CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 dicembre 2025
Cassazione n. 00797/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/05/2025 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Ancona ha confermato la pronuncia con cui il locale Tribunale in data 27.10.2023 aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi otto di arresto ed euro 2.000,00 di ammenda per il reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. b) e comma 2 bis d.lgs. 30 aprile 1992 n.285. 2. Avverso detta sentenza l'imputato a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione formulando due motivi. Con il primo deduce l'erronea applicazione della legge penale ed il difetto di motivazione ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) cod.proc.pen. laddove in particolare non sono state valutate le censure mosse con l'atto di appello circa la sussistenza dell'elemento psicologico del reato contestato. Con il secondo deduce l'erronea applicazione della legge penale ed il difetto di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche. 3. Il ricorso è manifestamente infondato. Quanto al primo profilo di doglianza, la sentenza impugnata, con una motivazione logica e puntuale, ha ritenuto priva di rilievo la tesi difensiva secondo cui l'assunzione del disulfiram (Antabuse) da parte dell'odierno ricorrente avrebbe escluso l'elemento soggettivo del reato, precisando che la mera prescrizione del farmaco non è indicativa della sua effettiva assunzione, che in ogni caso il farmaco de quo non è idoneo a determinare l'incremento del tasso alcolemico ematico e richiamando infine il principio secondo cui il conducente ha l'obbligo di mettersi alla guida in stato di efficienza psico fisica dovendo quindi, a tal fine, tenere conto anche degli effetti dei farmaci che assume (Sez. 4, n. 2868 del 05/12/2019, dep. 2020, Rv. 278028). Manifestamente infondata è anche la seconda censura. Ed invero, con riguardo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, la Corte di Merito, con motivazione logica e puntuale, ha'richiamato quali elementi ostativi i plurimi precedenti penali, la pericolosità della condotta di guida e le conseguenze che ne sono derivate. 4. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 10 dicembre 2025