CassazionedecretoSezione 6
Cassazione n. 23158/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 28092-2021proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 95, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -Ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA; -Intimato - avverso il decreto del TRIBUNALE di VENEZIA , depositat o il 20/10/2021; Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/06/2021, dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: - [OSCURATO:PERSONA] impugnava innanzi al Tribunale di Venezia il Decreto del GUP che aveva dichiarato inammissibile la propria istanza di ammissione al Patrocinio a spese dello Stato. - Il GUP di Venezia aveva ritenuto non indicati dall’istante gli estremi anagrafici, fiscali e reddituali dei familiari, prescritti ex art. 79 D.Lgs. n. 115/2022 a pena di inammissibilità, posto che la dichiarazione del Vecchina di costituire “nucleo familiare autonomo” non escludeva l’esistenza di altri componenti della famiglia anagrafica. - Il Tribunale di Venezia riteneva infondato il ricorso per l’inidoneità dell’espressione “nucleo familiare autonomo” a provare esaustivamente che, al momento del deposito dell’istanza, il nucleo familiare del ricorrente fosse costituito unicamente da se stesso. - Ha presentato ricorso per c assazione [OSCURATO:PERSONA] sulla base di due motivi; - Il Ministero della Giustizia non ha svolto attività difensiva. Considerato che: − la giurisprudenza di questa Corte è consolidata nel ritenere che, in tema di P a trocinio a spese dello Stato nel procedimento penale, l'impugnativa circa la legittimità del rigetto dell'istanza di ammissione rientra nell'ambito delle competenze delle sezioni penali della Corte di Cassazione, mentre la competenza delle sezioni civili della Corte è riconosciuta esclusivamente in ordine ai ricorsi che nascono dal procedimento di opposizione al decreto di liquidazione, ai sensi dell'art. 170 del d.P.R. n. 112 del 2002, indipendentemente dalla circostanza che esso sia stato pronunciato in un giudizio penale (Cassazione civile sez. VI, 16/04/2021, n.10136); − la causa va, pertanto, rimessa al [OSCURATO:PERSONA] Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Penali; P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione rimette la causa al [OSCURATO:PERSONA] Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Penali. Così deciso in Roma, nella ca mera di c onsiglio della Se sta - 2 Sezi