CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 27863/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/12/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 8202/23 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.343 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto, quanto al primo motivo di ricorso, che le censure del ricorrente risultano dirette a una non consentita rilettura degli elementi probatori e a prospettare una diversa e alternativa ricostruzione della vicenda criminosa, senza misurarsi realmente con gli elementi di prova e con gli apprezzamenti di merito ampiamente scrutinati dalla Corte d'appello, che è pervenuta alla ricostruzione dei fatti alla stregua di una valutazione globale di tutte le prove acquisite nel corso del giudizio e utilizzando un puntuale e logico apparato argomentativo, non censurabile in sede di controllo di legittimità; ciò vale anche con riguardo alla ritenuta insussistenza della scriminante ex art. 598 cod. pen. ove la Corte ha sottolineato la personalizzazione della polemica fra l'imputato e il P.M., e il fatto che gli appezzamenti non erano rivolti al merito dell'atto, ma alla persona nell'atto di esercitare la funzione pubblica; Ritenuto inoltre che i restanti due motivi di ricorso - relativi alla mancata disapplicazione della recidiva e alla negata concessione delle attenuanti generiche - sono aspecifici poiché la lettura del provvedimento impugnato dimostra che le argomentazioni sono connotate da lineare e coerente logicità con cui, nella sostanza, il ricorrente non si confronta, in particolare laddove si sottolinea che ai numerosi e gravi precedenti si aggiunge la modalità della condotta, indicativa della ingravescente pericolosità dell'imputato (pag. 6); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci