CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 maggio 2026
Cassazione n. 22487/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e d'appello di Milanodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA];considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce l’illogicità dellamotivazione in ordine all’affermazione di responsabilità non è consentito in sede di legittimitàin quanto reiterativo di doglianze già spiegate con l’atto di appello che la sentenzaimpugnata ha disatteso con congrua motivazione, anche con riguardo per un tema dellaprospettata incertezza sull’individuazione dell’imputato quale autore della sottrazione sia acarenze probatorie superate dal narrato della persona offesa e dagli altri elementi diconvergenza pure precisati;ritenuto che anche il secondo motivo, con cui si ripropone la questione dellaqualificazione giuridica del fatto, non è consentito in sede di legittimità, in quanto non solo sireitera una censura facendosi leva su un dato di travisamento non allegato né dimostrato,ma anche perché connotata da genericità rispetto ad un’affermazione di responsabilità ditipo concorsuale, i cui diversi contributi sono stati letti nella convergenza dell’unicità del finepredatorio sin dall’inizio coltivato dal ricorrente;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremilain favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 19/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANNI [OSCURATO:PERSONA]