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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 17 giugno 2021

Cassazione n. 33537/2021

Testo disponibile della fonte

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso per conflitto di competenza iscritto al nr.

R.G. 5102/2021 sollevato dal [OSCURATO:PERSONA] con ordinanza n.

R.G. 0V---Drzs 2136/2020 del 12/2/20 procegimento pendente tra. [OSCURATO:PERSONA], da una parte, MINISTERO DELL'[OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA]' DUBLINO; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che chiede alla Corte di dichiarare la competenza del Tribunale di Torino.

Rilevato che:

1. il Tribunale di Roma - Sezione diritti della persona e immigrazione, ha sollevato d'ufficio regolamento di competenza ex art. h 45 c.p.c. poiché, dopo aver dichiarato con decreto del 13/03/2019 la propria incompetenza sulla impugnazione proposta dal cittadino armeno [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento con il quale il Ministero dell'interno - Direzione centrale dei servizi civili per l'immigrazione e l'asilo - [OSCURATO:PERSONA] ne aveva disposto il trasferimento in Polonia, per essere competente il Tribunale di Torino, quest'ultimo, ritenendosi a sua volta incompetente, invece di richiedere ex officio il regolamento di competenza, con decreto del 03/10/2019 ha a sua volta dichiarato la competenza del Tribunale di Roma;

1.1. nel merito, il giudice a quo ha aderito all'orientamento di questa Corte per cui in simili casi deve ritenersi territorialmente competente, ex art. 28 c.p.c., non già la sezione specializzata nella cui circoscrizione ha sede l'autorità che ha adottato il provvedimento impugnato, bensì quella in cui, al momento del ricorso, ha sede la struttura o il centro ove il ricorrente è ospitato — nella specie sita nel territorio di Alessandria — con conseguente difetto di competenza territoriale dell'adita Sezione specializzata del Tribunale di Roma;

1.2. la Procura generale ha concluso per l'affermazione della competenza del Tribunale di Torino, sulla scorta dell'ordinanza di questa Corte n. 31127/2019 che ha mutato il precedente orientamento.

Considerato che:

2. va data continuità all'ormai consolidato indirizzo di questa Corte che, superando quello precedente favorevole alla competenza esclusiva del Tribunale di Roma (Cass. nn. 18754, 18755, 18756 e 18757 del 2019), statuisce che «rintetpretazione costituzionalmente orientata del comma 3, coordinato con il compra 1, dell'art. 4 del d.I. n. 13 del 2007, cono. nella l. n. 46 del 2017, deve tener conto della posizione strutturalmente svantaggiata del cittadino straniero in relazione all'esercizio del diritto di difesa sancito dall'art. 24 Cost., nonché dell'obbligo, imposto dall'art. 13 CEDI] e dall'ari'. 47 della Carta dei Ric. 2021 n. 05102 sez.

M1 - ud. 17-06-2021 -2- diritti fondamentali dell'U.

E, di garantire un ricorso effettivo ad ogni persona, e ciò anche in relazione al quadro normativo innovato dal d.

1. n. 113 del 2018, conv. nella

I. n. 132 del 2018, sicché la competenza territoriale a decidere sulle impugnazioni dei provvedimenti emessi dalla cd. unità Dublino, o dalle sue articolazioni territoriali, si radica, secondo un criterio "di prossimità", nella sezione ,,pecializzata in materia di immigrazione del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la struttura di accoglienza o il centro che ospita il ricorrente» (Cass.5096/2021, 5092/2021, 24964/2020, 23108/2020, 11873/2020, 31127/2019);

3. deve pertanto affermarsi la competenza territoriale del Tribunale di Torino, cui la causa va rimessa nei termini di legge;

4. l'officiosità del procedimento esclude ogni statuizione sulle spese.

P.Q.M.

