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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 23 settembre 2026

Cassazione n. 25749/2026

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l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] principale-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Gianni unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] principale-nonchéGasparin Mattia, in proprio ex art. 86 c.p.c.-controricorrente principale-nonché sui ricorsi incidentali proposti da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Gianni unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] incidentale-Numero registro generale 19530/2022Numero sezionale 1840/2026Numero di raccolta generale 25749/2026Data pubblicazione 23/09/2026nonché daGasparin Mattia, in proprio ex art. 86 c.p.c.-ricorrente incidentale-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in via incidentale-avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia n. 1073/2022depositata il giorno 11/05/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/09/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] propose dinanzi al Tribunale di Padova due giudizinei confronti del [OSCURATO:PERSONA] sito in Padova, di cui ècondomina, impugnando sia la delibera in data 30.03.2016, con cui eranostate decise l’installazione e la posa di un dissuasore mobile vicino aicomandi del cancello elettrico posto all’interno dell’area condominiale, siala delibera del 30.06.2016, con cui era stata ratificata quella precedente.L’attrice sostenne di non aver ricevuto l’avviso di convocazione per laprima assemblea e, quanto alla seconda assemblea, che la ratifica dellaprecedente delibera non era all’ordine del giorno; nel merito, allegò che ildissuasore rendeva difficili le manovre di ingresso nel proprio garage.Nel corso del giudizio di primo grado fu anche espletato un procedimentocautelare, comprensivo della fase di reclamo.Nella resistenza del [OSCURATO:PERSONA], nonché del condomino [OSCURATO:PERSONA],intervenuto in giudizio, il Tribunale di Padova, riunite le cause, con unaprima sentenza non definitiva, accertò che l’installazione del dissuasorenon costituiva innovazione; successivamente, con sentenza definitivaemessa all’esito dell’istruttoria, in cui erano state espletate dueconsulenze tecniche d’ufficio, rigettò le domande dell’attrice,Numero registro generale 19530/2022Numero sezionale 1840/2026Numero di raccolta generale 25749/2026Data pubblicazione 23/09/2026condannandola al pagamento delle spese processuali e di consulenzatecnica d’ufficio.2.

A seguito di impugnazione da parte di [OSCURATO:PERSONA], nellaresistenza del [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], la Corte d’appello diVenezia, con sentenza n. 1073/2022 pubblicata il giorno 11.05.2022, hacompensato le spese processuali e di consulenza tecnica d’ufficio per unterzo, ponendo gli altri due terzi di esse a carico dell’appellante, e haconfermato la sentenza di primo grado per il resto.Nella motivazione, tra l’altro e per quanto di interesse in questa sede, laCorte territoriale, dopo aver dato atto che in primo grado erano stateespletate due consulenze tecniche d’ufficio pervenute a diverse conclusionie che dagli atti risultava che l'autorimessa in questione doveva aver subitodelle modifiche in corso di causa, con la creazione di una rampa, pereliminare il dislivello esistente tra il piano strada e il calpestiodell'autorimessa stessa, ha osservato che gli esperimenti effettuati nelcorso di entrambi gli accertamenti peritali consentivano di ritenere che lapresenza del dissuasore non costituisse grave ostacolo all’utilizzo delgarage di proprietà esclusiva, sebbene le manovre di ingresso, in assenzadi esso, fossero più agevoli, e che pertanto non sussisteva alcuna lesionedel diritto di proprietà dell’appellante; invero, il medesimo diritto dovevaesplicarsi anche tenendo conto delle esigenze degli altri condomini, i qualinon potevano non dolersi della sosta dell’auto dell’attrice in una posizioneche interferiva con l’apertura automatica del cancello sulla strada, creandodisagi.

