CassazionesentenzaSezione LDecisione del 28 febbraio 2024
Cassazione n. 22920/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 3457-2019 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. -Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 100, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 337/2017 della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI, depositata il 16/01/2018 R.G.N. 417/2016; [OSCURATO:PERSONA] di trasferta contributi R.G.N.3457/2019 Cron. Rep. Ud.28/02/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/02/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Cagliari ha accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avverso la sentenza del Tribunale della stessa città che aveva rigettato l’opposizione proposta dalla società avverso l’iscrizione a ruolo di cui alla cartella esattoriale n. 02520080009733458 avente ad oggetto importi per contributi dovuti in relazione alla voce retributiva “trasferta Italia” erogata nel periodo dicembre 2006-marzo 2007 oltre che le somme aggiuntive. 1.1. La Corte territoriale ha ritenuto che l’art. 51 comma 6 del T.U.I.R., come interpretato autenticamente dall’art. 7 quinquies del d.l. 22 ottobre 2016 n. 193 convertito con legge 1.12.2016 n. 225, dispone che quando non sia stata indicata nel contratto o nella lettera di assunzione la sede di lavoro e l’attività richieda continua mobilità del dipendente allo stesso sia attribuita un’indennità o una maggiorazione fissa della retribuzione senza distinguere se si sia trattato di trasferta e dove la stessa si sia svolta ed ha ricordato che, come chiarito dalle sezioni unite della Cassazione, quando non ricorrano contestualmente le tre condizioni richiamate da comma 6 del citato art. 51 al dipendente è corrisposto il trattamento di trasferta previsto dal quinto comma. 1.2. Ha quindi accertato che nella specie difettava uno dei tre requisiti e specificatamente quello della misura fissa dell’indennità erogata ed ha escluso perciò che il compenso potesse essere assoggettato a contribuzione ex art. 51, comma 6,sul rilievo ulteriore che le indennità non avevano mai superato l’importo limite di legge. 2. L’INPS ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza affidato ad un unico motivo che ha ulteriormente illustrato con memoria depositata ai sensi dell’art. 380 bis 1 c.p.c.. [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con tempestivo controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 3. Con il ricorso l’INPS censura la sentenza della Corte di appello di Cagliari per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 12 della legge n. 153 del 1969, che sostituisce gli artt. 1 e 2 del d.l. 692 del 1945 recepito negli artt. 27 e 28 del T.U. approvato con d.P.R. n. 797 del 1955 a sua volta modificato dall’art. 1 comma 4 d.l. n. 44 del 1985 conv. con modificazioni nella legge 155 del 1985, dall’art.1 comma 1 della legge n. 876 del 1986, dall’art. 4 comma 2 bis d.l. n. 173 del 1988 convertito con modificazioni nella legge n. 291 del 1988, dall’art. 2 comma 15 della legge n. 335 del 1995 ed infine sostituito dall’art. 6 comma 1 del d.lgs. n. 314 del 1997, dell’art.51 comma 5 del d.P.R. n. 816 del 1987 come modificato dal d.lgs. n. 344 del 2003 e dell’art. 7 quinquies del d.l. n. 193 del 2016 commi 1 e 2 conv. con modificazioni nella legge n. 225 del 2016 e dell’art. 2697 c.c.. 3.1. Ad avviso dell’Istituto la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere totalmente esenti da contribuzione le somme erogate dal datore di lavoro ai lavoratori in occasione di trasferte sul rilievo che non sussistevano i tre concorrenti requisiti previsti dalla norma per l’individuazione della trasferta, poiché avrebbe trascuratodi applicare il comma 2 dell’art. 7 quinquies di interpretazione autentica dell’art. 51 che dispone che per i lavoratori ai quali non si applica la disposizione di cui al comma 6 dell'articolo 51 del d.P.R. n. 917 del 1986 è riconosciuto il trattamento previsto per le indennità di trasferta di cui al comma 5 del medesimo articolo 51. 3.2. Deduce che vi era in atti la prova dell’importo delle somme erogate che, secondo quanto ritenuto dall’INPS , avrebbero dovuto essere assoggettate a contribuzione nella misura del 50% e che era stato allegato che una parte di questenon era stata assoggettata a contribuzione. 3.3. Sostiene che era onere del datore di lavoro dimostrare che erano stati rispettati i limiti di esenzione e chesolo a tale condizione nulla era dovuto all’INPS. Rammenta che fuori dal territorio comunale sono assoggettate a contribuzione le somme erogate per trasferta “per la parte eccedente lire 90.000 al giorno” ed il limite è ridotto di un terzo in caso di rimborso delle spese di alloggio o di vitto ovvero quando l’uno o l’altro sia fornito gratuitamente. Il limite è ridotto di due terzi quando il rimborso riguardi entrambi. Nel caso di trasferta all’estero il limite esente è invece quello di £ 150.000 al giorno da ridurre anch’esso come il precedente di un terzo o due terzi nel ricorso delle condizioni sopra indicate. Quando il rimborso delle spese per trasferte o missioni fuori del territorio comunale è analitico i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto, nonché i rimborsi di altre spese, anche non documentabili, eventualmente sostenute dal dipendente, sempre in occasione di dette trasferte o missioni, fino all'importo massimo giornaliero di lire 30.000, elevate a lire 50.000 per le trasferte all'estero non concorrono a formare il reddito. Infine, le indennità o i rimborsi di spese per le trasferte all’interno del territorio comunale concorrono a formare il reddito ad eccezione dei rimborsi di spese di trasporto comprovate da documenti provenienti dal vettore. 4. Il ricorso non può essere accolto. 4.1. Va qui ribadito che in tema di assoggettamento a contribuzione delle somme erogate a titolo di indennità di trasferta grava sull’ente previdenziale la prova che il lavoratore ha ricevuto dal datore di lavoro somme a qualunque titolo, purché in dipendenza del rapporto di lavoro. Per contro, è onere del datore di lavoro provare che sussiste una delle cause di esclusione dell’obbligo contributivo (cfr. Cass. 11/01/2011 n. 461). Allorché si discuta di esenzione da tale obbligo, grava sul soggetto che intenda beneficiarne l’onere di provare il possesso dei requisiti che, per legge, danno diritto all’esonero (o alla detrazione) di volta in volta invocato. Chi rivendichi l’eccezione in senso riduttivo dell’obbligo ha l’onere di dedurre e provare i presupposti che legittimano l’esonero (cfr. Cass. 10 /07/ 2018 n. 18160). Pertanto,è il datore di lavoro che pretenda di avere accesso ai benefici contributivi previsti in caso di trasferta dei dipendenti o di rimborso per spese di viaggioche ha l’onere di dimostrare il rispetto dei limiti di esenzione di cui al d.P.R. n. 917 del 1986, art. 51, comma 5 vale a dire la causa dell’esonero dell’assoggettamento a contribuzione e l’ammontare delle somme sottratte all’applicazione della regola generale dimostra ndo le trasferte effettuate e l’ammontare dei rimborsi e delle indennità erogate per ciascun giorno mentre l’INPS deve solo provare l’ammontare complessivo delle somme erogate ai lavoratori in costanza del rapporto di lavoro(Cass. 18/06/2018 n. 16033 vedi poi recentemente al riguardo Cass. 09/06/2023 n. 16466 e n.8110 del 2023). 4.2. Dati questi principi, va rilevato che la Corte territoriale nel caso in esame si è attenuta ad essi econ accertamento di fatto a lei riservato ha verificato proprio che le somme erogate non superavano i limiti previsti dalla normativa ricordata per l’assoggettamento delle stesse a contribuzione (v. sentenza pag.4 penultimo capovers o ) . 5. Ne segue l’infondatezza delle censure ed il rigetto del ricorso. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002 va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che si liquidano in € 6.000,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie oltre agli accessori dovuti per legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore imp