Dichiara la competenza del Tribunale di Torino, dinanzi al quale il giudizio dovrà essere riassunto nei termini di legge.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 17/06 021 Il residente DEPOSIT O INtAlCal..ERIA

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso per conflitto di competenza iscritto al nr. R.G. 5102/2021 sollevato dal [OSCURATO:PERSONA] con ordinanza n. R.G. 0V---Drzs 2136/2020 del 12/2/20 procegimento pendente tra. [OSCURATO:PERSONA], da una parte, MINISTERO DELL'[OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA]' DUBLINO; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che chiede alla Corte di dichiarare la competenza del Tribunale di Torino. Rilevato che: 1. il Tribunale di Roma - Sezione diritti della persona e immigrazione, ha sollevato d'ufficio regolamento di competenza ex art. h 45 c.p.c. poiché, dopo aver dichiarato con decreto del 13/03/2019 la propria incompetenza sulla impugnazione proposta dal cittadino armeno [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento con il quale il Ministero dell'interno - Direzione centrale dei servizi civili per l'immigrazione e l'asilo - [OSCURATO:PERSONA] ne aveva disposto il trasferimento in Polonia, per essere competente il Tribunale di Torino, quest'ultimo, ritenendosi a sua volta incompetente, invece di richiedere ex officio il regolamento di competenza, con decreto del 03/10/2019 ha a sua volta dichiarato la competenza del Tribunale di Roma; 1.1. nel merito, il giudice a quo ha aderito all'orientamento di questa Corte per cui in simili casi deve ritenersi territorialmente competente, ex art. 28 c.p.c., non già la sezione specializzata nella cui circoscrizione ha sede l'autorità che ha adottato il provvedimento impugnato, bensì quella in cui, al momento del ricorso, ha sede la struttura o il centro ove il ricorrente è ospitato — nella specie sita nel territorio di Alessandria — con conseguente difetto di competenza territoriale dell'adita Sezione specializzata del Tribunale di Roma; 1.2. la Procura generale ha concluso per l'affermazione della competenza del Tribunale di Torino, sulla scorta dell'ordinanza di questa Corte n. 31127/2019 che ha mutato il precedente orientamento. Considerato che: 2. va data continuità all'ormai consolidato indirizzo di questa Corte che, superando quello precedente favorevole alla competenza esclusiva del Tribunale di Roma (Cass. nn. 18754, 18755, 18756 e 18757 del 2019), statuisce che «rintetpretazione costituzionalmente orientata del comma 3, coordinato con il compra 1, dell'art. 4 del d.I. n. 13 del 2007, cono. nella l. n. 46 del 2017, deve tener conto della posizione strutturalmente svantaggiata del cittadino straniero in relazione all'esercizio del diritto di difesa sancito dall'art. 24 Cost., nonché dell'obbligo, imposto dall'art. 13 CEDI] e dall'ari'. 47 della Carta dei Ric. 2021 n. 05102 sez. M1 - ud. 17-06-2021 -2- diritti fondamentali dell'U. E, di garantire un ricorso effettivo ad ogni persona, e ciò anche in relazione al quadro normativo innovato dal d. 1. n. 113 del 2018, conv. nella I. n. 132 del 2018, sicché la competenza territoriale a decidere sulle impugnazioni dei provvedimenti emessi dalla cd. unità Dublino, o dalle sue articolazioni territoriali, si radica, secondo un criterio "di prossimità", nella sezione ,,pecializzata in materia di immigrazione del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la struttura di accoglienza o il centro che ospita il ricorrente» (Cass.5096/2021, 5092/2021, 24964/2020, 23108/2020, 11873/2020, 31127/2019); 3. deve pertanto affermarsi la competenza territoriale del Tribunale di Torino, cui la causa va rimessa nei termini di legge; 4. l'officiosità del procedimento esclude ogni statuizione sulle spese. P.Q.M. Dichiara la competenza del Tribunale di Torino, dinanzi al quale il giudizio dovrà essere riassunto nei termini di legge. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 17/06 021 Il residente DEPOSIT O INtAlCal..ERIA
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