CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 26 marzo 2024
Cassazione n. 14158/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6656/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentat i e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], MINISTERO DELL’UNIVERSITÀ e RICERCA, MINISTERO DELL’ ECONOMIA e FINANZE, MINISTERO DELLA SALUTE, rappresentati e dife si per legge dall’Avvocatura generale dello Stato -controricorrenti- avverso la SENTENZA d ella CORTE D ’ APPELLO di PERUGIA n. 611/2020depositata il 2 9 /12/2020 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/03/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. R.G. 6656/2021 Cron. Rep. C.C. 26/3/2024 C.C. 14/4/2022 [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. I dottori [OSCURATO:PERSONA] convennero in giudizio, davanti al Tribunale di Perugia, la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell’istruzione, università e ricerca, il Ministero della salute e il Ministero dell’economia e finanze, chiedendo che fossero condannati al pagamento, in loro favore, a titolo di remunerazione per la specializzazione in cardiologia conseguita il 29 ottobre 2004, del maggiore importo previsto dal d.lgs. 17 agosto 1999, n. 368, ovvero al pagamento delle somme dovute a titolo di incremento triennale e di indicizzazione annuale della borsa di studio da loro percepita, ai sensi dell’art. 6 del d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257. Si costituirono in giudizio la Presidenza del Consiglio e gli altri Ministeri convenuti, eccependo preliminarmente il difetto di legittimazione passiva dei Ministeri singolarmente citati e la prescrizione del diritto e chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda. Il Tribunale, dopo aver respinto sia l’eccezione di difetto di legittimazione passiva che quella di prescrizione, accolse parzialmente la domanda e condannò le parti convenute al pagamento in favore di ciascuno degli attori, a titolo di rideterminazione triennale della borsa di studio, della somma di euro 10.161,32, oltre interessi e con il carico delle spese di giudizio. 2. La pronuncia è stata impugnata in via principale dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dai Ministeri dell’istruzione e della salute e in via incidentale dai due medici suindicati e la Corte d’appello di Perugia, con sentenza del 29 dicembre 2020, in riforma della decisione del Tribunale, ha accolto l’appello principale e ha rigettato la domanda svolta in primo grado dai dottori Cozzari e Leonardi, compensando integralmente le spese dei due gradi di merito. Ha osservato la Corte territoriale che dovevano essere rigettate entrambe le domande proposte dai medici, cioè sia quella di conseguimento del migliore trattamento di cui al d.lgs. n. 368 del 1999 sia quella di rideterminazione triennale della borsa di studio accolta dal Tribunale. Ai limitati fini che interessano in questa sede, la Corte d’appello ha rilevato che il Ministero dell’economia e finanze non aveva svolto appello principale come le altre Amministrazioni condannate dal Tribunale e si era successivamente costituito, come da ordinanza interlocutoria, supportando l’appello già proposto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e partecipando al giudizio di appello al solo scopo di ribadire la posizione già assunta dallo Stato italiano. Come stabilito anche dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, la Presidenza del Consiglio aveva agito non quale organo di rappresentanza dello Stato italiano, perché essa e i Ministeri sono tre diverse articolazioni del medesimo soggetto; per cui la Presidenza del Consiglio aveva esercitato i poteri di cui all’art. 4 della legge n. 260 del 1958. E poiché l’esclusione della responsabilità dello Stato italiano con riferimento al trattamento economico dei medici specializzandi produce i suoi effetti anche nei confronti dei singoli Ministeri convenuti in giudizio, la sentenza di primo grado non poteva ritenersi passata in giudicato solo nei confronti del Ministero dell’economia – che non aveva in origine fatto appello – in considerazione del fatto che l’appello era stato proposto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri. 3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Perugia propongono ricorso i dottori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con atto affidato ad un solo motivo. Resistono con un unico controricorso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell’istruzione, università e ricerca, il Ministero della salute e il Ministero dell’economia e finanze. La trattazione è stata fissata, ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ., presso la Terza Sezione Civile e il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni. I ricorrenti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 102, 327, 331 e 332 cod. proc. civ., nonché dell’art. 4 della legge n. 260 del 1958, per non avere il giudice d’appello riconosciuto che la sentenza di primo grado fosse passata in giudicato nei confronti del Ministero dell’economia e finanze. Sostengono i ricorrenti, con