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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 16379/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/09/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 135 OSSERVA Ritenuto che il ricorso proposto in ordine alla condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. formula rilievi di merito e riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati dal giudice di merito che ha accertato, con motivazione priva di fratture logiche, la sussistenza della contestata recidiva evidenziando come i precedenti penali, anche specifici, risultanti dal [OSCURATO:PERSONA] e i delitti oggetto della sentenza impugnata fossero idonei a formulare un giudizio di maggiore pericolosità e colpevolezza in capo al prevenuto (cfr. pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Così deciso il 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/09/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 135 OSSERVA Ritenuto che il ricorso proposto in ordine alla condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. formula rilievi di merito e riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati dal giudice di merito che ha accertato, con motivazione priva di fratture logiche, la sussistenza della contestata recidiva evidenziando come i precedenti penali, anche specifici, risultanti dal [OSCURATO:PERSONA] e i delitti oggetto della sentenza impugnata fossero idonei a formulare un giudizio di maggiore pericolosità e colpevolezza in capo al prevenuto (cfr. pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 1
Sentenza Cassazione n. 16379/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris