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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 giugno 1989

Cassazione n. 40635/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 20/06/1989 avverso la sentenza del 03/07/2025 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Genova che ha dichiarato l'inammissibilità, per genericità dei motivi, dell'appello proposto dall'imputato avverso la sentenza di primo grado che lo ha condannato per il delitto di furto in abitazione; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso è generico, poiché invece di confrontarsi con la ratio decidendi, si diffonde sulla disamina del fatto, invece di contrastare la declaratoria di inammissibilità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 03/12/

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 20/06/1989 avverso la sentenza del 03/07/2025 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Genova che ha dichiarato l'inammissibilità, per genericità dei motivi, dell'appello proposto dall'imputato avverso la sentenza di primo grado che lo ha condannato per il delitto di furto in abitazione; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso è generico, poiché invece di confrontarsi con la ratio decidendi, si diffonde sulla disamina del fatto, invece di contrastare la declaratoria di inammissibilità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 03/12/
Sentenza Cassazione n. 40635/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris