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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 21020/2023

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la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 34457/2018 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del procuratore speciale Alessan- dra Pitet, rappresentatae difesa dall ' Avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domici- lio eletto in Roma, corso Trieste, n.95; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentatie di- feso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, viain Arcione, n.71, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; –controricorrenti – e [OSCURATO:PERSONA]; –intimato – e FIDEURAM –[OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona della procuratrice speciale [OSCURATO:PERSONA], in qualità di avente causa della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] cesco Garone, con domicilio eletto in Roma, corso Trieste, n. 95; –interventrice volontaria – avverso la sentenza della Corte d'appellodi Firenze n. 1543/18, depositata il 25 giugno 2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 febbraio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA].

Ritenuto che Fabrizio e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convennero in giu- dizio laSanpaolo [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA], per sentirli condan- nare al risarcimento del danno cagionato dall'appropriazione delle sommeda loro investite in strumenti finanziari, commessa dal Raspanti, in qualità di promotore finanziario della SanpaoloInvest, mediante l'apposizione di sotto- scrizioni apocrife su distinte di versamento, ordini di bonifico, assegni e mo- duli di riscatto; che si costituì la [OSCURATO:PERSONA], e resistette alla domanda, chiedendone il rigettoe proponendo, in subordine, domand a di condanna del Raspanti alla rivalsa delle somme eventualmente dovute agli attori; che, con sentenza del 14 dicembre 2010, il Tribunale di Arezzo accolse la domanda, condannando entrambi i convenuti in solido al pagamento della somma di Euro 1.270.753,51, oltre rivalutazione monetaria ed interessi le- gali, ed il Raspanti a rivalere la [OSCURATO:PERSONA] delle somme da versare agli attori; che l'impugnazione proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] è statarigettata dalla Corte d'appello di Firenze, che con sentenza del 25 giugno 2018 ha rigettato anche l'appello incidentale proposto dagli attori; che avverso la predetta sentenza la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, articolato in sei motivi, al quale i Pantani e la Pisani hanno resistito con controricorso, illustrato anche con memoria, mentre il Raspanti non ha svolto attività difensiva.Considerato che, con atto depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2023, ha spiegato intervento nel giudizio la Fideuram – [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., dichiarando di essere succeduta alla ricorrente, da essa in- corporata con atto di fusione per notaio [OSCURATO:PERSONA] del 2 novembre 2002, rep. n. 9904, contestualmente prodotto in giudizio, unitamente alla procura alle liti; che, come recentemente affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, la fusione per incorporazione comporta l'estinzione della società incorporata, la quale non può dunque iniziare un nuovo giudizio in persona del suo ex am- ministratore, ferma restando la facoltà per la società incorporante di spiegare intervento volontario in corso dicausa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 105 cod. proc. civ. (cfr. Cass., Sez.

Un., 30/07/2021, n. 21970); che, nell'enunciare il predetto principio, le Sezioni Unite hanno precisato che,qualora sopravvenga nel corso del giudizio di merito, la predetta vicenda non ne comporta l'interruzione, ai sensi degli artt. 110 e 300 cod. proc. civ., trovando applicazione la disposizione di cui all'art. 2504-biscod. civ., che prevede la prosecuzione dell'incorporante in tutti i rapporti giuridici già facenti capo all'incorporata, con la conseguenza che, ove intenda compiere atti pro- cessuali, l'incorporante è tenuta soltanto a fornire la prova della sua qualità, ai fini della legittimazione; che amaggior ragione deve escludersi che l'estinzione della società in- corporata possa determinare l'interruzione del processo qualora, come nella specie, sopravvenga nel corso del giudizio di cassazione, la cui struttura e disciplina, in quanto caratterizzate dall'impulso d'ufficio, risultano incompati- bili con l'operatività delle cause d'interruzione previste dagli artt. 299 e ss. cod. proc. civ. (cfr. Cass., Sez. lav., 29/01/2016, n. 1757; 13/02/2014, n. 3323; Cass., Sez.

III, 3/12/2015, n. 24635); che peraltro, nel giudizio di cassazione, la costituzione del successore a titolo universale postula, oltre all'allegazione ed alla prova di tale qualità, me- diante le produzioni consentite dall'art. 372 cod. proc. civ., il compimento di un atto che, assumendo la natura sostanziale di un intervento, non può essere semplicemente depositato in Cancelleria, come previsto per le memorie di cui agli artt. 378 e 380-biscod. proc. civ., ma dev'essere notificato alla contro- parte, in modo tale da assicurare l'instaurazione del contraddittorio in ordine alla sopravvenuta modificazione soggettiva del rapporto processuale (cfr. Cass., Sez.

VI, 15/05/2020, n. 8973; 22/02/2016, 3471; Cass., Sez.

V, 17/07/2019, n. 19172); che l'inosservanza delle predette forme, comportando l'irritualità dell'in- tervento spiegato dalla Fideuram, fa sorgere, nella specie, la questione con- cernente la sorte del ricorso per cassazione proposto dalla società incorpo- rata, la cui sopravvenuta estinzione, a seguito della fusione per incorpora- zione, potrebbe risultare idonea ad incidere sulla stessa sopravvivenza del rapporto processuale nella fase d'impugnazione, soprattutto laddove alla suc- cessione nel rapporti giuridici già facenti capo alla società estinta non faccia riscontro un valido intervento in giudizio dell'incorporante; che il rilievo nomofilattico della predetta questione, coinvolgente com- plesse valutazioni di natura sia sostanziale che processuale e suscettibile di riproporsi in un numero piuttosto consistente di giudizi, giustificail rinvio della causa a nuovo ruolo, ai fini della trattazione del ricorso in pubblica udienza, in modo tale da consentire alle parti di svolgere le rispettive difese in con- traddittorio tra loro ed al Pubblico Ministero di formulare le proprie conclu-

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 34457/2018 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del procuratore speciale Alessan- dra Pitet, rappresentatae difesa dall ' Avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domici- lio eletto in Roma, corso Trieste, n.95; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentatie di- feso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, viain Arcione, n.71, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; –controricorrenti – e [OSCURATO:PERSONA]; –intimato – e FIDEURAM –[OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona della procuratrice speciale [OSCURATO:PERSONA], in qualità di avente causa della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] cesco Garone, con domicilio eletto in Roma, corso Trieste, n. 95; –interventrice volontaria – avverso la sentenza della Corte d'appellodi Firenze n. 1543/18, depositata il 25 giugno 2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 febbraio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto che Fabrizio e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convennero in giu- dizio laSanpaolo [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA], per sentirli condan- nare al risarcimento del danno cagionato dall'appropriazione delle sommeda loro investite in strumenti finanziari, commessa dal Raspanti, in qualità di promotore finanziario della SanpaoloInvest, mediante l'apposizione di sotto- scrizioni apocrife su distinte di versamento, ordini di bonifico, assegni e mo- duli di riscatto; che si costituì la [OSCURATO:PERSONA], e resistette alla domanda, chiedendone il rigettoe proponendo, in subordine, domand a di condanna del Raspanti alla rivalsa delle somme eventualmente dovute agli attori; che, con sentenza del 14 dicembre 2010, il Tribunale di Arezzo accolse la domanda, condannando entrambi i convenuti in solido al pagamento della somma di Euro 1.270.753,51, oltre rivalutazione monetaria ed interessi le- gali, ed il Raspanti a rivalere la [OSCURATO:PERSONA] delle somme da versare agli attori; che l'impugnazione proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] è statarigettata dalla Corte d'appello di Firenze, che con sentenza del 25 giugno 2018 ha rigettato anche l'appello incidentale proposto dagli attori; che avverso la predetta sentenza la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, articolato in sei motivi, al quale i Pantani e la Pisani hanno resistito con controricorso, illustrato anche con memoria, mentre il Raspanti non ha svolto attività difensiva.Considerato che, con atto depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2023, ha spiegato intervento nel giudizio la Fideuram – [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., dichiarando di essere succeduta alla ricorrente, da essa in- corporata con atto di fusione per notaio [OSCURATO:PERSONA] del 2 novembre 2002, rep. n. 9904, contestualmente prodotto in giudizio, unitamente alla procura alle liti; che, come recentemente affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, la fusione per incorporazione comporta l'estinzione della società incorporata, la quale non può dunque iniziare un nuovo giudizio in persona del suo ex am- ministratore, ferma restando la facoltà per la società incorporante di spiegare intervento volontario in corso dicausa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 105 cod. proc. civ. (cfr. Cass., Sez. Un., 30/07/2021, n. 21970); che, nell'enunciare il predetto principio, le Sezioni Unite hanno precisato che,qualora sopravvenga nel corso del giudizio di merito, la predetta vicenda non ne comporta l'interruzione, ai sensi degli artt. 110 e 300 cod. proc. civ., trovando applicazione la disposizione di cui all'art. 2504-biscod. civ., che prevede la prosecuzione dell'incorporante in tutti i rapporti giuridici già facenti capo all'incorporata, con la conseguenza che, ove intenda compiere atti pro- cessuali, l'incorporante è tenuta soltanto a fornire la prova della sua qualità, ai fini della legittimazione; che amaggior ragione deve escludersi che l'estinzione della società in- corporata possa determinare l'interruzione del processo qualora, come nella specie, sopravvenga nel corso del giudizio di cassazione, la cui struttura e disciplina, in quanto caratterizzate dall'impulso d'ufficio, risultano incompati- bili con l'operatività delle cause d'interruzione previste dagli artt. 299 e ss. cod. proc. civ. (cfr. Cass., Sez. lav., 29/01/2016, n. 1757; 13/02/2014, n. 3323; Cass., Sez. III, 3/12/2015, n. 24635); che peraltro, nel giudizio di cassazione, la costituzione del successore a titolo universale postula, oltre all'allegazione ed alla prova di tale qualità, me- diante le produzioni consentite dall'art. 372 cod. proc. civ., il compimento di un atto che, assumendo la natura sostanziale di un intervento, non può essere semplicemente depositato in Cancelleria, come previsto per le memorie di cui agli artt. 378 e 380-biscod. proc. civ., ma dev'essere notificato alla contro- parte, in modo tale da assicurare l'instaurazione del contraddittorio in ordine alla sopravvenuta modificazione soggettiva del rapporto processuale (cfr. Cass., Sez. VI, 15/05/2020, n. 8973; 22/02/2016, 3471; Cass., Sez. V, 17/07/2019, n. 19172); che l'inosservanza delle predette forme, comportando l'irritualità dell'in- tervento spiegato dalla Fideuram, fa sorgere, nella specie, la questione con- cernente la sorte del ricorso per cassazione proposto dalla società incorpo- rata, la cui sopravvenuta estinzione, a seguito della fusione per incorpora- zione, potrebbe risultare idonea ad incidere sulla stessa sopravvivenza del rapporto processuale nella fase d'impugnazione, soprattutto laddove alla suc- cessione nel rapporti giuridici già facenti capo alla società estinta non faccia riscontro un valido intervento in giudizio dell'incorporante; che il rilievo nomofilattico della predetta questione, coinvolgente com- plesse valutazioni di natura sia sostanziale che processuale e suscettibile di riproporsi in un numero piuttosto consistente di giudizi, giustificail rinvio della causa a nuovo ruolo, ai fini della trattazione del ricorso in pubblica udienza, in modo tale da consentire alle parti di svolgere le rispettive difese in con- traddittorio tra loro ed al Pubblico Ministero di formulare le proprie conclu-
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