un’ampia e articolata censura, che la Corte d’appello avrebbe errato, innanzitutto, nel pronunciare l’ordinanza interlocutoria dell’11 marzo 2020 con la quale, avendo rilevato l’esistenza di un litisconsorzio necessario tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e i Ministeri convenuti, aveva autorizzato l’integrazione del contraddittorio nei confronti del Ministero dell’economia. In realtà, ad avviso dei ricorrenti, non sussiste equivalenza tra la condanna in solido di più soggetti e il litisconsorzio necessario perché, se il creditore agisce contro tutti i debitori si verifica un caso di litisconsorzio facoltativo. Il Tribunale aveva rigettato l’eccezione di difetto di legittimazione passiva dei Ministeri, sollevata dai convenuti in primo grado; ne consegue che, non essendo stato proposto appello sul punto, in ordine alla sussistenza della legittimazione vi sarebbe il giudicato. Pertanto, non potendosi configurare neppure un litisconsorzio necessario processuale, dovrebbe trovare applicazione l’art. 332 e non l’art.331 cod. proc. civ., come erroneamente ritenuto dalla Corte d’appello. La conseguenza di tale ricostruzione è che il richiamo all’art. 4 della legge n. 260 del 1958 sarebbe errato e che la mancata impugnazione della sentenza del Tribunale da parte di un coobbligato solidale – il Ministero dell’economia e finanze – comporterebbe che rispetto a quest’ultimo la sentenza di primo grado sia da considerare passata in giudicato. 1.1. Il motivo non è fondato. La giurisprudenza di questa Corte ha già affermato – proprio occupandosi del problema della legittimazione passiva nelle cause promosse da medici specializzandi per il riconoscimento della remunerazione loro spettante – che nell’ipotesi di vocatio in ius di un Ministero diverso da quello istituzionalmente competente, allorché l’Avvocatura dello Stato, pur ricorrendo i presupposti per l’applicazione dell’art. 4 della legge 25 marzo 1958, n. 260, non si avvalga, nella prima udienza, della facoltà di eccepire l’erronea identificazione della controparte pubblica, provvedendo alla contemporanea indicazione di quella realmente competente, resta preclusa la possibilità di far valere, in seguito, l’irrituale costituzione del rapporto giuridico processuale, non ponendosi, in senso proprio, una questione di difetto di legittimazione passiva, ferma restando la facoltà per il reale destinatario della domanda di intervenire in giudizio e di essere rimesso in termini (sentenza 26 giugno 2013, n. 16104). La successiva sentenza 25 marzo 2015, n. 6029, ha stabilito che, in tema di responsabilità dello Stato per la mancata attuazione di direttive comunitarie (nella specie, le direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE in materia di retribuzione della formazione dei medici specializzandi), l’evocazione in giudizio, oltre che della Presidenza del Consiglio dei Ministri, legittimata a stare in giudizio, anche di singoli Ministeri non comporta alcuna conseguenza in termini di legittimazione sostanziale, trattandosi di diverse articolazioni del medesimo Governo della Repubblica. Tale orientamento ha ricevuto l’autorevole avallo delle Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza 27 novembre 2018, n. 30649, con una pronuncia ulteriormente ribadita in seguito (v., sul punto, anche l’ordinanza 4 marzo 2021, n. 6107, la quale si esprime, a questo proposito, in termini di soggettività unitaria delle Amministrazioni statali, in quanto articolazioni dell’unica Amministrazione che è il Governo della Repubblica). Facendo applicazione di questi principi al caso concreto, che è indubbiamente diverso, la Corte osserva che, avendo proposto impugnazione la Presidenza del Consiglio dei ministri, per di più insieme ad altri due Ministeri, la mancata impugnazione da parte del Ministero dell’economia e delle finanze rimane priva di significato, essendo giuridicamente non prospettabile un passaggio in giudicato parziale; per cui, in sostanza, tanto l’ordinanza interlocutoria della Corte d’appello quanto il successivo appello incidentale del MEF si rivelano sovrabbondanti, perché l’appello già proposto dalle altre Amministrazione escludeva in radice il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado nei confronti della parte non appellante. Le argomentazioni proposte dal ricorrente con il richiamo alla giurisprudenza di questa Corte in tema di obbligazioni solidali e di passaggio in giudicato della pronuncia nei confronti di un solo coobbligato non impugnante (ordinanza 8 ottobre 2018, n. 24728) sono del tutto inconferenti, atteso che nel caso odierno non si è in presenza di più soggetti coobbligati, ma di un unico soggetto obbligato, suddiviso in varie articolazioni. 2. Il ricorso, pertanto, è rigettato. A tale esito segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55. Sussistono inoltre le condizioni di cui all’art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi euro 2.800, oltre spese eventualmente prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento al giudice competente per il merito , da parte del ricorrente, dell’ul