CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 10 marzo 2023
Cassazione n. 09020/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.22344/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] n. 68, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 204, presso lo studio degli avvocatiDi [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BOLOGNA n. 818/2018 depositata il22/03/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/03/2023 dal Consiglieredr. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] Pronunziando nella causa promossa da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale di Bologna accertava che la strada (c.d. “Pianello”), posta a confine fra le proprietà delle parti, era vicinale agraria ed in comproprietà fra le parti. Su impugnazione di [OSCURATO:PERSONA], e nella resistenza degli appellati (che svolgevano gravame incidentale condizionato, per la costituzione coattiva di servitù di passaggio, già chiesta in subordine con l’atto di citazione), con sentenza n. 818 del 22 marzo 2018 la Corte d’appello di Bologna riformava la pronunzia di primo grado, rigettando tutte le domande degli attori e condannandoli al ripristino dello status quo ante. Affermava il giudice di seconde cure che la mappa catastale aveva consentito di ricostruire il tracciato delle proprietà rispetto alla strada Pianello, escludendo che gli attori fossero frontisti o latistanti, né, d’altronde, costoro avrebbero allegato atti idonei a dimostrare l’esistenza del diritto di servitù a favore del proprio terreno o che lo stesso fosse intercluso. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione, sulla scorta di cinque motivi. Ha depositato controricorso [OSCURATO:PERSONA]. In prossimità dell’udienza camerale, i ricorrenti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c., contestando la validità della procura speciale rilasciata al nuovo difensore di controparte avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1) Va preliminarmente rilevato come la procura rilasciata al difensore del resistente non superi il vaglio di ammissibilità. 1.a) Invero, la “Procura alle Liti” rilasciata dal Ruggeri è nulla, in quanto priva di data ed assolutamente generica. Essa testualmente recita: “con riferimento al procedimento tra [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nomino quale difensore e procuratore speciale in tutti i gradi e fasi di giudizio, compresa quella esecutiva, di opposizione, incidentale, cautelare, conferendogli tutti i poteri di legge ivi compresi quelli di transigere e conciliare, proporre impugnazioni, rilasciare quietanze, effettuare incassi di somme, proporre domande riconvenzionali, incidentali o cautelari, deferire giuramento, effettuare chiamate in causa di terzi (anche per garanzia impropria), rinunciare a domande o agli atti, di farsi sostituire, riassumere la causa, proseguirla l’avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Bologna, patrocinante in Cassazione”. Manca pertanto qualunque riferimento al giudizio di cassazione o alla sentenza impugnata. 1.b) Si tratta dunque di un controricorso inammissibile, privo di procura speciale e senza alcun riferimento alricorso introduttivo, alla sentenza impugnata o al giudizio dicassazione, ossia al consapevole conferimento, da parte del cliente, dell'incarico al difensore per la fase di legittimità, così risultando incompatibile con il carattere di specialità di questo giudizio (Sez. 1 n. 4069 del 18 febbraio 2020; Sez. 6-3, n. 16040 del 27 agosto 2020; Sez. 1, n. 905 del 20 gennaio 2021). 1.c) [OSCURATO:PERSONA] è ben a conoscenza del recentissimo arresto delle Sezioni Unite di codesta Corte, secondo cui “il requisito della specialità, richiesto dall'art. 365 c.p.c. come condizione per la proposizione del ricorso per cassazione (del controricorso e degli atti equiparati), è integrato, a prescindere dal contenuto, dalla sua collocazione topografica, nel senso che la firma per autentica apposta dal difensore su foglio separato, ma materialmente congiunto all'atto, è in tutto equiparata alla procura redatta a margine o in calce allo stesso; tale collocazione topografica fa sì che la procura debba considerarsi conferita per il giudizio di cassazione anche se non contiene un espresso riferimento al provvedimento da impugnare o al giudizio da promuovere, purché