Quanto alle spese processuali di entrambi i gradi e a quelle diconsulenza tecnica d’ufficio, la Corte territoriale ha ritenuto che essedovessero essere compensate per un terzo, in quanto: - la convocazionedella prima assemblea non aveva coinvolto l’appellante con le debitemodalità formali, a nulla rilevando che ella fosse a conoscenza dellariunione; - il dissuasore era stato spostato in pendenza del giudiziocautelare, così agevolandosi la decisione del reclamo in senso favorevoleNumero registro generale 19530/2022Numero sezionale 1840/2026Numero di raccolta generale 25749/2026Data pubblicazione 23/09/2026al [OSCURATO:PERSONA]; - le due consulenze tecniche d’ufficio erano pervenute aconclusioni diverse.3. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso quest’ultimasentenza sulla scorta di quattro motivi.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] resistono con due autonomicontroricorsi, proponendo altresì ricorsi incidentali, ciascuno di essiaffidato a un unico motivo.memorie illustrative.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo la ricorrente principale lamenta la violazionedell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c.La stessa, premesso che i giudici del merito, a suo dire, avevano ritenutogiustificata la compressione del suo diritto di proprietà esclusiva con la suapropensione a sostare in una posizione che interferiva con l’aperturaautomatica del cancello condominiale, evidenzia che detta circostanza erastata sempre contestata e che controparte non aveva offerto in propositoalcuna prova, pur avendone l’onere.Con il secondo motivo, la ricorrente principale denuncia la violazione efalsa applicazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c., in relazione all’art.360, n. 4, c.p.c., per avere «la corte territoriale posto a fondamento delladecisione un fatto (quella relativa alla sosta dell’auto della ricorrentestessa in una posizione che interferiva con l’apertura automatica delcancello carraio sulla strada) non dimostrato o incontestato».I due motivi, da esaminarsi congiuntamente per evidenti ragioni diconnessione, sono inammissibili.Al riguardo, premesso che le delibere oggetto di causa riguardavano ildivieto di parcheggio in un’area condominiale al fine di permettere a tutti icondomini il miglior uso della cosa comune, deve osservarsi che dettoutilizzo da parte di ciascun condomino è soggetto, ai sensi dell'art. 1102Numero registro generale 19530/2022Numero sezionale 1840/2026Numero di raccolta generale 25749/2026Data pubblicazione 23/09/2026c.c., al duplice divieto di alterarne la destinazione e di impedire agli altripartecipanti di fare parimenti uso della cosa stessa secondo il loro diritto.Pertanto, è stato affermato che la condotta del condomino, consistentenella stabile occupazione - mediante il parcheggio per lunghi periodi ditempo della propria autovettura - di una porzione del cortile comune,configuri un abuso, poiché impedisce agli altri condomini di partecipareall'utilizzo dello spazio comune, ostacolandone il libero e pacificogodimento ed alterando l'equilibrio tra le concorrenti ed analoghe facoltà(cfr.: Cass. n. 3640/2004).In altra occasione, si era altresì osservato che l'art. 1102 c.c., sull'usodella cosa comune da parte di ciascun partecipante alla comunione, nonpone alcun margine minimo di tempo e di spazio per l'operatività dellelimitazioni del predetto uso, sicché può costituire abuso anchel'occupazione per pochi minuti di una porzione del cortile comune, ovecomunque impedisca agli altri condomini di partecipare al godimento dellospazio oggetto di comproprietà (cfr.: Cass. n. 3400/1978).Tali principi sono stati riaffermati anche più recentemente (cfr.: Cass. n.7618/2019).Ciò premesso, deve rilevarsi che nella specie non è configurabile unaviolazione dell’art. 2697 c.c., non essendo stato allegato che il giudiceabbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che neera onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basatesulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni; al contrario, non puòessere denunciato il vizio in questione laddove si censuri, come avvenutoin concreto, la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove propostedalle parti (sindacabile, quest'ultima, in sede di legittimità, entro i ristrettilimiti del "nuovo" art. 360 n. 5 c.p.c.) (cfr.: Cass. n. 13395/2018; Cass. n.18092/2020).Lo stesso dicasi per quanto concerne la pretesa violazione dell’art. 115c.p.c., per dedurre la quale occorre denunciare che il giudice, inNumero registro generale 19530/2022Numero sezionale 1840/2026Numero di raccolta generale 25749/2026Data pubblicazione 23/09/2026contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbiaposto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, madisposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo ildovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere alnotorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutarele prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza diconvincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attivitàvalutativa consentita dall'art. 116 c.p.c. (cfr.: Cass. Sez.

Un., n.20867/2020; Cass. n. 16016/2021).In ogni modo, vertendosi in tema di impugnazione di deliberazionidell'assemblea condominiale, è il condomino che deduca vizi di validitàdelle stesse - nella specie, per aver disciplinato l'uso di parti comunidell’edificio in modo da renderle inservibili al godimento dell’attore – adavere l’onere di provare tale allegazione.In concreto, le censure della parte mirano piuttosto a rimettere indiscussione le valutazioni di merito della Corte territoriale, le quali, ovecongruamente motivate, come nella specie, non sono sindacabili in sede dilegittimità.2.

Con il terzo motivo, la ricorrente principale lamenta l’omesso esame difatti decisivi per il giudizio, oggetto di discussione fra le parti, in funzionedell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., per non avere la Corte territorialevalorizzato la circostanza che il condomino Gasparin aveva lasciatoparcheggiata la propria auto nella stessa posizione censurata a carico dellaricorrente senza che si verificassero i disagi relativi all’utilizzo del cancellocarraio con telecomando a distanza, nonché l’ulteriore circostanza chel’art. 25 del regolamento di condominio vieta a tutti i condomini ilparcheggio con le auto davanti ai propri garage.Il motivo presenta profili di inammissibilità ed è comunque infondato.Quanto al primo aspetto, deve rilevarsi che, salva la statuizione sullespese processuali, si versa in un’ipotesi di decisione c.d. doppia conformeNumero registro generale 19530/2022Numero sezionale 1840/2026Numero di raccolta generale 25749/2026Data pubblicazione 23/09/2026e che comunque la ricorrente non risulta aver adempiuto all’onere diindicare il "come" e il "quando" il fatto di cui si assume omesso l’esame siastato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività"(cfr.: Cass., Sez.

Un., n. 8053/2014; Cass., Sez.

Un., n. 8054/2014; Cass.n. 25216/2014; Cass. n. 9253/2017; Cass. n. 27415/2018; Cass. n.17005/2024).Sotto il secondo profilo, poi, deve escludersi che la circostanza inquestione sia tale da invalidare, con un giudizio di certezza e non di meraprobabilità, l'efficacia probatoria delle altre risultanze sulle quali ilconvincimento è fondato, onde la "ratio decidendi" venga a trovarsi privadi base (cfr.: Cass. n. 9368/2006; in senso conforme, si vedano, tra lealtre: Cass. n. 14973/2006; Cass. n. 24092/2013; Cass. n. 25608/2013;Cass. n. 21223/2018).In proposito, il fatto che il divieto di parcheggio riguardasse non soltantol’odierna ricorrente, ma tutti i condomini, e che detto divieto fosse statoviolato anche da un altro condomino, con o senza lamentele da parte deglialtri, non è idoneo a condurre a un esito diverso della causa, nongiustificando la condotta della ricorrente.3.

Con il quarto motivo, la ricorrente principale denuncia l’omesso esamedi fatti decisivi per il giudizio, oggetto di discussione fra le parti, infunzione dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., per non avere la Cortedi merito giustificato adeguatamente la preferenza per l’adesione alleconclusioni rassegnate nel secondo elaborato peritale, difformi da quelledella prima relazione, in cui, invece, si era ravvisata una limitazioneall’esercizio del diritto di proprietà esclusiva da parte della condomina.Il motivo presenta profili di inammissibilità, in quanto concernente ancorauna volta una statuizione doppia conforme, ed è comunque infondato.Sul punto deve considerarsi che, qualora nel corso del giudizio di meritovengano espletate più consulenze tecniche in tempi diversi con risultatidifformi, il giudice può seguire il parere che ritiene più congruo oNumero registro generale 19530/2022Numero sezionale 1840/2026Numero di raccolta generale 25749/2026Data pubblicazione 23/09/2026discostarsene, dando adeguata e specifica giustificazione del suoconvincimento; in particolare, quando intenda uniformarsi alla secondaconsulenza, deve giustificare la propria preferenza indicando le ragioni percui ritiene di disattendere le conclusioni del primo consulente, salvo chequeste risultino criticamente esaminate dalla nuova relazione (cfr.: Cass.n. 19372/2021; in senso analogo, si veda anche: Cass. n. 29713/2024).In concreto, la Corte d’appello ha dato atto che entrambi i consulentitecnici d’ufficio avevano effettuato o fatto effettuare esperimenti diingresso di autovetture di varie dimensioni nel garage dell’odiernaricorrente e che «tutte le autovetture sono sempre entrate nel garagedella [OSCURATO:PERSONA] eseguendo manovre di marcia in avanti e diretromarcia».Nella sentenza impugnata si è altresì rilevato che «anche nelle manovrepiù complicate e con l’automobile più grande, l’ingresso nel garage è statopossibile dopo alcune manovre in entrata o in uscita e che pertanto, lapresenza del dissuasore non costituisce di per sé un grave ostacolo allafruizione del garage da parte della [OSCURATO:PERSONA]».Avendo il giudice del merito preso in esame gli esperimenti svolti nel corsodi entrambe le operazioni peritali, non si pone un problema di preferenzadegli uni rispetto agli altri.Quanto alle rispettive conclusioni, le considerazioni di cui innanzicostituiscono motivazione idonea a rendere ragione dell’adesione a quantoritenuto nel secondo elaborato peritale, disattendendosi il primo, e ciòanche indipendentemente da qualunque altra osservazione in ordineall’affermata nullità della prima consulenza tecnica.4.

L’unico motivo del ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA] è rubricatocome segue: violazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 66 disp. att. c.c., 115c.p.c. e 91 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c. n. 3) per aver la Corteterritoriale erroneamente posto a fondamento della propria decisione unaNumero registro generale 19530/2022Numero sezionale 1840/2026Numero di raccolta generale 25749/2026Data pubblicazione 23/09/2026circostanza (quella relativa alla mancata convocazione per l’assemblea del[OSCURATO:DATA_NASCITA]) che non risulta provata.In particolare, il ricorrente in via incidentale lamenta che la Corte dimerito non abbia tenuto conto della documentazione e delle ulterioricircostanze, non specificamente contestate, da cui emergeva l’avvenutoricevimento da parte della condomina dell’avviso di convocazione perl’assemblea del [OSCURATO:DATA_NASCITA], come rilevato dal Tribunale in sede didecisione sul reclamo cautelare.

La parte si duole, altresì, del fatto che laCorte d’appello abbia trascurato il fatto che l’eliminazione del dissuasorenel corso del procedimento di reclamo era dovuta all’esecuzione delprovvedimento cautelare reclamato.Con l’unico motivo del ricorso incidentale, il [OSCURATO:PERSONA] favalere la violazione dell’art. 66 disp. att. c.c., degli artt. 115 c.p.c. e 91c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.In particolare, secondo la parte, dovrebbe considerarsi erronea lapronuncia di compensazione delle spese processuali per un terzo, inquanto non sarebbe stato specificamente contestato dalla condominaSottovia il ricevimento dell’avviso di convocazione per l’assemblea del[OSCURATO:DATA_NASCITA], né avrebbe potuto essere utilizzato ai fini della decisione ilcontrasto tra le due relazioni peritali depositate in primo grado, essendostata la prima ritenuta nulla dal Tribunale per violazione delcontraddittorio.I due motivi, da esaminarsi congiuntamente in quanto connessi, sonoinfondati.In proposito, è opportuno premettere che le ragioni poste dalla Corted’appello a fondamento della pronuncia di compensazione parziale sonotre:

1. la fondatezza della doglianza dell’appellante in ordine alla suamancata convocazione formale per l’assemblea del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; 2.l’avvenuta rimozione del dissuasore nel corso della procedura cautelare diNumero registro generale 19530/2022Numero sezionale 1840/2026Numero di raccolta generale 25749/2026Data pubblicazione 23/09/2026reclamo;

3. le differenti conclusioni di cui alle consulenze tecnicheespletate nel primo grado di giudizio.Ora, con riferimento alla prima delle ragioni di cui innanzi, non èconfigurabile il vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.Invero, in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di leggeconsiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte delprovvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una normadi legge e implica necessariamente un problema interpretativo dellastessa; l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta amezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all'esattainterpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice dimerito, sottratta al sindacato di legittimità (cfr.: Cass. n. 24155/2017;Cass. n. 3340/2019; Cass. n. 7871/2025).In concreto, la violazione di legge dedotta dai ricorrenti incidentali èmediata dalle risultanze della documentazione richiamata dalle parti inquestione, risultanze che sarebbero state trascurate dal giudice delmerito.

È dunque evidente che non si versa in tema di erroreinterpretativo o di sussunzione.Considerazioni non dissimili vanno svolte anche con riferimento alla criticadella seconda ragione posta dalla Corte d’appello a fondamento delladecisione, di cui il ricorrente incidentale Gasparin lamenta l’erroneità infatto, «poiché il dissuasore era stato tolto perché così ordinato proprio dalprovvedimento cautelare, poi revocato in sede di reclamo».Quanto precede determina l’assorbimento improprio della censura con cuisi evidenzia la nullità dell’integrazione del primo elaborato peritale.Infatti, nel caso in cui venga impugnata con ricorso per cassazione unasentenza (o un capo di questa) che si fondi su più ragioni, tutteautonomamente idonee a sorreggerla, è necessario, per giungere allacassazione della pronuncia, non solo che ciascuna di esse abbia formatooggetto di specifica censura, ma anche che il ricorso abbia esito positivoNumero registro generale 19530/2022Numero sezionale 1840/2026Numero di raccolta generale 25749/2026Data pubblicazione 23/09/2026nella sua interezza con l'accoglimento di tutte le censure, affinché sirealizzi lo scopo proprio di tale mezzo di impugnazione, il quale devemirare alla cassazione della sentenza, "in toto" o nel suo singolo capo, pertutte le ragioni che autonomamente l'una o l'altro sorreggano.

Neconsegue che è sufficiente che anche una sola delle dette ragioni nonabbia formato oggetto di censura, ovvero, pur essendo stata impugnata,sia respinta, perché il ricorso o il motivo di impugnazione avverso ilsingolo capo di essa, debba essere respinto nella sua interezza, divenendoinammissibili, per difetto di interesse, le censure avverso le altre ragioniposte a base della sentenza o del capo impugnato (cfr.: Cass., Sez.

Un.,n. 16602/2005; Cass. n. 2811/2006; Cass. n. 3881/2006; Cass. n.9233/2006; Cass. n. 11670/2006; Cass. n. 11660/2006; Cass. n.13949/2006; Cass., Sez.

Un., n. 10374/2007; Cass. n. 13906/2007; Cass.n. 21431/2007).5.

Alla luce di quanto precede, vanno disattesi sia il ricorso principale, siai ricorsi incidentali.Data la soccombenza reciproca, si ritiene che le spese del giudizio dilegittimità debbano essere compensate tra le parti per un terzo, ponendosii restanti due terzi, liquidati come da dispositivo, a carico della ricorrenteprincipale, risultata maggiormente soccombente.Sussistono i presupposti processuali, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228/12,per il versamento da parte di ciascun ricorrente, principale e incidentali,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per ilricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.MLa Corte rigetta sia il ricorso principale sia i ricorsi incidentali; compensatra le parti le spese processuali del giudizio di legittimità in misura di unterzo e condanna la ricorrente principale a rifondere i restanti due terzi diesse, che liquida, in tale parte, per ciascun controricorrente, in complessiviNumero registro generale 19530/2022Numero sezionale 1840/2026Numero di raccolta generale 25749/2026Data pubblicazione 23/09/2026euro 140,00 per spese ed euro 4.000,00 per compensi, oltre 15% perrimborso delle spese forfettarie ed accessori di legge, se ed in quantodovuti.Sussistono i presupposti processuali, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228/12,per il versamento da parte da parte di ciascun ricorrente, principale eincidentali, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, sedovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda SezioneCivile della Corte di cassazione, in data 15 settembre 2026.Il PresidenteAntonio Scarpa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] principale-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Gianni unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] principale-nonchéGasparin Mattia, in proprio ex art. 86 c.p.c.-controricorrente principale-nonché sui ricorsi incidentali proposti da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Gianni unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] incidentale-Numero registro generale 19530/2022Numero sezionale 1840/2026Numero di raccolta generale 25749/2026Data pubblicazione 23/09/2026nonché daGasparin Mattia, in proprio ex art. 86 c.p.c.-ricorrente incidentale-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in via incidentale-avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia n. 1073/2022depositata il giorno 11/05/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/09/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] propose dinanzi al Tribunale di Padova due giudizinei confronti del [OSCURATO:PERSONA] sito in Padova, di cui ècondomina, impugnando sia la delibera in data 30.03.2016, con cui eranostate decise l’installazione e la posa di un dissuasore mobile vicino aicomandi del cancello elettrico posto all’interno dell’area condominiale, siala delibera del 30.06.2016, con cui era stata ratificata quella precedente.L’attrice sostenne di non aver ricevuto l’avviso di convocazione per laprima assemblea e, quanto alla seconda assemblea, che la ratifica dellaprecedente delibera non era all’ordine del giorno; nel merito, allegò che ildissuasore rendeva difficili le manovre di ingresso nel proprio garage.Nel corso del giudizio di primo grado fu anche espletato un procedimentocautelare, comprensivo della fase di reclamo.Nella resistenza del [OSCURATO:PERSONA], nonché del condomino [OSCURATO:PERSONA],intervenuto in giudizio, il Tribunale di Padova, riunite le cause, con unaprima sentenza non definitiva, accertò che l’installazione del dissuasorenon costituiva innovazione; successivamente, con sentenza definitivaemessa all’esito dell’istruttoria, in cui erano state espletate dueconsulenze tecniche d’ufficio, rigettò le domande dell’attrice,Numero registro generale 19530/2022Numero sezionale 1840/2026Numero di raccolta generale 25749/2026Data pubblicazione 23/09/2026condannandola al pagamento delle spese processuali e di consulenzatecnica d’ufficio.2. A seguito di impugnazione da parte di [OSCURATO:PERSONA], nellaresistenza del [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], la Corte d’appello diVenezia, con sentenza n. 1073/2022 pubblicata il giorno 11.05.2022, hacompensato le spese processuali e di consulenza tecnica d’ufficio per unterzo, ponendo gli altri due terzi di esse a carico dell’appellante, e haconfermato la sentenza di primo grado per il resto.Nella motivazione, tra l’altro e per quanto di interesse in questa sede, laCorte territoriale, dopo aver dato atto che in primo grado erano stateespletate due consulenze tecniche d’ufficio pervenute a diverse conclusionie che dagli atti risultava che l'autorimessa in questione doveva aver subitodelle modifiche in corso di causa, con la creazione di una rampa, pereliminare il dislivello esistente tra il piano strada e il calpestiodell'autorimessa stessa, ha osservato che gli esperimenti effettuati nelcorso di entrambi gli accertamenti peritali consentivano di ritenere che lapresenza del dissuasore non costituisse grave ostacolo all’utilizzo delgarage di proprietà esclusiva, sebbene le manovre di ingresso, in assenzadi esso, fossero più agevoli, e che pertanto non sussisteva alcuna lesionedel diritto di proprietà dell’appellante; invero, il medesimo diritto dovevaesplicarsi anche tenendo conto delle esigenze degli altri condomini, i qualinon potevano non dolersi della sosta dell’auto dell’attrice in una posizioneche interferiva con l’apertura automatica del cancello sulla strada, creandodisagi. Quanto alle spese processuali di entrambi i gradi e a quelle diconsulenza tecnica d’ufficio, la Corte territoriale ha ritenuto che essedovessero essere compensate per un terzo, in quanto: - la convocazionedella prima assemblea non aveva coinvolto l’appellante con le debitemodalità formali, a nulla rilevando che ella fosse a conoscenza dellariunione; - il dissuasore era stato spostato in pendenza del giudiziocautelare, così agevolandosi la decisione del reclamo in senso favorevoleNumero registro generale 19530/2022Numero sezionale 1840/2026Numero di raccolta generale 25749/2026Data pubblicazione 23/09/2026al [OSCURATO:PERSONA]; - le due consulenze tecniche d’ufficio erano pervenute aconclusioni diverse.3. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso quest’ultimasentenza sulla scorta di quattro motivi.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] resistono con due autonomicontroricorsi, proponendo altresì ricorsi incidentali, ciascuno di essiaffidato a un unico motivo.memorie illustrative.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo la ricorrente principale lamenta la violazionedell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c.La stessa, premesso che i giudici del merito, a suo dire, avevano ritenutogiustificata la compressione del suo diritto di proprietà esclusiva con la suapropensione a sostare in una posizione che interferiva con l’aperturaautomatica del cancello condominiale, evidenzia che detta circostanza erastata sempre contestata e che controparte non aveva offerto in propositoalcuna prova, pur avendone l’onere.Con il secondo motivo, la ricorrente principale denuncia la violazione efalsa applicazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c., in relazione all’art.360, n. 4, c.p.c., per avere «la corte territoriale posto a fondamento delladecisione un fatto (quella relativa alla sosta dell’auto della ricorrentestessa in una posizione che interferiva con l’apertura automatica delcancello carraio sulla strada) non dimostrato o incontestato».I due motivi, da esaminarsi congiuntamente per evidenti ragioni diconnessione, sono inammissibili.Al riguardo, premesso che le delibere oggetto di causa riguardavano ildivieto di parcheggio in un’area condominiale al fine di permettere a tutti icondomini il miglior uso della cosa comune, deve osservarsi che dettoutilizzo da parte di ciascun condomino è soggetto, ai sensi dell'art. 1102Numero registro generale 19530/2022Numero sezionale 1840/2026Numero di raccolta generale 25749/2026Data pubblicazione 23/09/2026c.c., al duplice divieto di alterarne la destinazione e di impedire agli altripartecipanti di fare parimenti uso della cosa stessa secondo il loro diritto.Pertanto, è stato affermato che la condotta del condomino, consistentenella stabile occupazione - mediante il parcheggio per lunghi periodi ditempo della propria autovettura - di una porzione del cortile comune,configuri un abuso, poiché impedisce agli altri condomini di partecipareall'utilizzo dello spazio comune, ostacolandone il libero e pacificogodimento ed alterando l'equilibrio tra le concorrenti ed analoghe facoltà(cfr.: Cass. n. 3640/2004).In altra occasione, si era altresì osservato che l'art. 1102 c.c., sull'usodella cosa comune da parte di ciascun partecipante alla comunione, nonpone alcun margine minimo di tempo e di spazio per l'operatività dellelimitazioni del predetto uso, sicché può costituire abuso anchel'occupazione per pochi minuti di una porzione del cortile comune, ovecomunque impedisca agli altri condomini di partecipare al godimento dellospazio oggetto di comproprietà (cfr.: Cass. n. 3400/1978).Tali principi sono stati riaffermati anche più recentemente (cfr.: Cass. n.7618/2019).Ciò premesso, deve rilevarsi che nella specie non è configurabile unaviolazione dell’art. 2697 c.c., non essendo stato allegato che il giudiceabbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che neera onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basatesulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni; al contrario, non puòessere denunciato il vizio in questione laddove si censuri, come avvenutoin concreto, la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove propostedalle parti (sindacabile, quest'ultima, in sede di legittimità, entro i ristrettilimiti del "nuovo" art. 360 n. 5 c.p.c.) (cfr.: Cass. n. 13395/2018; Cass. n.18092/2020).Lo stesso dicasi per quanto concerne la pretesa violazione dell’art. 115c.p.c., per dedurre la quale occorre denunciare che il giudice, inNumero registro generale 19530/2022Numero sezionale 1840/2026Numero di raccolta generale 25749/2026Data pubblicazione 23/09/2026contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbiaposto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, madisposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo ildovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere alnotorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutarele prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza diconvincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attivitàvalutativa consentita dall'art. 116 c.p.c. (cfr.: Cass. Sez. Un., n.20867/2020; Cass. n. 16016/2021).In ogni modo, vertendosi in tema di impugnazione di deliberazionidell'assemblea condominiale, è il condomino che deduca vizi di validitàdelle stesse - nella specie, per aver disciplinato l'uso di parti comunidell’edificio in modo da renderle inservibili al godimento dell’attore – adavere l’onere di provare tale allegazione.In concreto, le censure della parte mirano piuttosto a rimettere indiscussione le valutazioni di merito della Corte territoriale, le quali, ovecongruamente motivate, come nella specie, non sono sindacabili in sede dilegittimità.2. Con il terzo motivo, la ricorrente principale lamenta l’omesso esame difatti decisivi per il giudizio, oggetto di discussione fra le parti, in funzionedell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., per non avere la Corte territorialevalorizzato la circostanza che il condomino Gasparin aveva lasciatoparcheggiata la propria auto nella stessa posizione