CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 23161/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Napoli ha riformato la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], che aveva accertato il diritto di [OSCURATO:PERSONA] all’inquadramento nella qualifica di collaboratore amministrativo professionale esperto, profilo economico DS, con decorrenza dal 1.3.2005, con condanna generica al pagamento delle differenze retributive rispetto alla qualifica riconosciuta di collaboratore amministrativo professionale dal 1.3.2005 e fino all’effettivo inquadramento, ed aveva condannato la ASL Napoli 3 Sud al pagamento delle differenze retributive tra la qualifica di collaboratore amministrativo professionale esperto, profilo economico DS e il primo livello dirigenziale per l’esercizio di mansioni superiori. [OSCURATO:PERSONA] aveva dedotto di essere stato trasferito con il proprio assenso dal 1.3.2005 al Ministero della difesa, presso il quale aveva operato in qualità di funzionario amministrativo contabile (area funzionale C, posizione economica C2; ex VIII qualifica funzionale) alla ASL Napoli 5 con ruolo di funzionario amministrativo contabile (categoria D, livello economico D1), mentre secondo le tabelle di equiparazione dell’ARAN il personale proveniente dal comparto Ministeri di Area funzionale C, posizioni economiche C2 e C3 e confluito nel comparto Sanità, doveva essere inquadrato come collaboratore amministrativo professionale esperto, profilo economico DS. Aveva inoltre sostenuto che già presso il Ministero avrebbe dovuto essere inquadratonel profilo di “vicedirigente” ai sensi della legge n. 145/2002 e che presso la ASL aveva svolto mansioni superiori di dirigente vicario, in qualità di responsabile del servizio G.E.F. ([OSCURATO:PERSONA] e Finanziaria) in alternanza semestrale con [OSCURATO:PERSONA] ed in caso di assenza o di impedimento del titolare, come da delibera del DG n. 730 del 16.12.2008, nonché mansioni superiori dirigenziali di responsabile delsettore “C” contabilità e fiscale. 2. La Corte territoriale ha rilevato che si era formato il giudicato interno sul rigetto della domanda propostadal [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Ministero della difesa, e volta al riconoscimento della qualifica di vicedirigente, nonché al pagamento delle relative differenze di retribuzione. 3. Ha ritenuto inapplicabile l’art. 52 d.lgs. n. 165/2001 ed ha pertanto considerato superflua la disamina della prova testimoniale, argomentandodalla disciplina della dirigenza sanitaria; ha in particolare evidenziato che il [OSCURATO:PERSONA] non era inquadrato nel ruolo dirigenziale e che pertanto non gli era mai stato conferito alcun incarico dirigenziale. 4. Pur avendo rilevato che erano state attribuite al [OSCURATO:PERSONA] le funzioni vicarie del dirigente responsabile del servizio GEF in alternanza semestrale con altro funzionario ed in caso di assenza o di impedimento del titolare, ha escluso che si fosse in concreto verificata l’ipotesi di esercizio vicario di mansioni di dirigente con carattere di prevalenza sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale. 5. In ordinealle funzioni di responsabile del settore contabilità e fiscale, ha rilevato che il [OSCURATO:PERSONA] nei gradi di merito non aveva dedotto che in base all’atto aziendale tale settore fosse classificabile come struttura semplice o complessa o a tali tipologie di strutture equiparabile per caratteristiche funzionali ed organizzative, per autonomia, nonché per risorse economiche, umane e strumentali, né aveva contestato le deduzioni della ASL secondo cui la responsabilità del settore contabilità e fiscale era equiparabile ad una posizione organizzativa. 6. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi, illustrati da memoria. 7. La ASL Napoli 3 Sud ha resistito con controricorso. DIRITTO 1.Con il primo il ricorso denunciaviolazione dell’art. 52 d.lgs. n. 165/2001, dell’art. 15 d.lgs. n. 502/1992, dell’art. 2103 e 2697 cod. civ., nonché dell’art. 36 Cost, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ.; omesso esame della prova testimoniale costituente un punto decisivo; contrasto con precedenti di legittimità, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 5 cod. proc. civ. Evidenzia che il [OSCURATO:PERSONA] non era inquadrato come dirigente; addebita alla Corte territoriale di avere erroneamente escluso l’applicazione dell’art. 52 del d.lgs. n. 165/2001 e di non avere pertanto esaminato il contenuto delle deposizioni testimoniali, che richiama. Sostiene che da tali deposizioni risulta lo svolgimento delle superiori mansioni dirigenziali. 