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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 9 marzo 2023

Cassazione n. 12363/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso R.G. 9030/2022 proposto da: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata- avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositato il 01/02/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. [OSCURATO:PERSONA], creditrice chirografaria per € 1.300,00 rimasta insoddisfatta, chiese l’equo indennizzo per la non ragionevole durata della procedura fallimentare riguardante la [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] d’appello di Napoli in composizione monocratica liquidò alla istante, per la non ragionevole durata, quantificata in cinque anni, la somma di € 2.000,00.

In parziale accoglimento del reclamo proposto dal Ministero della Giustizia la medesima Corte in composizione collegiale ridusse l’indennizzo a € 1.200,00, somma in ordine alla quale aveva tenuto conto della complessità della procedura e dell’obbligo di legge di contenere l’indennizzo entro il valore del credito azionato.

Disattese, invece, la pretesa del Ministero di negare l’indennizzo, su presupposto che si trattasse di credito chirografario, per il quale l’istante non avrebbe potuto nutrire speranza di recuperare alcunché e, di conseguenza, non aveva sofferto dalla durata eccessiva del procedimento alcun patimento indennizzabile.

Il Ministero della Giustizia ricorre avverso il decreto collegiale sulla base di due motivi.

La controparte è rimasta intimata.

Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione degli artt. 6 CEDU, 111 Cost., 1 bis, co. 2 e 2 bis, l. n. 89/2001, lamentando che l’indennizzo non avrebbe potuto essere riconosciuto alla parte privata, poiché nessun patema d’animo aveva sofferto per la non ragionevole durata del processo, avendo sin da subito avuto consapevolezza dell’incapienza dell’attivo.

Con il secondo motivo viene denunciato l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo in ordine alla conclamata impossibilità di potere ottenere soddisfazione del credito insinuato da parte del creditore chirografario, come peraltro comprovato dalla relazione del curatore versata in atti.

Il complesso censuratorio risulta manifestamente privo di fondamento.

La consapevolezza dell’impossibilità di recuperare, sia pure in parte, il credito vantato risulta una mera apodittica deduzione del ricorrente, contraddetta, peraltro, dall’accertata complessità della procedura fallimentare, la quale richiese notevole tempo al fine di passare in rassegna le domande d’insinuazione al passivo e allo scopo di porre in essere le attività finalizzate alla liquidazione del patrimonio.

Se, proprio per una tale complessità, la Corte d’appello ha ridotto l’entità dell’indennizzo, non è dato comprendere perché dell’impossibilità del recupero del credito, sia pure modesto, la società creditrice avrebbe dovuto avere certa consapevolezza.

Peraltro, dalla stessa relazione del curatore, riportata nel ricorso, si viene a conoscenza dei plurimi tentativi di liquidare i cespiti immobiliari della fallita ad un prezzo competitivo; né la presenza di un creditore privilegiato per l’ammontare di circa mezzo milione di euro costituisce ragione per presumere la certezza di restare insoddisfatti.

A tale ultimo proposito, inoltre, non è dato sapere dal ricorso quale fosse la speranza di recupero, implicante la valutazione dei cespiti alienabili, al momento dell’insinuazione della istante l’indennizzo.

Sul punto devesi richiamare il condiviso principio di diritto enunciato da questa Corte, secondo il quale, in tema di equa riparazione, l'ammissione del creditore al passivo fallimentare consente al giudice, una volta accertata l'irragionevole durata del processo e la sua entità secondo le norme della l. n. 89 del 2001, di ritenere sussistente il danno non patrimoniale ogniqualvolta non ricorrano, nel caso concreto, circostanze particolari che facciano positivamente escludere che esso sia stato subito dal ricorrente, stante la valutazione positiva della fondatezza delle ragioni di credito insita nel provvedimento emesso dagli organi della procedura fallimentare, senza che rilevi, insenso contrario, l'art. 2, comma 2-quinquies, lett. a), della l. n. 89 del 2001, introdotto dalla l. n. 208 del 2015, secondo cui non è riconosciuto alcun indennizzo alla parte consapevole della infondatezza originaria o sopravvenuta delle proprie domande o difese, atteso che la posizione del creditore, insinuato al passivo e rimasto insoddisfatto per l'incapienza dell'attivo, non è assimilabile a quella della parte avente pretese, "ab origine" o per fatti sopravvenuti, infondate (Sez. 6, n. 19555, 8/7/2021, Rv. 661731).

Di conseguenza, siccome affermato dalle S.U. (sent. n. 7155, 21/3/2017, Rv. 643549), lo scrutinio ex art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d'inammissibilità, che può rilevare ai fini dell'art. 334, comma 2, cod. proc. civ., sebbene sia fondata, alla stregua dell'art. 348-bis cod. proc. civ. e dell'art. 606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtro della disposizione consiste nell'esonerare la Suprema Corte dall'esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi "inconsistenti".

Essendo la controparte rimasta intimata non v’è luogo a statuizione

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso R.G. 9030/2022 proposto da: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata- avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositato il 01/02/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. [OSCURATO:PERSONA], creditrice chirografaria per € 1.300,00 rimasta insoddisfatta, chiese l’equo indennizzo per la non ragionevole durata della procedura fallimentare riguardante la [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] d’appello di Napoli in composizione monocratica liquidò alla istante, per la non ragionevole durata, quantificata in cinque anni, la somma di € 2.000,00. In parziale accoglimento del reclamo proposto dal Ministero della Giustizia la medesima Corte in composizione collegiale ridusse l’indennizzo a € 1.200,00, somma in ordine alla quale aveva tenuto conto della complessità della procedura e dell’obbligo di legge di contenere l’indennizzo entro il valore del credito azionato. Disattese, invece, la pretesa del Ministero di negare l’indennizzo, su presupposto che si trattasse di credito chirografario, per il quale l’istante non avrebbe potuto nutrire speranza di recuperare alcunché e, di conseguenza, non aveva sofferto dalla durata eccessiva del procedimento alcun patimento indennizzabile. Il Ministero della Giustizia ricorre avverso il decreto collegiale sulla base di due motivi. La controparte è rimasta intimata. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione degli artt. 6 CEDU, 111 Cost., 1 bis, co. 2 e 2 bis, l. n. 89/2001, lamentando che l’indennizzo non avrebbe potuto essere riconosciuto alla parte privata, poiché nessun patema d’animo aveva sofferto per la non ragionevole durata del processo, avendo sin da subito avuto consapevolezza dell’incapienza dell’attivo. Con il secondo motivo viene denunciato l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo in ordine alla conclamata impossibilità di potere ottenere soddisfazione del credito insinuato da parte del creditore chirografario, come peraltro comprovato dalla relazione del curatore versata in atti. Il complesso censuratorio risulta manifestamente privo di fondamento. La consapevolezza dell’impossibilità di recuperare, sia pure in parte, il credito vantato risulta una mera apodittica deduzione del ricorrente, contraddetta, peraltro, dall’accertata complessità della procedura fallimentare, la quale richiese notevole tempo al fine di passare in rassegna le domande d’insinuazione al passivo e allo scopo di porre in essere le attività finalizzate alla liquidazione del patrimonio. Se, proprio per una tale complessità, la Corte d’appello ha ridotto l’entità dell’indennizzo, non è dato comprendere perché dell’impossibilità del recupero del credito, sia pure modesto, la società creditrice avrebbe dovuto avere certa consapevolezza. Peraltro, dalla stessa relazione del curatore, riportata nel ricorso, si viene a conoscenza dei plurimi tentativi di liquidare i cespiti immobiliari della fallita ad un prezzo competitivo; né la presenza di un creditore privilegiato per l’ammontare di circa mezzo milione di euro costituisce ragione per presumere la certezza di restare insoddisfatti. A tale ultimo proposito, inoltre, non è dato sapere dal ricorso quale fosse la speranza di recupero, implicante la valutazione dei cespiti alienabili, al momento dell’insinuazione della istante l’indennizzo. Sul punto devesi richiamare il condiviso principio di diritto enunciato da questa Corte, secondo il quale, in tema di equa riparazione, l'ammissione del creditore al passivo fallimentare consente al giudice, una volta accertata l'irragionevole durata del processo e la sua entità secondo le norme della l. n. 89 del 2001, di ritenere sussistente il danno non patrimoniale ogniqualvolta non ricorrano, nel caso concreto, circostanze particolari che facciano positivamente escludere che esso sia stato subito dal ricorrente, stante la valutazione positiva della fondatezza delle ragioni di credito insita nel provvedimento emesso dagli organi della procedura fallimentare, senza che rilevi, insenso contrario, l'art. 2, comma 2-quinquies, lett. a), della l. n. 89 del 2001, introdotto dalla l. n. 208 del 2015, secondo cui non è riconosciuto alcun indennizzo alla parte consapevole della infondatezza originaria o sopravvenuta delle proprie domande o difese, atteso che la posizione del creditore, insinuato al passivo e rimasto insoddisfatto per l'incapienza dell'attivo, non è assimilabile a quella della parte avente pretese, "ab origine" o per fatti sopravvenuti, infondate (Sez. 6, n. 19555, 8/7/2021, Rv. 661731). Di conseguenza, siccome affermato dalle S.U. (sent. n. 7155, 21/3/2017, Rv. 643549), lo scrutinio ex art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d'inammissibilità, che può rilevare ai fini dell'art. 334, comma 2, cod. proc. civ., sebbene sia fondata, alla stregua dell'art. 348-bis cod. proc. civ. e dell'art. 606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtro della disposizione consiste nell'esonerare la Suprema Corte dall'esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi "inconsistenti". Essendo la controparte rimasta intimata non v’è luogo a statuizione
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