luogo, i ricorrenti censurano l’indistinta valutazione, neiconfronti di tutti i convenuti-appellati dei vari motivi di opportunità elencatiNumero registro generale 2740/2019Numero sezionale 1154/2026Numero di raccolta generale 13304/2026Data pubblicazione 08/05/2026nella motivazione della sentenza, facendo notare che almeno alcuni nonsono riferibili alla loro specifica posizione nella vicenda.3.1. I ricorsi sono fondati, sia perché, in ossequio al dato normativo, lacorte d’appello avrebbe dovuto specificare se e quali dei fattori diopportunità elencati fossero eventualmente qualificabili in termini di «gravied eccezionali ragioni»; sia perché, a fronte delle differenziate posizioni deinumerosi soggetti convenuti in giudizio (basti pensare alla diversacronologia dei ruoli rispettivamente ricoperti e al coinvolgimento o meno inimputazioni penali), sarebbe stata necessaria una giustificazione analiticadella compensazione integrale, prima di imporla indistintamente a tutte leparti vittoriose.Risulta poi vistosamente illogico che, tra le ragioni della compensazione,vengano menzionate «le considerazioni … espresse in ordine alleresponsabilità in capo al Comune di Milano», le quali – essendo il Comunela parte soccombente beneficiata dalla compensazione – avrebbero dovutoessere semmai valutate a favore della scelta di applicare il principiogenerale della soccombenza.4. In definitiva, accolti il ricorso principale di [OSCURATO:PERSONA] e i ricorsiincidentali di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],e [OSCURATO:PERSONA] e dichiarati inammissibili i ricorsi incidentali delComune di Milano, la sentenza della corte territoriale deve essere cassatalimitatamente alla decisione sulle spese di lite, con rinvio alla stessa Corted’Appello di Milano, perché decida, in diversa composizione, anche sullespese del presente giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte:accoglie il ricorso principale di [OSCURATO:PERSONA] e i ricorsi incidentaliproposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],e [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 2740/2019Numero sezionale 1154/2026Numero di raccolta generale 13304/2026Data pubblicazione 08/05/2026dichiara inammissibili i ricorsi incidentali proposti dal Comune diMilano;cassa la sentenza impugnata limitatamente alla decisione sulle spesedi lite e rinvia alla Corte d’Appello di Milano, per decidere, in diversacomposizione, anche sulle spese del giudizio di legittimità;dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del2002, che sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello previsto per i ricorsi incidentalidel Comune di Milano a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, sedovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA].Il Presidente
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