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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 giugno 2025

Cassazione n. 27901/2025

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PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEComposta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 9038/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - CC - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 8592/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente ORDINANZA vista la richiesta di rimessione proposta da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] con riguardo al procedimento penale n. 4845/2024 RGA pendente dinanzi alla Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che la parte richiedente ha validamente rinunciato all’istanza; Considerato che quest’ultima deve essere dichiarata pertanto inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di cinquecento euro in favore della Cassa delle ammende P.Q.M Dichiara inammissibile la richiesta di rimessione e condanna il richiedente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende Così è deciso, 05/06/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 27901/2025 Roma, lì, 29/07/2025

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEComposta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 9038/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - CC - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 8592/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente ORDINANZA vista la richiesta di rimessione proposta da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] con riguardo al procedimento penale n. 4845/2024 RGA pendente dinanzi alla Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che la parte richiedente ha validamente rinunciato all’istanza; Considerato che quest’ultima deve essere dichiarata pertanto inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di cinquecento euro in favore della Cassa delle ammende P.Q.M Dichiara inammissibile la richiesta di rimessione e condanna il richiedente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende Così è deciso, 05/06/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 27901/2025 Roma, lì, 29/07/2025
Sentenza Cassazione n. 27901/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris