CassazionesentenzaSezione LDecisione del 11 maggio 2022
Cassazione n. 24757/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 17350-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (SINT) S.P.A. [OSCURATO:PERSONA], in persona del Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 290, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'APONTE; - ricorrente - 2022 contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CALVANICO 3ALVATORF, [OSCURATO:PERSONA], C.,LAI\10 SALVATORE, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 2297/2019 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 28/03/2019 R.G.N. 2488/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che 1. con sentenza n. 2297/2019 la Corte di appello di Napoli, in accoglimento del reclamo principale proposto dai lavoratori [OSCURATO:PERSONA] ed altri, respinto il reclamo incidentale della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in riforma della sentenza impugnata, ha dichiarato che la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. era subentrata nella titolarità dei rapporti di lavoro dei ricorrenti in conseguenza di cessione ex art. 2112 cod. civ.; per l'effetto ha annullato il licenziamento intimato ai lavoratori, originari ricorrenti, dal curatore fallimentare di [OSCURATO:SOCIETA]. ed ordinato alla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. di ripristinare i rapporti di lavoro, con la integrale ricostruzione giuridica ed economica, dalla data della intervenuta cessione; 2. preliminarmente la Corte distrettuale ha respinto l'eccezione di inammissibilità/improponibilità con il rito cd. Fornero della domanda proposta dai lavoratori nei confronti della società cessionaria, osservando che tale domanda era fondata, ai sensi dell'art. 1, comma 48 legge n. 92/2012, sul medesimo fatto costitutivo dell'azione esperita nei confronti del [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentato dalla "retrocessione" dell'azienda dal Fallimento della società [OSCURATO:SOCIETA]. alla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., fatto che secondo la prospettazione dei ricorrenti era alla base della procedura di licenziamento collettivo ex lege n. 223/1991 attivata dal Fallimento della [OSCURATO:PERSONA] di Stabia; ha ulteriormente osservato che la soluzione adottata si palesava come quella più coerente con il valore fondante dell'ordinamento processuale, di attuazione della garanzia di effettività di tutela ex art.24 Cost. che è quella di assicurare il diritto delle parti ad una pronunzia di merito; i ha, quindi, ritenuto, all'esito di analitica disamina degli elementi in atti, che la Convenzione del 2.8.1972, stipulata tra la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e la società [OSCURATO:SOCIETA]. non fosse qualificabile come mero contratto di locazione di immobili ma avesse ad oggetto un complesso di beni organizzati per lo svolgimento di attività economica; da tanto derivava che l'istanza presentata dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ex art. 93 I. fall. andava qualificata come dichiarazione di recesso dal contratto di fitto di azienda, con la conseguenza che una volta intervenuta la restituzione di tale complesso alla originaria cedente per effetto di autorizzazione disposta dal Giudice delegato con ordinanza del 12.5.2015, la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. era subentrata, ai sensi dell'art. 2112 cod. civ. nella titolarità dei rapporti di lavoro relativi a tale complesso aziendale; ciò aveva comportato la illegittimità del licenziamento intimato agli originari ricorrenti nell'ambito di procedura collettiva dal curatore del [OSCURATO:SOCIETA]. , il quale era divenuto privo del relativo potere in conseguenza della (retro)cessione dell'azienda, con obbligo a carico della cessionaria [OSCURATO:PERSONA] s.p.a di ripristino del rapporto di lavoro con integrale ricostruzione giuridica ed economica dalla data della intervenuta cessione; 3. per la cassazione della decisione ha proposto ricorso la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in liquidazione sulla base di due motivi; i lavoratori intimati hanno resistito con tempestivo controricorso; il Fallimento della società [OSCURATO:SOCIETA]. non ha svolto attività difensiva; 4. è stata depositata per la parte ricorrente memoria di costituzione di nuovo difensore; Considerato che 1. con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 1, commi 47 e 48, legge n. 92/2012 censurando la sentenza impugnata per avere affermato la applicabilità alla concreta fattispecie del cd. rito Fornero, in assenza del relativo presupposto rappresentato dalla contestazione della legittimità del licenziamento riconducibile alle ipotesi di cui all'art. 18 St. lav. e non anche, come in concreto avvenuto, dall'accertamento della esistenza di un rapporto di lavoro subordinato per effetto di una vicenda traslativa riconducibile all'ambito regolato dall'art. 2112 cod. civ.; 2. con il secondo motivo di ricorso parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 2112 cod. civ. censurando la valutazione degli elementi di prova acquisiti nel giudizio nel senso della configurabilità di una cessione di azienda anziché di mera restituzione di un compendio di beni immobili, oggetto di precedente contratto di locazione; 3. il primo motivo di ricorso è inammissibile alla luce della consolidata giurisprudenza della S.C. secondo la quale la violazione della disciplina sul rito assume rilevanza invalidante soltanto nell'ipotesi in cui, in sede di impugnazione, la parte indichi lo specifico pregiudizio processuale concretamente derivatole dalla mancata adozione del rito diverso, quali una precisa e apprezzabile lesione del diritto di difesa, del contraddittorio e, in generale, delle prerogative processuali protette della parte (Cass. n. 19942/ 2008, Cass. SS.UU. n. 3758/2009, Cass. n. 22325/2014, Cass. n. 1448/2015); perché essa assuma rilevanza invalidante occorre infatti che la parte che se ne dolga in sede di impugnazione indichi il suo fondato interesse alla rimozione di uno specifico pregiudizio processuale da essa concretamente subito per effetto della mancata adozione del rito diverso (sullo specifico tema del rito Fornero v. Cass. n. 6754/2020);tale onere non è stato in concreto osservato in quanto parte ricorrente non ha denunziato alcuno specifico pregiudizio al proprio diritto di difesa e più in generale alle proprie prerogative difensive, connesso alla decisione della causa sulla base di norme processuali, in tesi non alla stessa applicabili; 4. il secondo motivo è inammissibile; 4.1. la denunzia di violazione di norma di diritto riferita all'art.2112 cod. civ. non è articolata con modalità conformi alle indicazioni del giudice di legittimità secondo il quale il vizio di violazione di legge va dedotto, a pena di inammissibilità, non solo con l'indicazione delle norme di diritto asseritamente violate ma anche mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 17570/2020, Cass. n. r- 287/2016, Cass. n. 635/2015, Cass. n. 25419/ 2014, Cass. n. 16038/ 2013, Cass. n. 3010/2012), deduzioni che difettano del tutto nel caso di specie; invero, le doglianze articolate da parte ricorrente non investono la ricognizione della fattispecie astratta in relazione al significato ed alla portata applicativa dell'art. 2112 cod. civ. bensì la ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa delle quali chiedono un diverso apprezzamento, sollecitando in definitiva un controllo estraneo al sindacato di legittimità; 4.2. invero al fine della valida censura della ricostruzione fattuale alla base del decisum occorreva la deduzione e dimostrazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., che la decisione era frutto di omesso esame di un fatto, nel senso di fatto storico- fenomenico, decisivo, oggetto di discussione tra le parti, evocato nel rispetto delle prescrizioni dell'art. 366, comma 1, n, 6 cod. proc. civ. ( ex plurímis [OSCURATO:PERSONA]. Un. n. 5013 /2014), deduzione neppure astrattamente formulata; 5. le spese di lite sono regolate secondo soccombenza; 6. sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dell' art.13 d. P.R. n. 115/2002; P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in C 8.000,00 per compensi professionali, C 200,00 per esborsi oltre spese forfettarie nella misura del 1 5 % e accessori come per legge. Con distrazione. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ri