da essa non risulti, in modo assolutamente evidente, la non riferibilità al giudizio di cassazione, tenendo presente, in ossequio al principio di conservazione enunciato dall'art. 1367 c.c. e dall'art.159 c.p.c., che nei casi dubbi la procura va interpretata attribuendo alla parte conferente la volontà che consenta all'atto di produrre i suoi effetti” (Sez. Un., n. 36057 del 9 dicembre 2022). Tuttavia, nell’ipotesi in parola, il conferimento di incarichi assolutamente generici ed incompatibili con la funzione del ricorso in sede di legittimità (“tutti i poteri di legge ivi compresi quelli di transigere e conciliare, proporre impugnazioni, rilasciare quietanze, effettuare incassi di somme, proporre domande riconvenzionali, incidentali o cautelari, deferire giuramento, effettuare chiamate in causa di terzi (anche per garanzia impropria), rinunciare a domande o agli atti, di farsi sostituire, riassumere la causa,”) dimostra in modo inequivocabile che la procura non si riferiva specificamente al giudizio di cassazione. 2) Con la prima doglianza, proposta ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c., i ricorrenti assumono la violazione degli artt. 112 e 132 nn. 4 e 5 c.p.c. e dell’art. 118 1° e 2° comma disp. att. c.p.c., nonché omessa motivazione, giacché la sentenza impugnata non avrebbe contenuto alcuna giustificazione in ordine alla natura agraria o vicinale privata della strada denominata Pianello, né avrebbe spiegato il mancato riconoscimento della comproprietà in capo ai ricorrenti, ma si sarebbe limitata o a riassumere o a ricopiare pedissequamente il contenuto degli scritti difensivi. Da ciò la palese nullità della predetta decisione. Il motivo è infondato. 2.a) Pur dovendosi concordare con i ricorrenti circa l’approssimazione della tecnica redazionale della sentenza impugnata, va considerato che, secondo la giurisprudenza, è nullo solamente il provvedimento che non si presenti soltanto di difficile lettura, ma sia addirittura pressoché incomprensibile - al punto da richiedere, per la sua decifrazione, una operazione il cui stesso esito è dubbio - sicché, nonostante gli sforzi cui eventualmente si sottoponga il lettore più attento, risulti impossibile avere certezza in ordine all'esattacomprensione del testo. E’ ad esso equiparata l'ipotesi di assoluta carenza della motivazione, ricorrente quando lasentenza, in violazione degli artt. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. e 118, primo comma, disp att. cod. proc. civ., manchi delle argomentazioni atte a palesare le ragioni della decisione, perché una siffatta carenza, incidendo sul modello dellasentenza descritto da tali disposizioni - costituenti attuazione del principio costituzionale (art. 111 Cost) secondo il quale tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati - ne determina lanullità, prevista come motivo di ricorso per cassazione dall'art. 360, n. 4, cod. proc. civ. (Sez. 1, n. 12114 del 2 luglio 2004). 2.b) Nella specie, il provvedimento impugnato – dopo aver enunciato, nella parte narrativa, i sei motivi di gravame in sequenza, secondo il progressivo numero romano – tratta dapprima il profilo della carenza di giurisdizione (1° motivo), e, successivamente, assume (con un mero richiamo alla C.T.U. del geom. Tomasini) che i terreni del Mezzini e della Annibali non risulterebbero “confinare con la strada Pianello”, giacché costoro non sarebbero stati proprietari frontisti. In altri termini, pur in modo confuso, la Corte distrettuale fa intendere di aver tratto il proprio convincimento dalla mappa catastale, che avrebbe consentito di accertare le linee di confine fra le proprietà, escludendo che il tracciato in discussione fosse in comproprietà dei ricorrenti ex collatione privatorum agrorum. 3) Attraverso la seconda censura, proposta ai sensi dell’art. 360 n.4 c.p.c., il Mezzini e l’Annibali deducono la violazione degli artt. 112 e 132 nn. 4 e 5 c.p.c. e dell’art. 118 1° e 2° comma disp. att. c.p.c. La controparte già nel giudizio di primo grado avrebbe rinunziato alla domanda riconvenzionale sull’accertamento dei confini, che peraltro la Corte d’appello aveva provveduto a modificare, senza spiegarne la ragione. Il motivo è inammissibile, per carenza di autosufficienza. 