2. Con il secondo motivo il ricorso denuncia violazione dell’art. 15 e 15 quinquies d.lgs. n. 502/1992, dell’art. 52 d.lgs. n. 165/2001 e dell’art. 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ.; difetto assoluto di motivazione e contraddittorietà. Lamenta la mancata valutazione delle mansioni concretamente svolte dal ricorrente, non essendo necessaria la direzione di un ufficio ai fini del riconoscimento delle mansioni dirigenziali; evidenzia che dall’istituzione e dall’assegnazione di fatto di una posizione dirigenziale ad un dipendente privo di qualifica dirigenziale deriva il diritto del suddetto dipendente alle differenze retributive per lo svolgimento di mansioni superiori. Critica la sentenza impugnata per avere erroneamente ritenuto la necessità di verificare se i settori di cui il [OSCURATO:PERSONA] aveva avuto in via di fatto la responsabilità fossero classificati come struttura semplice o complessa, in assenza di una domanda voltaad ottenere il superiore inquadramento. Sostiene che dalle deposizioni testimoniali risulta che il [OSCURATO:PERSONA] redigeva i bilanci e che svolgeva funzioni vicarie del responsabile Servizio GEF, attività riconducibili all’art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001; evidenzia che i poteri di spesa appartengono solo ai titolari di uffici dirigenziali generali. 3. Con il terzo motivo il ricorso denuncia violazione dell’art. 52 d.lgs. n. 165/2001 e dell’art. 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ.; omesso esame di documentazione decisiva in relazione all’art. 360, comma primo, n. 5 cod. proc. civ. Richiama la delibera n. 730 del 16.12.2008, con cui era stato proposto l’affidamento delle funzioni vicarie del [OSCURATO:PERSONA] del Servizio GEF a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in alternanza, con avvicendamento semestrale nell’espletamento delle funzioni di Vicario. 4. Le censure, che vanno trattatecongiuntamente per ragioni di connessione logica, sonoinammissibili. Nonsono configurabil i il difetto assoluto di motivazione e la contraddittorietà della motivazione (in sé non denunciabile), peraltro nemmeno argomentati. La Corte territoriale ha infatti ritenuto inapplicabile l’art. 52 d.lgs. n. 165/2001, ha escluso con accertamento in fatto che il [OSCURATO:PERSONA] abbia in concreto esercitato le funzioni vicarieed ha rilevato la mancata deduzione, da parte del [OSCURATO:PERSONA], d ella circostanza che il settore contabilità e fiscale fosse classificabile in base all’atto aziendale come struttura semplice o complessa o ad esse equiparabili;ha ritenuto le mansioni svolte dal [OSCURATO:PERSONA] riconducibili alla categoria DS. Inoltre le censure sollecitano un giudizio di merito attraverso rilettura dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di norme di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio o di omessa pronuncia miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (vedi, per tutte: Cass. S.U. 27 dicembre 2019, n. 34476 e Cass. 14 aprile 2017, n. 8758). Nel caso di specie è comunque assorbente la statuizione della sentenza impugnata, secondo cui era rimasta incensurata la statuizione del Tribunale in forza della quale le mansioni svolte dal [OSCURATO:PERSONA] riconducibili alla categoria D, profilo economico DS, e con la quale il ricorso non si confronta. 5. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Ai sensi dell’art. 384, comma 4, cod. proc. civ., deve tuttavia rilevarsi la erroneità dell’affermazione in diritto contenuta nella sentenza impugnata, che pertanto deve essere corretta, nella parte in cui afferma l’inapplicabilità dell’art. 52 d.lgs. n. 165/2001, in quanto tale statuizione presuppone la posizione di un soggetto inserito nel ruolo unico dirigenziale, situazione divergente da quella di un collaboratore professionale di cat. D, del C.C.N.L. del comparto sanità, quindi di un dipendente privo della qualifica dirigenziale, che assuma il compito di svolgere - in fatto – le superiori mansioni dirigenziali ( v. Cass. 30811/2018; Cass. n. n. 2695/2024 e Cass. n. 16134/2024). 6. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. 7. Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002,dell’obbligo, per parte ricorrente, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto. P.Q.M La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna parte ricorrente a rifondere le spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 200,00 per esborsi ed in € 4.000,00 per competenze professionali, oltre al rimborso spese generali nella misura del15% e accessori di legge; dà atto della sussistenza dell’obbligo per parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente riget