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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 4 maggio 2022

Cassazione n. 21933/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di MESSINAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/se le conclusioni del PG (14- - '44 r-r.. t? k (5; e7:777-.) 1)::: C.:3 [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Messina ricorre avverso l'ordinanza dell'Il ottobre 2021 del Tribunale di sorveglianza di Messina, che ha rigettato la richiesta di applicazione della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale e ha concesso quella della detenzione domiciliare nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con riferimento alla residua pena di anni uno, mesi uno e giorni diciassette di reclusione, di cui al provvedimento di esecuzione di pene concorrenti della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Patti dell'8 agosto 2019.

Il Tribunale di sorveglianza, preso atto dei precedenti penali e dei carichi pendenti di Guidara, della relazione del Commissariato di Patti e di quella dell'UEPE di Messina, ha evidenziato che la misura dell'affidamento in prova non poteva essere concessa, considerata la proclività alla commissione dei reati del condannato; tenuto conto, però, che i reati erano stati commessi nel 2016 e che, nel periodo trascorso agli arresti domiciliari, l'interessato non aveva posto in essere condotte irregolari, ha ritenuto sussistenti i presupposti per la concessione della misura alternativa della detenzione domiciliare.

2. Il ricorrente denuncia vizio di motivazione del provvedimento impugnato, perché il Tribunale di sorveglianza, nonostante avesse dato atto della pericolosità di Guidara, avrebbe in maniera contraddittoria e illogica concesso la misura della detenzione domiciliare, dopo essersi limitato ad evidenziare la condotta regolare nel periodo trascorso agli arresti domiciliari, senza offrire alcun ulteriore approfondimento argomentativo sul punto.

Secondo il ricorrente, infatti, il mero trascorrere del tempo non poteva, da solo, giustificare la concessione della misura alternativa alla detenzione, considerando che le ricadute criminose del condannato si erano protratte per un lungo periodo, dal 1994 al 2016. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

Giova premettere che, secondo il costante orientamento di questa Corte di legittimità, data l'ampia discrezionalità che caratterizza la valutazione del giudice di sorveglianza in tema di adozione delle misure alternative alla detenzione, il giudice deve fondare la statuizione, espressione di un giudizio prognostico, sui risultati del trattamento individualizzato condotto sulla base dell'esame scientifico della personalità; la relativa motivazione deve dimostrare, con preciso riferimento alla fattispecie concreta, l'avvenuta considerazione di tutti gli elementi previsti dalla legge, che hanno giustificato l'accoglimento o il rigetto dell'istanza (Sez. 1, n. 775 del 06/12/2013, dep. 2014, Angilletta, Rv. 258404).

Giova altresì considerare che, posto il tenore testuale dell'art. 47 ter Ord. pen., secondo cuiAle condizioni e nei limiti ivi previsti, le pene possono essere espiate in regime di detenzione domiciliare, è da escludere che l'applicazione di tale misura alternativa possa mai costituire oggetto di un diritto essendo essa, al contrario, sempre subordinata ad una valutazione discrezionale affidata al giudice di merito.

Quest'ultimo, quindi, è investito del potere-dovere di valutare non solo la effettiva ricorrenza o meno di una o più tra le condizioni dettate dal legislatore, ma anche la compatibilità o meno del beneficio con le esigenze di un'effettiva espiazione della pena inflitta.

Per poter godere del beneficio della detenzione domiciliare non basta disporre di un determinato luogo di privata dimora, ma occorre pure che la personalità del condannato faccia ritenere positivamente che tale misura alternativa alla detenzione in carcere contribuisca alla rieducazione del reo e assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati (Sez. 6, n. 3086 del 25/08/1992, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 192503).

Nel caso in esame, il giudice di merito, dopo aver dato ampiamente atto di numerosi elementi di segno nettamente negativo - costituiti dalla proclività alla commissione di reati di Guidara, così come emergeva dal certificato penale e dal certificato di carichi pendenti, e dall'assenza di revisione critica delle proprie condotte pur ritenendo di non concedere la più ampia misura dell'affidamento in prova, ha concesso la misura alternativa della detenzione domiciliare senza fornire sul punto alcuna specifica motivazione.

Come correttamente evidenziato dal ricorrente, pertanto, il Tribunale di sorveglianza, limitandosi a fornire un generico riferimento a informazioni assunte dalla Questura, ha omesso di considerare che, dall'analisi degli atti del fascicolo, si evinceva che Guidara, dopo la condanna del 1998 per il reato di omicidio, commesso nel 1995, aveva fruito nel 2003 della misura alternativa dell'affidamento in prova; nonostante ciò, nel 2005 aveva commesso il reato di evasione, per il quale aveva usufruito di analoga misura alternativa; nel 2012 aveva commesso un ulteriore reato di estorsione e nel 2016 aveva posto in essere condotte in violazione della sorveglianza speciale: fatti che imponevano una valutazione più ampia di quella effettuata dal giudice.

2. Di conseguenza il ricorso del Procuratore generale deve essere accolto e la Corte deve annullare l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Messina.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Messina.

Così deciso il 04/05/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] rdalisi [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di MESSINAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/se le conclusioni del PG (14- - '44 r-r.. t? k (5; e7:777-.) 1)::: C.:3 [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Messina ricorre avverso l'ordinanza dell'Il ottobre 2021 del Tribunale di sorveglianza di Messina, che ha rigettato la richiesta di applicazione della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale e ha concesso quella della detenzione domiciliare nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con riferimento alla residua pena di anni uno, mesi uno e giorni diciassette di reclusione, di cui al provvedimento di esecuzione di pene concorrenti della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Patti dell'8 agosto 2019. Il Tribunale di sorveglianza, preso atto dei precedenti penali e dei carichi pendenti di Guidara, della relazione del Commissariato di Patti e di quella dell'UEPE di Messina, ha evidenziato che la misura dell'affidamento in prova non poteva essere concessa, considerata la proclività alla commissione dei reati del condannato; tenuto conto, però, che i reati erano stati commessi nel 2016 e che, nel periodo trascorso agli arresti domiciliari, l'interessato non aveva posto in essere condotte irregolari, ha ritenuto sussistenti i presupposti per la concessione della misura alternativa della detenzione domiciliare. 2. Il ricorrente denuncia vizio di motivazione del provvedimento impugnato, perché il Tribunale di sorveglianza, nonostante avesse dato atto della pericolosità di Guidara, avrebbe in maniera contraddittoria e illogica concesso la misura della detenzione domiciliare, dopo essersi limitato ad evidenziare la condotta regolare nel periodo trascorso agli arresti domiciliari, senza offrire alcun ulteriore approfondimento argomentativo sul punto. Secondo il ricorrente, infatti, il mero trascorrere del tempo non poteva, da solo, giustificare la concessione della misura alternativa alla detenzione, considerando che le ricadute criminose del condannato si erano protratte per un lungo periodo, dal 1994 al 2016. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. Giova premettere che, secondo il costante orientamento di questa Corte di legittimità, data l'ampia discrezionalità che caratterizza la valutazione del giudice di sorveglianza in tema di adozione delle misure alternative alla detenzione, il giudice deve fondare la statuizione, espressione di un giudizio prognostico, sui risultati del trattamento individualizzato condotto sulla base dell'esame scientifico della personalità; la relativa motivazione deve dimostrare, con preciso riferimento alla fattispecie concreta, l'avvenuta considerazione di tutti gli elementi previsti dalla legge, che hanno giustificato l'accoglimento o il rigetto dell'istanza (Sez. 1, n. 775 del 06/12/2013, dep. 2014, Angilletta, Rv. 258404). Giova altresì considerare che, posto il tenore testuale dell'art. 47 ter Ord. pen., secondo cuiAle condizioni e nei limiti ivi previsti, le pene possono essere espiate in regime di detenzione domiciliare, è da escludere che l'applicazione di tale misura alternativa possa mai costituire oggetto di un diritto essendo essa, al contrario, sempre subordinata ad una valutazione discrezionale affidata al giudice di merito. Quest'ultimo, quindi, è investito del potere-dovere di valutare non solo la effettiva ricorrenza o meno di una o più tra le condizioni dettate dal legislatore, ma anche la compatibilità o meno del beneficio con le esigenze di un'effettiva espiazione della pena inflitta. Per poter godere del beneficio della detenzione domiciliare non basta disporre di un determinato luogo di privata dimora, ma occorre pure che la personalità del condannato faccia ritenere positivamente che tale misura alternativa alla detenzione in carcere contribuisca alla rieducazione del reo e assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati (Sez. 6, n. 3086 del 25/08/1992, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 192503). Nel caso in esame, il giudice di merito, dopo aver dato ampiamente atto di numerosi elementi di segno nettamente negativo - costituiti dalla proclività alla commissione di reati di Guidara, così come emergeva dal certificato penale e dal certificato di carichi pendenti, e dall'assenza di revisione critica delle proprie condotte pur ritenendo di non concedere la più ampia misura dell'affidamento in prova, ha concesso la misura alternativa della detenzione domiciliare senza fornire sul punto alcuna specifica motivazione. Come correttamente evidenziato dal ricorrente, pertanto, il Tribunale di sorveglianza, limitandosi a fornire un generico riferimento a informazioni assunte dalla Questura, ha omesso di considerare che, dall'analisi degli atti del fascicolo, si evinceva che Guidara, dopo la condanna del 1998 per il reato di omicidio, commesso nel 1995, aveva fruito nel 2003 della misura alternativa dell'affidamento in prova; nonostante ciò, nel 2005 aveva commesso il reato di evasione, per il quale aveva usufruito di analoga misura alternativa; nel 2012 aveva commesso un ulteriore reato di estorsione e nel 2016 aveva posto in essere condotte in violazione della sorveglianza speciale: fatti che imponevano una valutazione più ampia di quella effettuata dal giudice. 2. Di conseguenza il ricorso del Procuratore generale deve essere accolto e la Corte deve annullare l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Messina. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Messina. Così deciso il 04/05/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] rdalisi [OSCURATO:PERSONA]
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