CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 40281/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2020 della Corte di appello di Torino visti gli atti, il provvedimento denunziato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza del 16 settembre 2020, la Corte di appello di Torino, decidendo in sede di giudizio di rinvio a seguito dell'annullamento disposto in data 25 giugno 2019 dalla Corte di Cassazione della sentenza emessa in data 17 luglio 2018 da altra sezione della Corte di appello di Torino, ha riqualificato il reato ascritto a [OSCURATO:PERSONA] al capo A ai sensi degli artt. 110,416-bis cod. pen. ed ha ridotto la pena al medesimo inflitta ad anni quattro mesi nove e giorni dieci di reclusione, ha ridotto la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] ad anni uno e mesi sei di reclusione ed euro 300,00 di multa per il reato di concorso in estorsione ascrittogli al capo N2), ha confermato le condanne di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt.110, 416-bis cod. pen., come già riqualificato il reato di cui all'art. 416- bis ascritto al capo A nella sentenza di primo grado emessa in data 16 maggio 2017 dal G.i.p. del Tribunale di Torino. In particolare, prescindendo dalle posizioni degli altri imputati, con l'anzidetta sentenza emessa dal G.i.p. i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati dichiarati responsabili del reato di concorso esterno nell'associazione mafiosa capeggiata dai fratelli Crea, denominata 'ndrangheta ed attiva in Torino, per avere gestito per conto della predetta associazione delle bische clandestine, ed il [OSCURATO:PERSONA], sempre per le medesime attività correlate con l'organizzazione del gioco d'azzardo, per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. I predetti imputati sono stati anche condannati per i reati previsti dagli artt.110,718,719 e 721 cod. pen. per avere a vario titolo ed in concorso con i fratelli Crea, istituito, gestito ed organizzato giochi d'azzardo presso i circoli di via Breglio 116, via Baltea n. 30 bis in Torino, e di via Montello n. 20 in Venaria (capi C-D-E). Per i predetti capi la sentenza è stata confermata dalla Corte di Cassazione, che ha disposto invece l'annullamento con rinvio della sentenza di appello che aveva riformato la sentenza di primo grado, assolvendo i tre predetti imputati dal reato di cui al capo A. La Corte di appello aveva ritenuto che la cooperazione nell'attività associativa da parte dei predetti imputati, essendo risultata limitata alla gestione del gioco d'azzardo e non configurando dei delitti ma solo dei reati contravvenzionali, non poteva essere ricondotta al programma criminoso dell'associazione a delinquere di stampo mafioso che presuppone la consumazione di delitti e non anche di reati contravvenzionali.In sede di rinvio la Corte di appello, uniformandosi al principio affermato dalla sentenza della Corte di Cassazione secondo cui il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. è autonomamente idoneo a generare profitti illeciti anche attraverso condotte che non integrano un reato ma che si avvalgono comunque del metodo mafioso, ha condannato i tre predetti imputati per il reato di concorso esterno all'associazione mafiosa, confermando la sentenza del primo giudice emessa in tali termini nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e riformando il tal senso anche la qualificazione del fatto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato in primo grado per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. Nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la sentenza di appello era stata annullata dalla Corte di Cassazione per carenza assoluta di motivazione sui motivi di appello dedotti dal predetto ricorrente, imputato unicamente per il reato di concorso in una estorsione commessa dal proprio genitore [OSCURATO:PERSONA] ai danni di [OSCURATO:PERSONA] per la riscossione di un credito di gioco (capo N2). Nei suoi confronti, la Corte di appello in sede di giudizio di rinvio ha confermato la condanna, riducendo la pena inflitta dal primo giudice. Avverso la suddetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati in epigrafe indicati, denunciando, a mezzo dei rispettivi difensori, i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, disp. att. cod. proc. pen. 2. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA] (avv. [OSCURATO:PERSONA]). 2.1. Con il primo motivo denuncia vizio di motivazione in merito alla partecipazione all'associazione di cui al capo A) derubricata nel reato di concorso esterno in associazione mafiosa. La Corte di appello ha operato una valutazione contraddittoria degli stessi elementi che hanno portato, invece, alla riforma in senso assolutorio del coimputato [OSCURATO:PERSONA], senza dimostrare la corrispondenza dei singoli elementi indiziari ai requisiti di gravità, precisione e concordanza. In particolare, il primo elemento di prova, costituito dalla rilevata presenza nell'autunno 2014 presso il bar di via Nanni, considerato la base logistica dell'associazione, non è stato ritenuto rilevante per [OSCURATO:PERSONA], sebbene le presenze di quest'ultimo siano state maggiori in termini quantitativi e qualitativi rispetto a quelle di [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, la ragione di dette presenze è stata ricostruita in modo congetturale, potendo anche la consegna dei foglietti contenenti nomi e cifre essere compatibile con il prestito che lo [OSCURATO:PERSONA] ha affermato di avere ricevuto dal Crea a giustificazione dei loro incontri.Inoltre, anche a voler ritenere che i foglietti contengano oltre che cifre l'indicazione di nominativi ciò non dimostrerebbe che si riferiscano a presunti giocatori della bisca di Venaria. Si censurano, poi, le argomentazioni con cui è stato ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] fosse a conoscenza della mafiosità dei fratelli Crea e che la bisca aperta da [OSCURATO:PERSONA] sia poi passata sotto il loro controllo. Al riguardo si osserva che la dichiarazione di [OSCURATO:PERSONA] di avere gestito anche un circolo a Venaria con la collaborazione di [OSCURATO:PERSONA] non può essere ritenuta credibile, trattandosi di un coimputato e comunque i rapporti sono stati intrattenuti solo con Samà e non è provato che [OSCURATO:PERSONA] fosse a conoscenza dei rapporti tra Samà ed i Crea. Si sofferma, poi, il ricorrente a censurare gli argomenti con cui la Corte ha superato il dato costituito dalla dichiarazione di [OSCURATO:PERSONA] che non ha parlato di [OSCURATO:PERSONA] come collaboratore di Crea nella gestione delle loro bische nonché le ulteriori considerazioni sulla vicenda del poliziotto Canzanella e sul pagamento del debito di gioco da parte di Bitetti nelle mani di Crea, sebbene il debito fosse nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Manca, in definitiva, secondo il ricorrente la dimostrazione che il contributo di [OSCURATO:PERSONA] abbia avuto una reale efficacia condizionante per l'associazione mafiosa e che sia stato diretto ad agevolarne la vita e lo sviluppo. 2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge in relazione al divieto di un secondo giudizio sul medesimo fatto in relazione al giudicato formatosi sull'accertamento della responsabilità per il reato di cui agli artt.110, 718,719 e 721, in concorso con i fratelli Crea e Samà. La sentenza ha ritenuto detti reati avvinti dal vincolo della continuazione al reato di concorso esterno, laddove trattandosi delle stesse condotte materiali al più poteva ravvisarsi un concorso formale di reati che deve però escludersi perché le violazioni correlate alla gestione del gioco d'azzardo contengono già il medesimo fatto di cui al concorso esterno, pertanto il giudizio per il reato di cui agli artt.110- 416-bis cod. pen. è precluso ai sensi dell'art. 649 cod. proc. pen. in quanto si tratta di un identico fatto storico già giudicato. 2.3. Con il terzo motivo deduce vizio della motivazione e violazione di legge in merito alla configurabilità del reato di concorso esterno in associazione mafiosa. In assenza di azioni violente o minacciose riferibili allo Schiavone nei confronti dei giocatori non può esservi stata agevolazione degli scopi dell'associazione mafiosa, non potendosi desumere il dolo concorsuale dalle medesime condotte che hanno già formato l'accertamento di responsabilità per il reato contravvenzionale con i medesimi soggetti concorrenti.3. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA] (avv. [OSCURATO:PERSONA]). Con un unico motivo deduce violazione di legge in relazione alla condanna per il reato di concorso esterno in associazione mafiosa poichè la condotta contestata al ricorrente è costituita unicamente dalla gestione del giuoco d'azzardo con il conseguente assorbimento nel reato di cui all'art. 718 cod. pen. Il bene giuridico leso dalla commissione del reato contravvenzionale del giuoco d'azzardo, ovvero l'ordine pubblico, coincide con il medesimo bene giuridico leso dall'esistenza dell'associazione di stampo mafioso facente capo ai Crea. Si osserva che il biscazziere che gestisce una casa da gioco agevola sempre ex lege la criminalità organizzata ed è per questo che è punito a norma dell'art.718 e segg. cod. pen. Inoltre si obietta che il [OSCURATO:PERSONA] non è associato alla 'ndrangheta e non ha libertà di decisione perché obbedisce alle direttive dei Crea anche se non le condivide, non è un loro socio d'affari ma una vittima del loro sistema. 4. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA] (avv. [OSCURATO:PERSONA]). Con un unico motivo deduce violazione di legge in relazione alla condanna per il reato di concorso esterno in associazione mafiosa. Si obietta che la Corte territoriale ha errato nell'aver collocato la posizione del [OSCURATO:PERSONA] in rapporto paritario con i Crea, di cui non è socio ma la vittima, per essere stato costretto a gestire la casa da gioco di via Breglio non come concorrente esterno ma come persona offesa, inoltre non è provato che fosse a conoscenza che [OSCURATO:PERSONA] gestisse le case da gioco per conto dell'associazione mafiosa capeggiata dal fratello Adolfo. Il bene giuridico leso dalla commissione del reato contravvenzionale del gioco d'azzardo, ovvero l'ordine pubblico, coincide con il medesimo bene giuridico leso dall'esistenza dell'associazione di stampo mafioso facente capo ai Crea. Inoltre si obietta che la condanna per il reato di cui al capo C, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], esaurisce l'intero disvalore del fatto al medesimo addebitatogli, poiché lo scopo non è quello di finanziare l'organizzazione. 5. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA] (avv. [OSCURATO:PERSONA]). Con il primo motivo denuncia vizio motivazione in merito alla condanna per il reato di concorso in estorsione, per avere la Corte desunto la prova della consapevolezza del carattere illecito della richiesta di pagamento avanzata dal padre nei confronti della vittima dalle modalità del fatto per la partecipazione al "pestaggio" del 10 febbraio 2016.Secondo la ricostruzione operata dal giudice di rinvio sebbene il [OSCURATO:PERSONA] non avesse preso parte alla discussione nel corso della quale il padre aveva reclamato con minacce la persona offesa perché provvedesse a pagare il suo debito di gioco, la consapevolezza delle ragioni del pestaggio da parte del figlio sono state desunte solo dalle modalità violente dell'aggressione. In altri termini non viene spiegato perché il figlio, che si era limitato ad accompagnare il padre in auto perché privo di patente di guida, solo per avere partecipato al pestaggio, dovesse essere ritenuto a conoscenza della natura illecita della richiesta di pagamento. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono nel loro complesso inammissibili, in parte per la genericità dei motivi ed in parte per la loro manifesta infondatezza. Con riguardo alle plurime censure articolae nel primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] se ne deve rilevare l'inammissibilità perché con esse si ripropongono questioni che afferiscono alla valutazione del materiale probatorio e che sono state peraltro già affrontate dalla sentenza divenuta irrevocabile con riferimento all'accertata gestione da parte del predetto ricorrente della casa da gioco clandestina di Venaria in stretta collaborazione con i fratelli Crea (capo D). La Corte di appello aveva escluso il reato associativo incorrendo in un chiaro errore di diritto, sanzionato dall'annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione, per avere affermato che la cogestione delle case da gioco) poiché integrava solo un reato contravvenzionale, esorbitava dal programma criminoso dell'associazione mafiosa che non poteva comprendere che delitti. Superato tale errore, la nuova valutazione del Giudice di rinvio è stata operata sulla base della già accertata responsabilità per la gestione delle case da gioco in concorso con i fratelli Crea che ha formato oggetto di giudicato parziale, essendosi accertato che l'associazione mafiosa del predetti fratelli operava anche nel settore del gioco d'azzardo attraverso il controllo di alcune bische clandestine, con metodo mafioso per la riscossione dei debiti di gioco e per la destinazione dei profitti agli scopi del sodalizio mafioso. Pertanto, secondo lo schema del giudicato progressivo, l'oggetto del giudizio di rinvio non può comportare una rivalutazione degli elementi di fatto che sono stati già esaminati sia pure con riferimento ad altro capo di imputazione, essendo la cognizione limitata alla sola verifica dei punti relativi al diverso capo di imputazione che sono stati interessati dal disposto annullamento della sentenza, e che investivano unicamente la questione della qualificazione giuridica in rapporto alla diversa fattispecie penale di cui all'art. 416-bis cod. pen. Pertanto, devono ritenersi precluse tutte le questioni in fatto, poste anche dagli altri ricorrenti, che investono la ricostruzione della gestione del gioco d'azzardo per conto dei fratelli Crea, rispetto alle quali deve ritenersi formato il giudicato, essendo identica la base storico-fattuale che integra il reato di cui al capo A ed i connessi reati contravvenzionali, per i quali è intervenuto il giudicato parziale. 2. Quindi così delimitato l'ambito della cognizione del giudizio di rinvio, e depurati i ricorsi anche degli altri due ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] da tutti i profili che afferendo il fatto storico già accertato sono evidentemente inammissibili, non resta che affrontare la questione della preclusione del giudicato parziale rispetto alla dedotta violazione del divieto di un secondo giudizio sul medesimo fatto, anche se diversamente qualificato. I tre ricorrenti adducono in definitiva che il giudicato formatosi sull'accertamento della responsabilità per il reato di cui agli artt.110, 718,719 e 721 cod. pen., in concorso con i fratelli Crea e Samà, avrebbe determinato una preclusione per ogni ulteriore giudizio sulla medesima vicenda storica, non potendosi ravvisare più un concorso formale di reati perché le violazioni correlate alla gestione del giuoco d'azzardo sono integrate dal medesimo fatto posto a fondamento del reato di concorso esterno di cui agli artt.110-416-bis cod. pen. Si invoca, pertanto, l'applicazione dell'art. 649 cod. proc. pen. che vieta che uno stesso fatto storico già giudicato possa essere nuovamente oggetto di giudizio anche se suscettibile di essere diversamente qualificato sul piano giuridico, e quindi anche se si tratti di concorso formale di reati. La premessa di tale conclusione cui pervengono i ricorrenti è però evidentemente errata perché muove dalla confusione tra il piano della verifica dell'assorbimento dei reati, in forza del principio di specialità (c.d. bis in idem sostanziale), con il piano processuale del divieto di un secondo giudizio sul medesimo fatto (c.d. bis in idem processuale), che si riferisce al caso in cui l'azione penale sia stata esercitata in più riprese e non anche al caso di simultaneus processus. Con la sentenza n. 200 del 21/07/2016, la Corte costituzionale - che ha dichiarato illegittimo l'art. 649 cod. proc. pen. nella parte in cui esclude che il fatto sia il medesimo per la sola circostanza che sussiste un concorso formale tra il reato già giudicato con sentenza divenuta irrevocabile e il reato per cui è iniziato il nuovo procedimento penale - ha ridefinito il principio del ne bis in idem processuale, recependo, sul piano ermeneutico, l'opzione della Corte EDU, in ciò affermando il criterio dell'idem factum, e non dell'idem legale ai fini della valutazione della nnedesimezza del fatto storico oggetto del giudizio. È pero chiaro che tale principio non preclude il simultaneus processus per distinti reati commessi con il medesimo fatto, ma soltanto una seconda iniziativa penale, laddove tale fatto sia già stato oggetto di una pronuncia di carattere definitivo. Nel caso in esame, trattandosi di giudicato parziale conseguente all'annullamento della sentenza limitatamente ad un solo dei capi di imputazione per cui si procede, e quindi di simultaneus processus, la preclusione processuale del divieto del secondo giudizio non può assumere alcun rilievo. Sotto il diverso profilo del bis in idem sostanziale, la questione è comunque manifestamente infondata, non potendosi ravvisare alcun assorbimento tra il reato di concorso esterno in associazione mafiosa ed il reato contravvenzionale di esercizio di giuochi d'azzardo, che possa essere ricondotta nell'ambito di applicazione della regola generale fissata dall'art. 15 cod. pen. Peraltro, la stessa pronuncia di annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione ha già evidentemente recepito l'ovvia configurabilità del concorso formale tra il reato di esercizio di giuochi d'azzardo ed i reati di partecipazione o di concorso esterno in associazione di tipo mafioso, non giustificandosi altrimenti il rinvio al Giudice di merito per rivalutare la questione della qualificazione giuridica ai sensi dell'art. 416-bis cod.pen. rispetto alla condotta che integri anche un reato contravvenzionale e non un delitto. D'altra parte non può che ribadirsi anche in questa sede l'ovvia ammissibilità del concorso formale tra il reato di concorso esterno nel reato di associazione mafiosa ed i reati di cui agli artt. 718,721 cod. pen. nel caso dell'imprenditore "colluso" che gestisca un'attività produttiva già di per sé illecita perché svolta in violazione delle predette norme penali in tema di giuoco d'azzardo e che senza essere inserito nella struttura organizzativa del sodalizio criminale e privo della "affectio societatis", instauri con la cosca di riferimento un rapporto di reciproci vantaggi, consistenti, per l'imprenditore, nell'imporsi sul territorio in posizione dominante e, per l'organizzazione mafiosa, nell'ottenere risorse, servizi o utilità. Appare palese l'impossibilità di qualificare il rapporto tra i reati in esame in termini di concorso apparente per assorbimento dell'intero disvalore dell'uno nell'altro reato, tale è la differenza strutturale sotto il profilo degli elementi integrativi delle rispettive fattispecie che non si pongono in rapporto di specialità, al di là della comune generica natura di reati posti a salvaguardia dell'ordine pubblico, e dell'ovvia maggiore gravità del delitto punito dall'art. 416-bis cod. pen, che semmai giustificherebbe l'assorbimento del meno grave reato contravvenzionale e mai l'inverso, come richiesto dai ricorrenti.Il concorso apparente di norme presuppone che più precetti penali qualifichino una identica realtà fattuale, mentre nel caso delle disposizioni in esame non è ravvisabile una tale sovrapposizione, trattandosi di fattispecie eterogenee la cui applicazione congiunta non viola il divieto del ne bis in idem sostanziale, posto a fondamento degli artt. 15, 68 e 84 cod. pen. 3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è, invece, fondato per le ragioni e nei limiti di seguito indicati. La Corte di appello nell'affermare l'irrilevanzaiai fini dell'integrazione del reato di concorso in estorsione della consapevolezza da parte del concorrente della natura illecita del credito oggetto della pretesa che ha determinato l'azione violenta ai danni della persona offesa, ha dimostrato di uniformarsi ad un orientamento giurisprudenziale in tema di esercizio arbitrario delle proprie ragioni e di differenze con il reato di estorsione che è stato oramai superato dalla decisione delle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027. In particolare, nella sentenza impugnata si dà per accertato che l'imputato non avrebbe avuto contezza della natura illecita del credito, ma che, trattandosi di concorso in un'azione connotata da violenza sproporzionata alla soddisfazione di una pretesa legittima volta anche reclamare un preteso credito altrui, l'uso sproporzionato della violenza sarebbe stato sufficiente ad integrare il concorso nel reato di estorsione consumata dall'imputato unitamente al padre, l'unico dei due concorrenti ad essere a conoscenza che il credito reclamato avesse origine illecita perchè relativo ad un debito maturato nel contesto del giuoco d'azzardo. Contrariamente a quanto sostenuto nella sentenza impugnata deve ribadirsi, invece, il principio già affermato nella sentenza delle Sez. U. n.29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027, secondo cui «il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone e quello di estorsione si differenziano tra loro in relazione all'elemento psicologico, da accertarsi secondo le ordinarie regole probatorie» nonché che «i reati di esercizio arbitrario delle proprie ragioni hanno natura di reato proprio non esclusivo» nel senso che il soggetto attivo non deve essere unicamente il soggetto "qualificato", ma possa anche essere un estraneo al rapporto obbligatorio su cui si fonda la pretesa azionata, come avvenuto nel caso di specie. Conseguentemente, non è più percorribile l'opposta linea esegetica seguita dalla Corte di appello, secondo cui quando la minaccia o la violenza si estrinsechino in forme di forza intimidatoria e di sistematica pervicacia tali da eccedere ogni ragionevole intento di far valere un diritto, la coartazione dell'altrui volontà risulta finalizzata a conseguire un profitto che già di per sé assume i caratteri dell'ingiustizia, così configurando il reato di estorsione. Per le stesse ragioni, neppure è sostenibile che allorché il soggetto attivo risulti estraneo al rapporto obbligatorio su cui si fonda la pretesa azionata, non potrebbe mai ritenersi integrato il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni perché le azioni violente poste in essere dal soggetto non qualificato farebbero ricondurre il fatto per ciò solo nella fattispecie del reato di estorsione. Pertanto, non potendosi dare più ulteriore seguito a tale orientamento ermeneutico, risulta necessario verificare in concreto l'elemento soggettivo del reato per accertare se l'imputato.sebbene abbia agito senza la consapevolezza della natura illecita della pretesa creditoria che era alla base della condotta violenta, non abbia neppure agito con la prevedibile e/o prevista eventualità che si trattasse di un credito non sorretto da un valido titolo azionabile in sede giudiziaria. Nel caso di prevedibilità della natura illecita del credito, si potrebbe ravvisare a carico dell'agente che abbia agito senza la conoscenza di tale circostanza l'ipotesi del concorso anomalo ex art. 116 cod. pen. che prevede una diminuzione della pena se il reato commesso è più grave di quello voluto. Si deve ricordare al riguardo che nel caso di concorso anomalo ex art. 116 cod. pen., l'affermazione di responsabilità per il reato diverso commesso dal concorrente richiede la verifica della sussistenza di un nesso, non solo causale ma anche psicologico, tra la condotta del soggetto che ha voluto soltanto il reato meno grave e l'evento diverso, che si identifica con il coefficiente della colpa in concreto, da accertarsi, secondo gli ordinari criteri della prevedibilità del diverso reato, sulla base della personalità dell'esecutore materiale e del contesto fattuale nel quale l'azione si è svolta. Diversamente, laddove l'imputato abbia agito accettando il rischio di una siffatta ipotesi, nel senso che vi siano elementi fattuali per ritenere che pur non avendo conoscenza della natura illecita del credito abbia accettato tale eventualità non esitando a dare manforte al padre per sostenere il perseguimento dell'ingiusto profitto, sarà invece configurabile il concorso pieno ai sensi dell'art. 110 cod. pen. nel reato di estorsione. Infine, nel caso in cui all'esito della ricostruzione del contesto fattuale e dell'analisi dell'elemento psicologico del reato, dovesse risultare che l'imputato abbia agito senza alcuna prevedibilità della natura illecita del credito reclamato, ma soltanto con l'errato ma ragionevole , della esistenza di un credito legittimo, stante l'irrilevanza dell'esistenza o meno del credito, sarebbe configurabile a suo carico il meno grave reato previsto dall'art. 393 cod. pen. per la cui integrazione la convinzione della esistenza di una pretesa legittima costituisce elemento essenziale del reato, anche se solo putativa (Sez. 3, n. 3966 del 21/09/2018, Giardina, Rv. 275689). In conclusione, la Corte di appello non ha fatto corretta applicazione dei principi sopra indicati, pertanto la sentenza deve essere annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Torino che procederà a verificare se ed in che termini possa ravvisarsi il concorso del [OSCURATO:PERSONA] nel reato di estorsione a titolo di concorso ordinario o di concorso anomalo, ovvero la integrazione a suo carico del meno grave reato previsto dall'art. 393 cod. pen., la cui procedibilità a querela dovrà essere verificata in sede di giudizio di rinvio. 4. Dalla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei predetti ricorrenti, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare ciascuno una somma, che si ritiene congruo determinare in tremila euro. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Torino. Dichiara inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA]