CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 34834/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/09/2021 della CORTE d'APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo: - l'annullamento con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio per [OSCURATO:PERSONA]; - l'annullamento con rinvio limitatamente alla mancata applicazione delle circostanze generiche per [OSCURATO:PERSONA]; - l'inammissibilità nel resto dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - l'inammissibilità dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. uditi i difensori: - avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di NAPOLI, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso; - avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di NAPOLI, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che insiste nell'accoglimento dei motivi di ricorso, associandosi al ricorso del collega [OSCURATO:PERSONA]: - avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di NAPOLI, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che conclude per l'accoglimento dei motivi di ricorso; - avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di NAPOLI, in difesa di PALUMI30 [OSCURATO:PERSONA], che conclude per l'accoglimento dei motivi di ricorso; - avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di NAPOLI quale sostituto processuale per delega orale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di NAPOLI, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d'appello di Napoli ha confermato la declaratoria di responsabilità pronunciata in data 17 luglio 2020 all'esito del giudizio abbreviato dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] SABEV, per i delitti rispettivamente loro ascritti. In particolare, il giudice di secondo grado: - ha ridotto la pena 1) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] a complessivi dieci anni di reclusione, per il reato di partecipazione ad un'associazione dedita al narcotraffico, aggravata anche dal metodo e dalla finalità mafiosi (artt. 74, commi 1, 2, 4 TU Stup., 7 d.l. n. 162 del 1991 - capo B), riconosciuta la continuazione con la pena inflitta con sentenza della Corte d'appello di Napoli in data 17 ottobre 2016, irrevocabile in data 29 settembre 2017; 2) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] a complessivi dieci anni e sei mesi di reclusione, con le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate circostanze aggravanti comparabili e alla recidiva, per il reato di partecipazione ad un'associazione dedita al narcotraffico, aggravata anche dal metodo e dalla finalità mafiosi (artt. 74, commi 1, 2, 4 TU Stup., 7 d.l. n. 162 del 1991 - capo B), già riconosciuta la continuazione con la pena inflitta con sentenza della Corte d'appello di Napoli, irrevocabile in data 17 ottobre 2018; 3) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] a complessivi dodici anni di reclusione, con le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate circostanze aggravanti comparabili e alla recidiva infraquinquiennale, per il reato di partecipazione ad un'associazione dedita al narcotraffico, aggravata anche dal metodo e dalla finalità mafiosi (artt. 74, commi 1, 2, 4 TU Stu p., 7 d.l. n. 162 del 1991 - capo B) e per il reato di partecipazione ad un'associazione mafiosa aggravata ex artt. 416-bis, primo, secondo, terzo, quarto, quinto e ottavo comma cod. pen. (capo A), riconosciuta la continuazione con la pena inflitta con sentenza della Corte d'appello di Napoli in data 9 maggio 2012, irrevocabile in data 3 ottobre 2013; 4) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] a complessivi nove anni di reclusione, con le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate circostanze aggravanti comparabili, per il reato di partecipazione ad un'associazione dedita al narcotraffico, aggravata anche dal metodo e dalla finalità mafiosi (artt. 74, commi 1, 2, 4 TU Stup., 7 d.l. n. 162 del 1991 - capo Ei) e per il reato di partecipazione ad un'associazione mafiosa aggravata ex artt. 416-bis, primo, secondo, terzo, quarto, quinto e ottavo comma cod. pen. (capo A); 5) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] a complessivi nove anni di reclusione, esclusa la recidiva e con le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate circostanze aggravanti comparabili, per il reato di partecipazione ad un'associazione dedita al narcotraffico, aggravata anche dal metodo e dalla finalità mafiosi (artt. 74, commi 1, 2, 4 TU Stup., 7 di. n. 162 del 1991 - capo B) e per il reato di partecipazione ad un'associazione mafiosa aggravata ex artt. 416-bis, primo, secondo, terzo, quarto, quinto e ottavo comma cod. pen. (capo A); 6) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] a complessivi tre anni, cinque mesi e dieci giorni di reclusione, già concesse le circostanze ex art. 416-bis.1 cod. pen. e le attenuanti generiche equivalenti alle circostanze aggravanti, per il reato di partecipazione ad un'associazione dedita al narcotraffico, aggravata anche dal metodo e dalla finalità mafiosi (artt. 74, commi 1, 2, 4 TU Stup., 7 d.l. n. 162 del 1991 - capo B) e per il reato di partecipazione ad un'associazione mafiosa aggravata ex artt. 416-bis, primo, secondo, terzo, quarto, quinto e ottavo comma cod. pen. (capo A); - ha confermato la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] SABEV, rispettivamente di anni otto di reclusione e anni quattro di reclusione, per il reato di partecipazione ad un'associazione mafiosa aggravata ex artt. 416-bis, primo, secondo, terzo, quarto, quinto e ottavo comma cod. pen. (capo A). 1.1. Il giudice di secondo grado, preso atto della rinuncia ai motivi di impugnazione sulla responsabilità intervenuta con riguardo alle posizioni di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], esaminava le questioni concernenti la circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. contestata al capo B), la continuazione e gli altri motivi di impugnazione, accogliendoli in parte, nel resto confermando integralmente l'impianto della sentenza di primo grado con riguardo alla sussistenza delle due associazioni criminali riferibili alla associazione camorrista denominata clan Amato-Pagano operante in Napoli e cornuni limitrofi sino all'aprile-maggio 2011 e successivamente nei soli comuni di Mento, Mugnano ed Arzano, con condotta perdurante.1.2. Con concorde valutazione di entrambi i giudici di merito è stata ritenuta ampiamente dimostrata la sussistenza delle associazioni criminali, la loro piena operatività e la partecipazione degli imputati, secondo le contestazioni rispettivamente loro mosse, ad entrambe o soltanto a una delle ridette associazioni sulla base delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, confortate dalla reciproca convergenza di esse, nonché da numerosi altri elementi di riscontro e dalle intercettazioni che hanno consentito di captare dialoghi estremamente rilevanti relativi alla vita associativa e ai ruoli in concreto svolti dagli imputati. 2. Ricorrono gli imputati [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] SABEV, a mezzo dei rispettivi difensori. 3. [OSCURATO:PERSONA] SABEV, con l'avv. [OSCURATO:PERSONA], denuncia: 3.1. - la violazione di legge, in relazione alla fattispecie incriminatrice, per mancanza del profilo soggettivo di partecipazione all'associazione mafiosa, operando il ricorrente unicamente quale tecnico per le operazioni di bonifica da microspie, e ciò anche a favore di altre organizzazioni. Il ricorrente non veniva consultato per i fatti associativi, ma interveniva solo per le questioni tecniche di bonifica che gli erano affidate dai vertici, di volta in volta. Manca ogni elemento da cui desumere: l'ingresso nel sodalizio; il riconoscimento di tale partecipazione da parte degli altri associati; l'adesione alle regole associative; l'assunzione dello status di associato. 3.2. - la mancanza assoluta della motivazione in ordine al grado di partecipazione all'associazione. la sentenza non chiarisce se il ricorrente sia un «partecipe» o un «associato». 4. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], con l'avv. [OSCURATO:PERSONA], denuncia: 4.1. - la violazione di legge e il vizio della motivazione con riguardo alla determinazione della pena nella misura di tre anni di reclusione con riguardo al reato di cui agli artt. 81, 418 cod. pen., giudicato con la sentenza della Corte d'appello di Napoli in data 9 maggio 2012, irrevocabile in data 3 ottobre 2013, unificato per la continuazione con i fatti oggetto del giudizio. I vizi risultano palesi ove si consideri che per il (più grave) reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. (capo A) è stato determinato un aumento di soli tre mesi di reclusione, sulla pena base determinata in dieci anni di reclusione per il capo B), mentre per il reato già giudicato la pena è stata quantificata in misura diciotto volte superiore. Del resto, quando il giudice si discosta dal medio edittale è tenuto a fornire una motivazione che nel caso di specie manca. 4.2. - la violazione di legge e il vizio della motivazione con riguardo all'applicazione della recidiva, anche sotto il profilo della mancata risposta al motivo di appello, dandosi persino atto dell'esistenza di un solo precedente (la sentenza relativa ai fatti unificati). L'unico ulteriore precedente riguarda la condanna per il tenue reato di cui all'art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011, commesso in data 22 agosto 2017, divenuta irrevocabile in data 5 luglio 2019, cioè dopo l'arresto del ricorrente per i fatti per cui si procede, sicché, mancando la prova della protrazione della partecipazione associativa dopo l'arresto, doveva essere esclusa la recidiva in relazione a detto reato. 4.3. - la violazione di legge e il vizio della motivazione con riguardo al giudizio di bilanciamento che è stato effettuato in termini di equivalenza anziché di prevalenza. 4.4. - la violazione di legge e il vizio della motivazione con riguardo alla sussistenza dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa sotto il profilo dell'elemento soggettivo, venendo indicati unicamente elementi a carico del coimputato [OSCURATO:PERSONA]. 5. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], con l'avv. [OSCURATO:PERSONA], denuncia: 5.1. - il vizio della motivazione con riguardo alla sussistenza dell'aggravante dell'associazione armata, contestata ai capi A) e B), nonché dell'agevolazione mafiosa, contestata al capo B), sotto il profilo dell'elemento soggettivo che difetta. Del resto, le dichiarazioni dei collaboratori sono imprecise e contraddittorie e non collocano temporalmente la presunta partecipazione e la sussistenza delle aggravanti. 5.2. - il vizio della motivazione con riguardo alla collocazione temporale della permanenza delle condotte associative, anche in considerazione dello stato detentivo e della sottoposizione alla misura di prevenzione.5.3. - la violazione di legge e il vizio della motivazione con riguardo alla determinazione della pena. 6. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto due ricorsi, rispettivamente a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] e degli avv. [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA], con i quali denuncia: 6.1. - la violazione di legge e il vizio della motivazione, anche sotto il profilo del travisamento della prova, con riguardo alla sussistenza dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa, contestata al capo B), sotto il profilo dell'elemento soggettivo che difetta. 6.2. - la violazione di legge e il vizio della motivazione con riguardo alla determinazione della pena e alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. 6.3. - il vizio della motivazione con riguardo alla determinazione della pena per la continuazione. 7. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], con l'avv. [OSCURATO:PERSONA], denuncia: 7.1. - la violazione di legge con riguardo alla determinazione della pena per la continuazione; la pena è eccessiva. 7.2. - la violazione di legge con riguardo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. 7.3. - la violazione di legge con riguardo alla estensione, non nella misura massima, della circostanza attenuante speciale ex art. 416-bis.1, terzo comma, cod. pen. 8. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto due ricorsi, rispettivamente a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] e dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], con i quali denuncia: 8.1. - la violazione di legge e il vizio della motivazione, anche sotto il profilo del travisamento, con riguardo alla responsabilità per la partecipazione all'associazione mafiosa di cui al capo A) che è stata affermata senza esaminare le doglianze difensive che avevano posto in evidenza la genericità, contraddittorietà e insussistenza degli elementi d'accusa (dichiarazioni dei collaboratori; intercettazioni), anche tenuta presente la natura circolare delle notizie a carico dell'imputato. Non emerge, del resto, alcun ruolo dinamico del ricorrente in seno alla presunta associazione. I registrati contatti sono giustificabili alla luce del ferimento del padre del ricorrente, ma non dimostrano l'esistenza di stabili rapporti associativi. 8.2. - la violazione di legge e il vizio della motivazione con riguardo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. 9. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], con l'avv. [OSCURATO:PERSONA], denuncia il vizio della motivazione con riguardo alla determinazione della pena per la continuazione che è eccessiva e priva di motivazione. 10. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], con l'avv. [OSCURATO:PERSONA], denuncia: 10.1. - la violazione di legge, anche in riferimento all'art. 649 cod. proc. pen., e il vizio della motivazione con riguardo alla responsabilità per il delitto di associazione mafiosa di cui al capo A), che era stata esclusa dal Tribunale del riesame di Napoli in fase cautelare, senza che siano emersi faCi nuovi. 10.2. - la violazione di legge e il vizio della motivazione con riguardo alla sussistenza dell'aggravante dell'associazione armata, contestata ai capi A) e B), nonché dell'agevolazione mafiosa, contestata al capo B), sotto il profilo dell'elemento soggettivo che difetta. 10.3. - la violazione di legge e il vizio della motivazione con riguardo alla determinazione della pena. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] è fondato limitatamente al trattamento sanzionatorio, mentre è inammissibile nel resto. Anche il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] è fondato limitatamente alla recidiva e agli aumenti di pena inflitti per la continuazione, mentre è inammissibile nel resto. È parimenti fondato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], che riguarda soltanto il trattamento sanzionatorio. Sono inammissibili i ricorsi di SABEV [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].1.1. Saranno esaminati per primi i motivi di ricorso che riguardano la responsabilità; subito dopo si passerà a quelli che introducono questioni sulle circostanze aggravanti dell'associazione armata e della agevolazione mafiosa, per esaminare, infine, i restanti motivi di ricorso. 2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. 2.1. È, in particolare, inammissibile il motivo sulla responsabilità perché deduce doglianze generiche e non consentite, poiché basate sul richiamo ad atti del procedimento che sono citati soltanto per stralcio, senza neppure una puntuale indicazione della loro fisica localizzazione e tantomeno senza una puntuale allegazione, ciò in contrasto con quanto previsto dall'art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen. Si è, infatti, chiarito che «in tema di ricorso per cassazione, anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen., introdotto dall'art. 7, comma 1, d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, trova applicazione il principio di autosufficienza del ricorso, che si traduce nell'onere di puntuale indicazione, da parte del ricorrente, degli atti che si assumono travisati e dei quali si ritiene necessaria l'allegazione, materialmente devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020 - dep. 2021, Cossu, Rv. 280419; analogamente in precedenza Sez. 1, n. 48422 del 09/09/2019, Novella, Rv. 277796). Del resto, è generica la questione della responsabilità e della circolarità della prova perché non si confronta con le puntuali indicazioni in proposito offerte dalla sentenza impugnata che compendia il risultato delle convergenti dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e delle intercettazioni e, nell'esaminare dettagliatamente i motivi di appello, fornisce una specifica risposta (pagg. 72- 77) che il ricorso si limita a non condividere. È, d'altra parte, inammissibile la doglianza concernente l'assenza di un ruolo dinamico del ricorrente, in quanto si tratta di una mera enunciazione che non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato che ha ampiamente illustrato il ruolo concretamente svolto dal ricorrente. 2.2. Il motivo di ricorso sulle circostanze attenuanti generiche è inammissibile per genericità in quanto non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato che, oltre a richiamare la motivazione stesa dal primo giudice, si dilunga nell'evidenziare i parametri di fatto in forza dei quali è stata esclusa la possibilità di riconoscere l'invocata attenuazione di pena. 3. È inammissibile anche il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] SABEV. 3.1. Le censure contenute nel ricorso, con riguardo alla partecipazione all'associazione mafiosa, sia per quello che concerne il profilo soggettivo che quello oggettivo, sono inammissibili perché generiche in quanto prive di capacità critica rispetto all'ampia motivazione che ha ricostruito e illustrato il ruolo attivo, stabilmente e concretamente svolto all'interno del gruppo criminale. Del resto, la sentenza ha chiarito, senza ricevere una critica specifica, che il ricorrente «lavorava» esclusivamente per il clan, salvo le rare occasioni in cui, dietro espressa autorizzazione del vertice dell'organizzazione, gli veniva consentito di prestare la propria opera per soggetti e gruppi selezionati dallo stesso capo clan, rendendo così evidente la assoluta compenetrazione tra ricorrente e organizzazione. D'altra parte, il ricorso non si confronta con la motivazione (pagg. 87 - 90) nella quale, facendo ampio richiamo alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e alle intercettazioni delle conversazioni, viene puntualmente descritta la condotta di partecipazione e la volontaria e consapevole adesione del ricorrente al vincolo. 3.2. È de-assiale la critica concernente la mancata distinzione tra il ruolo di «partecipe» o di «associato», trattandosi della medesima posizione associativa. 4. Anche il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. 4.1. Non è, in particolare, consentita, in ragione della rinuncia ai motivi sulla responsabilità, la doglianza, suggestivamente sviluppata sotto il profilo del bis in idem, che riguarda la responsabilità per il delitto associativo di cui al capo A). Non giova, a superare la preclusione di cui agli artt. 591, comma 1, lett. d), e 606, comma 3, cod. proc. pen., la prospettazione del bis in idem rispetto alla pronuncia del Tribunale del riesame che, in fase cautelare, aveva annullato l'ordinanza di custodia in carcere emessa dal GIP. In disparte la manifesta infondatezza della questione, perché è semmai la pronuncia della sentenza di condanna che consente il superamento della preclusione processuale determinatasi nel giudizio cautelare (ex multis Sez. 1, Sentenza n. 13407 del 08/01/2021, Iadonisi, Rv. 281055), preme sottolineare che il tema esula dai motivi proponibili poiché rientrante in quello sulla responsabilità al quale la parte ha espressamente rinunciato in appello. Si è, da tempo, chiarito che «in tema di impugnabilità della decisione che definisce il concordato in appello, è inammissibile, in sede di legittimità, la questione relativa alla violazione del divieto di bis in idem, in quanto l'accordo della parti sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello con rinuncia agli altri rende improponibili davanti al giudice di legittimità le questioni oggetto di motivi rinunciati, salvo quelle relative a nullità assolute» (Sez. 5, n. 45918 del 22/04/2005, Roffo, Rv. 233031). 4.2. È generica, nonché manifestamente infondata la questione, agitata anche da altri ricorrenti — ai quali pure si fornisce risposta in questo paragrafo —, dell'aggravante dell'associazione armata contestata al capo A) e al capo B). Risulta un dato non controverso, sulla base delle acquisi2ioni documentali e probatorie che i ricorsi non contestano, la dimostrata disponibilità di armi in capo all'associazione camorristica Amato-Pagano. Del resto, quanto all'associazione di cui al capo B), la giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che «in tema di reati concernenti gli stupefacenti, la circostanza aggravante dell'associazione armata, prevista dall'art. 74, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, diversamente da quella analoga, ipotizzata dall'art. 416-bis, quinto comma, cod. pen. con riguardo all'associazione per delinquere di stampo mafioso, non richiede che la disponibilità di armi sia correlata agli scopi perseguiti dall'associazione criminosa, purché si tratti di armi che non siano di uso personale esclusivo dei partecipi che le detengono» (Sez. 6, n. 15528 del 12/01/2021, Borracino, Rv. 281212), sicché, data la stretta interrelazione esistente con l'organizzazione mafiosa, nessuno dei ricorsi contesta specificamente la disponibilità di armi in capo all'associazione dedita al narcotraffico. Dal punto di vista dell'imputazione soggettiva dell'aggravante, i ricorsi risultano generici in quanto non si confrontano con la motivazione del provvedimento impugnato circa la piena consapevolezza da parte degli associati della disponibilità delle armi, come risulta dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e dalle intercettazioni da cui sono emersi fatti di sangue, attentati e azioni intimidatorie poste in essere mediante l'uso di armi.4.2.1. Con riguardo a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in particolare, il provvedimento impugnato richiama una intercettazione telefonica che il ricorso cerca invano di sottovalutare, attribuendo la disponibilità delle armi a uno solo dei conversanti, mentre è stato ritenuto evidente, con una insindacabile valutazione di merito, che anche il ricorrente facesse riferimento alle armi del clan. 4.3. È inammissibile anche la questione — pure agitata da I i ricorsi ai quali si fornisce risposta in questo paragrafo — dell'agevolazione mafiosa di cui all'art. 7 d.l. n. 152 del 1991 contestata in relazione al delitto associativo di narcotraffico di cui al capo B). La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che «la circostanza aggravante dell'aver agito al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso ha natura soggettiva inerendo ai motivi a delinquere, e si comunica al concorrente nel reato che, pur non animato da tale scopo, sia consapevole della finalità agevolatrice perseguita dal compartecipe» (Sez. U, n. 8545 del 19/12/2019 - dep. 2020, Chioccini, Rv. 278734). Premesso che la contestazione attiene sia alla finalità agevolatrice, sia a quella del metodo mafioso, sicché il ricorso non è decisivo la' dove si limita a contestare la natura soggettiva dell'aggravante, è opportuno ricordare che i giudici di merito hanno, in proposito, evidenziato il carattere servente del sodalizio mafioso rispetto agli scopi del sodalizio dedito al traffico di stupefacenti, e per altro verso, la funzionalità dello spaccio al rafforzamento economico dell'associazione mafiosa, senza che le due condotte siano identiche o sovrapponibili. Da ciò discende pure la logica conclusione che l'adesione all'associazione finalizzata allo spaccio di stupefacenti, con la consapevolezza del legame funzionale tra i due sodalizi, è senz'altro indice significativo (anche) dell'appartenenza all'associazione mafiosa e della piena consapevolezza dello scopo perseguito dall'associazione ex art. 74 TU Stup. Del resto, il conflitto tra il clan Amato-Pagano e gli altri gruppi scissionisti per il controllo e la gestione in via esclusiva delle piazze di spaccio, riflette la logica della faida di camorra, idonea a integrare l'aggravante mafiosa di cui all'art. 416-bis.1, primo comma, cod. pen. D'altra parte, la compresenza nell'ambito dei due sodalizi criminosi di sodali appartenenti all'una e all'altra associazione e l'attività di collegamento svolta da soggetti impegnati su entrambi i fronti dà conto della riconducibilità del traffico di droga tra le finalità perseguite dal sodalizio mafioso e, quindi, della natura stabile dell'accordo sul narcotraffico. Ciò premesso, i ricorsi non si confrontano con la motivazione del provvedimento impugnato che ha tratto dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, che risultano reciprocamente confortate nonché rafforzate dalle captazioni, la logica conclusione secondo la quale l'associazione dedita al narcotraffico, oltre ad agire ed operare sul territorio sotto l'egida dell'associazione mafiosa, svolgeva una funzione d'ausilio anche sotto il profilo del finanziamento. 4.3.1. Per quello che riguarda, in particolare, [OSCURATO:PERSONA] il ricorso è del tutto generico circa la ritenuta piena consapevolezza, tenuto conto del ruolo dallo stesso ricoperto e della attività che gli era affidata proprio con riguardo al traffico di stupefacenti. 