3.a) I ricorrenti non spiegano in che misura le conclusioni del Tribunale sarebbero state modificate dalla Corte d’appello, posto che l’accertamento dei confini era stato da quest’ultima dato per pacifico, richiamando le conclusioni della consulenza tecnica Tomasini, e che nell’enunciazione, nella parte narrativa, dei sei motivi di gravame in sequenza, la sentenza impugnata non dà conto di alcuna doglianza sull’accertamento dei confini. 4) Con il terzo mezzo di impugnazione, i ricorrenti denunciano violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c. La Corte distrettuale, attraverso una motivazione inesistente/nulla, consistita nella mera trascrizione di frasi estratte dalla memoria di replica dell’appellante, avrebbe arbitrariamente escluso i ricorrenti dalla servitù di passaggio veicolare per raggiungere i loro terreni, altrimenti interclusi. Il motivo è infondato. 4.a) Sia pur con i problemi metodologici sopra evidenziati, la Corte d’appello ha spiegato che ”parte attrice non ha allegato titoli idonei ai fini dell’accertamento dell’esistenza del diritto di servitù di passaggio sulla strada (con esclusione di quello a piedi che è cosa pacifica) a favore dei propri terreni ed a carico dei fondi del convenuto”, affermando altresì che “dalle risultanze istruttorie è emerso che il fondo non è intercluso”. 5) La quarta lagnanza è volta a denunciare la nullità della sentenza impugnata, per violazione degli artt. 112 e 132 nn. 4 e 5 c.p.c. e dell’art. 118, 1° comma disp. att. c.p.c.., per essersi la Corte di merito pronunziata sul danno esistenziale, asseritamente patito da controparte, senza che il punto fosse stato oggetto di impugnazione. Il motivo è inammissibile, per carenza d’interesse. 5.a) Infatti, a fronte del rigetto della relativa istanza da parte del Tribunale, la Corte si è pronunziata sul punto, confermando il diniego del risarcimento, senza che il Ruggeri avesse gravato la decisione. L’errore del giudice di secondo grado non ha dunque avuto alcuna ripercussione nella sfera dei ricorrenti, dal momento che è stata ribadita la statuizione di rigetto. 6) La quinta censura attiene alla nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 e 132 nn. 4 e 5 c.p.c. e dell’art. 118, 1° comma disp. att. c.p.c.., con riguardo al ripristino della strada agraria, che la Corte aveva disposto senza per nulla motivare la diversadecisione rispetto a quella del Tribunale. Vi sarebbe inoltre stata un’assoluta identità tra la domanda dell’appellante, la motivazione e la decisione della Corte bolognese. Il motivo è infondato. 6.a) La sentenza impugnata ha disposto il ripristino della strada, una volta statuita la mancanza di qualunque diritto su di essa da parte degli odierni ricorrenti. 6.b) Quanto al fatto che i giudici di secondo grado abbiano riprodotto brani contenuti negli atti dell’appellante, va ricordato che, nel processo civile, la sentenza la cui motivazione si limiti a riprodurre il contenuto di unatto di parte (o di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari), senza niente aggiungervi, non è nulla qualora le ragioni della decisione siano, in ogni caso, attribuibili all'organo giudicante e risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo, atteso che, in base alle disposizioni costituzionali e processuali, tale tecnica di redazione non può ritenersi, di per sé, sintomatica di un difetto d'imparzialità del giudice, al quale non è imposta l'originalità né dei contenuti né delle modalità espositive, tanto più che la validità degliatti processuali si pone su un piano diverso rispetto alla valutazione professionale o disciplinare del magistrato (Sez. U, n. 642 del 16 gennaio 2015; Sez. 5, n. 29028 del 6 ottobre 2022; Sez. 6-2, n. 22562 del 7 novembre 2016). In definitiva, il ricorso va rigettato, ma a ciò non consegue la condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese di lite, giacché l’invalidità della procura speciale del controricorrente si riverbera sulla validità dell’atto e sulla stessa costituzione della parte, da considerare tamquam non esset. Si dà atto che sussistono i presupposti processuali per dichiarare che i ricorrenti sono tenuti a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002, se dovuto. P.Q.M. La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione civile, rigetta il ricorso. Dà atto che sussistono i presupposti processuali per dichiarare che i ricorrenti sono tenuti a versare un ulterior