censurata a carico dellaricorrente senza che si verificassero i disagi relativi all’utilizzo del cancellocarraio con telecomando a distanza, nonché l’ulteriore circostanza chel’art. 25 del regolamento di condominio vieta a tutti i condomini ilparcheggio con le auto davanti ai propri garage.Il motivo presenta profili di inammissibilità ed è comunque infondato.Quanto al primo aspetto, deve rilevarsi che, salva la statuizione sullespese processuali, si versa in un’ipotesi di decisione c.d. doppia conformeNumero registro generale 19530/2022Numero sezionale 1840/2026Numero di raccolta generale 25749/2026Data pubblicazione 23/09/2026e che comunque la ricorrente non risulta aver adempiuto all’onere diindicare il "come" e il "quando" il fatto di cui si assume omesso l’esame siastato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività"(cfr.: Cass., Sez. Un., n. 8053/2014; Cass., Sez. Un., n. 8054/2014; Cass.n. 25216/2014; Cass. n. 9253/2017; Cass. n. 27415/2018; Cass. n.17005/2024).Sotto il secondo profilo, poi, deve escludersi che la circostanza inquestione sia tale da invalidare, con un giudizio di certezza e non di meraprobabilità, l'efficacia probatoria delle altre risultanze sulle quali ilconvincimento è fondato, onde la "ratio decidendi" venga a trovarsi privadi base (cfr.: Cass. n. 9368/2006; in senso conforme, si vedano, tra lealtre: Cass. n. 14973/2006; Cass. n. 24092/2013; Cass. n. 25608/2013;Cass. n. 21223/2018).In proposito, il fatto che il divieto di parcheggio riguardasse non soltantol’odierna ricorrente, ma tutti i condomini, e che detto divieto fosse statoviolato anche da un altro condomino, con o senza lamentele da parte deglialtri, non è idoneo a condurre a un esito diverso della causa, nongiustificando la condotta della ricorrente.3. Con il quarto motivo, la ricorrente principale denuncia l’omesso esamedi fatti decisivi per il giudizio, oggetto di discussione fra le parti, infunzione dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., per non avere la Cortedi merito giustificato adeguatamente la preferenza per l’adesione alleconclusioni rassegnate nel secondo elaborato peritale, difformi da quelledella prima relazione, in cui, invece, si era ravvisata una limitazioneall’esercizio del diritto di proprietà esclusiva da parte della condomina.Il motivo presenta profili di inammissibilità, in quanto concernente ancorauna volta una statuizione doppia conforme, ed è comunque infondato.Sul punto deve considerarsi che, qualora nel corso del giudizio di meritovengano espletate più consulenze tecniche in tempi diversi con risultatidifformi, il giudice può seguire il parere che ritiene più congruo oNumero registro generale 19530/2022Numero sezionale 1840/2026Numero di raccolta generale 25749/2026Data pubblicazione 23/09/2026discostarsene, dando adeguata e specifica giustificazione del suoconvincimento; in particolare, quando intenda uniformarsi alla secondaconsulenza, deve giustificare la propria preferenza indicando le ragioni percui ritiene di disattendere le conclusioni del primo consulente, salvo chequeste risultino criticamente esaminate dalla nuova relazione (cfr.: Cass.n. 19372/2021; in senso analogo, si veda anche: Cass. n. 29713/2024).In concreto, la Corte d’appello ha dato atto che entrambi i consulentitecnici d’ufficio avevano effettuato o fatto effettuare esperimenti diingresso di autovetture di varie dimensioni nel garage dell’odiernaricorrente e che «tutte le autovetture sono sempre entrate nel garagedella [OSCURATO:PERSONA] eseguendo manovre di marcia in avanti e diretromarcia».Nella sentenza impugnata si è altresì rilevato che «anche nelle manovrepiù complicate e con l’automobile più grande, l’ingresso nel garage è statopossibile dopo alcune manovre in entrata o in uscita e che pertanto, lapresenza del dissuasore non costituisce di per sé un grave ostacolo allafruizione del garage da parte della [OSCURATO:PERSONA]».Avendo il giudice del merito preso in esame gli esperimenti svolti nel corsodi entrambe le operazioni peritali, non si pone un problema di preferenzadegli uni rispetto agli altri.Quanto alle rispettive conclusioni, le considerazioni di cui innanzicostituiscono motivazione idonea a rendere ragione dell’adesione a quantoritenuto nel secondo elaborato peritale, disattendendosi il primo, e ciòanche indipendentemente da qualunque altra osservazione in ordineall’affermata nullità della prima consulenza tecnica.4. L’unico motivo del ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA] è rubricatocome segue: violazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 66 disp. att. c.c., 115c.p.c. e 91 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c. n. 3) per aver la Corteterritoriale erroneamente posto a fondamento della propria decisione unaNumero registro generale 19530/2022Numero sezionale 1840/2026Numero di raccolta generale 25749/2026Data pubblicazione 23/09/2026circostanza (quella relativa alla mancata convocazione per l’assemblea del[OSCURATO:DATA_NASCITA]) che non risulta provata.In particolare, il ricorrente in via incidentale lamenta che la Corte dimerito non abbia tenuto conto della documentazione e delle ulterioricircostanze, non specificamente contestate, da cui emergeva l’avvenutoricevimento da parte della condomina dell’avviso di convocazione perl’assemblea del [OSCURATO:DATA_NASCITA], come rilevato dal Tribunale in sede didecisione sul reclamo cautelare. La parte si duole, altresì, del fatto che laCorte d’appello abbia trascurato il fatto che l’eliminazione del dissuasorenel corso del procedimento di reclamo era dovuta all’esecuzione delprovvedimento cautelare reclamato.Con l’unico motivo del ricorso incidentale, il [OSCURATO:PERSONA] favalere la violazione dell’art. 66 disp. att. c.c., degli artt. 115 c.p.c. e 91c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.In particolare, secondo la parte, dovrebbe considerarsi erronea lapronuncia di compensazione delle spese processuali per un terzo, inquanto non sarebbe stato specificamente contestato dalla condominaSottovia il ricevimento dell’avviso di convocazione per l’assemblea del[OSCURATO:DATA_NASCITA], né avrebbe potuto essere utilizzato ai fini della decisione ilcontrasto tra le due relazioni peritali depositate in primo grado, essendostata la prima ritenuta nulla dal Tribunale per violazione delcontraddittorio.I due motivi, da esaminarsi congiuntamente in quanto connessi, sonoinfondati.In proposito, è opportuno premettere che le ragioni poste dalla Corted’appello a fondamento della pronuncia di compensazione parziale sonotre: 1. la fondatezza della doglianza dell’appellante in ordine alla suamancata convocazione formale per l’assemblea del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; 2.l’avvenuta rimozione del dissuasore nel corso della procedura cautelare diNumero registro generale 19530/2022Numero sezionale 1840/2026Numero di raccolta generale 25749/2026Data pubblicazione 23/09/2026reclamo; 3. le differenti conclusioni di cui alle consulenze tecnicheespletate nel primo grado di giudizio.Ora, con riferimento alla prima delle ragioni di cui innanzi, non èconfigurabile il vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.Invero, in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di leggeconsiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte delprovvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una normadi legge e implica necessariamente un problema interpretativo dellastessa; l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta amezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all'esattainterpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice dimerito, sottratta al sindacato di legittimità (cfr.: Cass. n. 24155/2017;Cass. n. 3340/2019; Cass. n. 7871/2025).In concreto, la violazione di legge dedotta dai ricorrenti incidentali èmediata dalle risultanze della documentazione richiamata dalle parti inquestione, risultanze che sarebbero state trascurate dal giudice delmerito. È dunque evidente che non si versa in tema di erroreinterpretativo o di sussunzione.Considerazioni non dissimili vanno svolte anche con riferimento alla criticadella seconda ragione posta dalla Corte d’appello a fondamento delladecisione, di cui il ricorrente incidentale Gasparin lamenta l’erroneità infatto, «poiché il dissuasore era stato tolto perché così ordinato proprio dalprovvedimento cautelare, poi revocato in sede di reclamo».Quanto precede determina l’assorbimento improprio della censura con cuisi evidenzia la nullità dell’integrazione del primo elaborato peritale.Infatti, nel caso in cui venga impugnata con ricorso per cassazione unasentenza (o un capo di questa) che si fondi su più ragioni, tutteautonomamente idonee a sorreggerla, è necessario, per giungere allacassazione della pronuncia, non solo che ciascuna di esse abbia formatooggetto di specifica censura, ma anche che il ricorso abbia esito positivoNumero registro generale 19530/2022Numero sezionale 1840/2026Numero di raccolta generale 25749/2026Data pubblicazione 23/09/2026nella sua interezza con l'accoglimento di tutte le censure, affinché sirealizzi lo scopo proprio di tale mezzo di impugnazione, il quale devemirare alla cassazione della sentenza, "in toto" o nel suo singolo capo, pertutte le ragioni che autonomamente l'una o l'altro sorreggano. Neconsegue che è sufficiente che anche una sola delle dette ragioni nonabbia formato oggetto di censura, ovvero, pur essendo stata impugnata,sia respinta, perché il ricorso o il motivo di impugnazione avverso ilsingolo capo di essa, debba essere respinto nella sua interezza, divenendoinammissibili, per difetto di interesse, le censure avverso le altre ragioniposte a base della sentenza o del capo impugnato (cfr.: Cass., Sez. Un.,n. 16602/2005; Cass. n. 2811/2006; Cass. n. 3881/2006; Cass. n.9233/2006; Cass. n. 11670/2006; Cass. n. 11660/2006; Cass. n.13949/2006; Cass., Sez. Un., n. 10374/2007; Cass. n. 13906/2007; Cass.n. 21431/2007).5. Alla luce di quanto precede, vanno disattesi sia il ricorso principale, siai ricorsi incidentali.Data la soccombenza reciproca, si ritiene che le spese del giudizio dilegittimità debbano essere compensate tra le parti per un terzo, ponendosii restanti due terzi, liquidati come da dispositivo, a carico della ricorrenteprincipale, risultata maggiormente soccombente.Sussistono i presupposti processuali, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228/12,per il versamento da parte di ciascun ricorrente, principale e incidentali,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per ilricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta sia il ricorso principale sia i ricorsi incidentali; compensatra le parti le spese processuali del giudizio di legittimità in misura di unterzo e condanna la ricorrente principale a rifondere i restanti due terzi diesse, che liquida, in tale parte, per ciascun controricorrente, in complessiviNumero registro generale 19530/2022Numero sezionale 1840/2026Numero di raccolta generale 25749/2026Data pubblicazione 23/09/2026euro 140,00 per spese ed euro 4.000,00 per compensi, oltre 15% perrimborso delle spese forfettarie ed accessori di legge, se ed in quantodovuti.Sussistono i presupposti processuali, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228/12,per il versamento da parte da parte di ciascun ricorrente, principale eincidentali, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, sedovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda SezioneCivile della Corte di cassazione, in data 15 settembre 2026.Il PresidenteAntonio Scarpa
Sentenza Cassazione n. 25749/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris