CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 7 ottobre 2025
Cassazione n. 32192/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11618/2024 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata è domiciliato per legge; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , già elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed ora domiciliato per legge presso l’indirizzo di posta elettronica certificata dei difensori di fiducia; -controricorrente- avverso la SENTENZA delTRIBUNALE di BARI n. 281/2024 depositata il 19/01/2024; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/10/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ricorso, ex art. 615, comma 2, [OSCURATO:PERSONA], debitore esecutato, nella procedura esecutiva, iscritta al n.240/2020 R.G.E. intentata nei suoi confronti dal Condominio, sito in Bari alla via Ravanas n.215 - eccepiva: 1) la nullità della procedura esecu tiva, in quanto nessun atto della procedura gli era mai stato notificato; 2) la nullità del pignoramento, in quanto non sottoscritto dal creditore pignorante; 3) la nullità del titolo esecutivo, posto a base della procedura; 4) l’erroneità dell’ordinanza, posta a base dell’esecuzione; 5) la nullità della procedura esecutiva, non sussistendo il credito, consacrato in due decreti ingiuntivi di cui ai numeri 3517/2023 e 1436/2015; 6) la nullità del precetto, notificato in data 08.04.2015, posto a base del pignoramento; 7) la nullità del precetto, notificato in data 14.04.2015, posto a base del pignoramento; 8) la nullità del pignoramento. Tanto eccepito, il Medici chiedeva: 1) dichiararsi il difetto di legittimazione attiva di [OSCURATO:PERSONA]; 2) dichiararsi la nullità del d.i. n. 3517/13 e del relativo precetto; 3) dichiararsi il difetto di legittimazione attiva del sig. [OSCURATO:PERSONA]; 4) dichiararsi la nullità del d.i. n. 1436/15 e del relativo precetto; 5) dichiararsi la nullità di tutte le “assemblee” e relative “delibere” e dell’intero impianto credi- tizio; 6) dichiararsi la nullità dell’atto di pignoramento e pertanto dichiarare nulla e/o illegittima l’azione esecutiva promossa dal sig. [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’odierno opponente e della [OSCURATO:PERSONA], terza pignorata; 7) dichiararsi la legittimazione passiva di [OSCURATO:PERSONA]; 8) accogliere l’opposizione, con condanna della controparte alla rifusione delle spese processuali e con condanna di [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art. 96 c.p.c. ed al risarcimento del danno patrimoniale ed esistenziale ex artt. 2043 e 2059 c.c. per la lesione della sua immagine nei confronti della Lighfisher U.K. Limited, valutabile, nella misura di € 10.000,00. Il giudice dell’esecuzione fissava termine per l’introduzione della fase di merito dell’opposizione. L’opponente introduceva, nel termine assegnato, la fase di merito dell’opposizione, ribadendo sostanzialmente le conclusioni già rassegnate davanti al giudice dell’esecuzione. Si costituivano [OSCURATO:PERSONA], il Condominio, sito in Bari alla via Ravanas n.315, [OSCURATO:PERSONA], gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], eccependo l’infondatezza dell’avversa opposizione e chiedendone, conseguentemente, il rigetto, con condanna della controparte al pagamento delle spese processuali, oltre che al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. Il Tribunale di Bari, con sentenza n. 281/2024 – dopo aver preliminarmente precisato che, trattandosi di un’opposizione all’esecuzione già iniziata, per la quale è prevista ai sensi del combinato disposto degli artt. 615, co. 2, e 616 c.p.c., una fase a cognizione sommaria davanti al giudice dell’esecuzione ed una successiva fase a cognizione piena dinanzi al giudice del merito, i motivi, le eccezioni e le conclusioni dell’opposizione devono essere formulati, a pena di decadenza, nel ricorso depositato in sede sommaria, essendo, pertanto, inammissibili le ulteriori e distinte, eccezioni, difese e domande, formulate, per la prima volta, nell’atto di citazione, introduttivo, della fase di merito, e nei successivi scritti difensivi; e che laddove, come nella specie, il titolo esecutivo sia di matrice giudiziale, in sede di opposizione all’esecuzione possono essere eccepiti esclusivamente fatti modificativi, impeditivi o estintivi successivi alla formazione del titolo medesimi, dovendo, invece, i fatti verificatisi anteriormente essere sollevati, nell’ambito del giudizio all’interno del quale si è formato il titolo esecutivo opposto – rigettava l’opposizione e dichiarava inammissibili le ulteriori domande, formulate dall’opponente in sede di atto introduttivo, condannando l’opponente alla rifusione delle spese processuali in favore dei convenuti e, per essi, ai difensori dichiaratisi antistatari, e condannando l’opponente al pagamento, in favore di ciascuno degli opposti, a titolo di risarcimento del danno da responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c., di un’ulteriore somma, pari ad un quarto dellespese processuali. 2.Avverso la sentenza del Tribunale di Bari ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA]. Ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. E’ stata proposta la definizione del ricorso ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., ravvisandosi profili di inammissibilità/manifesta infondatezza/improcedibilità dello stesso. Il ricorrente ha chiesto la decisione. Per l’odierna adunanza il Procuratore Generale non ha rassegnato conclusioni scritte. Il difensore di parte resistente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] –dopo aver premesso che “il fatto ed il diritto della procedura R.G. n. 16259 / 21 ” (ad esito della quale il giudice dell’opposizione - alla citata procedura esecutiva n. 240/20 - ha pronunciato la sentenza per cui è ricorso, ndr) “si può intendere condensato negli atti della stessa”; dopo aver riportato il contenuto dell’atto di citazione, delle memorie ex art.183 VI co. nn. 1, 2 e 3 e delle note conclusive; e dopo aver formulato plurimi rilievi alla sentenza impugnata - alle pagine 22 e 23 ar ticola in ricorso tre motivi. Precisamente: -con il primo motivo denuncia: nullità del procedimento per violazione degli artt. 113 e 115 c.p.c. in relazione all’art. 360 nn. 3) e 4) c.p.c. nella parte in cui il giudice della causa di merito ha omesso di disporre il deposito di prove necessarie alla pronuncia, con conseguente error in procedendo; -con il secondo motivo denuncia: nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 n. 4) e 115 c.p.c. in relazione all’art. 360 nn. 3) e 4) c.p.c. nella parte in cui il giudice della causa di merito ha omesso di disporre il deposito di prove necessarie alla pronuncia, con conseguente error in procedendo, e quindi error in iudicando per assenza delle ragioni e diritto della decisione; -con il terzo motivo denuncia: nullità della sentenza per violazione degli artt. 113 e 115 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 5) c.p.c. nella parte in cui il giudice della causa di merito ha omesso di disporre il deposito di prove necessarie alla pronuncia, con conseguente omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sui fatti di controversia e quindi error in iudicando. Rileva che durante il procedimento era stata più volte richiesta la verifica della regolarità degli atti; e che al giudice era stato anche segnalato che: a) sia il precetto che l’atto di pignoramento erano privi della firma di [OSCURATO:PERSONA]; b) il pignoramento in oggetto e la conseguente procedura n.204/20 erano affetti da innumerevoli violazionidi leggi e norme, fra tutte l’art. 170 disp . att. c.p.c., l’assenza totale di notifiche, l’inidoneità dei titoli, la nullità di precetti e decreti ingiuntivi, i difetti di legittimazione attiva dei resistenti e di legittimazione passiva del proponente, la nullità di assemblee e delibere poste a base del titolo, a sua volta nullo per assenza dei requisitidi legge e documentazione del credito. In sintesi, secondo il ricorrente, il G.I. si sarebbe “pervicacemente” opposto alla acquisizione degli elementi necessari ad una pronuncia secondo diritto, col risultato che la sentenza emessa sarebbe affetta da omessa, insufficiente, contraddittoria ed errata motivazione e quindi dovrebbe essere considerata nulla. Aggiunge che, così operando, il giudice ha pretermesso l’esame di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti. 2. Nella proposta di definizione è stato così argomentato: il ricorso appare, in primo luogo, improcedibile, ai sensi dell’art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., in quanto la parte ricorrente non ha prodotto, nel termine perentorio previsto da detta norma, la copia autentica del provvedimento impugnato – che essa stessa parte ricorrente dichiara espressamente esserle stato notificato, asseritamente in data 5 marzo 2024 –corredata dalla relata di notifica; si precisa che il provvedimento impugnato risulta pubblicato oltre 60 giorni prima della notificazione del ricorso (pubblicazione in data 19 gennaio 2024; notifica del ricorso in data 5 maggio 2024); detta relazione di notificazione non risulta disponibile neanche in base ad una regolare produzione di controparte (gli allegati digitali allegati dai controricorrenti in formato compresso, relativi alla notifica della sentenza impugnata, non risultano, infatti, consultabili e verificabili); in ogni caso, anche a prescindere da quanto sopra, il ricorso appare, altresì, inammissibile, per l’evidente violazione dell’art. 366, comma 1, nn. 3, 4 e 6, c.p.c.; il ricorso non contiene, infatti, né una «chiara esposizione dei fatti della causa essenziali alla illustrazione dei motivi di ricorso» (l’esposizione dei fatti di causa risulta effettuata mediante la sola integrale trascrizione degli atti difensivi del giudizio di merito della parte ricorrente), né una «chiara e sintetica esposizione dei motivi per i quali si chiede la cassazione, con l’indicazione delle norme di diritto su cui si fondano» e, tanto meno, la «specifica indicazione, per ciascuno dei motivi, degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il motivo si fonda e l’illustrazione del contenuto rilevante degli stessi» (i motivi per cui si chiede la cassazione della sentenza impugnata sono assolutamente inintelligibili, nel loro sviluppo sia in fatto che in diritto, e non contengono alcuna indicazione degli atti processuali e dei documenti su cui si fondano le censure); è, d’altra parte, assorbente anche la sola considerazione che le censure avanzate con il ricorso, per quanto è possibile evincere dal suo esame, nonostante la rilevata inadeguata formulazione dello stesso, sembrano riferirsi in buona parte ai motivi di opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c. (o, comunque, ai motivi qualificati in tali termini dal giudice di primo grado), per i quali il ricorso straordinario per cassazione diretto avverso la sentenza di primo grado è certamente inammissibile (anche in base al cd. principio dell’apparenza nell’individuazione dei mezzi di impugnazione), dovendo essere la decisione impugnata con l’appello (anche in relazione ad eventuali omissioni di pronuncia); per quanto riguarda, invece, i motivi di opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c. (o, comunque, ai motivi qualificati in tali termini dal giudice di primo grado), si tratta di motivi tutti dichiarati inammissibili dal tribunale per la ragione che, dovendo tale opposizione deve essere fatta valere «nel termine perentorio di venti giorni, decorrente dal primo atto di esecuzione, la parte opponente nulla ha provato al fine di dimostrare l’osservanza del suddetto termine, la data effettiva in cui ha avuto conoscenza della procedura esecutiva, momento a partire dal quale decorre il termine perentorio di venti giorni, previsto, a pena di decadenza, dall’art. 617, comma 2, c.p.c.» e, in proposito, le censure (almeno quelle comprensibili) svolte nel ricorso si limitano all’apodittica affermazione per cui il ricorrente «non poteva farlo non essendone a conoscenza», che non risultano, come è evidente, sufficientemente specifiche al fine di contestare adeguatamente l’indicata ratio decidendi, correttamente fondata sul principio di diritto per cui è onere dell’opponente dimostrare la tempestività della sua opposizione . 3. Dato atto che, in conformità della richiesta del ricorrente, il ricorso va deciso, lo stessodeve essere dichiarato inammissibile sotto più profili. Preliminarmente, il Collegio osserva che sono pienamente condivisibili i rilievi di inammissibilità enunciati nella PDA, mentre non lo è quello di improcedibilità, avuto riguardo al principio di diritto affermato da Cass. n.10648/2017 ed alla circostanza di fatto che la stessa parte controricorrente ha rilevato (p.2 della memoria) che La sentenza n. 281/2024, impugnata con il ricorso, risulta allegata al fascicolo di parte resistente come documento 3), che si deposita nuovamente per la sua eventuale consultazione e verificazione . Fermo tale rilievo, si osserva chela sentenza impugnata non reca una chiara qualificazione dell’opposizione ai sensi dell’art. 615 c.p.c.Né può darsi rilievo all’espressa indicazione che l’opposizione era stata proposta ai sensi dell’art. 615 c.p.c. Se quella qualificazione invece vi fosse stata, il ricorso sarebbe stato senz’altro ammissibile quanto all’esatta individuazione del mezzo di impugnazione esperibile. Mancando detta qualificazione, l’esame delle censure svolte evidenzia la loro riconducibilità all’art. 615 c.p.c. e tanto evidenzia la correttezza del rilievo di esperibilità del rimedio dell’appello svolto dalla PDA. Altrettanto correttamente, ragionando delle censure ipoteticamente ascrivibili all’àmbito dell’art. 617 c.p.c., la PDA ha evidenziato che il ricorso sarebbe comunque inammissibile per la dirimente ragione chenon rispetta le prescrizioni di cui all’art. 366, n. 3: l'esposizione dei fatti consiste in una mera trascrizione integrale degli atti difensivi di parte, senza una sintesi chiara e funzionale all'illustrazione dei motivi. Condivisibile è pure il rilievo della PDA di inosservanza dell’onere di cui all’art. 366 n. 6 c.p.c. In fine il Collegio considera pienamente fondato e decisivo il rilievo di mancanza di specificità dei motivi: al riguardo si richiama il consolidato principio di diritto affermato da Cass. n. 4741 del 2005 e ribadito ex multis anche da S.U. n. 7074 del 2017, in motivazione espressa, sebbene non massimata sul punto, secondo il quale: Il requisito di specificità e completezza del motivo di ricorso per cassazione è diretta espressione dei principi sulle nullità degli atti processuali esegnatamente di quello secondo cui un atto processuale è nullo, ancorché la legge non lo preveda, allorquando manchi dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento del suo scopo (art. 156, secondo comma, cod. proc. civ.). Tali principi, applicati ad un atto di esercizio dell'impugnazione a motivi tipizzati come il ricorso per cassazione e posti in relazione con la particolare struttura del giudizio di cassazione, nel quale la trattazione si esaurisce nella udienza di discussione e non è prevista alcuna attività di allegazione ulteriore (essendo le memorie, di cui all'art. 378 cod. proc. civ., finalizzate solo all'argomentazione sui motivi fatti valere e sulle difese della parte resistente), comportano che il motivo di ricorso per cassazione, ancorché la legge non esiga espressamente la sua specificità (come invece per l'atto di appello), debba necessariamente essere specifico, cioè,articolarsi nella enunciazione di tutti i fatti e di tutte le circostanze idonee ad evidenziarlo . I motivi sono esposti in modo confuso e oscuro, rendendo difficile, se non impossibile, identificare le specifiche critiche mosse alla sentenza e le norme di diritto violate. Peraltro, ferma l’assorbenza dei rilievi svolti, si osserva, ad abundantiam, che: a)molte delle censure del Medici (nullità dei decreti ingiuntivi, difetto di legittimazione dell'amministratore, irregolarità delle delibere) si riferiscono a fatti anteriori alla formazione del titolo esecutivo giudiziale: come correttamente statuito dal Tribunale(pp. 9- 11), tali questioni non possono essere sollevate in sede di opposizione all'esecuzione, poiché avrebbero dovuto essere fatte valere nel giudizio che ha originato il titolo stesso; b) le doglianze del Medici non confuterebbero la ratio decidendi : per i motivi qualificabili come opposizione agli atti esecutivi (ex art. 617 c.p.c.), che il Tribunale ha dichiarato inammissibili perché proposti tardivamente (p. 13 ss.): al riguardo, ilricorrente sostiene di non essere stato a conoscenza degli atti, ma inammissibilmente nulla deduce per dimostrare la tempestività della sua opposizione, come invece sarebbe stato suo onere fare; c) inammissibile sarebbeanche la censura sul mancato accoglimento della richiesta di verifica di regolarità degli atti; al riguardo, il ricorrente lamenta che il giudice non abbia disposto la suddetta verifica da lui richiesta ed a ggiunge (p.22) che tanto aveva chiesto in sede di memorie ex art. 183 comma VI c.p.c., ma inammissibilmente non deduce di aver reiterato tali richieste nelle conclusioni del giudizio di merito. 4.Va dato atto che - in base ai principî affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte con ordinanza n. 6826/2010 (seguita dalla successiva giurisprudenza di legittimità: cfr., tra le tante, Cass. n. 21141/2011; n. 15106/2013; n. 11287 e n. 12515/2018; n. 8980/2020 e n. 10718/2023) ed in considerazione dell’inammissibilità del ricorso –è da ritenersi irrilevante che il ricorso sia stato notificato solo al Marenna, e non a tutte le altre parti del giudizio di primo grado (Condominio, [OSCURATO:PERSONA], Avv.ti Metta), che erano litisconsorti necessari. 5.In definitiva, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in sostanziale complessiva conformità all’originaria proposta di definizione accelerata, con la conseguenza che, ai sensi dell’art. 380- bis, terzo comma, cod. proc. civ., parte ricorrente deve essere condannata ai sensi dell’art. 96, quarto comma 4, codice di rito (sulla cui applicabilità v. Cass. Sez. U. n. 10955/2024), all’ulteriore somma indicata in dispositivo. 6. All’inammissibilità del ricorso consegue poi la condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali, nonché la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell’importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315). P.Q.M La Corte: -dichiara inammissibile il ricorso; -condanna parte ricorrente: a) alla rifusione, in favore di parte resistente, delle spese del presente giudizio, spese che liquida in euro 2.800 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge; b) al pagamento, in favore di parte resistente, della somma di euro 2.800 ai sensi dell’art. 96, comma 3, cod. proc. civ.; c) al pagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma di euro 500 ai sensi dell’art. 96, comma 4, cod. proc. civ.; -ai sensi dell'art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il ve