CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 18644/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 31922-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - aviiefSei I .uentenn n. i 929f i 5/1120 drAl [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di CATANIA, depositata il 21/04/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO L'Agenzia ricorre avverso la sentenza della CTR per la Sicilia - Catania che ha parzialmente riformato la pronuncia della CTP di Catania ove erano state parzialmente accolte le doglianze della parte contribuente in tema di sanzioni su materia Iva. È rimasta intimata la parte contribuente. Il ricorso è affidato a due motivi. CONSIDERATO Con il primo motivo si prospetta censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione dell'art. 2909 c.c. e dell'art. 124 disp. att. c.p.c. per avetek_ pronunciato in forza di sentenza pregiudiziale, ma non passata in z, giudicato perché sottoposta allo scrutinio di questa Cei-r-i-e\/g-rrn. 17796/2020; Con il secondo motivo si prospetta cesura ex art. 360 n. 4 c.p.c. per violazione degli articoli 295 e 337 stesso codice, nonché art. 39 d.lgs. n. 546/1992, per non aver disposto la sospensione del giudizio pregiudicato in attesa della definizione del pregiudiziale r.g. n. 17796/2020 pendente avanti questa Corte; I motivi possono essere trattati insieme, atteso che il giudizio pregiudiziale è stato definito con ordinanza n. 5194/2022 di questa Corte con rinvio della sentenza pregiudiziale sul cui accertamento si fonda la pronuncia qui in esame, sfornita dunque del suo presupposto (peraltro, mai stato definitivo). Pertanto, il ricorso è fondato e merita accoglimento; PQM Ric. 2020 n. 31922 sez. MT - ud. 10-05-2022 -2- La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla [OSCURATO:PERSONA] per la Sicilia - Catania, in diversa composizione, cui demanda altresì la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.