CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 19875/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/06/2022 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo Il P.G. si riporta alla requisitoria depositata e conclude per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi del ricorso e insiste per raccoglimento dello stesso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di Appello di Roma ha parzialmente riformato la sentenza emessa in data 5.02.2018 dal Tribunale di Roma, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato dichiarato colpevole del reato di cui agli artt. 476 e 482 c.p., per aver formato un falso certificato medico. 2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Garofalo, con atto a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], affidando le proprie censure a due motivi, con i quali deduce: 2.1. il vizio di violazione di legge, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p., per erronea interpretazione ed applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 49 e 476 c.p., per avere la Corte d'Appello confermato la sentenza di primo grado nella valutazione della mancata grossolanità dell'atto prodotto dal Garofalo; invero, la difesa lamentava l'erronea qualificazione giuridica dei fatti contestati all'imputato, sostenendo che la condotta posta in essere dal Garofalo potesse venire sussunta nel paradigma del c.d. falso grossolano, con ogni conseguenza in tema di mancata punibilità ai sensi dell'art. 49 c.p.; il certificato medico a firma apparente del Dott. [OSCURATO:PERSONA], era stato immediatamente rilevato come contraffatto dai medesimi agenti, poiché lo stesso non presentava le caratteristiche tipiche del documento sanitario emesso da un medico; nella stessa comunicazione di notizia di reato, redatta dagli agenti deputati al controllo del Garofalo in data 17 dicembre 2014, si evince che immediatamente i poliziotti si avvedevano della falsità del predetto certificato, disponendo approfondimento presso il sanitario la cui firma era apposta sul foglio solo per eccesso di zelo; nell'immediatezza, ad un primo superficiale esame, gli agenti comprendevano che il certificato era falso, essendo mancante per giunta del timbro, e che soltanto per mero scrupolo questi ultimi decidevano di approfondire la questione contattando il medico che negava di aver rilasciato l'atto; ciò avrebbe dovuto indurre sia il giudice di prime cure che la Corte territoriale a ritenere la contraffazione del documento grossolana, con conseguente assoluzione dell'imputato ai sensi dell'art. 49 c.p.; 2.2. con il secondo motivo, il vizio di motivazione per avere la Corte territoriale, nonostante le puntuali censure mosse con l'atto di appello in merito alla errata qualificazione dei fatti contestati all'imputato, respinto ogni doglianza difensiva, richiamando la sentenza del primo giudice; la Corte dedica poche righe alla motivazione, rendendo così la decisione inficiata da vizio di motivazione in quanto meramente apparente; la motivazione per relationem di un provvedimento giudiziario è legittima e non inficia la decisione solo se fornisce la dimostrazione che il giudice ha ?-eso cognizione sia del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento, sia delle eccezioni difensive, dando conto dei motivi del loro rigetto in maniera autonoma, laddove nella fattispecie, non vengono esplicitate le ragioni per cui devono ritenersi non accoglibili le diverse deduzioni prospettate dalla difesa con il gravame. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile, siccome manifestamente infondato. 1. Ed invero, con il primo motivo di ricorso il Garofalo reitera le censure già sviluppate in appello, relative al mancato riconoscimento della grossolanità del falso, laddove le valutazioni effettuate dalla Corte territoriale si presentano corrette in punto di diritto, sulla base dei fatti accertati. All'uopo i giudici di merito hanno evidenziato come la certificazione falsa oggetto di contestazione, recante la data del 26.9.2014, era stata utilizzata dal Garofalo per giustificare la mancata presentazione proprio in data 26.9.2014 alla P.G., essendo sottoposto ad obbligo di firma. La P.G. che aveva ricevuto il certificato (recante la diagnosi di "forte stress emotivo e stato depressivo", con conseguente prognosi di 7 giorni per terapia medica) si era insospettita, in quanto il certificato medesimo era privo di "timbro identificativo" del sanitario che lo aveva apparentemente emesso, ossia del neurologo dr. [OSCURATO:PERSONA]. Quest'ultimo escludeva di aver predisposto quel certificato, disconoscendone sia la grafia compilativa che la sottoscrizione, p-ecisando di non annoverare, tra i propri pazienti, il Garofalo; il predetto sanitario, nuovamente ascoltato in data 27 febbraio 2015, aveva osservato che il detto certificato conteneva anche un errore materiale, relativo all'indicazione del proprio numero di utenza cellulare. Dopo aver effettuato accertamenti, si stabiliva che le utenze telefoniche erano intestate ad una ditta di costruzioni amministrata dal cognato del Garofalo. Quanto alle caratteristiche del certificato, esso risultava essere stato realizzato su (apparente) carta intestata del sanitario, riproducendone minuziosamente e con caratteri tipografici ineccepibili il nominativo, la qualifica, la specializzazione, la sede di lavoro, fornendo al lettore l'immagine di un certificato a tutti gli effetti rilasciato da un sanitario, certificato questo mancante solo della timbratura, che ben avrebbe potuto essere ricondotta ad una dimenticanza o disguido. In tale contesto, non merita censure la valutazione della Corte territoriale, che ha concluso nel senso di ritenere. insussistente un falso grossolano, alla luce delle caratteristiche del falso certificato, avendo il giudizio di falsità costituito il frutto di una serie di accertamenti e di interlocuzioni con il presunto compilatore. Più volte questa Corte ha affermato che, ai fini dell'esclusione della punibilità - ai sensi dell'art. 49 c.p. - per inidoneità della condotta a ledere il bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice occorre che la difformità dell'atto appaia immediatamente evincibile dalla mera disamina dello stesso e sia talmente tanto manifesta da essere riconoscibile da chiunque, senza necessità di particolari indagini (Sez. 5, sent. n. 10331 del 24.01.2019 - dep. 08.03.2019, Rv. 276244; Sez. 5, sent. n. 27310 del 11.02.2019 - dep. 19.06.2019, Rv. 276639). La grossolanità della contraffazione, dunque, occorre sia apprezzabile da qualsiasi persona di comune discernimento ed avvedutezza, senza necessità di particolari cognizioni o competenze tecniche o specifiche proprie di soggetti qualificati (Sez. 5, sent. n. 4252 del 09.03.1999 - dep. 01.04.1999, Rv. 213094), e occorre sia tale da escludere non solo la probabilità, ma la stessa possibilità dell'inganno e, quindi, del nocumento alla pubblica fede (Sez. 2, sent. n. 122 del 22.01.1969 - dep. 08.07.1969, Rv. 112165), dovendosi tale indagine compiersi ex ante, sulla base delle circostanze di fatto conosciute al momento in cui la condotta è posta in essere, e non ex post, a ragione delle conseguenze che da tale condotta siano derivate (Sez. 5, sent. n. 2629 del 01.02.1992 - dep. 19.03.1193, Rv, 194322). Correttamente, pi, integra il reato di falso materiale in atto pubblico - e non quello di falso in certificato - la condotta di colui che formi un falso certificato medico attestante una falsa diagnosi asseritamente caduta nella sfera conoscitiva del redigente apparente, poiché gli atti pubblici - a differenza dei certificati che rivestono carattere derivato, ovvero attestano dati noti al p.u. per la loro provenienza da altri documenti ufficiali - documentano un'attività compiuta dal pubblico ufficiale che lo redige e fatti avvenuti alla sua presenza o da lui percepiti (Sez. 5, n.32446 del 14/03/201, Rv. 256946). 2.Generico e, comunque, manifestamente infondato si presenta il secondo motivo di ricorso con il quale il ricorrente si duole genericamente del vizio di motivazione della sentenza impugnata, laddove come già ampiamente evidenziato la sentenza impugnata ha dato ampiamente conto delle ragioni relative alla responsabilità dell'imputato, della corretta qualificazione dei fatti e della sostanziale infondatezza delle deduzioni del riCorrente. 3.11 ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua