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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 25295/2026

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osto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 9/6/2026 emessa dalla Corte di appello di Napoli visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito l'[OSCURATO:PERSONA], il quale conclude per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorrente impugna la sentenza con la quale la Corte di appello di Napoli accoglieva la richiesta di consegna, avanzata dall'autorità giudiziaria spagnola, in virtù di mandato di arresto europeo processuale emesso in relazione al reato dirapina.

2. Nell'interesse del ricorrente, è stato proposto un unico motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio di violazione di legge, sul presupposto che la consegna sarebbe stata disposta nonostante mancasse l'indicazione delle fonti di prova sulla base delle quali [OSCURATO:PERSONA] era stato ritenuto quale uno degli autori della rapina.

Assume la difesa che la Corte di appello-avrebbe dovuto verificare che il mandato di arresto europeo era stato emesso sulla base di un compendio indiziario seriamente evocativo del fatto di reato contestato, valutando anche le fonti di prova.

3. L'[OSCURATO:PERSONA] ha depositato una memoria difensiva con motivi aggiunti, eccependo che non era stato acquisito il mandato di arresto europeo in lingua spagnola, ma solo la copia tradotta in italiano. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile. 2.Deve preliminarmente rilevarsi che, a seguito delle modifiche apportate dal d.lgs. 2 febbraio 2021, n.10, l'ambito delle valutazioni rimesse al giudice nazionale, in merito ai presupposti per disporre la consegna, si è considerevolmente ridotto.

Per consolidata giurisprudenza, infatti, l'eliminazione, ad opera del d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, dal testo dell'art. 17, comma 4, legge 22 aprile 2005, n. 69 del riferimento ai gravi indizi di colpevolezza comporta che la mancata indicazione di essi non costituisce legittimo motivo di rifiuto alla consegna, nemmeno di carattere facoltativo (Sez.6, n. 39169 del 28/10/2021, Ferrari, Rv.282118).

Al contempo, l'intervenuta abrogazione, ad opera del d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, dei commi 3, 4, 5, 6 dell'art. 6 della legge n. 69 del 2005, preclude la possibilità di ritenere legittimo motivo di rifiuto alla consegna la mancata allegazione della documentazione indicata nei richiamati commi (Sez.6, n. 35462 del 23/9/2021, Rv. 282253).

Con riguardo alle censure mosse nel ricorso, rileva soprattutto l'abrogazione del comma 4 dell'art. 6 cit., posto che tale norma era quella che imponeva l'indicazione delle fonti di prova, oltre alla relazione sui fatti addebitati.

Quanto detto consente di ritenere che il principio affermato da Sez.U, n. 4614 del 30/1/2007, Ramoci, Rv.235348 deve essere reinterpretato, alla luce delle 2sopravvenute modifiche normative, ritenendo che l'autorità richiesta della consegna deve limitarsi a verificare che la mera descrizione dei fatti, così come descritti dall'autorità richiedente, risulti seriamente evocativa di un fatto-reato commesso dalla persona di cui si chiede la consegna, ma non è tenuta a valutare il profilo della gravità indiziaria.

Applicando tale principio al caso di specie, è agevole concludere nel senso che la Corte di appello ha correttamente valutato la sussistenza dei presupposti per disporre la consegna, limitandosi al quel vaglio di massima della contestazione, che non richiede affatto né l'acquisizione delle fonti di prova e, tanto meno, un giudizio in merito alla gravità indiziaria.

3. Per quanto attiene al motivo nuovo dedotto dall'[OSCURATO:PERSONA], se ne rileva l'inammissibilità.

La giurisprudenza ha già avuto modo di affermare che, in tema di mandato di arresto europeo, non è consentita la presentazione di motivi nuovi nel procedimento dinanzi alla Corte di cassazione, atteso che il disposto dell'art. 22 legge 22 aprile 2005, n. 69, detta una disciplina parzialmente derogatoria rispetto a quella ordinaria in ordine ai tempi di proposizione del ricorso e ai termini di comparizione, in base alla quale deve ritenersi ammissibile soltanto il deposito di memorie che non introducano questioni nuove e diverse rispetto a quelle prospettate con l'originario atto di impugnazione (Sez.6, n.32059 del 25/09/2025, Singh, Rv. 288626).

Per completezza, deve rilevarsi che l'arresto del ricorrente è stato eseguito sulla base dell'inserimento del mandato di arresto europeo nel sistema S.I.S. e, nel corso del giudizio dinanzi alla Corte di appello, quest'ultima confermava la trasmissione del manda di arresto tradotto in lingua italiana, sicchè alcun dubbio può sussistere in ordine alla legittima emissione del titolo legittimarffliti ,6k la consegna.

In ogni caso, la censura relativa alla dedotta omessa acquisizione del mandato di arresto europeo doveva essere necessariamente dedotta con il ricorso per cassazione. 4.Alla luce di tali considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 3 P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 9/6/2026 emessa dalla Corte di appello di Napoli visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito l'[OSCURATO:PERSONA], il quale conclude per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorrente impugna la sentenza con la quale la Corte di appello di Napoli accoglieva la richiesta di consegna, avanzata dall'autorità giudiziaria spagnola, in virtù di mandato di arresto europeo processuale emesso in relazione al reato dirapina. 2. Nell'interesse del ricorrente, è stato proposto un unico motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio di violazione di legge, sul presupposto che la consegna sarebbe stata disposta nonostante mancasse l'indicazione delle fonti di prova sulla base delle quali [OSCURATO:PERSONA] era stato ritenuto quale uno degli autori della rapina. Assume la difesa che la Corte di appello-avrebbe dovuto verificare che il mandato di arresto europeo era stato emesso sulla base di un compendio indiziario seriamente evocativo del fatto di reato contestato, valutando anche le fonti di prova. 3. L'[OSCURATO:PERSONA] ha depositato una memoria difensiva con motivi aggiunti, eccependo che non era stato acquisito il mandato di arresto europeo in lingua spagnola, ma solo la copia tradotta in italiano. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2.Deve preliminarmente rilevarsi che, a seguito delle modifiche apportate dal d.lgs. 2 febbraio 2021, n.10, l'ambito delle valutazioni rimesse al giudice nazionale, in merito ai presupposti per disporre la consegna, si è considerevolmente ridotto. Per consolidata giurisprudenza, infatti, l'eliminazione, ad opera del d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, dal testo dell'art. 17, comma 4, legge 22 aprile 2005, n. 69 del riferimento ai gravi indizi di colpevolezza comporta che la mancata indicazione di essi non costituisce legittimo motivo di rifiuto alla consegna, nemmeno di carattere facoltativo (Sez.6, n. 39169 del 28/10/2021, Ferrari, Rv.282118). Al contempo, l'intervenuta abrogazione, ad opera del d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, dei commi 3, 4, 5, 6 dell'art. 6 della legge n. 69 del 2005, preclude la possibilità di ritenere legittimo motivo di rifiuto alla consegna la mancata allegazione della documentazione indicata nei richiamati commi (Sez.6, n. 35462 del 23/9/2021, Rv. 282253). Con riguardo alle censure mosse nel ricorso, rileva soprattutto l'abrogazione del comma 4 dell'art. 6 cit., posto che tale norma era quella che imponeva l'indicazione delle fonti di prova, oltre alla relazione sui fatti addebitati. Quanto detto consente di ritenere che il principio affermato da Sez.U, n. 4614 del 30/1/2007, Ramoci, Rv.235348 deve essere reinterpretato, alla luce delle 2sopravvenute modifiche normative, ritenendo che l'autorità richiesta della consegna deve limitarsi a verificare che la mera descrizione dei fatti, così come descritti dall'autorità richiedente, risulti seriamente evocativa di un fatto-reato commesso dalla persona di cui si chiede la consegna, ma non è tenuta a valutare il profilo della gravità indiziaria. Applicando tale principio al caso di specie, è agevole concludere nel senso che la Corte di appello ha correttamente valutato la sussistenza dei presupposti per disporre la consegna, limitandosi al quel vaglio di massima della contestazione, che non richiede affatto né l'acquisizione delle fonti di prova e, tanto meno, un giudizio in merito alla gravità indiziaria. 3. Per quanto attiene al motivo nuovo dedotto dall'[OSCURATO:PERSONA], se ne rileva l'inammissibilità. La giurisprudenza ha già avuto modo di affermare che, in tema di mandato di arresto europeo, non è consentita la presentazione di motivi nuovi nel procedimento dinanzi alla Corte di cassazione, atteso che il disposto dell'art. 22 legge 22 aprile 2005, n. 69, detta una disciplina parzialmente derogatoria rispetto a quella ordinaria in ordine ai tempi di proposizione del ricorso e ai termini di comparizione, in base alla quale deve ritenersi ammissibile soltanto il deposito di memorie che non introducano questioni nuove e diverse rispetto a quelle prospettate con l'originario atto di impugnazione (Sez.6, n.32059 del 25/09/2025, Singh, Rv. 288626). Per completezza, deve rilevarsi che l'arresto del ricorrente è stato eseguito sulla base dell'inserimento del mandato di arresto europeo nel sistema S.I.S. e, nel corso del giudizio dinanzi alla Corte di appello, quest'ultima confermava la trasmissione del manda di arresto tradotto in lingua italiana, sicchè alcun dubbio può sussistere in ordine alla legittima emissione del titolo legittimarffliti ,6k la consegna. In ogni caso, la censura relativa alla dedotta omessa acquisizione del mandato di arresto europeo doveva essere necessariamente dedotta con il ricorso per cassazione. 4.Alla luce di tali considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 3 P.Q.M
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