CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 giugno 2022
Cassazione n. 29448/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/10/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di Appello d: L'Aquila riformava parzialmente la sentenza del Tribunale di Chieti ed assolveva [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui all'art. 341 bic cod. pen. perché il fatto non sussiste e rideterminava la pena per' il reato di cui all'art. 651 cod. pen. in quindici giorni di arresto. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, adducendo come motivi di censura inosservanza o erronea applicazione della legge penale circa la valutazione delle prove, nonché erronea motivazione in merito all'omessa concessione delle attenuanti generiche. Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso con riguardo al peculiare contenuto dei dedotti motivi di censura, si rileva l'inammissibilità dell'impugnazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 591 e 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto il ricorso è stato proposto per motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché volti a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzati dai giudici di merito. I motivi risultano altresì manifestamente infondati, perché afferenti a asseriti vizi della motivazione, che la lettura del provvedimento impugnato dimostra invece essere esistente e connotata da lineare e coerente logicità, nonché conforme all'esauriente disamina dei dati probatori. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 9 giugno 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]