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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 07494/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso n. 28145/2020 promosso da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Bologna, via Caprarie 7, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce al ricorso per cassazione; - ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore; - resistente - avverso la sentenza n. 375/2020 della Corte d'appello di Bologna, depositata il 28/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letti gli atti del procedimento in epigrafe; [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n. 375/2020, depositata il 28/01/2020, la Corte d'appello di Bologna ha accolto l'appello principale del Ministero dell'interno, riformando la decisione di primo grado, che aveva accertato la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria in favore del richiedente asilo, e ha respinto l'appello incidentale proposto da quest'ultimo contro il mancato riconoscimento, da parte del giudice di primo grado, della protezione sussidiaria ex art. 14, lettera b), d.lgs. n. 251 del 2007.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidato a tre motivi.

Il Ministero dell'interno, che non si è difeso con controricorso, ha depositato atto di costituzione al solo fine dell'eventuale partecipazione all'udienza pubblica di discussione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione dell'art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., in relazione agli artt. 112, 132 e 342 c.p.c., per non essersi la Corte d'appello pronunciata sull'eccezione di inammissibilità dell'appello, formulata dal richiedente asilo, fondata sulla ritenuta violazione dell'art. 342 c.p.c., poiché con l'impugnazione non veniva affrontata nessuna delle argomentazioni dell'ordinanza impugnata.

Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la violazione dell'art. 360, comma 1, nn. 1) e 5), c.p.c. in relazione agli artt. 3, 5, 6, 14, lettera b), d.lgs. n. 251 del 2007 e agli artt. 8, comma 3, e 27, comma 1 bis, d.lgs. n. 25 del 2008, oltre all'omesso esame di fatti decisivi per il giudizio e l'omessa motivazione.

In particolare, è censurato il capo della statuizione della Corte d'appello, ove è stato respinto l'appello incidentale del richiedente asilo, in ragione dell'esistenza di mere supposizioni a fondamento dell'invocata attualità del pericolo per la sua incolumità fisica, mentre invece le circostanze concrete e le COI prodotte, su cui il giudice di appello non aveva argomentato, supportavano tale timore.

Con il terzo motivo è dedotta la violazione dell'art. 360, comma 1, nn. 3) e 5), c.p.c., in relazione agli artt. 3, 5 e 6 d.lgs. n. 251 del 2007, agli -) artt. 8, comma 3, e 27, comma 1 bis, d.lgs. n. 25 del 2008, all'art. 5, comma 6, d.lgs. n. 286 del 1998 e all'art. 8 CEDU, per avere la Corte d'appello negato la protezione umanitaria, escludendo l'esistenza di "seri motivi", ritenendo l'assenza di una effettiva e incolmabile sproporzione tra la il contesto di vita italiano e quello del Paese di origine, tale da mettere in pericolo il godimento dei diritti fondamentali.

2. Il primo motivo è inammissibile, poiché il vizio di omessa pronunzia è configurabile solo nel caso di mancato esame di questioni di merito, e non anche di eccezioni pregiudiziali di rito (tra le tante, v.

Cass., Sez. 3, Sentenza n. 25154 del 11/10/2018).

3. Anche il secondo motivo è inammissibile, poiché non coglie appieno la ratio decidendi posta a fondamento del diniego della protezione sussidiaria, fondata, oltre che sulla non attualità del dedotto pericolo (essendo il richiedente asilo testimone conteso di un fatto ormai risalente nel tempo), anche sui rilievo che la citazione del ricorrente come testimone non risultava esservi mai stata e che gli autori delle minacce, di cui il medesimo ricorrente aveva allegato di essere stato vittima, avevano interesse a farlo deporre e non ad ucciderlo.

4. Il terzo motivo è inammissibile per difetto di specificità.

Vengono infatti formulate plurime critiche alla pronuncia impugnata, alcune rivolte alle valutazioni di merito operate (come tali, insindacabili in cassazione), senza che, però, risultino descritte le condizioni di vulnerabilità che la parte avrebbe dovuto allegare a fondamento della domanda di protezione umanitaria.

La decisione di appello è messa a confronto con quella di primo grado e con le difese, formulate in sede di impugnazione, dal richiedente asilo, ma i fatti costitutivi della domanda di protezione, così come in origine formulati, non risultano illustrati, non potendo pertanto essere valutata la risposta del giudice di merito alla materia del contendere così come dedotta dalla parte.5.

In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

6. Nessuna statuizione sulle spese deve essere adottata, non essendosi l'intimato difeso con controricorso.

7. In applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, se dovuto.

L'attualità o meno dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato non rileva direttamente ai fini della pronuncia sui presupposti per il c.d. raddoppio del contributo unificato, atteso che tale pronuncia lascia impregiudicata la questione della debenza originaria del contributo in esame, con la conseguenza che il suo raddoppio non sarà consentito qualora venga accertato, nelle sedi competenti, che fin dall'inizio ne era escluso anche il pagamento (v. da ultimo Cass., Sez. 3, n. 11116 del 10/06/2020).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; dà atto, in applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 21

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso n. 28145/2020 promosso da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Bologna, via Caprarie 7, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce al ricorso per cassazione; - ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore; - resistente - avverso la sentenza n. 375/2020 della Corte d'appello di Bologna, depositata il 28/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letti gli atti del procedimento in epigrafe; [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n. 375/2020, depositata il 28/01/2020, la Corte d'appello di Bologna ha accolto l'appello principale del Ministero dell'interno, riformando la decisione di primo grado, che aveva accertato la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria in favore del richiedente asilo, e ha respinto l'appello incidentale proposto da quest'ultimo contro il mancato riconoscimento, da parte del giudice di primo grado, della protezione sussidiaria ex art. 14, lettera b), d.lgs. n. 251 del 2007. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidato a tre motivi. Il Ministero dell'interno, che non si è difeso con controricorso, ha depositato atto di costituzione al solo fine dell'eventuale partecipazione all'udienza pubblica di discussione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione dell'art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., in relazione agli artt. 112, 132 e 342 c.p.c., per non essersi la Corte d'appello pronunciata sull'eccezione di inammissibilità dell'appello, formulata dal richiedente asilo, fondata sulla ritenuta violazione dell'art. 342 c.p.c., poiché con l'impugnazione non veniva affrontata nessuna delle argomentazioni dell'ordinanza impugnata. Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la violazione dell'art. 360, comma 1, nn. 1) e 5), c.p.c. in relazione agli artt. 3, 5, 6, 14, lettera b), d.lgs. n. 251 del 2007 e agli artt. 8, comma 3, e 27, comma 1 bis, d.lgs. n. 25 del 2008, oltre all'omesso esame di fatti decisivi per il giudizio e l'omessa motivazione. In particolare, è censurato il capo della statuizione della Corte d'appello, ove è stato respinto l'appello incidentale del richiedente asilo, in ragione dell'esistenza di mere supposizioni a fondamento dell'invocata attualità del pericolo per la sua incolumità fisica, mentre invece le circostanze concrete e le COI prodotte, su cui il giudice di appello non aveva argomentato, supportavano tale timore. Con il terzo motivo è dedotta la violazione dell'art. 360, comma 1, nn. 3) e 5), c.p.c., in relazione agli artt. 3, 5 e 6 d.lgs. n. 251 del 2007, agli -) artt. 8, comma 3, e 27, comma 1 bis, d.lgs. n. 25 del 2008, all'art. 5, comma 6, d.lgs. n. 286 del 1998 e all'art. 8 CEDU, per avere la Corte d'appello negato la protezione umanitaria, escludendo l'esistenza di "seri motivi", ritenendo l'assenza di una effettiva e incolmabile sproporzione tra la il contesto di vita italiano e quello del Paese di origine, tale da mettere in pericolo il godimento dei diritti fondamentali. 2. Il primo motivo è inammissibile, poiché il vizio di omessa pronunzia è configurabile solo nel caso di mancato esame di questioni di merito, e non anche di eccezioni pregiudiziali di rito (tra le tante, v. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 25154 del 11/10/2018). 3. Anche il secondo motivo è inammissibile, poiché non coglie appieno la ratio decidendi posta a fondamento del diniego della protezione sussidiaria, fondata, oltre che sulla non attualità del dedotto pericolo (essendo il richiedente asilo testimone conteso di un fatto ormai risalente nel tempo), anche sui rilievo che la citazione del ricorrente come testimone non risultava esservi mai stata e che gli autori delle minacce, di cui il medesimo ricorrente aveva allegato di essere stato vittima, avevano interesse a farlo deporre e non ad ucciderlo. 4. Il terzo motivo è inammissibile per difetto di specificità. Vengono infatti formulate plurime critiche alla pronuncia impugnata, alcune rivolte alle valutazioni di merito operate (come tali, insindacabili in cassazione), senza che, però, risultino descritte le condizioni di vulnerabilità che la parte avrebbe dovuto allegare a fondamento della domanda di protezione umanitaria. La decisione di appello è messa a confronto con quella di primo grado e con le difese, formulate in sede di impugnazione, dal richiedente asilo, ma i fatti costitutivi della domanda di protezione, così come in origine formulati, non risultano illustrati, non potendo pertanto essere valutata la risposta del giudice di merito alla materia del contendere così come dedotta dalla parte.5. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 6. Nessuna statuizione sulle spese deve essere adottata, non essendosi l'intimato difeso con controricorso. 7. In applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, se dovuto. L'attualità o meno dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato non rileva direttamente ai fini della pronuncia sui presupposti per il c.d. raddoppio del contributo unificato, atteso che tale pronuncia lascia impregiudicata la questione della debenza originaria del contributo in esame, con la conseguenza che il suo raddoppio non sarà consentito qualora venga accertato, nelle sedi competenti, che fin dall'inizio ne era escluso anche il pagamento (v. da ultimo Cass., Sez. 3, n. 11116 del 10/06/2020). P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; dà atto, in applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 21