CassazionedecretoSezione 7Decisione del 5 maggio 2022
Cassazione n. 20065/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n•n••• 4 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 5 maggio 2022 il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha respinto il reclamo avanzato da CICERO Domenico avverso il decreto di proroga del regime carcerario differenziato di cui all'art. 41 bis ord.pen. . 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione CICERO Domenico con due distinti ricorsi: il primo proposto con atto personale; il secondo, sottoscritto dal difensore, deduce vizio di motivazione in relazione all'art. 41 bis ord.pen., nonché in relazione agli artt. 3 e 27, co. 3, Cost. . 3. Il primo atto di ricorso va dichiarato inammissibile in quanto proposto personalmente, mentre il secondo atto risulta tardivo (in quanto pervenuto alla cancelleria del Tribunale di Sorveglianza oltre il termine di giorni 15 dalla notifica dell'ordinanza e non trovando applicazione Vart.582 comma 2 cod.proc.pen. alle impugnazioni dei provvedimenti emessi dal Tribunale di Sorveglianza (v. Sez. I n. 15116 del 26.2.2021, n/ 280988). 4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 6 dicembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]