4.4. Il motivo di ricorso sul trattamento sanzionatorio è inammissibile per genericità in quanto non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato che, oltre a richiamare la motivazione stesa dal primo giudice, si dilunga nell'evidenziare i parametri di fatto in forza dei quali è stata esclusa la possibilità di riconoscere l'invocata attenuazione di pena. 5. Anche il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. 5.1. È inammissibile la questione dell'associazione armata per le ragioni che si sono già esposte nel paragrafo n. 4 e perché, quanto alla consapevolezza, il ricorso omette di confrontarsi con la specifica motivazione stesa dal provvedimento impugnato in ordine al ruolo di gestore delle estorsioni, della rapine e dei furti che i correi compivano proprio su mandato di [OSCURATO:PERSONA], in forza del quale egli è stato logicamente ritenuto consapevole della disponibilità delle armi impiegate in dette circostanze dagli appartenenti al clan. 5.2. Sono inammissibili le questioni sulla collocazione temporale perché generiche in quanto non si confrontano con la motivazione del provvedimento impugnato che ha fatto riferimento alla natura «aperta» della contestazione del reato associativo e alla mancanza di qualunque elemento che consenta dì desumere la cessazione di detta permanenza in data anteriore alla pronuncia della sentenza di primo grado.La giurisprudenza di legittimità è costantemente orientata ad affermare che «in tema di reato associativo, l'accertamento contenuto nella sentenza di condanna delimita la protrazione temporale della permanenza del reato con riferimento alla data finale cui si riferisce l'imputazione ovvero alla diversa data ritenuta in sentenza, o, nel caso di contestazione c.d. aperta, alla data della pronuncia di primo grado» (Sez. 6, n. 3054 del 14/12/2017 dep. 2018, P.G. in proc. Olivieri, Rv. 272138). Appaiono, in effetti, generiche le deduzioni concernenti la rilevanza, ai fini dell'esclusione della partecipazione, dell'avvenuto arresto dell'associato per un diverso titolo perché non si confrontano con la specifica mol:ivazione stesa sul punto dal giudice di merito che ha valorizzato, in modo non contrastato, la permanenza del vincolo associativo e l'irrilevanza dell'arresto ai fini di risolvere il legame associativo di tipo mafioso. Risulta, in proposito, calzante il richiamo alla giurisprudenza di legittimità secondo la quale «in tema di associazione per delinquere di stampo mafioso, il sopravvenuto stato detentivo del soggetto non determina la necessaria ed automatica cessazione della sua partecipazione al sodalizio, atteso che la relativa struttura - caratterizzata da complessità, forti legami tra gli aderenti e notevole spessore dei progetti delinquenziali a lungo termine - accetta il rischio di periodi di detenzione degli aderenti, soprattutto in ruoli apicali, alla stregua di eventualità che, da un lato, attraverso contatti possibili anche in pendenza di detenzione, non ne impediscono totalmente la partecipazione alle vicende del gruppo ed alla programmazione delle sue attività e, dall'altro, non ne fanno venir meno la disponibilità a riassumere un ruolo attivo alla cessazione del forzato impedimento» (Sez. 2, n. 8461 del 24/01/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269121). Spettava, pertanto, al ricorrente di sviluppare specifiche argomentazioni idonee a dimostrare la cessazione del legame associativo mafioso, non risultando, del resto, neppure dedotto l'allontanamento dal clan o lo scioglimento di esso. D'altra parte, la rinuncia espressa dal ricorrente ai motivi concernenti la responsabilità preclude la possibilità di proporre la questione relativa alla cessazione della permanenza del reato associativo e alla datazione delle condotte.5.3. Anche per quanto riguarda il ricorso di PALUMI30 in ordine alla agevolazione mafiosa, deve evidenziarsi, oltre a quanto già si è detto al paragrafo n. 4, che il ricorso omette completamente di confrontarsi con la motivazione del provvedimento impugnato che, facendo riferimento alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e alle intercettazioni, ha descritto il ruolo del ricorrente proprio con riguardo al traffico di stupefacenti e alla relazione esistente sotto il profilo del finanziamento del clan di camorra. 5.4. Il motivo di ricorso sul trattamento sanzionatorio è inammissibile per genericità in quanto non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato che, oltre a richiamare la motivazione stesa dal primo giudice, si dilunga nell'evidenziare i parametri di fatto in forza dei quali è stata esclusa la possibilità di riconoscere l'invocata attenuazione di pena. 6. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], salvo che per il trattamento sanzionatorio, è inammissibile. 6.1. Anche per quanto riguarda il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla agevolazione mafiosa, deve evidenziarsi, oltre a quanto già si è detto al paragrafo n. 4, che il ricorso omette completamente di confrontarsi con la motivazione del provvedimento impugnato che, facendo riferimento alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e alle intercettazioni, ha descritto il ruolo del ricorrente proprio con riguardo al traffico di stupefacenti e alla relazione esistente sotto il profilo del finanziamento del clan di camorra. Del resto, è inammissibile la censura sul travisamento della prova perché, oltre ad essere meramente enunciata, la questione si risolve, in realtà, in una diversa valutazione di merito del costrutto probatorio, concordemente valutato da entrambi i giudici di merito con una motivazione che non è oggetto di critica specifica. 6.2. È de-assiale il motivo di ricorso che /I/lamenta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche che, peraltro, sono state concesse con giudizio di equivalenza, come si desume dalla circostanza che la pena base per il capo B) è stata stabilita nel minimo edittale, per la riconosciuta equivalenza con le circostanze aggravanti comparabili. Il ricorso, invece, non sviluppa questioni sul giudizio di comparazione 6.3. Il motivo di ricorso sul trattamento sanzionatorio è, invece, fondato poiché la porzione di pena relativa al reato già giudicato (sentenza Corte d'appello di Napoli in data 17 ottobre 2016) riunito in continuazione con quello oggetto del giudizio è stata determinata senza esplicitare alcuna motivazione, né essa è reperibile con riferimento ai parametri espressi per la determinazione della pena per il reato più grave. Si è, infatti, chiarito che «in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite» (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 - 01). La Corte ha precisato che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene (Conf. Sez. U, n.7930/95, Rv.201549-01). Orbene, l'aumento di pena di un anno, un mese e dieci giorni per un episodio di spaccio di droghe leggere richiede una specifica motivazione, anche in considerazione dell'aumento di pena di mesi due di reclusione determinato a carico di altri imputati, in questo stesso giudizio, per il concorrente reato associativo mafioso, indubbiamente di maggiore gravità dal punto di vista della forbice edittale. La sentenza va dunque annullata con rinvio per nuovo giudizio sul punto. 7. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], che si appunta unicamente sul trattamento sanzionatorio in riferimento alla continuazione esterna, è fondato. Il motivo di ricorso sul trattamento sanzionatorio, con particolare riferimento all'aumento per la continuazione per il reato già giudicato, è fondato perché la sentenza impugnata non si è attenuta al già citato autorevole precedente di legittimità (Sez. U, Pizzone, cit.) ed ha determinato, in modo palesemente illogico, l'aumento di pena di anni uno, mesi sette e giorni dieci di reclusione per l'associazione mafiosa già giudicata, in misura sensibilmente superiore, e comunque non giustificata, rispetto all'aumento di pena di mesi due di reclusione determinato per gli altri imputati del medesimo reato che sono stati giudicati in questo processo. In sostanza, il diverso percorso processuale ha condotto il ricorrente a un trattamento sanzionatorio per il reato di cui al capo A), per il quale era stato separatamente giudicato, quasi nove volte superiore a quello determinato per lo stesso reato che, per altri imputati, è stato giudicato contestualmente con il capo B). Si tratta di una aporia logica cui il giudice di merito deve porre rimedio. 8. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] è fondato con riguardo alla recidiva e alla pena determinata per la continuazione «esterna»; il ricorso, precluso l'esame della questione del bilanciamento che va riesaminata dopo avere risolta la questione della recidiva, è nel resto inammissibile. 8.1. Anche per quanto riguarda il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla agevolazione mafiosa, deve evidenziarsi, oltre a quanto igià si è detto al paragrafo n. 4, che il ricorso omette completamente di confrontarsi con la motivazione del provvedimento impugnato (pagg. 80- 83) che, facendo riferimento alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e alle intercettazioni, ha descritto il ruolo del ricorrente proprio con riguardo al traffico di stupefacenti e alla relazione esistente sotto il profilo del finanziamento del clan di camorra. Del resto, è indiscusso il ruolo di gestore delle attività di narcotraffico assunto dal ricorrente durante la reggenza di [OSCURATO:PERSONA], con il quale era legato da un vincolo fortissimo e stabile, sicché risulta non contestata la logica affermazione secondo la quale egli era pienamente partecipe, e non solo consapevole, della funzione di ausilio e supporto svolta dall'associazione dedita al narcotraffico. 