CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 4 febbraio 2026
Cassazione n. 13063/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
affaele [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato inammissibile l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza pronunciata nei suoi confronti dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 23 settembre 2019, corredata da motivazione contestuale, per tardività dell'impugnazione, in quanto presentata in data 8 ottobre 2019. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputata, denunciando, con un solo motivo, la violazione degli artt. 544 e 585 cod. proc. pen. e deducendo /b...-che, se, come ammesso dalla stessa Corte territoriale, la scadenza del termine per impugnare la sentenza di primo grado cadeva 1'8 ottobre 2019, l'appello proposto, in quanto depositato 1'8 ottobre 2019, doveva ritenersi tempestivo. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per iscritto in data 14 gennaio 2026, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. 4. Con memoria depositata in data 4 febbraio 2026 il difensore della ricorrente ha insistito per l'accoglimento del motivo di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Dagli atti processuali - ai quali questa Corte ha accesso trattandosi di valutare un "error in procedendo" (in tal senso, Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 - 01) - emerge che il Tribunale aveva proceduto al deposito in udienza - come da verbale in atti - della sentenza di condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di furto pluriaggravato, commesso in [OSCURATO:PERSONA] il 27 ottobre 2019, corredata da motivazione contestuale, sicché il termine per impugnare, in base al combinato disposto di cui agli artt. 544, comma 1, e 585, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. era quello di giorni quindici, decorrente, ai sensi dell'art. 585, comma 2, lett. b), cod. proc. pen., dalla lettura del provvedimento in udienza. 2. Ne viene che l'appello nell'interesse dell'imputata, in quanto depositato in data 9 ottobre 2019, come risultante dall'attestazione di Cancelleria apposta in calce alla sentenza appellata, correttamente è stato ritenuto tardivo. L'indicazione nell'ordinanza impugnata dell'8 ottobre 2019, quale data del deposito dell'atto di appello, deve, invero, considerarsi frutto di un mero errore materiale del giudice estensore, risultando altrimenti illogico l'uso della «proposizione avversativa "tuttavia"» in un passaggio argomentativo in cui si intendeva chiaramente alludere alla mancata coincidenza tra la data di scadenza del termine per appellare, che cadeva, peraltro, in giorno non festivo (ossia, di martedì), e quella di presentazione dell'appello. 23. Tanto chiarito, la Corte territoriale ha fatto buon governo dell'orientamento interpretativo maggioritario, secondo cui la disciplina dei termini per impugnare stabilita dall'art. 585 cod. proc. pen. non deroga alla disciplina generale stabilita per il calcolo dei termini processuali dall'art. 172 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 30723 del 21/06/2021, Rv. 281683; Sez. 4, n. 6490 del 26/11/2020, dep. 2021, Olmetti, Rv. 280927; Sez. 6, n. 25598 del 27/05/2020, Rv. 279874), sicché, anche ai fini della verifica della tempestività dell'impugnazione proposta avverso una sentenza corredata da motivazione contestuale, che, ai sensi dell'art. 585, comma 2, lett. b) , cod. proc. pen. decorre «dalla lettura del provvedimento in udienza [...] per tutte le parti che sono state o che debbono considerarsi presenti nel giudizio, anche se non sono presenti alla lettura», occorre far riferimento all'art. 172, comma 4, cod. proc. pen., che stabilisce che «Salvo che la legge disponga altrimenti, nel termine non si computa l'ora o il giorno in cui ne è iniziata la decorrenza; si computa l'ultima ora o l'ultimo giorno». Alla stregua di tali rilievi il ricorso per cassazione è, dunque, inammissibile. 4. Né osta alla declaratoria d'inammissibilità dell'impugnazione proposta in questa sede l'errore in cui è incorso il giudice censurato, dovendosi ribadire che il giudice di legittimità è il giudice del fatto processuale ed è tenuto a rilevare le cause di inammissibilità anche di ufficio, ai sensi dell'art. 591, comma 4, cod. proc. pen. 5. S'impone, pertanto, la declaratoria d'inammissibilità del ricorso, cui consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q P.Q.M