8.2. Il motivo sulla recidiva è fondato. Va premesso che il giudice di merito non ha valorizzato affatto, nonostante quanto afferma il ricorrente, la condanna per art. 75 d.l.gs. n. 159 del 2011 ai fini della recidiva, sicché la doglianza difensiva è, sul punto, inconsistente. Non è, poi, controverso che il giudice di appello ha ravvisato la recidiva nei reati anteriormente commessi (sentenza Corte d'appello di Napoli in data 9 maggio 2012), poi riuniti ex art. 81 cpv. cod. pen. con quelli oggetto del giudizio, tanto che l'originaria contestazione è stata limitata alla recidiva infraquinquennale (escludendosi quella reiterata). È, dunque, infondata la deduzione difensiva circa l'impossibilità di valutare tale condanna ai fini della recidiva poiché, come la giurisprudenza di legittimità ha da tempo affermato e ribadito, «non sussiste incompatibilità tra l'istituto della recidiva e quello della continuazione, con conseguente applicazione, sussistendone i presupposti normativi, di entrambi, in quanto il secondo non comporta l'ontologica unificazione dei diversi reati avvinti dal vincolo del medesimo disegno criminoso, ma è fondata su una mera "fictio iuris" a fini di temperamento del trattamento penale» (ex multis Sez. 3, n. 54182 del 12/09/2018, Pettenon, Rv. 275296). Ciò premesso, è fondata la censura difensiva, già specificamente formulata nei motivi di appello cui non è stata data alcuna risposta, sulla concreta sussistenza e specifica rilevanza dei reati anteriormente commessi per aggravare il trattamento sanzionatorio sotto l'angolo visuale dell'accresciuta pericolosità dell'imputato. Sul punto le sentenze di primo e secondo grado sono del tutto prive di motivazione, sicché segue l'annullamento della sentenza impugnata per colmare il vuoto motivazionale. 8.3. L'esame della questione del bilanciamento resta preclusa dall'accoglimento di quella sulla recidiva giacché il relativo giudizio dovrà essere ripetuto all'esito delle valutazioni di merito che è chiamato a compiere il giudice di rinvio. 8.4. È, del pari, fondato il motivo sulla determinazione della pena nella misura di tre anni di reclusione con riguardo ai reati di cui agli artt. 81, 418 cod. pen., giudicati, all'esito del giudizio abbreviato, con la sentenza della Corte d'appello di Napoli in data 9 maggio 2012, irrevocabile in data 3 ottobre 2013, unificati per la continuazione con i fatti oggetto del giudizio. I giudici di merito hanno fatto riferimento ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen. e hanno espressamente valorizzato (pagg. 82-83) la specifica rilevanza attribuita alle condotte anteriormente commesse (per le quali venne irrogata una pena di cinque anni di reclusione), giudicate gravemente espressive dell'indole criminale e della stabile dedizione alla commissione di gravi reati mafiosi (detti reati erano aggravati ex art. 7 I. n. 152 del 1991), giungendo, tuttavia, a determinazioni incongrue e sproporzionate, là dove si consideri che per il più grave reato di partecipazione all'associazione mafiosa ex art. 416-bis cod. pen., contestato al capo A), la porzione di pena è stata determinata in soli mesi due di reclusione. La proporzionalità della pena, dovendo essere ancorata alla specifica posizione del singolo imputato, non può non tenere conto del complessivo disvalore dei fatti oggetto del giudizio e, in particolare, della forbice edittale e delle concrete determinazioni assunte ex art. 133 cod. pen. che richiedono il rispetto del canone di coerenza interna tra i singoli addendi sanzionatori che afferiscono ai reati giudicati. Nel caso di specie se, sotto il profilo della cornice edittale, non può che prendersi atto della maggiore gravità del reato associativo di cui all'art. 416-bis cod. pen., rispetto al reato di assistenza agli associati ex art. 418 cod. pen., il giudice di merito, che intenda alterare il rapporto di proporzione tra le fattispecie, è chiamato, compiuta una approfondita disamina dei criteri legali di cui all'art. 133 cod. pen. sullo sfondo del giudizio di maggiore disvalore già compiuto dal legislatore, a fornire una rafforzata motivazione delle ragioni che giustificano l'alterazione del principio di proporzione fissato dalla legge penale. Di tale onere motivazionale non si è fatto carico il giudice di appello, sicché la sentenza va annullata con rinvio per nuovo giudizio sul punto. 9. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. 9.1. Il motivo di ricorso sulle circostanze attenuanti generiche e sul trattamento sanzionatorio è inammissibile per genericità in guanto non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato che, oltre a richiamare la motivazione stesa dal primo giudice, si dilunga nell'evidenziare i parametri di fatto in forza dei quali è stata esclusa la possibilità di riconoscere l'invocata attenuazione di pena. 9.2. È inammissibile anche il motivo sulla estensione della circostanza attenuante speciale ex art. 416-bis.1, terzo comma, cod. pen. perché versato in fatto e volto a investire la Corte di legittimità di valutazione già motivatamente compiute dai giudici di merito. Il ricorso, in sostanza, si limita a invocare un più benevolo trattamento circostanziale e sanzionatorío.10. All'inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] SABEV consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna deL ricorrenté, al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in ,euro 3.000,00. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. Dichiara nel resto inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Retro relativamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio al riguardo ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] limita